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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/03/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 718/2024 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a Sant'Elpidio a [...], in Parte_1 C.F._1
proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale , C.F. Parte_2
, con sede in strada Monturanese n. 1401 a S. Elpidio a Mare, rappresentato e C.F._1
difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Giardina Simone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di Roma CP_1 Per_1
del 22/03/2024, rep. n. 37875 e racc. n. 7313, dall' avv. Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 4 marzo 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024 , anche quale titolare dell'omonima impresa Parte_2
individuale , proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. Parte_2
OI-002693494, inerente all'atto di accertamento n. 0690.18/12/2019.0115230 del 18.12.2019 CP_1 relativo all'anno 2014, e l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002693498 afferente all'atto di accertamento n. 0690.12/03/2018.0022775 del 12.03.2018, relativo al 2015, per supposta violazione di CP_1 mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali con sanzione applicata per l'importo di € 10.978,44, entrambe notificate in data 14.11.2024.
Contestava la legittimità degli atti opposti per mancata notifica dell'accertamento presupposto e decadenza dal potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981, dalla scadenza del versamento dei contributi.
Eccepiva anche la prescrizione quinquennale.
Si doleva altresì dell'omessa motivazione anche in ordine alla determinazione in concreto della sanzione e dell'illegittima sua determinazione.
Insisteva, previa sospensiva, nell'annullamento delle citate ordinanze-ingiunzioni.
Con memoria depositata il 24 gennaio 2025 si costituiva l' domandando la cessazione CP_1
della materia del contendere, essendo state annullate in via di autotutela le ordinanze-ingiunzioni n.
OI-002693494 e OI-002693498, con compensazione delle spese in ragione dell'acquiescenza all'orientamento del tribunale.
La causa, istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 4 marzo 2025, in cui il ricorrente si è associato alla cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna di controparte alla rifusione delle spese, e viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e motivi della decisione, a termini dell'art. 429 c.p.c..
In aderenza alle concordi richieste delle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avuto riguardo all'intervento annullamento, in via amministrativa, delle ordinanze- ingiunzioni opposte n. OI-002693494 e OI-002693498.
Quanto alle spese, in applicazione del criterio di soccombenza virtuale, va rilevato che, pur se l' ha agito in senso conforme alla richiesta del ricorrente a seguito dell'instaurazione del CP_1
contraddittorio e sulla questione giuridica sottesa sul dies a quo da cui computare i termini per la notifica dell'accertamento vi sono contrastanti orientamenti, l'ente previdenziale non ha documentato alcun adempimento notificatorio, neppure tardivo, degli atti presupposti.
Ne discende la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo CP_1
in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo a natura previdenziale della controversia ed al suo valore,
a favore del ricorrente, operandone la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., all'avv. S. Giardina dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' alla rifusione a delle spese CP_1 Parte_2 di lite, liquidate in complessivi € 1.983,00, di cui € 43,00 per spese di contributo unificato, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., all'avv. S.
Giardina dichiaratosi antistatario.
Fermo, 04/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan