Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese mediante deposito di note scritte, dal 27.11.2024, con assegnazione dei termini ex art 190 cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 6116/2021, promossa da
IG. , (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta delega in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giovanna Lo Bartolo, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 lo studio della stessa in Vigevano, Via XXVI Aprile n. 12 (comunicazioni e/o notificazioni al numero di Fax: 0381.695594 e/o al seguente indirizzo pec: Email_1
-attore- contro (C.F./P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato rappresentata e difesa, giusta procura notarile, dall'Avv. Maria Augusta Anelli (C. F. ), ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, via Conservatorio n. 22, (notificazioni e/o comunicazioni al numero di fax 02/40702735 e/o all'indirizzo pec:
Email_2
-convenuta- nonchè contro
IG.ra (C.F. ), Controparte_2 C.F._4 convenuta-contumace-
CONCLUSIONI
Per l'attore IG : “ IN VIA PRINCIPALE – NEL MERITO Parte_1
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della SI.ra in Controparte_2 ordine alla causazione del sinistro de quo e, per l'effetto: • condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con Controparte_1 la SI.ra , al risarcimento in favore del SI. di Controparte_2 Parte_1 tutti i danni dallo stesso subiti a seguito del sinistro in oggetto, quantificabili in € 116.502,50 = (a titolo di danno materiale, danno biologico, Invalidità temporanea,
1
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con Controparte_1 la SI.ra , al pagamento delle somme sostenute dal SI. Controparte_2 Pt_1
a titolo di consulenza tecnica di parte svolta nella presente procedura
[...] dalla dott. per € 302,00, come da fattura che si produce. • Persona_1
Disporre a carico integrale di parte convenuta il pagamento delle spese di CTU, con condanna al rimborso delle spese già anticipate dall'attore. • Condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., nella misura che riterrà equa. IN SUBORDINE Nell'ipotesi denegata che possa ravvisarsi nella produzione del dedotto incidente, anche in via presuntiva, un sia pur minimo o simbolico concorso di colpa a carico dell'attore, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente della SI.ra in ordine alla Controparte_2 causazione del sinistro de quo e, per l'effetto: • condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con Controparte_1 la SI.ra al risarcimento in favore del SI. di Controparte_2 Parte_1 tutti i danni dallo stesso subiti a seguito del sinistro in oggetto, quantificabili in € 116.502,50 = = (a titolo di danno materiale, danno biologico, Invalidità temporanea, danno morale e danno da mancato guadagno, come in atti etcc..), oltre alla somma che verrà determinata dal giudice, anche in via equitativa, a titolo di riduzione della capacità lavorativa e/o specifica, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al saldo. • Condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con Controparte_1 la SI.ra , al pagamento delle somme sostenute dal SI. Controparte_2 Pt_1
a titolo di consulenza tecnica di parte svolta dalla dott.
[...] Persona_1 per € 302,00. • Disporre a carico integrale di parte convenuta il pagamento delle spese di CTU, con condanna al rimborso delle spese già anticipate dall'attore. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e Iva.
Per la convenuta : “In via principale rigettare la Controparte_1 domanda svolta dall'attore nei confronti di per tutti i Controparte_1 motivi di cui agli atti;
In via subordinata limitare un'eventuale condanna ai danni che risulteranno effettivamente provati dall'attore quale conseguenza immediata, diretta ed esclusiva del sinistro, decurtandoli in ragione del concorso di colpa dell'attore e, in ogni caso, detraendo dal risarcimento eventualmente dovuto le somme già riscosse dall'attore nella fase antecedente al presente giudizio. Con vittoria di spese del presente procedimento.”.
2 ESPOSIZIONE DEI PRECEDENTI DI FATTO
E PROCESSUALI.
Il SI. ha convenuto in giudizio la SInora Parte_1 CP_2
e la , con atti di citazione
[...] Controparte_1 rispettivamente notificati in data 3 dicembre 2021 e 29 novembre 2021, nella loro rispettiva qualità di proprietaria / conducente e Società Assicuratrice per la responsabilità civile del veicolo Ford W, tg. DX 931 PA, chiedendo accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della SI.ra CP_2
in ordine alla causazione del sinistro, avvenuto il 14 ottobre 2019, nel
[...]
Comune di Vigevano, in Corso Di Vittorio, all'altezza dell'incrocio con la via Filippo Turati, tra la vettura condotta dalla SI.ra ed il motociclo, targato CP_2
DX 40072, di sua proprietà, da lui condotto, e, per l'effetto condannare la
[...]
in solido con la SI.ra al risarcimento in Controparte_1 Controparte_2 favore del SI. di tutti i danni dallo stesso subiti a seguito del Parte_1 sinistro in oggetto, quantificabili in € 116.502,50 , oltre alla somma che verrà determinata dal giudice, anche in via equitativa, a titolo di riduzione della capacità lavorativa generica e/o specifica ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al saldo. In subordine Nell'ipotesi denegata che possa ravvisarsi nella produzione del dedotto incidente, anche in via presuntiva, un sia pur minimo o simbolico concorso di colpa a carico dell'attore, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente della SI.ra in ordine Controparte_2 alla causazione del sinistro de quo.
In particolare l'attore ha dedotto che:
-in data 14.10.2019, alle ore 12:10 circa, mentre egli percorreva con il suo motociclo targato DX 40072, Corso G. Di Vittorio, in Vigevano, in direzione Milano, verso Via Matteotti, l'autovettura Ford W, tg. DX 931 PA, di proprietà e condotta dalla SI.ra proveniente dalla Controparte_2
Via F. Turati (che costituiva una strada secondaria), senza rispettare il segnale di stop, si immetteva nel Corso Di Vittorio, ostacolando la circolazione, e causando l'urto con il ciclomotore condotto dall'attore;
-la vettura Ford W tg. DX 931 PA era assicurata con la polizza n. 1/818/013/0000080306 stipulata con la Controparte_1
-sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Vigevano, che redigeva il verbale di incidente stradale;
-in data 08.04.2020 gli era stato notificato il verbale di accertamento di violazione nr.70/14682745, relativa alla violazione dell'art. 141, 3° comma, e comma 8, del D.Lgs. n. 285/92, commessa con il motoveicolo di sua proprietà targato DX40072, in cui gli veniva contestata la seguente infrazione: “Conducente del motociclo sopra indicato ometteva di regolare
3 adeguatamente la velocità nell'attraversamento di un centro abitato e prossimità di intersezione… – Contesto differito per l'assenza del trasgressore al termine dei rilievi”: ha proposto un ricorso per impugnazione della sanzione amministrativa irrogatagli, davanti al Giudice di Pace di Vigevano, procedura Rg. 206/2020, all'esito della quale il suo ricorso era stato accolto, con la sentenza n. 208/2020;
-a causa dell'urto da parte della vettura, e della conseguente caduta dal motociclo, il SI. aveva riportato gravi lesioni, a motivo delle quali Pt_1 era stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vigevano;
nel corso degli accertamenti medici ivi svolti venivano riscontrate a suo carico
“una lesione anello pelvico con diastasi pubica e sacro-iliaca destra e piccola frattura composta di S5”, e, pertanto, egli era stato ricoverato, e sottoposto ad un intervento chirurgico, per riduzione e posizionamento di fissatore esterno anteriore del bacino;
da tale Ospedale era stato poi trasferito presso l'ospedale Niguarda di Milano, dove era sottoposto ad un altro intervento chirurgico, per la rimozione del fissatore di bacino, e per la riduzione e sintesi della diastasi pubica, e sintesi della frattura sacroiliaca destra con vite, e poi dimesso in data 07.11.2019, con la prescrizione di ausili per deambulazione, in scarico completo a destra, per essere ricoverato, immediatamente dopo, presso l'Ospedale di Mede, in cui era sottoposto a riabilitazione, e rimaneva sino al 04.12.2019;
-con comunicazioni del 11.11.2019 e 15.04.2020 egli aveva inoltrato una richiesta di risarcimento dei danni alle compagnie assicuratrici propria e di controparte, rispettivamente e Controparte_3 Controparte_1
che provvedevano alla apertura dei rispettivi sinistri;
in seguito,
[...] poiché i danni non patrimoniali per cui chiedeva il rimborso erano attinenti a lesioni c.d. macropermanenti, il sinistro era stato gestito dalla
[...]
utilizzando l'iter risarcitorio ordinario previsto dall'art. Controparte_1
148 Codice della strada;
-in data 17.04.2020 la gli aveva trasmesso, a titolo di Controparte_3 risarcimento per il danno materiale, l'assegno bancario n. 2410534040, tratto su Banca Intesa San Paolo, per la somma di € 1.205,00, quale 50% dell'importo liquidato per i danni materiali, assegno che, con lettera del 13.05.2020, inviata dal SI. per mezzo del suo legale, egli Pt_1 comunicava di trattenere a titolo di acconto sul maggiore danno, considerato il fatto che la responsabilità dell'incidente era attribuibile in via esclusiva alla SI.ra e che l'assegno, anche nel quantum, non era CP_2 sufficiente a coprire i danni in questione;
-successivamente, lo aveva invitato a sottoporsi a Controparte_1 visita medico legale, e, in seguito, aveva riconosciuto in suo favore la somma di € 5.072,00, a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali, che gli veniva versata con l'assegno n. 2111806697-00, tratto su;
con CP_4
4 comunicazione del 14.09.2020 l'attore aveva comunicato che la somma in questione era trattenuta, a titolo di acconto, sul maggiore importo dovuto;
-il SI. si era sottoposto a visita medico-legale presso uno specialista Pt_1 di sua fiducia, dott.ssa , che aveva ravvisato, a suo carico, Persona_1 un periodo di inabilità temporanea assoluta per giorni 52; un'inabilità temporanea parziale al 75%, per giorni 60; un'inabilità temporanea parziale al 50%, per giorni 30; un'inabilità temporanea parziale al 25%, per giorni 30; un danno biologico permanente del 19-20%, con effetti negativi sulle sue attitudini lavorative;
-l'attore svolge la professione di fabbro, presso la società
[...]
di cui è anche socio amministratore: con Controparte_5 conseguente danno di natura patrimoniale da lucro cessante, per tutti i mancati guadagni futuri che la menomazione riportata nel sinistro ha impedito di conseguire.
-con la comunicazione del 25.01.2021 egli aveva provveduto all'invio di un invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, alla SI.ra e alle Compagnie assicurative, con CP_2 Controparte_1 comunicazione del 02.02.2021, aveva dichiarato di non aderire, non sussistendo elementi per integrare l'offerta risarcitoria già effettuata.
La convenuta SInora è stata dichiarata contumace con Controparte_2 ordinanza del 30.3.2022. si è costituita, ed ha contro dedotto che: Controparte_1
- la SI.ra non aveva nessuna responsabilità nella causazione del CP_2 sinistro: si era arrestata allo stop e, dopo aver verificato che il IG. Pt_1 era ancora molto distante dall'intersezione, aveva poi ritenuto di poter riprendere la marcia;
lo scontro si era verificato a causa dell'eccessiva velocità con cui procedeva il IG. , il quale, invece di moderare la Pt_1 velocità in tempo utile, impattava contro il veicolo della IG.ra CP_2
-la ricostruzione della dinamica del sinistro da parte della Compagnia era confermata dal doc. n. 3, fotografia che rappresentava come il veicolo condotto dal IG. avesse urtato l'automobile della SI.ra Pt_1 CP_2 nella parte posteriore, quando la conducente aveva già occupato da tempo l'intersezione, e stava completando la manovra di svolta a sinistra: il tentativo dell'attore di attribuire un'efficacia irrilevante alla elevata velocità tenuta dal IG. era infondato, tanto più che l'attore era stato Pt_1 contravvenzionato per la violazione dell'art. 141, e l'accertamento della violazione da lui commessa era stato annullato, non per ragioni di merito, bensì per la tardività della contestazione;
-inoltre, la totale assenza di tracce di frenata del motociclo provava che la controparte, nonostante avesse certamente visto l'autoveicolo condotto
5 dalla SInora mentre occupava l'incrocio e stava ultimando la CP_2 manovra di svolta a sinistra, non era stato in grado di frenare, per evitare l'urto, e di realizzare una manovra di emergenza, a causa dell'eccessiva velocità a cui viaggiava, alla guida del motociclo;
-nell'ipotesi in cui fosse stata ravvisata una responsabilità in capo alla IG.ra avrebbe dovuto trovare applicazione il secondo comma dell'art. CP_2
2054 c.c., dato che la condotta di guida imprudente del IG. aveva Pt_1 concorso alla verificazione del sinistro, in base ad una percentuale molto rilevante;
-il quantum richiesto dall'attore, in ordine al danno biologico, era eccessivo, le richieste di riconoscimento del danno morale e della personalizzazione erano ingiustificate, e, con riguardo al danno patrimoniale, non era stato provato che il IG. indossasse, al momento del sinistro, tutti gli Pt_1 indumenti e gli accessori per i quali chiedeva il rimborso e, comunque, la quantificazione dei danni alle cose, compresi quelli al veicolo, era arbitraria ed eccessiva;
le spese mediche di cui l'attore aveva chiesto il rimborso non erano congrue;
insussistente il danno da mancato guadagno;
né era possibile ritenere che le lesioni riportate dall'attore, in seguito al sinistro, potessero incidere sulla sua capacità futura di produrre reddito.
Concludeva chiedendo, in via principale, di rigettare Controparte_1 le domande dell'attore; in via subordinata, di voler limitare un'eventuale condanna ai danni effettivamente provati dall'attore, quale conseguenza immediata, diretta ed esclusiva del sinistro, decurtando la somma dovuta a titolo di risarcimento, tenuto conto del concorso di colpa dell'attore e, ulteriormente, di voler detrarre dal risarcimento eventualmente dovuto le somme già riscosse dall'attore, nella fase antecedente al presente giudizio, vale a dire € 1.205,00, a titolo di danno materiale del veicolo, ed € 5.072,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Con ordinanza del 30 marzo 2022, è stata dichiarata la contumacia della SInora e concessi i termini per il deposito delle memorie Controparte_2 di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.; all'esito dell'udienza del 13.07.2022 il Giudice ammetteva l'interpello formale della convenuta contumace e le prove testimoniali richieste da parte attrice, con ordinanza del 03.11.2022 il Giudice disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attore; all'esito è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 27.5.2024, successivamente il processo in data 16.5.2024 è stato riassegnato e trattenuto in decisione, con riprogrammazione dei termini dell'udienza di precisazione delle conclusioni dal 27.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ora, l'esame di tali fatti come dedotti impone di seguire un rigoroso iter logico.
Preliminarmente, infatti, occorre analizzare la dinamica del sinistro, rilevando che Parte attrice il IG ha dedotto che, in data Parte_1
14.10.2019, alle ore 12:10 circa, mentre egli percorreva con il suo motociclo targato DX 40072, Corso G. Di Vittorio, in Vigevano, in direzione Milano, verso Via Matteotti, l'autovettura Ford W, tg. DX 931 PA, di proprietà e condotta dalla SI.ra proveniente dalla Via F. Turati (che Controparte_2 costituiva una strada secondaria), senza rispettare il segnale di stop, si immetteva nel Corso Di Vittorio, ostacolando la circolazione, e causando l'urto con il ciclomotore condotto dall'attore.
Parte convenuta, , società assicuratrice della Controparte_1 vettura condotta dalla IGra , ha, invece, contro dedotto che, tale CP_2 ricostruzione della dinamica del sinistro è infondata: la SI.ra non CP_2 aveva nessuna responsabilità nella causazione del sinistro, poichè si era arrestata allo stop e, dopo aver verificato che il IG. era ancora Pt_1 molto distante dall'intersezione, aveva poi ritenuto di poter riprendere la marcia;
lo scontro si era verificato a causa dell'eccessiva velocità con cui procedeva il IG. , il quale, invece di moderare la velocità in tempo Pt_1 utile, impattava contro il veicolo della IG.ra CP_2
Deve osservarsi che non risulta essere stata disposta una CTU cinematica, sulla dinamica del sinistro, mentre risulta disposta, con ordinanza del 3.11.2022 una CTU medico legale.
Tornando, allora, alla ricostruzione, nei termini predetti, della dinamica del sinistro deve, preliminarmente, osservarsi che, dal verbale di accertamenti urgenti della Polizia Stradale di Vigevano, con riferimento al sinistro avvenuto il 14 ottobre 2019, alle ore 12,10, con orario di intervento alle ore 12,14, risulta che, nell'immediatezza dei fatti, la SInora Controparte_2 ha dichiarato: “Verso le ore 12 uscivo dalla via Turati, con direzione Corso Pavia, centro. Poco dopo impegnavo l'incrocio per svoltare e, mentre mi trovavo ferma al centro della carreggiata, venivo colpita da una moto proveniente da Corso Di Vittorio, con direzione periferia. Preciso che stavo già svoltando a sinistra, mentre la moto mi colpiva. Nell'occorso riportavo lesioni”.
Sempre nell'immediatezza dei fatti, il SI. ha dichiarato: Parte_1
“Verso le ore 12,15, a bordo del motoveicolo condotto, proveniente da Corso Pavia, imboccavo Corso Brodolini per continuare verso la brughiera. Improvvisamente ricordo che un veicolo mi tagliava la strada, svoltando sulla sinistra, ed in merito ad altre circostanze non ricordo altro, solo che quando mi sono ripreso erano presenti i medici”.
7 Ebbene, nell'immediatezza la Polizia Stradale di Vigevano ha descritto lo stato dei luoghi, evidenziando che Corso G. Di Vittorio è una strada con due carreggiate, separate da spartitraffico rialzato cementizio.
Le condizioni del tempo erano di tempo sereno, con visibilità ottima, illuminazione diurna, traffico intenso, e segnaletica presente, con striscia longitudinale discontinua e attraversamento pedonale via Turati.
La Polizia Stradale, nell'immediatezza, ha rinvenuto i veicoli, ancora, nella carreggiata, il veicolo Ford Fiesta, condotto dalla SInora era al CP_2 centro della carreggiata, con l'avantreno in direzione centro, e posta trasversalmente alla sede stradale.
Il motociclo, condotto dal SI. , era a ridosso dell'autovettura, Pt_1 adagiato sul fianco sinistro, e trasversale rispetto all'asse stradale.
La Polizia Stradale ha evidenziato che non sono state rilevate tracce di frenata o scarrocciamento sul manto stradale.
Circa i danni constatati sul motoveicolo, risultava il danneggiamento della forcella, della ruota anteriore, i gruppi ottici infranti, e la carena era abrasa e divelta.
La Ford Fiesta invece, condotta dalla SInora presentava danni CP_2 sulla fiancata sinistra, in particolare sulla portiera laterale posteriore sinistra, introflessa, nonché sul montante della portiera, e con cristallo posteriore sinistro infranto e air bag lato sinistro esploso.
Lo schizzo planimetrico del luogo del sinistro, redatto dalla Polizia stradale, indica la manovra posta in essere dalla SInora che, alla guida della CP_2
Ford Fiesta, proveniente da via Turati, giunta all'intersezione con Corso Di Vittorio, si è immessa in Corso di Vittorio, nella prima carreggiata, per svoltare a sinistra e, allorquando è giunta al centro delle due carreggiate di Corso Vittorio, ponendosi in posizione trasversale rispetto al Corso di Vittorio, per completare la manovra di svolta a sinistra, è entrata in collisione con il motociclo, condotto dal SI. , che percorreva corso Pt_1
Di Vittorio, in direzione della periferia, ed è stata urtata nella parte posteriore sinistra.
L'auto condotta dalla SI.ra quindi, ha attraversato la carreggiata CP_2 condotta dal motociclo, per spostarsi, poi, nella seconda carreggiata di Corso di Vittorio, e girare a sinistra in direzione centro.
Nello schizzo planimetrico, viene evidenziato che l'auto, al momento della collisione, si trovava in posizione trasversale, rispetto al Corso Di Vittorio, e con la parte anteriore al centro della divisione tra le due carreggiate, e il resto dell'autovettura in posizione trasversale rispetto al senso di marcia del motociclo.
8 L'urto si è concretizzato, infatti, tra la parte posteriore sinistra dell'auto, in particolare tra la fiancata sinistra, paraurti posteriore sinistro, montante portiera sinistra, con introflessione, e la parte anteriore del motociclo, con la ruota anteriore danneggiata e i gruppi ottici infranti.
Secondo la ricostruzione della dinamica della Polizia Stradale, sulla base di questi rilievi, la SInora alla guida della Ford Fiesta, usciva da via CP_2
Turati, impegnando l'incrocio di via G. Di Vittorio, per svoltare verso Corso Pavia, e, giunta in corrispondenza dell'intersezione con il predetto corso, impegnava l'incrocio senza dare precedenza, e, una volta raggiunta la prossimità del centro della carreggiata, veniva urtata dal motoveicolo condotto dal SI. , che percorreva, a velocità non regolata Parte_1
Corso G. Di Vittorio, verso la periferia.
Deve, infatti, osservarsi che, dal suddetto verbale della Polizia Stradale, risulta la contestazione, nei confronti della SI.ra della violazione CP_2 dell'art. 145, comma 5-10, C.d.S., e la violazione, nei confronti del SI.
, dell'art. 141 comma 3-8 C.d.S. Pt_1
La ricostruzione di tale dinamica, sia sulla base dei rilievi svolti dalla Polizia Stradale, sia sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti nell'immediatezza, appare confermata, anche, all'esito dell'istruttoria in questa sede.
Innanzitutto, deve rilevarsi che, proprio la posizione di quiete dei veicoli, l'analisi dei punti d'urto, come sopra analizzati, unitamente all'esame delle foto ( doc. 22 di parte attrice e doc. 3 di parte convenuta), riscontrano, per un verso, la violazione da parte della SInora dell'art. 145, comma CP_2
5 C.d.S., ovverosia dell'obbligo del conducente di un veicolo, approssimandosi ad una intersezione con striscia di arresto, di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, e la violazione, nei confronti del SI.
, dell'art. 141, comma 3, C.d.S., per non aver egli regolato la velocità Pt_1 in modo adeguato, in particolare in prossimità delle intersezioni, o nell'attraversamento dei centri abitati, o, comunque, nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
Né diversamente rileva che, la contestazione di cui all'art. 141, comma 3 C.d.S., nei confronti del SI. , sia stata successivamente annullata Pt_1 con sentenza del Giudice di Pace di Vigevano, nr. 208/2020, su ricorso del SI. , posto che tale decisione di annullamento, come Pt_1 documentalmente riscontrato dall'allegato n. 17 di parte attrice, è stata basata sulla tardività della notifica del verbale di contestazione.
Inoltre, tale dinamica è, altresì, riscontrata dall'interpello di parte convenuta, e dalla testimonianza del Tenente Capo di Polizia Stradale
, all'udienza del 03.11.2022. Testimone_1
La SInora già contumace, sentita in sede di interpello, nel CP_2 rispondere alla domanda “Vero che la SInora , nonostante il Controparte_2
9 segnale di STOP, e nonostante avesse visto sopraggiungere il SI. Pt_1
attraversava l'incrocio e si fermava al centro della carreggiata?”, ha
[...] risposto: “No, non è vero, non confermo che non ho rispettato lo stop”.
In particolare, la SInora ha precisato di essersi fermata allo stop, e CP_2 di aver notato che, alla sua sinistra, la strada era completamente libera, e c'erano anche delle macchine ferme al semaforo rosso, pertanto, aveva occupato l'incrocio e, mentre stava eseguendo la manovra di svolta a sinistra, il SI. , con la sua moto, aveva colpito la portiera posteriore Pt_1 sinistra.
Tuttavia, deve osservarsi che la SInora nel prosieguo CP_2 dell'interpello, esaminando il verbale citato della Polizia Stradale, e lo schizzo planimetrico, pur dichiarando che, al momento delle dichiarazioni nell'immediatezza, era agitata, ha riferito di aver lei stessa dettato al verbalizzante le dichiarazioni, e, da tali dichiarazioni rese nell'immediatezza e da lei dettate al verbalizzante, risulta che aveva dichiarato che aveva impegnato l'incrocio per svoltare e, mentre si trovava ferma al centro della carreggiata, era stata urtata, mentre, nel corso dell'udienza, ha dichiarato di non essersi fermata al centro della carreggiata.
Anche dalla testimonianza del Tenente risulta riscontrato Testimone_1 che l'autovettura condotta dalla SInora non poteva impegnare la CP_2 sede stradale di Corso Di Vittorio, senza assicurarsi che non ci fossero altri veicoli e, dallo stato di quiete del veicolo, e dalle foto, risulta che l'auto era al centro della carreggiata.
La SInora nell'immediatezza, aveva dichiarato che era in quella CP_2 posizione, anche, prima dell'incidente, ovverosia ferma al centro della carreggiata ed è emerso che, rispetto allo stop dove si trovava l'autovettura, sulla sinistra, non c'è, immediatamente, un semaforo.
Inoltre non è stato rilevato nessuno scarrocciamento dopo l'urto: ciò dal punto di vista cinematico riscontra pienamente che l'auto della SI.ra al momento dell'urto, era ferma, al centro della carreggiata e, nella CP_2 posizione rilevata nello schizzo planimetrico.
Anche dalla testimonianza dell'Ispettore presso la Questura di Pavia
è emerso che “Il segnale di stop non è stato rispettato ed è stata Tes_2 sanzionata dagli accertamenti condotti, a seguito dell'urto con la moto che è stato centrale nella parte posteriore aveva impegnato la carreggiata ed è rimasta come
“ostacolo fisso” al centro della carreggiata.”
Sono, proprio, lo stato di quiete dei veicoli, i punto d'urto, lo schizzo planimetrico e le fotografie, che riscontrano la violazione dell'art. 145, comma 5 C.d.S. da parte della SI.ra CP_2
10 Tuttavia, In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Sez. 3 - , Sentenza n. 7479 del 20/03/2020
Il Ten. , rispondendo alla domanda: “Vero che sul luogo dell'incidente la Tes_1
Polizia Stradale ha rilevato l'assenza di segnali di frenata, da parte della moto, del SI. ” ha risposto:” sì, non abbiamo rilevato né Parte_1 scarrocciamento, né segni di frenata”.
L'Ispettore ha precisato in sede di chiarimenti: ADR: dai danni che Tes_2 abbiamo trovato sul veicolo e sulla moto abbiamo rilevato che il veicolo ha attraversato la carreggiata, impegnandola completamente, nella parte terminale della carreggiata per svoltare in direzione opposta è andata in urto con il motoveicolo, quindi il veicolo era già immesso nella carreggiata. Dalla dinamica dell'urto è presumibile che il veicolo potesse essere in attraversamento, diciamo così.
Deve osservarsi che, dal punto di vista cinematico, l'assenza di segni di frenata da parte della moto non è indice, univoco, del fatto che l'autovettura avesse impegnato l'incrocio, improvvisamente, tagliando la strada alla moto, poiché questo dato deve essere analizzato, unitamente, a tutti gli altri elementi emersi nella ricostruzione della dinamica del sinistro, e, in particolare, unitamente ai punti d'urto, allo stato di quiete dei veicoli, ai danni, e alla localizzazione dei danni riportati dai veicoli.
Sul punto, si deve osservare che, proprio, il punto di collisione specifico tra il paraurti posteriore sinistro introflesso dell'auto e la parte anteriore della moto, unitamente alla posizione trasversale dell'autovettura, rispetto all'asse stradale ( come documentato dalla foto n. 3 della parte convenuta), unitamente all'assenza di tracce di frenata, da parte della moto, unitamente all'assenza di tracce di scarrocciamento dell'autovettura, riscontra, come riscostruito dalla Polizia Stradale, che la SInora alla guida CP_2 dell'autovettura, non si è fermata allo stop, ed ha impegnato l'incrocio, senza fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nell'intersezione, per poi fermarsi, al centro della carreggiata, prima di effettuare la svolta a sinistra, mentre il SI. , alla guida Pt_1 della moto, non ha adeguato la velocità, in prossimità di tale intersezione, posto che l'urto è avvenuto, non già, tra la parte anteriore della moto, e la parte anteriore sinistra, o centrale sinistra, dell'autovettura, ma, invece, con la parte posteriore sinistra dell'autovettura, già in senso trasversale, rispetto all'asse stradale.
Ciò denota che la SInora non si è immessa in Corso Di Vittorio, CP_2 improvvisamente, e tagliando la strada alla moto, ma, pur avendo violato
11 l'art. 145, comma 5 C.d.S., al momento dell'urto l'auto era già ferma, al centro della carreggiata, e in posizione trasversale, e il SI. non ha Pt_1 compiuto alcuna manovra di frenata.
Ciò riscontra che il motociclo sia sopraggiunto all'urto con una velocità non adeguata, in prossimità della suddetta intersezione.
Né tale ricostruzione è elisa da quanto dedotto da parte attrice, circa la non operatività del concorso di colpa di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., laddove uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro non abbia ottemperato all'obbligo di arrestare, sempre e comunque, il proprio mezzo al segnale di stop: la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. ha funzione meramente sussidiaria, ed opera, solo, se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità.
Deve, infatti, osservarsi che, nella motivazione della sentenza Corte Cassazione n. 4055 del 19.02.2009, risulta indicato che, nel caso di conducente di un veicolo, che abbia ripreso la marcia dopo la linea di stop, senza ispezionare la strada e accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti su detta strada, pur avendo il cartello di stop carattere rigido, non esime il Giudice del merito dall'accertare, sotto il profilo eziologico, se, nel caso concreto, l'incidente debba ascriversi esclusivamente a tale comportamento colpevole del conducente, che ha omesso di rispettare il segnale di stop.
Solo in tal caso risulta superata la presunzione sussidiaria di concorso di colpa, di cui all'art. 2054 c.c.
Per i motivi sopra indicati deve ritenersi che sia imputabile alla SInora
proprio in ragione della gravità della norma del Codice della strada CP_2 violata, un concorso di colpa nella misura del 60%, e, al SI. , nella Pt_1 misura del 40%.
Passando alla quantificazione del danno, deve osservarsi che dalla CTU, a firma della dottoressa , risulta che “ A seguito del sinistro per Persona_2 cui è causa, il SI. riportò un importante trauma della regione Parte_1 pelvica con: frattura dell'anello pelvico con diastasi della sinfisi pubica e sacro iliaca destra. Piccola frattura composta di S5 – prima vertebra coccigea. Frattura composta del terzo medio della branca ischio-pubica sinistra. Si rese necessario un intervento chirurgico di posizionamento di fissatore esterno, praticato presso l'ospedale di Vigevano, e una successiva sintesi chirurgica della diastasi pubica e della sacroiliaca destra, presso l'ospedale Niguarda di Milano. Seguì intensa riabilitazione, dapprima in regime di ricovero, e successivamente presso un ambulatorio privato. Le suddette lesioni risultano compatibili con l'urto di una moto da parte di autovettura e successiva proiezione al suolo del conducente.”
12 “A seguito del sinistro in esame si rese necessario un lungo periodo di accertamenti e cure, che può essere così suddiviso: - 51 giorni di inabilità temporanea assoluta, da riferirsi ai giorni di ricovero - 50 giorni di inabilità temporanea relativa al 75% - 30 giorni di inabilità temporanea relativa al 50% - 30 giorni di inabilità temporanea relativa al 25%. Durante il periodo di inabilità temporanea assoluta e di inabilità temporanea relativa al 75% vennero precluse le principali attività della vita quotidiana, in ragione dell'immobilità a letto o con minima possibilità di spostamento, con grado di sofferenza psico fisica stimabile in 4/5; successivamente si assistette ad una progressiva ripresa delle usuali attività, fino alla stabilizzazione dei postumi: il grado di sofferenza psicofisica è definibile di 3/5 nel periodo di inabilità temporanea relativa al 50% e di 2/5 nel restante periodo di inabilità temporanea”.
“Allo stato attuale, trascorsi oltre tre anni dall'evento, residuano algie in sede di pregresse fratture, specie a livello dell'anca sinistra, con difficoltà alla deambulazione protratta e alla corsa, nonché disestesie alla faccia anteriore della coscia sinistra;
obiettivamente sono apprezzabili plurimi esiti cicatriziali, da riferirsi ai pregressi interventi chirurgici, nonché limitazione funzionale ai gradi estremi di entrambe le articolazioni coxo femorali e difficoltà all'accosciamento. I mezzi di sintesi sono tuttora in situ. Tenuto conto dello stato socio-anagrafico del RR (fabbro, attualmente 42enne), con riferimento ai principali barème correntemente in uso in campo medico legale ….il danno alla persona di rilievo civilistico può essere quantificato nella misura del 17% (diciassette per cento). Per quanto concerne la quantificazione della sofferenza psico-fisica, considerato che, allo stato attuale, non sono necessari presidi di immobilizzazione, il dolore è ben tollerato, gli atti della vita quotidiana sono consentiti, con rinuncia quasi esclusiva all'attività sportiva, essa può essere valutata nella misura di 1/5.”
“In relazione alla mansione svolta dal RR (artigiano, fabbro), è ammissibile una pressochè totale impossibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa durante il periodo di inabilità temporanea (eccezion fatta per attività di tipo organizzativo/amministrativo). Egli ha poi ripreso la mansione in toto, seppur con lamentata maggior affaticabilità e necessità di osservare un maggior numero di pause. Può essere pertanto ammessa una c.d. “maggiore usura” lavorativa, in assenza di una concreta riduzione della capacità lavorativa specifica.”
“In atti sono presenti spese mediche per un totale di euro 2476,54. Esse sono da ritenersi congrue, eccezion fatta per le spese per copia cartelle cliniche (99,40 euro), non aventi finalità diagnostico terapeutica, nonchè la spesa di euro 19.99 presso Decathlon, non meglio precisata. E' inoltre presente uno scontrino”
E' emersa, quindi, una inabilità temporanea assoluta di 51 giorni, temporanea relativa al 75% di 50 giorni, temporanea relativa al 50% di trenta giorni, temporanea relativa al 25% di 30 giorni, con un danno biologico nella misura del 17%, con assenza di concreta riduzione della
13 capacità lavorativa specifica, salvo una c.d. maggior usura lavorativa, e spese mediche congrue, nella misura di 2.476,54.
Ebbene, all'esito della CTU, al fine della liquidazione monetaria del danno, si fa riferimento alle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica" del Tribunale di Milano, aggiornate al momento della liquidazione.
Deve sul punto osservarsi che In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito. (La S.C. ha espresso il suddetto principio, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., con riguardo alla liquidazione del danno biologico da lesioni "micropermanenti" derivanti da un sinistro stradale del 2005, correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua dell'art. 139 c.ass., entrato in vigore dopo il verificarsi del fatto illecito). Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022
Indica così la Corte di Cassazione nella motivazione della citata ordinanza:
“la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta “illecito “. La liquidazione del danno è un giudizio e, come tutti i giudizi, non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o Pretoria ) vigenti al momento in cui viene compiuto. “
Si osserva, sin da ora che, come verrà di seguito indicato, la somma, così, determinata dovrà essere soggetta ad operazione di devalutazione al momento del sinistro, e successiva rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza, con indicazione della quota riconosciuta a Parte attrice sulla base del citato concorso nella causazione del sinistro.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, dette Tabelle assumono “vocazione nazionale” e si riconosce ad esse “il valore, per la giurisprudenza di questa Corte, da ritenersi equo “ (Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Ai fini della determinazione dell'importo, al fine di evitare una duplicazione della valutazione del danno biologico, inoltre, deve essere verificata , e viene assunta quale età, ulteriore parametro rilevante oltre il punto di danno riconosciuto, non già quella del SI nato il [...] al Parte_1 momento del sinistro, ma quella dell'attore, all'esito del periodo di invalidità temporanea, in quanto l'invalidità permanente “è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti
14 comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3806)
Fatta questa preliminare doverosa verifica, il SI. , nato il Pt_1
27.03.1981, al momento del sinistro, il 14.10.2019, e, all'esito del periodo di invalidità temporanea (giorni 161), aveva 38 anni.
In applicazione delle citate Tabelle, tenuto conto del danno biologico riconosciuto (17%) e dell'età (38 anni), si riconosce in termini economici a parte attrice un danno non patrimoniale complessivo, ovvero comprensivo, sia del pregiudizio fisico strictu sensu inteso, sia della sofferenza morale, conseguente ordinariamente al pregiudizio fisico, pari ad € 63.592,00, per danno non patrimoniale permanente.
Sulla richiesta personalizzazione del danno: Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari. (Nella specie, in relazione ad un'ipotesi di danno iatrogeno, la S.C. ha ritenuto meritevoli di valorizzazione, ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale, aspetti legati alle dinamiche emotive della vita relazionale ed interiore del soggetto leso, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento). Sez. 3 , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018
Deve osservarsi sul punto che dalla testimonianza della IGra Tes_3
compagna, non convivente, di parte attrice dall'inizio del 2019 è
[...] emerso che vi sono state ripercussioni specifiche: alla domanda sul cap. 18) Vero che, anche dopo la guarigione, il SI. continua a lamentare dolori Pt_1 nelle parti colpite dall'incidente che limitano le normali attività di vita lavorativa, dovendo stare spesso in piedi, e quotidiana e sportiva, come corsa o partecipare a gare podistiche, ha risposto: “sicuramente, sul piano lavorativo, dopo la guarigione non ha più l'elasticità di prima, quello che riscontra di più è il dolore
15 alla schiena, alla bassa schiena, alla gamba, quindi ogni tanto zoppica, lui non se ne accorge però si vede che ha questo tipo di situazione che prima io non ho mai riscontrato. ADR: nell'ambito familiare e sociale, invece? Risposta: si sicuramente non c'è più la cosa di andare a correre o cose che facevamo prima, corse piuttosto che le lunghe nuotate, sicuramente fa fatica a farle e si stanca subito. La vita quotidiana normale è rimasta uguale (uscite, cene, ecc.) ADR: sull'attività sportiva? Risposta: lui faceva il runner a livello sportivo, andavo a vedere le corse che faceva. ADR: quindi partecipava a delle gare? Risposta: si si. ADR: quante volte si allenava al giorno? Risposta: tutti i giorni. ADR: quindi quando rientrava da lavoro andava a correre? Risposta: si oppure la mattina prima di andare a lavoro”.
Ancora sul punto il IG , socio della CP_5 Controparte_5 per pari quote con potere di rappresentanza, rispondendo alla domanda 17) Vero che il SI. prima del sinistro del 14.10.2019, svolgeva Parte_1 abitualmente attività sportiva, come correre e partecipare a gare podistiche amatoriali ha risposto sul cap. 17): ADR: da quanto vi conoscete? Risposta: da prima del 2009 perché ero il cognato, so che correva a piedi, andava a sciare, lo faceva in via amatoriale, ogni tanto non sempre. Non era tutte le domeniche per dire, si manteneva in forma. ADR: l'ha visto cambiato dopo la guarigione? Risposta: non è più in forze come prima, ad esempio lui prima prendeva da solo il pannello e invece ora lo devo aiutare a portarlo perché non ce la fa più da solo. ADR: sulla sua vita extralavorativa? Risposta: non saprei. Non ci frequentiamo più perché sono diventato l'ex cognato. ADR: nella società siete solo voi due? Risposta: si.”
Ricorrono, sulla base di tali elementi, i presupposti per la personalizzazione, con riferimento ai dedotti profili consistenti, sia nella sofferenza soggettiva, sia nella maggiore usura lavorativa, con riconoscimento, all'esito della citata personalizzazione del danno non patrimoniale risarcibile, nella misura complessiva di € 73.000,00.
In ragione dell'invalidità temporanea, assumendo, quindi in base alle Tabelle al momento della liquidazione, si riconoscono le seguenti somme: per l'invalidità temporanea assoluta € 5.865,00, per l'invalidità temporanea parziale al 75% € 4.312,50, per l'invalidità temporanea parziale al 50%, € 1.725,00, per l'invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50, per una somma totale a titolo di danno biologico temporaneo di € 12.765,00.
L'importo totale a titolo risarcitorio, per il danno non patrimoniale, risulta quindi pari a € 85.765,00 ( € 73.000,00 + 12.765,00 ).
A ciò si aggiungono € 2.476,54, per spese mediche ritenute congrue.
Quindi, il totale del danno non patrimoniale, risulta pari a € 88.241,54.
16 Con riferimento al danno materiale dedotto in atto di citazione, deve ritenersi provato il costo per carro attrezzi, come da fattura doc. 8 per € 366,00.
Con riferimento al danno patrimoniale consistente nel mancato guadagno, in considerazione dell'attività di fabbro svolta da parte attrice, e della qualifica di socio amministratore della società composta da due soci, e due addetti, e di quanto risultante dalla CTU, circa la totale impossibilità dello svolgimento dell'attività lavorativa, durante il periodo di inabilità temporanea, eccezione fatta per attività di tipo organizzativo ed amministrativo, si stima equo il risarcimento nella misura di € 3.500,00.
Infine si osserva che la CTU, pur avendo riconosciuto una c.d. maggiore usura lavorativa, già esaminata in punto personalizzazione del danno, non ha ravvisato una concreta riduzione della capacità lavorativa specifica.
In conclusione il totale del danno non patrimoniale di € 88.241,54, del danno materiale di € 366,00, e del danno patrimoniale da mancato guadagno, di € 3.550,00, risulta essere pari ad € 92.107,54.
Questa somma deve essere devalutata al momento del sinistro (14.10.2029 ) in base all'indice di devalutazione elaborato ISTAT: questa è infatti la data in cui si è verificato l'incidente che ha determinato il danno e, quindi, a tale data deve essere liquidato il relativo pregiudizio in termini economici che risulta quindi pari a € 77.859,29.
Analoga operazione deve essere compiuta con riferimento agli acconti ricevuti, che ammontano ad € 1.205,00, ricevuti il 17 aprile 2020, che devalutati corrispondono a € 1018,60, e all'acconto di € 5.072,00, del 27.08.2020, che devalutato corrisponde ad € 4.287,40.
Pertanto, sottraendo dalla somma di € 77.859,29, come devalutata al momento del sinistro, le predette somme (per un totale € 5.306,00), relative agli acconti ricevuti, come sopra devalutati al momento del sinistro, risulta una somma totale, devalutata al momento del sinistro, di euro 72.553,29.
Tale somma deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione all'attualità, unitamente alla maturazione di interessi, calcolati anno per anno, in quanto oggetto di risarcimento, e dunque, costituente debito di valore, per un totale di € 93.684,66.
Su tale somma deve essere calcolata la quota di risarcimento riconosciuta al IG in ragione delle seguenti quote di responsabilità nella Parte_1 causazione del sinistro: nella misura del 60% in riferimento alla condotta della IGra e nella misura del 40% in riferimento alla Controparte_2 condotta del IG . Parte_1
17 In conclusione, la somma dovuta al SI. , corrispondente al 60 % del Pt_1 predetto importo, è pari a € 56.210,80, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e, in ragione della complessità dei fatti analizzati, ed altresì in ragione della parziale soccombenza, rispetto a quanto richiesto, devono essere compensate nella misura del 50%.
Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte convenuta, ponendo a carico di parte convenuta, altresì, la refusione in favore di parte attrice, delle spese di CTP, nella misura di € 302,00.
PQM
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
1. accerta e dichiara la concorrente responsabilità della SI.ra CP_2
e del SI. nella misura rispettivamente del
[...] Parte_1
60% e del 40%, nella causazione del sinistro de quo.
2. condanna parte convenuta e la SInora Controparte_1
in solido al risarcimento del danno, in favore del Controparte_2 SI. , che liquida in € 56.210,80, oltre interessi dalla Parte_1 data di pubblicazione della sentenza al saldo, oltre alla refusione delle spese di CTP nella misura di € 302,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute.
4. condanna e la SInora Controparte_1 Controparte_2 in solido alla refusione delle spese di lite in favore del SI. Parte_1
, che si liquidano in € 786,00 per esborsi, ed € 7.000,00 per
[...] onorari, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA, come per Legge.
Così deciso in Pavia il 21.03.2025.
Sentenza depositata il 21.03.2025.
Il Giudice
Raffaella Filoni
18