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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/06/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6017/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott. Andrea Ausili Presidente
- dott. Luca Marzullo Giudice
- dott.ssa Alessia Zampolini Giudice rel. est.
Riunito in camera di consiglio del 26/05/2025, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 6017 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto "cause di riduzione per lesione di legittima”
Tra
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/10/1951 e (C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
Castello il 9/04/1950, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Pecorari, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Città di Castello (PG), Piazza
Matteotti n. 2, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attori
e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(PG), il 26/04/1965, rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Mancini, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Gatti, in Perugia, Corso
pagina 1 di 15 Vannucci n. 63, come da procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e in qualità di figli naturali di hanno Parte_1 Parte_2 Persona_1 convenuto in giudizio erede universale del defunto Controparte_1 Per_2
figlio legittimo di per ottenere la restituzione della quota ai
[...] Persona_1 medesimi spettante dell'eredità paterna.
Gli attori hanno rappresentato di essere figli di e di e di Persona_1 Persona_3 essere stati riconosciuti solo da quest'ultima, mentre il padre naturale, in seguito, contraeva matrimonio con da cui, in data 26/08/1958, nasceva Persona_4
Persona_2
Hanno poi dedotto che in data 13/11/2000 si verificava il decesso di Persona_1 in seguito al quale il figlio legittimo effettuava una serie di operazioni Persona_2 di vendita del compendio immobiliare ereditario, volto a liquidarlo.
In data 23/01/2007, decedeva anche la moglie mentre in data Persona_4
15/12/2012 decedeva lasciando quale unica erede testamentaria la Persona_2 convenuta Controparte_1
e hanno, quindi, rappresentato di aver proposto, Parte_1 Parte_2 dopo la morte di dinanzi all'intestato Tribunale, il giudizio di Persona_2 accertamento di paternità, nel quale era nominato curatore l'Avv.
[...]
stante la mancanza del presunto genitore e dei suoi eredi, previa Per_5 proposizione di un giudizio art. 700 c.p.c. per ottenere la sospensione della cremazione della salma del fratello così da poter procedere agli Persona_2 accertamenti genetici per il riconoscimento di paternità.
Con sentenza n. 2566/2016 del 07/11/2016, divenuta irrevocabile il
13/01/2017, il Tribunale di Perugia ha dichiarato gli odierni attori figli di Per_1
[...]
Gli attori hanno dunque lamentato la lesione della loro quota di legittima, assumendosi titolari – unitamente a – della quota di 2/3 dell'eredità Persona_2
pagina 2 di 15 di salva la spettanza della restante quota di 1/3 alla moglie Persona_1 superstite Persona_4
Dopo aver dato atto di aver esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, hanno pertanto domandato la reintegrazione delle quote di legittima di e relativamente all'eredità paterna. Parte_1 Parte_2
Si è costituita in giudizio la quale, in via preliminare, ha Controparte_1 rappresentato di aver proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. alla sentenza n. 2566/2016 di accertamento della paternità, chiedendo la sospensione dell'odierno giudizio in attesa della definizione dell'opposizione.
Nel merito – in caso di rigetto dell'opposizione – ha chiesto di accertare la quota di legittima degli attori, ovvero, nel caso in cui risulti che gli attori non siano figli di di rigettare la domanda attorea. Persona_1
All'udienza di comparizione delle parti del 16/01/2018, la convenuta ha depositato l'atto di opposizione della sentenza n. 2566/2016 e ha insistito per la sospensione del presente procedimento.
Il precedente Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta a tale udienza, ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio e ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Scambiate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 1), 2), 3), c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo C.T.U.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, in relazione al quale parte convenuta ha chiesto il richiamo del C.T.U., il precedente Giudice istruttore ha ordinato alle parti di esperire il procedimento di mediazione, che tuttavia ha avuto esito negativo.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo una serie di rinvii per il carico del ruolo e mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza di precisazione delle conclusioni, è comparsa la sola parte attrice, che ha concluso come in atti, ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione e conclusione: IN VIA PRELIMINARE DI
MERITO: previa dichiarazione della qualità di eredi degli attori e Parte_1 del padre , accertare e quantificare il valore della massa Parte_2 Persona_1 ereditaria di e per l'effetto: · accertare e dichiarare, la lesione della Persona_1
pagina 3 di 15 quota minima di legittima, spettante a e a seguito Parte_1 Parte_2 dell'apertura della successione del padre , deceduto antecedentemente Persona_1 all'esito dell'accertamento giudiziale della paternità; · accertare e quantificare la quota dell'intera massa ereditaria del de cuius , di spettanza dei figli Persona_1 naturali riconosciuti, e NEL MERITO: · calcolata la Parte_1 Parte_2 quota disponibile e la quota indisponibile della massa ereditaria del Sig. Per_1
ed accertata la lesione della quota di eredità riservata agli attori, disporre
[...] susseguentemente la riduzione delle disposizioni testamentarie del Sig. Per_2
e la reintegrazione del valore della quota di legittima spettante agli attori,
[...] oltre ai frutti ed interessi legali, maturati dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento giudiziale della paternità; · all'esito della domanda di reintegrazione della quota di riserva, procedere, ove ritenuto necessario, allo scioglimento della comunione ereditaria residua, nominando quindi un esperto per
l'esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote;
· ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinare la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide, da ripartire tra i singoli coeredi superstiti;
· ove ritenuto necessario, in caso d'insufficienza dei beni residui e/o del loro controvalore alla reintegrazione delle quote di riserva, condannare a corrispondere a e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
l'importo corrispondente al valore della quota di riserva spettante a
[...] ciascuno di essi, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Il Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nella propria comparsa conclusionale, gli attori hanno versato in atti copia della
Sentenza n. 11/2022 di questo Tribunale, pubblicata in data 04/01/2022, con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione di terzo promossa da
[...] avverso la sentenza n. 2566/2016 di accertamento della paternità CP_1 di Persona_1
La convenuta ha invece lamentato che la quantificazione del patrimonio svolta dal
C.T.U. non tiene conto che anche per i beni mobili, così come fatto per i beni immobili, debba essere scomputata la quota di spettanza esclusiva della moglie stante il regime di comunione legale tra coniugi. Persona_4
pagina 4 di 15 Ha inoltre sostenuto l'applicazione dell'art. 542 c.p.c. e non dell'art. 581 c.c., come erroneamente applicato dal C.T.U., sull'assunto che la domanda attorea vada inquadrata come azione di reintegrazione della quota minima di legittima, con la conseguenza che la quota di legittima riservata ai tre fratelli sarebbe pari ad 1/2 del patrimonio ereditario.
*****
1. Gli attori, sul presupposto di essere chiamati all'eredità di in Persona_1 quanto figli del medesimo come accertato giudizialmente con sentenza di riconoscimento della paternità, hanno agito nei confronti di Controparte_1 nella sua qualità di erede testamentaria di figlio riconosciuto di Persona_2
per sentir dichiarare la loro qualità di eredi di e per Persona_1 Persona_1 ottenere l'accertamento della lesione della loro quota di legittima, con conseguente scioglimento della comunione ereditaria e condanna della convenuta alla restituzione del valore corrispondente alla quota ereditaria ai medesimi spettante.
Innanzitutto, in punto di fatto, va chiarito che è documentalmente accertata la qualità di figli naturali di – della cui eredità si tratta – da parte degli Persona_1 attori, come risulta dalla sentenza passata in giudicato n. 2566/2016 emessa da questo Tribunale e prodotta agli atti del giudizio.
Sul punto, la convenuta ha rappresentato di aver proposto avverso detta sentenza azione di opposizione di terzo ex art. 414 c.p.c., la quale tuttavia risulta essere stata dichiarata inammissibile.
Ne discende che ogni questione in ordine alla contestazione della qualità di figli di deve dirsi definitivamente sopita, atteso l'accertamento giudiziale di Persona_1 paternità passato in giudicato e non messo in discussione dal mezzo di impugnazione straordinario proposto da parte convenuta.
Ciò posto, gli attori, in quanto figli di sono da considerarsi, senz'altro, Persona_1 già alla data di apertura della successione, chiamati all'eredità del defunto padre, atteso che la sentenza di accertamento della filiazione naturale dichiara ed attribuisce uno status che conferisce al figlio naturale i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita (cfr. Cass.
Civ. n. 2923/1990; Cass. Civ. n. 26575/2007).
pagina 5 di 15 Con la proposizione della presente iniziativa giudiziaria, quindi, gli attori hanno manifestato la volontà di accettare l'eredità paterna dopo aver ottenuto una pronuncia – come detto con efficacia ex tunc – che accerta la loro qualità di figli e, quindi, di chiamati all'eredità di apertasi ab intestato. Persona_1
Risulta, infatti, che al momento della morte di si sia aperta, in favore Persona_1 del figlio riconosciuto e della moglie la successione Persona_2 Persona_4 legittima.
In forza, allora, della sentenza di filiazione naturale, deve riconoscersi l'operatività delle norme che disciplinano la successione ab intestato e, in particolare,
l'operatività dell'art. 581 c.c., atteso che al momento dell'apertura della successione di concorrevano la moglie e i tre figli, Persona_1 Parte_1
e Parte_2 Persona_2
In proposito, la convenuta, nella comparsa conclusionale, evidenzia l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 581 c.c. in favore dell'applicazione del disposto di cui all'art. 542 comma 2 c.c. in materia di successione necessaria, per aver parte attrice esperito un'azione di riduzione della quota di riserva alla medesima spettante.
Ebbene, ritiene il Tribunale di dover interpretare la domanda giudiziale alla stregua di una domanda di riconoscimento della qualità di eredi e del diritto a partecipare alla ripartizione del patrimonio ereditario paterno secondo le disposizioni in materia di successione legittima, con conseguente domanda alla restituzione della quota ereditaria ad essi spettanti dal possessore ai sensi degli artt. 533 e s.s. c.c.
Sul punto, va innanzitutto evidenziato come non sussista alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nell'attività di interpretazione della domanda giudiziale che il Tribunale ritiene di dover compiere.
In proposito, infatti, si richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il giudice di primo grado è tenuto ad interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato l'attore in sede di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale pagina 6 di 15 delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa (cfr. Cass. Civ., n.
18653/2004).
Nel caso di specie, già nell'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori hanno sostenuto che l'eredità paterna avrebbe dovuto essere devoluta “secondo legge, e precisamente per la quota di 2/3 da suddividere tra i tre figli , Parte_1
e e per 1/3 alla moglie superstite ”. Parte_2 Persona_2 Persona_4
Hanno pertanto chiesto “il riconoscimento della loro qualità di eredi legittimi del defunto ed ottenere la restituzione del valore della loro quota dalla Persona_1 sig.ra , nominata erede universale dal figlio di e Controparte_1 Persona_1 fratellastro di e (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione), Parte_1 Parte_2 ribadendo di ritenersi eredi legittimi del defunto padre e di voler far valere tale loro qualità (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione).
Non solo.
Nella seconda memoria istruttoria, gli attori hanno espressamente richiesto che sia loro riconosciuta una quota calcolata sui 2/3 del patrimonio di spettanza dei figli, implicitamente richiamando il disposto dell'art. 581 c.c. che prevede detta frazione, a differenza dell'art. 542 comma 2 c.c. che, invece, attribuisce ai figli, nell'ambito della successione necessaria, la metà del patrimonio.
D'altra parte, che non si tratti di un'azione di riduzione – solo impropriamente invocata per intendere, più correttamente, la necessità che sia loro riconosciuta la quota corrispondente all'apertura della successione ab intestato – è reso palese dal fatto che la riduzione presuppone che il de cuius abbia arrecato lesione alla quota di riserva spettante ai legittimari o attraverso le disposizioni testamentarie o a causa di donazioni effettuate in vita.
Nel caso di specie, non vi sono disposizioni testamentarie lesive, essendosi aperta la successione ab intestato, e non si lamenta la violazione della quota di riserva,
pagina 7 di 15 nell'ambito della successione legittima apertasi, per effetto delle donazioni effettuate in vita dal de cuius.
Né gli attori possono considerarsi pretermessi per non aver ricevuto nulla dal de cuius.
Il legittimario pretermesso, infatti, non è erede fino alla caducazione, a mezzo dell'azione di riduzione, delle disposizioni lesive della legittima, né si considera delato, avendo solo il diritto potestativo di agire in giudizio in riduzione.
Seconda la consolidata giurisprudenza di legittimità, il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, ma acquista la qualità e i diritti di erede solo dopo l'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione (Cass. Civ. n. 28632/2011; Cass. Civ. n. 368/2010; Cass. Civ. n.
27556/2008; da ult. Cass. Civ. n. 25441/2017).
Come visto, invece, il figlio naturale che ottiene l'accertamento giudiziale di filiazione dopo la morte del de cuius, acquisisce lo status di figlio con efficacia retroattiva sin dalla nascita ed è, allora, chiamato al momento dell'apertura della successione.
2. Tanto chiarito, il consulente tecnico d'ufficio nominato ha ricostruito l'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, individuando nel patrimonio del defunto tanto beni immobili quanto beni mobili. Persona_1
Con riferimento ai beni immobili, era titolare, in regime di comunione Persona_1 legale, dei seguenti beni:
1) Unità immobiliare sita in Città di Castello (PG), al Vocabolo Castelvecchio n. 5, piano 1S, censito al N.C.U. al Foglio 243, num. 87, sub. 1, Cat. C/2, Classe 6, mq. 40;
2) Immobile ubicato in Città di Castello (PG), in S. Martino Castelvecchio n. 5, piano T, censito al N.C.U. al Foglio 243, num. 87, sub. 2, Cat. A/3, Classe 3, Vani
5;
3) Terreno sito in Città di Castello (PG), partita 21452, censito al N.C.T. al Foglio
243, num. 47, Cat. S. ARB., Classe 4, Sup.: ettari 0.25.40;
4) Terreno sito in Città di Castello (PG), partita 21452, censito al N.C.T. al Foglio
243, num. 86, Cat. F.R., Sup.: ettari 0.00.16.
pagina 8 di 15 Risulta, tuttavia, dalla CTU espletata che i predetti beni sono stati medio tempore alienati dalla moglie e dal figlio Persona_2
Il valore dei predetti beni, alla data di apertura della successione, è stato individuato dal CTU sulla scorta del prezzo di vendita, stante la prossimità delle vendite alla data di apertura della successione (31/05/2001 e 4/12/2001 a fronte dell'apertura della successione in data 13/11/2000).
Tenuto conto, quindi, della sussistenza della comunione legale e, pertanto, dell'appartenenza dei beni, al momento dell'apertura della successione, al de cuius nella misura del 50%, l'ammontare complessivo del valore dei cespiti immobiliari è stato calcolato nella somma di euro 19.230,58.
A ciò deve aggiungersi il valore dei beni mobili, così individuati:
1) N.
3.000 ordinarie il cui valore, alla data di apertura della CP_2 successione, ammontava ad € 28.320,00;
2) N. 10.000 ordinarie, il cui valore, alla data di apertura della Controparte_3 successione, ammontava ad € 34.240,00;
3) saldo del c/c cointestato con il coniuge N. 855/2 presso BANCA POPOLARE DI
SPOLETO -Filiale di Città di Castello (PG), il cui valore, alla data di apertura della successione, ammontava ad € 4.068,61 per la quota del 50% di spettanza del de cuius;
4) N. 32.602,7720 Quote il cui valore, alla data di Parte_3 apertura della successione, ammontava ad € 100.432,84, per la quota del 50% di spettanza del de cuius;
5) Obbligazioni BANCA POPOLARE DI SPOLETO 4,75% 16/06/03, il cui valore, alla data di apertura della successione, ammontava ad € 103.500,00, per la quota del 50% di spettanza del de cuius;
6) N. 10.000 Azioni SEAT PAGINE GIALLE ordinarie, il cui valore, alla data di apertura della successione, ammontava ad € 31.050,00;
7) N. 200 Azioni FINMATICA ordinarie, il cui valore, alla data di apertura della successione, ammontava ad € 10.684,00;
8) Obbligazioni Banca Popolare di Spoleto 5% 02/05/05, il cui valore, alla data di apertura della successione, ammontava ad € 55.000,00;
pagina 9 di 15 9) Quote il cui valore, alla Controparte_4 data di apertura della successione, ammontava ad € 779,64;
10) N. 3.404,3220 Quote CA AZ. , il cui valore, alla data di apertura CP_5 della successione, ammontava ad € 31.197,21, per la quota del 50% di spettanza del de cuius;
11) N. 14.840,7740 Quote CA AZ. il cui valore, alla data di CP_6 apertura della successione, ammontava ad € 87.553,15, per la quota del 50% di spettanza del de cuius;
12) N. 6.374,0990 Quote CA AZ. , il cui valore, alla data di CP_7 apertura della successione, ammontava ad € 17.493,71, per la quota del 50% di spettanza del de cuius;
13) Obbligazioni BANCA POPOLARE DI SPOLETO TV% 15/02/02, il cui valore, alla data di apertura della successione, ammontava ad € 154.937,07, per la quota del 50% di spettanza del de cuius.
In proposito, parte convenuta ha contestato le risultanze della CTU nella misura in cui il professionista non ha considerato che anche i predetti beni mobili sono da ricomprendere nella comunione legale al momento dell'apertura della successione di Persona_1
Ritiene il Tribunale che la contestazione non sia fondata per quanto concerne i valori mobiliari, ovvero le azioni, le quote e le obbligazioni.
Sul punto, occorre premettere che l'acquisto di valori mobiliari rientra nella comunione immediata ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. a) c.c. se effettuati anche da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio, esclusa l'ipotesi in cui l'acquisto riguardi beni classificati dall'art. 179 c.c. come beni personali (“La comunione legale fra i coniugi, come regolata dagli artt. 177 e segg. cod. civ., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli artt. 1100 e segg. cod. civ., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che
pagina 10 di 15 ne forma oggetto;
ne consegue che anche i crediti -così come i diritti a struttura complessa, come i diritti azionari- in quanto "beni" ai sensi degli art. 810, 812 e 813 cod.civ., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 cod.civ. poste dall'art. 179 cod.civ. – cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 09/10/2007, n. 21098, Rv. 599698, ma vd. anche in motivazione Cass. Civ., n. 9845 del 2012).
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice, tenendo conto della denuncia di successione di prodotta agli atti del giudizio unitamente all'atto di Persona_1 citazione, ha ricompreso nell'asse ereditario la proprietà al 100% di talune azioni e obbligazioni e al 50% di altre azioni e obbligazioni come sopra indicato.
Parte convenuta, tuttavia, nulla ha tempestivamente contestato in ordine alla consistenza della massa ereditaria del defunto avendo solo in Persona_1 comparsa conclusionale – per la prima volta – assunto l'appartenenza dei predetti beni mobili alla comunione legale.
Non avendosi evidenze documentali in ordine al momento di acquisto dei predetti valori mobiliari – se prima del matrimonio o in costanza di matrimonio – e non avendo a disposizione elementi da cui poter affermare che, a dispetto di quanto indicato nella denuncia di successione, i valori mobiliari facevano parte, al momento dello scioglimento per morte del coniuge, della comunione legale da cui far eventualmente discendere la necessità di ricomprendere nella massa ereditaria solo il 50% della proprietà – intera o parziale – dei predetti valori mobiliari indicata nella denuncia di successione, non può che farsi applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Più chiaramente, non avendo parte convenuta nulla tempestivamente dedotto in ordine alla consistenza della massa ereditaria così come rappresentata da parte attrice e, non avendo, quindi, mai contestato – fino alla comparsa conclusionale –
l'appartenenza alla massa ereditaria dei valori mobiliari nella misura percentuale indicata nella denuncia di successione, sull'assunto che rientrassero nella comunione legale perché acquistati in costanza di matrimonio da entrambi i coniugi o dal de cuius singolarmente, non può che ritenersi fatto non contestato e, pertanto, provato che i valori mobiliari nella misura percentuale indicata nella denuncia di successione fossero beni personali del de cuius esclusi dalla pagina 11 di 15 comunione legale ovvero che ne fosse stata già indicata – in relazione ai valori mobiliari riportati nella dichiarazione di successione nella misura del 50% - la quota di spettanza del coniuge defunto all'esito dello scioglimento della comunione legale.
Discorso diverso, invece, riguarda il saldo del conto corrente.
Per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il saldo creditorio verso la banca relativo al conto corrente, non essendo un investimento, rientra nella comunione de residuo ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. c) c.c.
Nello specifico, secondo la giurisprudenza della Cassazione, il deposito di denaro in conto corrente – pur comportando una trasformazione del denaro, con il passaggio dal diritto di proprietà sul denaro depositato al diritto di credito verso la banca alla restituzione dell'importo medesimo per equivalente – non comporta la caduta del diritto di credito in comunione.
Ad avviso della giurisprudenza di legittima, “il saldo attivo di un conto corrente bancario è sempre un diritto di credito del solo coniuge (se) unico correntista e, quindi, non può essere ricompreso nella nozione di acquisti” e non “rientra nella comunione ex art. 177 c.c., comma 1, lett. a) (da ultimo Cass. 20 gennaio 2006, n.
1197), proprio perché non rappresenta una forma di investimento dello stesso, rientrando invece nella comunione de residuo ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. c)” qualora non sia stato consumato al momento dello scioglimento della comunione (cfr. Cass. Civ., 19567/2008 e Cass. Civ. 21098/2007).
Ciò, con riferimento ai redditi dei coniugi, costituisce una specificazione del più generale principio espresso da Cass. Civ. n. 13441/2003, secondo cui “i redditi individuali dei coniugi, tanto che si tratti di redditi di capitali (art. 177 lett. b, c.c.), quanto che si tratti di proventi della loro attività separata (art.177 lett.c,c.c.), non cadono automaticamente in comunione, ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo diventare comuni, nella misura in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione” (nello stesso senso cfr.
Cass. Civ. n. 14897/2000 e Cass. Civ. n. 8865/1996).
Ne discende che l'importo pari ad euro 4.068,61, pari alla quota del 50% del saldo del conto corrente cointestato, rientrando nella comunione de residuo, deve pagina 12 di 15 essere effettivamente decurtato del 50% appartenente al momento della morte del de cuius alla moglie per effetto dello scioglimento della comunione legale.
Tanto chiarito, il CTU ha individuato il valore complessivo dei beni appartenenti all'asse ereditario in euro 678.486,81 a cui deve essere decurtata la somma di euro 2.034,30, pari alla metà della quota del 50% del saldo del conto corrente cointestato rientrante nella comunione de residuo e, quindi, di spettanza della moglie di al momento della sua morte, per un totale di euro Persona_1
676.452,51.
A tale importo vanno sottratte le passività per spese funerarie, pari ad euro
1.755,95, con la conseguenza che il valore complessivo dell'asse ereditario ammonta ad euro 674.696,56.
Facendo, allora, applicazione dell'art. 581 c.c. – tenuto conto vieppiù che Per_2 ha ereditato anche l'intero patrimonio della madre premorta che, al
[...] momento della successione di era divenuta titolare del 50% della Persona_1 massa in luogo di 1/3 per la presenza di più figli del de cuius – spetta agli attori la frazione dei 2/3 dei 2/3 della massa ereditaria.
Infatti, ai sensi dell'art. 581 c.c., in presenza di più figli, a questi spettano i due terzi del patrimonio ereditario, da dividere in parti uguali.
Essendo tre i figli di al momento dell'apertura della successione – gli Persona_1 attori e il defunto – agli attori spettano i due terzi della somma di Persona_2 euro 449.797,70 e, pertanto, l'importo complessivo di euro 299.865,13.
Sulla predetta somma, sono dovuti, quali frutti civili, gli interessi a norma dell'art. 1148 c.c., ovvero dalla data di proposizione della presente domanda giudiziale e non – come sostenuto dagli attori – dalla data di proposizione dell'azione di riconoscimento della paternità.
Ed infatti, trattandosi di un'azione di restituzione dei beni ereditari da chi li possiede, trova applicazione l'art. 535 c.c. che richiama il disposto di cui all'art. 1148 c.c.
La convenuta deve considerarsi senz'altro in buona fede, non essendo stato nulla dedotto in ordine alla sua consapevolezza di ledere gli altrui diritti successori, essendo anzi ragionevole ritenere che la stessa potesse non avere contezza delle vicende familiari che avevano interessato addirittura il dante causa – Persona_1
pagina 13 di 15 – del proprio dante causa soprattutto ove si consideri che l'azione di Persona_2 accertamento della paternità è stata intrapresa solo dopo la morte di Per_2
[...]
Gli interessi sono quelli previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c., atteso che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (Cass. Civ., Sez.
III, 22/03/2025, n. 7677, Rv. 674231) e, pertanto, se ne deve dedurre, anche le obbligazioni restitutorie dei frutti civili.
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, non trattandosi di un debito di valore (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 5776 del 15/03/2006,
Rv. 586713; Cass. Civ., Sez. III, 17/01/2020, n. 848, Rv. 656572).
3. L'esito del giudizio vede l'accoglimento della domanda attorea.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite devono essere poste in capo alla convenuta.
Esse sono determinate ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, tenuto conto in particolare della qualità della stessa.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara che e sono eredi Parte_1 Parte_2 legittimi di Persona_1
- Accerta e dichiara che il valore complessivo dell'asse ereditario ammonta ad euro 676.452,51;
- Accerta e dichiara che a e spetta, quali Parte_1 Parte_2 eredi legittimi di l'importo complessivo di euro 299.865,13; Persona_1
- Condanna a restituire a e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
l'importo di euro 299.865,13, oltre interessi al tasso legale ex art.
[...]
pagina 14 di 15 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della presente domanda giudiziale al soddisfo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 in euro 11.229,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge ed euro 545,00 per esborsi;
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di come Controparte_1 liquidate con separato decreto del 18/02/2020.
Così deciso, in Perugia all'esito della camera di consiglio del 26/05/2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Ausili
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott. Andrea Ausili Presidente
- dott. Luca Marzullo Giudice
- dott.ssa Alessia Zampolini Giudice rel. est.
Riunito in camera di consiglio del 26/05/2025, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 6017 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto "cause di riduzione per lesione di legittima”
Tra
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/10/1951 e (C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
Castello il 9/04/1950, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Pecorari, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Città di Castello (PG), Piazza
Matteotti n. 2, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attori
e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(PG), il 26/04/1965, rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Mancini, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Gatti, in Perugia, Corso
pagina 1 di 15 Vannucci n. 63, come da procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e in qualità di figli naturali di hanno Parte_1 Parte_2 Persona_1 convenuto in giudizio erede universale del defunto Controparte_1 Per_2
figlio legittimo di per ottenere la restituzione della quota ai
[...] Persona_1 medesimi spettante dell'eredità paterna.
Gli attori hanno rappresentato di essere figli di e di e di Persona_1 Persona_3 essere stati riconosciuti solo da quest'ultima, mentre il padre naturale, in seguito, contraeva matrimonio con da cui, in data 26/08/1958, nasceva Persona_4
Persona_2
Hanno poi dedotto che in data 13/11/2000 si verificava il decesso di Persona_1 in seguito al quale il figlio legittimo effettuava una serie di operazioni Persona_2 di vendita del compendio immobiliare ereditario, volto a liquidarlo.
In data 23/01/2007, decedeva anche la moglie mentre in data Persona_4
15/12/2012 decedeva lasciando quale unica erede testamentaria la Persona_2 convenuta Controparte_1
e hanno, quindi, rappresentato di aver proposto, Parte_1 Parte_2 dopo la morte di dinanzi all'intestato Tribunale, il giudizio di Persona_2 accertamento di paternità, nel quale era nominato curatore l'Avv.
[...]
stante la mancanza del presunto genitore e dei suoi eredi, previa Per_5 proposizione di un giudizio art. 700 c.p.c. per ottenere la sospensione della cremazione della salma del fratello così da poter procedere agli Persona_2 accertamenti genetici per il riconoscimento di paternità.
Con sentenza n. 2566/2016 del 07/11/2016, divenuta irrevocabile il
13/01/2017, il Tribunale di Perugia ha dichiarato gli odierni attori figli di Per_1
[...]
Gli attori hanno dunque lamentato la lesione della loro quota di legittima, assumendosi titolari – unitamente a – della quota di 2/3 dell'eredità Persona_2
pagina 2 di 15 di salva la spettanza della restante quota di 1/3 alla moglie Persona_1 superstite Persona_4
Dopo aver dato atto di aver esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, hanno pertanto domandato la reintegrazione delle quote di legittima di e relativamente all'eredità paterna. Parte_1 Parte_2
Si è costituita in giudizio la quale, in via preliminare, ha Controparte_1 rappresentato di aver proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. alla sentenza n. 2566/2016 di accertamento della paternità, chiedendo la sospensione dell'odierno giudizio in attesa della definizione dell'opposizione.
Nel merito – in caso di rigetto dell'opposizione – ha chiesto di accertare la quota di legittima degli attori, ovvero, nel caso in cui risulti che gli attori non siano figli di di rigettare la domanda attorea. Persona_1
All'udienza di comparizione delle parti del 16/01/2018, la convenuta ha depositato l'atto di opposizione della sentenza n. 2566/2016 e ha insistito per la sospensione del presente procedimento.
Il precedente Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta a tale udienza, ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio e ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Scambiate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 1), 2), 3), c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo C.T.U.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, in relazione al quale parte convenuta ha chiesto il richiamo del C.T.U., il precedente Giudice istruttore ha ordinato alle parti di esperire il procedimento di mediazione, che tuttavia ha avuto esito negativo.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo una serie di rinvii per il carico del ruolo e mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza di precisazione delle conclusioni, è comparsa la sola parte attrice, che ha concluso come in atti, ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione e conclusione: IN VIA PRELIMINARE DI
MERITO: previa dichiarazione della qualità di eredi degli attori e Parte_1 del padre , accertare e quantificare il valore della massa Parte_2 Persona_1 ereditaria di e per l'effetto: · accertare e dichiarare, la lesione della Persona_1
pagina 3 di 15 quota minima di legittima, spettante a e a seguito Parte_1 Parte_2 dell'apertura della successione del padre , deceduto antecedentemente Persona_1 all'esito dell'accertamento giudiziale della paternità; · accertare e quantificare la quota dell'intera massa ereditaria del de cuius , di spettanza dei figli Persona_1 naturali riconosciuti, e NEL MERITO: · calcolata la Parte_1 Parte_2 quota disponibile e la quota indisponibile della massa ereditaria del Sig. Per_1
ed accertata la lesione della quota di eredità riservata agli attori, disporre
[...] susseguentemente la riduzione delle disposizioni testamentarie del Sig. Per_2
e la reintegrazione del valore della quota di legittima spettante agli attori,
[...] oltre ai frutti ed interessi legali, maturati dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento giudiziale della paternità; · all'esito della domanda di reintegrazione della quota di riserva, procedere, ove ritenuto necessario, allo scioglimento della comunione ereditaria residua, nominando quindi un esperto per
l'esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote;
· ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinare la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide, da ripartire tra i singoli coeredi superstiti;
· ove ritenuto necessario, in caso d'insufficienza dei beni residui e/o del loro controvalore alla reintegrazione delle quote di riserva, condannare a corrispondere a e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
l'importo corrispondente al valore della quota di riserva spettante a
[...] ciascuno di essi, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Il Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nella propria comparsa conclusionale, gli attori hanno versato in atti copia della
Sentenza n. 11/2022 di questo Tribunale, pubblicata in data 04/01/2022, con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione di terzo promossa da
[...] avverso la sentenza n. 2566/2016 di accertamento della paternità CP_1 di Persona_1
La convenuta ha invece lamentato che la quantificazione del patrimonio svolta dal
C.T.U. non tiene conto che anche per i beni mobili, così come fatto per i beni immobili, debba essere scomputata la quota di spettanza esclusiva della moglie stante il regime di comunione legale tra coniugi. Persona_4
pagina 4 di 15 Ha inoltre sostenuto l'applicazione dell'art. 542 c.p.c. e non dell'art. 581 c.c., come erroneamente applicato dal C.T.U., sull'assunto che la domanda attorea vada inquadrata come azione di reintegrazione della quota minima di legittima, con la conseguenza che la quota di legittima riservata ai tre fratelli sarebbe pari ad 1/2 del patrimonio ereditario.
*****
1. Gli attori, sul presupposto di essere chiamati all'eredità di in Persona_1 quanto figli del medesimo come accertato giudizialmente con sentenza di riconoscimento della paternità, hanno agito nei confronti di Controparte_1 nella sua qualità di erede testamentaria di figlio riconosciuto di Persona_2
per sentir dichiarare la loro qualità di eredi di e per Persona_1 Persona_1 ottenere l'accertamento della lesione della loro quota di legittima, con conseguente scioglimento della comunione ereditaria e condanna della convenuta alla restituzione del valore corrispondente alla quota ereditaria ai medesimi spettante.
Innanzitutto, in punto di fatto, va chiarito che è documentalmente accertata la qualità di figli naturali di – della cui eredità si tratta – da parte degli Persona_1 attori, come risulta dalla sentenza passata in giudicato n. 2566/2016 emessa da questo Tribunale e prodotta agli atti del giudizio.
Sul punto, la convenuta ha rappresentato di aver proposto avverso detta sentenza azione di opposizione di terzo ex art. 414 c.p.c., la quale tuttavia risulta essere stata dichiarata inammissibile.
Ne discende che ogni questione in ordine alla contestazione della qualità di figli di deve dirsi definitivamente sopita, atteso l'accertamento giudiziale di Persona_1 paternità passato in giudicato e non messo in discussione dal mezzo di impugnazione straordinario proposto da parte convenuta.
Ciò posto, gli attori, in quanto figli di sono da considerarsi, senz'altro, Persona_1 già alla data di apertura della successione, chiamati all'eredità del defunto padre, atteso che la sentenza di accertamento della filiazione naturale dichiara ed attribuisce uno status che conferisce al figlio naturale i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita (cfr. Cass.
Civ. n. 2923/1990; Cass. Civ. n. 26575/2007).
pagina 5 di 15 Con la proposizione della presente iniziativa giudiziaria, quindi, gli attori hanno manifestato la volontà di accettare l'eredità paterna dopo aver ottenuto una pronuncia – come detto con efficacia ex tunc – che accerta la loro qualità di figli e, quindi, di chiamati all'eredità di apertasi ab intestato. Persona_1
Risulta, infatti, che al momento della morte di si sia aperta, in favore Persona_1 del figlio riconosciuto e della moglie la successione Persona_2 Persona_4 legittima.
In forza, allora, della sentenza di filiazione naturale, deve riconoscersi l'operatività delle norme che disciplinano la successione ab intestato e, in particolare,
l'operatività dell'art. 581 c.c., atteso che al momento dell'apertura della successione di concorrevano la moglie e i tre figli, Persona_1 Parte_1
e Parte_2 Persona_2
In proposito, la convenuta, nella comparsa conclusionale, evidenzia l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 581 c.c. in favore dell'applicazione del disposto di cui all'art. 542 comma 2 c.c. in materia di successione necessaria, per aver parte attrice esperito un'azione di riduzione della quota di riserva alla medesima spettante.
Ebbene, ritiene il Tribunale di dover interpretare la domanda giudiziale alla stregua di una domanda di riconoscimento della qualità di eredi e del diritto a partecipare alla ripartizione del patrimonio ereditario paterno secondo le disposizioni in materia di successione legittima, con conseguente domanda alla restituzione della quota ereditaria ad essi spettanti dal possessore ai sensi degli artt. 533 e s.s. c.c.
Sul punto, va innanzitutto evidenziato come non sussista alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nell'attività di interpretazione della domanda giudiziale che il Tribunale ritiene di dover compiere.
In proposito, infatti, si richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il giudice di primo grado è tenuto ad interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato l'attore in sede di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale pagina 6 di 15 delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa (cfr. Cass. Civ., n.
18653/2004).
Nel caso di specie, già nell'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori hanno sostenuto che l'eredità paterna avrebbe dovuto essere devoluta “secondo legge, e precisamente per la quota di 2/3 da suddividere tra i tre figli , Parte_1
e e per 1/3 alla moglie superstite ”. Parte_2 Persona_2 Persona_4
Hanno pertanto chiesto “il riconoscimento della loro qualità di eredi legittimi del defunto ed ottenere la restituzione del valore della loro quota dalla Persona_1 sig.ra , nominata erede universale dal figlio di e Controparte_1 Persona_1 fratellastro di e (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione), Parte_1 Parte_2 ribadendo di ritenersi eredi legittimi del defunto padre e di voler far valere tale loro qualità (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione).
Non solo.
Nella seconda memoria istruttoria, gli attori hanno espressamente richiesto che sia loro riconosciuta una quota calcolata sui 2/3 del patrimonio di spettanza dei figli, implicitamente richiamando il disposto dell'art. 581 c.c. che prevede detta frazione, a differenza dell'art. 542 comma 2 c.c. che, invece, attribuisce ai figli, nell'ambito della successione necessaria, la metà del patrimonio.
D'altra parte, che non si tratti di un'azione di riduzione – solo impropriamente invocata per intendere, più correttamente, la necessità che sia loro riconosciuta la quota corrispondente all'apertura della successione ab intestato – è reso palese dal fatto che la riduzione presuppone che il de cuius abbia arrecato lesione alla quota di riserva spettante ai legittimari o attraverso le disposizioni testamentarie o a causa di donazioni effettuate in vita.
Nel caso di specie, non vi sono disposizioni testamentarie lesive, essendosi aperta la successione ab intestato, e non si lamenta la violazione della quota di riserva,
pagina 7 di 15 nell'ambito della successione legittima apertasi, per effetto delle donazioni effettuate in vita dal de cuius.
Né gli attori possono considerarsi pretermessi per non aver ricevuto nulla dal de cuius.
Il legittimario pretermesso, infatti, non è erede fino alla caducazione, a mezzo dell'azione di riduzione, delle disposizioni lesive della legittima, né si considera delato, avendo solo il diritto potestativo di agire in giudizio in riduzione.
Seconda la consolidata giurisprudenza di legittimità, il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, ma acquista la qualità e i diritti di erede solo dopo l'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione (Cass. Civ. n. 28632/2011; Cass. Civ. n. 368/2010; Cass. Civ. n.
27556/2008; da ult. Cass. Civ. n. 25441/2017).
Come visto, invece, il figlio naturale che ottiene l'accertamento giudiziale di filiazione dopo la morte del de cuius, acquisisce lo status di figlio con efficacia retroattiva sin dalla nascita ed è, allora, chiamato al momento dell'apertura della successione.
2. Tanto chiarito, il consulente tecnico d'ufficio nominato ha ricostruito l'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, individuando nel patrimonio del defunto tanto beni immobili quanto beni mobili. Persona_1
Con riferimento ai beni immobili, era titolare, in regime di comunione Persona_1 legale, dei seguenti beni:
1) Unità immobiliare sita in Città di Castello (PG), al Vocabolo Castelvecchio n. 5, piano 1S, censito al N.C.U. al Foglio 243, num. 87, sub. 1, Cat. C/2, Classe 6, mq. 40;
2) Immobile ubicato in Città di Castello (PG), in S. Martino Castelvecchio n. 5, piano T, censito al N.C.U. al Foglio 243, num. 87, sub. 2, Cat. A/3, Classe 3, Vani
5;
3) Terreno sito in Città di Castello (PG), partita 21452, censito al N.C.T. al Foglio
243, num. 47, Cat. S. ARB., Classe 4, Sup.: ettari 0.25.40;
4) Terreno sito in Città di Castello (PG), partita 21452, censito al N.C.T. al Foglio
243, num. 86, Cat. F.R., Sup.: ettari 0.00.16.
pagina 8 di 15 Risulta, tuttavia, dalla CTU espletata che i predetti beni sono stati medio tempore alienati dalla moglie e dal figlio Persona_2
Il valore dei predetti beni, alla data di apertura della successione, è stato individuato dal CTU sulla scorta del prezzo di vendita, stante la prossimità delle vendite alla data di apertura della successione (31/05/2001 e 4/12/2001 a fronte dell'apertura della successione in data 13/11/2000).
Tenuto conto, quindi, della sussistenza della comunione legale e, pertanto, dell'appartenenza dei beni, al momento dell'apertura della successione, al de cuius nella misura del 50%, l'ammontare complessivo del valore dei cespiti immobiliari è stato calcolato nella somma di euro 19.230,58.
A ciò deve aggiungersi il valore dei beni mobili, così individuati:
1) N.
3.000 ordinarie il cui valore, alla data di apertura della CP_2 successione, ammontava ad € 28.320,00;
2) N. 10.000 ordinarie, il cui valore, alla data di apertura della Controparte_3 successione, ammontava ad € 34.240,00;
3) saldo del c/c cointestato con il coniuge N. 855/2 presso BANCA POPOLARE DI
SPOLETO -Filiale di Città di Castello (PG), il cui valore, alla data di apertura della successione, ammontava ad € 4.068,61 per la quota del 50% di spettanza del de cuius;
4) N. 32.602,7720 Quote il cui valore, alla data di Parte_3 apertura della successione, ammontava ad € 100.432,84, per la quota del 50% di spettanza del de cuius;
5) Obbligazioni BANCA POPOLARE DI SPOLETO 4,75% 16/06/03, il cui valore, alla data di apertura della successione, ammontava ad € 103.500,00, per la quota del 50% di spettanza del de cuius;
6) N. 10.000 Azioni SEAT PAGINE GIALLE ordinarie, il cui valore, alla data di apertura della successione, ammontava ad € 31.050,00;
7) N. 200 Azioni FINMATICA ordinarie, il cui valore, alla data di apertura della successione, ammontava ad € 10.684,00;
8) Obbligazioni Banca Popolare di Spoleto 5% 02/05/05, il cui valore, alla data di apertura della successione, ammontava ad € 55.000,00;
pagina 9 di 15 9) Quote il cui valore, alla Controparte_4 data di apertura della successione, ammontava ad € 779,64;
10) N. 3.404,3220 Quote CA AZ. , il cui valore, alla data di apertura CP_5 della successione, ammontava ad € 31.197,21, per la quota del 50% di spettanza del de cuius;
11) N. 14.840,7740 Quote CA AZ. il cui valore, alla data di CP_6 apertura della successione, ammontava ad € 87.553,15, per la quota del 50% di spettanza del de cuius;
12) N. 6.374,0990 Quote CA AZ. , il cui valore, alla data di CP_7 apertura della successione, ammontava ad € 17.493,71, per la quota del 50% di spettanza del de cuius;
13) Obbligazioni BANCA POPOLARE DI SPOLETO TV% 15/02/02, il cui valore, alla data di apertura della successione, ammontava ad € 154.937,07, per la quota del 50% di spettanza del de cuius.
In proposito, parte convenuta ha contestato le risultanze della CTU nella misura in cui il professionista non ha considerato che anche i predetti beni mobili sono da ricomprendere nella comunione legale al momento dell'apertura della successione di Persona_1
Ritiene il Tribunale che la contestazione non sia fondata per quanto concerne i valori mobiliari, ovvero le azioni, le quote e le obbligazioni.
Sul punto, occorre premettere che l'acquisto di valori mobiliari rientra nella comunione immediata ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. a) c.c. se effettuati anche da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio, esclusa l'ipotesi in cui l'acquisto riguardi beni classificati dall'art. 179 c.c. come beni personali (“La comunione legale fra i coniugi, come regolata dagli artt. 177 e segg. cod. civ., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli artt. 1100 e segg. cod. civ., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che
pagina 10 di 15 ne forma oggetto;
ne consegue che anche i crediti -così come i diritti a struttura complessa, come i diritti azionari- in quanto "beni" ai sensi degli art. 810, 812 e 813 cod.civ., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 cod.civ. poste dall'art. 179 cod.civ. – cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 09/10/2007, n. 21098, Rv. 599698, ma vd. anche in motivazione Cass. Civ., n. 9845 del 2012).
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice, tenendo conto della denuncia di successione di prodotta agli atti del giudizio unitamente all'atto di Persona_1 citazione, ha ricompreso nell'asse ereditario la proprietà al 100% di talune azioni e obbligazioni e al 50% di altre azioni e obbligazioni come sopra indicato.
Parte convenuta, tuttavia, nulla ha tempestivamente contestato in ordine alla consistenza della massa ereditaria del defunto avendo solo in Persona_1 comparsa conclusionale – per la prima volta – assunto l'appartenenza dei predetti beni mobili alla comunione legale.
Non avendosi evidenze documentali in ordine al momento di acquisto dei predetti valori mobiliari – se prima del matrimonio o in costanza di matrimonio – e non avendo a disposizione elementi da cui poter affermare che, a dispetto di quanto indicato nella denuncia di successione, i valori mobiliari facevano parte, al momento dello scioglimento per morte del coniuge, della comunione legale da cui far eventualmente discendere la necessità di ricomprendere nella massa ereditaria solo il 50% della proprietà – intera o parziale – dei predetti valori mobiliari indicata nella denuncia di successione, non può che farsi applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Più chiaramente, non avendo parte convenuta nulla tempestivamente dedotto in ordine alla consistenza della massa ereditaria così come rappresentata da parte attrice e, non avendo, quindi, mai contestato – fino alla comparsa conclusionale –
l'appartenenza alla massa ereditaria dei valori mobiliari nella misura percentuale indicata nella denuncia di successione, sull'assunto che rientrassero nella comunione legale perché acquistati in costanza di matrimonio da entrambi i coniugi o dal de cuius singolarmente, non può che ritenersi fatto non contestato e, pertanto, provato che i valori mobiliari nella misura percentuale indicata nella denuncia di successione fossero beni personali del de cuius esclusi dalla pagina 11 di 15 comunione legale ovvero che ne fosse stata già indicata – in relazione ai valori mobiliari riportati nella dichiarazione di successione nella misura del 50% - la quota di spettanza del coniuge defunto all'esito dello scioglimento della comunione legale.
Discorso diverso, invece, riguarda il saldo del conto corrente.
Per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il saldo creditorio verso la banca relativo al conto corrente, non essendo un investimento, rientra nella comunione de residuo ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. c) c.c.
Nello specifico, secondo la giurisprudenza della Cassazione, il deposito di denaro in conto corrente – pur comportando una trasformazione del denaro, con il passaggio dal diritto di proprietà sul denaro depositato al diritto di credito verso la banca alla restituzione dell'importo medesimo per equivalente – non comporta la caduta del diritto di credito in comunione.
Ad avviso della giurisprudenza di legittima, “il saldo attivo di un conto corrente bancario è sempre un diritto di credito del solo coniuge (se) unico correntista e, quindi, non può essere ricompreso nella nozione di acquisti” e non “rientra nella comunione ex art. 177 c.c., comma 1, lett. a) (da ultimo Cass. 20 gennaio 2006, n.
1197), proprio perché non rappresenta una forma di investimento dello stesso, rientrando invece nella comunione de residuo ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. c)” qualora non sia stato consumato al momento dello scioglimento della comunione (cfr. Cass. Civ., 19567/2008 e Cass. Civ. 21098/2007).
Ciò, con riferimento ai redditi dei coniugi, costituisce una specificazione del più generale principio espresso da Cass. Civ. n. 13441/2003, secondo cui “i redditi individuali dei coniugi, tanto che si tratti di redditi di capitali (art. 177 lett. b, c.c.), quanto che si tratti di proventi della loro attività separata (art.177 lett.c,c.c.), non cadono automaticamente in comunione, ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo diventare comuni, nella misura in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione” (nello stesso senso cfr.
Cass. Civ. n. 14897/2000 e Cass. Civ. n. 8865/1996).
Ne discende che l'importo pari ad euro 4.068,61, pari alla quota del 50% del saldo del conto corrente cointestato, rientrando nella comunione de residuo, deve pagina 12 di 15 essere effettivamente decurtato del 50% appartenente al momento della morte del de cuius alla moglie per effetto dello scioglimento della comunione legale.
Tanto chiarito, il CTU ha individuato il valore complessivo dei beni appartenenti all'asse ereditario in euro 678.486,81 a cui deve essere decurtata la somma di euro 2.034,30, pari alla metà della quota del 50% del saldo del conto corrente cointestato rientrante nella comunione de residuo e, quindi, di spettanza della moglie di al momento della sua morte, per un totale di euro Persona_1
676.452,51.
A tale importo vanno sottratte le passività per spese funerarie, pari ad euro
1.755,95, con la conseguenza che il valore complessivo dell'asse ereditario ammonta ad euro 674.696,56.
Facendo, allora, applicazione dell'art. 581 c.c. – tenuto conto vieppiù che Per_2 ha ereditato anche l'intero patrimonio della madre premorta che, al
[...] momento della successione di era divenuta titolare del 50% della Persona_1 massa in luogo di 1/3 per la presenza di più figli del de cuius – spetta agli attori la frazione dei 2/3 dei 2/3 della massa ereditaria.
Infatti, ai sensi dell'art. 581 c.c., in presenza di più figli, a questi spettano i due terzi del patrimonio ereditario, da dividere in parti uguali.
Essendo tre i figli di al momento dell'apertura della successione – gli Persona_1 attori e il defunto – agli attori spettano i due terzi della somma di Persona_2 euro 449.797,70 e, pertanto, l'importo complessivo di euro 299.865,13.
Sulla predetta somma, sono dovuti, quali frutti civili, gli interessi a norma dell'art. 1148 c.c., ovvero dalla data di proposizione della presente domanda giudiziale e non – come sostenuto dagli attori – dalla data di proposizione dell'azione di riconoscimento della paternità.
Ed infatti, trattandosi di un'azione di restituzione dei beni ereditari da chi li possiede, trova applicazione l'art. 535 c.c. che richiama il disposto di cui all'art. 1148 c.c.
La convenuta deve considerarsi senz'altro in buona fede, non essendo stato nulla dedotto in ordine alla sua consapevolezza di ledere gli altrui diritti successori, essendo anzi ragionevole ritenere che la stessa potesse non avere contezza delle vicende familiari che avevano interessato addirittura il dante causa – Persona_1
pagina 13 di 15 – del proprio dante causa soprattutto ove si consideri che l'azione di Persona_2 accertamento della paternità è stata intrapresa solo dopo la morte di Per_2
[...]
Gli interessi sono quelli previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c., atteso che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (Cass. Civ., Sez.
III, 22/03/2025, n. 7677, Rv. 674231) e, pertanto, se ne deve dedurre, anche le obbligazioni restitutorie dei frutti civili.
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, non trattandosi di un debito di valore (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 5776 del 15/03/2006,
Rv. 586713; Cass. Civ., Sez. III, 17/01/2020, n. 848, Rv. 656572).
3. L'esito del giudizio vede l'accoglimento della domanda attorea.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite devono essere poste in capo alla convenuta.
Esse sono determinate ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, tenuto conto in particolare della qualità della stessa.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara che e sono eredi Parte_1 Parte_2 legittimi di Persona_1
- Accerta e dichiara che il valore complessivo dell'asse ereditario ammonta ad euro 676.452,51;
- Accerta e dichiara che a e spetta, quali Parte_1 Parte_2 eredi legittimi di l'importo complessivo di euro 299.865,13; Persona_1
- Condanna a restituire a e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
l'importo di euro 299.865,13, oltre interessi al tasso legale ex art.
[...]
pagina 14 di 15 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della presente domanda giudiziale al soddisfo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 in euro 11.229,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge ed euro 545,00 per esborsi;
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di come Controparte_1 liquidate con separato decreto del 18/02/2020.
Così deciso, in Perugia all'esito della camera di consiglio del 26/05/2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Ausili
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