Articolo 21 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
Articolo 20Articolo 22
Versione
22 agosto 1907
Art. 21.

Possono ottenere anticipazioni dalla Cassa ademprivile, nella misura per ciascuno stabilita dal Consiglio d'amministrazione della stessa, anche i Consorzi agrari costituiti fra agricoltori nella forma di Societa' cooperative.

I Consorzi non possono fare le operazioni, di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo seguente, che con i soci.

Il versamento delle azioni sottoscritte puo' anche effettuarsi coll'attribuzione ad esse delle quote di partecipazione agli utili sociali.

Entrata in vigore il 22 agosto 1907