Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5831 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 21653/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 21653/2020 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Colli Aminei 38 scala Parte_1
B piano 5° presso l'avv. Giovanni Basso, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegate telematicamente all'atto di costituzione a mezzo di nuovo difensore
ATTORE
E
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Traversa Vincenzo Scala Controparte_1
13 presso l'avv. Alessandra Troisi, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
EL RO, elettivamente domiciliato in Lecce alla Piazza Sant'Oronzo 40 presso l'avv. Giulio Palamà, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta in persona di un procuratore speciale, Parte_2 elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto 162 presso l'avv. Francesco Napolitano, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
, domiciliata in Surbo (Lecce) alla Via E. Maccagnani 21 CP_2
pagina 1 di 7
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione. ha convenuto nel presente giudizio , EL Parte_1 Controparte_1
RO, e , chiedendo Parte_2 CP_2 di dichiarare responsabile esclusivo di un sinistro che assumeva essersi CP_1 verificato in data 2/2/2019 in Napoli quando l'autovettura Fiat Punto tg. FG633EW condotta da , in comproprietà tra EL e ed assicurato per la Rca CP_1 CP_2 con avrebbe investito l'attore che stava attraversando Via delle Repubbliche Pt_2
Marinare sulle strisce pedonali – e condannare in solido EL, ed a CP_2 CP_3 risarcire i danni subiti dall'attore per le lesioni personali riportate nell'evento, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito
, chiedendo di essere manlevato da ogni pagamento derivante Controparte_1 dall'evento dannoso per cui è causa in virtù del rapporto assicurativo con , con Pt_2 vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito EL RO chiedendo di rigettare la domanda perché infondata, o subordinatamente condannare a Pt_2 manlevare il comparente di quanto fosse stato condannato a pagare all'attore, e dichiarare il diritto di regresso del comparente nei confronti di , con vittoria CP_1 Pa delle spese di lite;
si è costituita Parte_2 chiedendo di dichiarare la domanda improponibile, inammissibile ed improcedibile, e nulla, e comunque rigettarla perché infondata, condannando l'attore ex art. 96 cpc, o subordinatamente dichiarare il concorso di colpa dell'attore ex art. 2054.2 cc;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato escusso il teste , Testimone_1
è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medica dal dr. ora la causa Persona_1 va decisa. Preliminarmente, la convenuta eccepisce che la domanda sia inammissibile, Pt_2 improponibile ed improcedibile, non avendo l'attore nella propria messa in mora provveduto a “specificare dettagliatamente dati, modalità e generalità inerenti il sinistro per cui è causa”: ed invece, con raccomandata del 18/12/2019 l'attore ha chiesto il risarcimento alla compagnia assicurativa oggi convenuta, rispettando tutti i requisiti richiesti dall'art. 148 Cod.Ass.. Ancora, eccepisce che la domanda sia nulla perché generica nel descrivere i Pt_2 fatti su cui si fonda, ed in particolare perché non si specifica in citazione il numero civico della Via delle Repubbliche Marinare in cui si assume essersi verificato l'incidente, né quale fosse la direzione di provenienza dei veicoli coinvolti;
in realtà, in citazione si precisa che il sinistro si verificò nei pressi del negozio di materassi “Per pagina 2 di 7 dormire”, e afferma che l'attore era appena sceso dal marciapiede, quando venne investito dall'autovettura Fiat proveniente dalla sua destra – dal che è deducibile quale fosse la direzione di marcia di tale veicolo. La domanda sarebbe nulla anche per mancata esposizione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda stessa;
ma tale omissione non rientra tra le ragioni per le quali la domanda sia nulla, specificate dall'art. 164 cpc. Che il veicolo asserito investitore tg. FG633EW appartenesse a EL RO e alla data del dedotto sinistro, risulta dal certificato cronologico del PRA, CP_2 in atti. Lo stesso , prima che iniziasse il presente giudizio, ha Controparte_1 dichiarato per iscritto di essere stato lui alla guida di quel veicolo al momento del sinistro. Sempre costituendosi, la convenuta ha disconosciuto ex artt. 2712 e 2719 cc la Pt_2 documentazione prodotta in copia dall'attore – ma si tratta di un disconoscimento generico ed omnicomprensivo, e dunque inefficace. E ancora, nella comparsa di risposta della compagnia assicurativa si dichiara “di non accettare il contraddittorio nel merito ove vengano offerte in comunicazione produzioni con indici generici i cui foliari non riportino l'indicazione degli esatti documenti esibiti”; in realtà, il foliario del fascicolo di parte attrice è preciso, ed indica i vari documenti prodotti;
certo, per molti è indicato genericamente “certificato medico”, ma si tratta di una indicazione sufficiente alle controparti per potere andare poi a verificare di che tipo di certificato medico si tratti. La convenuta si riporta ad una dichiarazione sottoscritta da EL RO, Pt_2 nella quale costui asserisce di non essere a conoscenza di sinistri che sarebbero avvenuti l'8/4/2019, il 2/2/2019 e il 22/10/2019, e nei quali sarebbe stato coinvolto il suo veicolo;
si tratta però di una mera dichiarazione di parte, priva di valore probatorio, in quanto proviene dalla parte interessata a renderla. Il teste ha riferito: “ADR: Agli inizi di febbraio dell'anno 2019, verso le Tes_2 ore 12:00, mi trovavo con a San Giovanni perché dovevamo andare Parte_1
a prendere insieme una macchina, precisamente una smart presso la concessionaria che si trova a San Giovanni. Non ricordo il nome della strada ma ci trovavamo vicino ad un bar e ad un negozio che vende materassi. ADR: Stavamo attraversando la strada quando ad un certo punto , che stava più avanti di me, è stato urtato Parte_1 da un'autovettura che procedeva non ad alta velocità ma che, secondo me, non l'aveva proprio visto;
infatti appena ho urlato l'autovettura si è immediatamente fermata.
[...]
è stato urtato alla gamba destra e si è immediatamente accasciato a Parte_1 terra per il dolore. ADR: L'autovettura era una Fiat Punto, ricordo che era di colore chiaro, e stava percorrendo la carreggiata in direzione Napoli, mentre invece Parte_1 stava attraversando le strisce pedonali. ADR: All'inizio il mio amico non è
[...] andato subito all'ospedale perché pensava di non aver riportato danni importanti, invece dopo circa un'oretta il dolore è aumentato ed io l'ho accompagnato all'ospedale CTO di Napoli dove poi è stato ricoverato. ADR: Preciso che stavamo attraversando le strisce pedonali nella direzione che va dal negozio di materassi verso la parte opposta della strada dove si trova il bar. ADR: Preciso che stavamo andando a vedere una smart pagina 3 di 7 presso la concessionaria perché era intenzione del mio amico acquistarla ed Pt_1 eravamo già usciti dalla concessionaria quando c'è stato l'episodio dell'incidente. Dopo l'incidente nell'ora immediatamente successiva ci siamo fermati al bar, in quanto volevamo vedere se si accentuava il dolore alla gamba, perché il mio amico aveva paura di andare in ospedale.” Per inciso, parte attrice aveva indicato un secondo teste da escutere, ma poi era stata dichiarata decaduta dal diritto di escuterlo;
aveva quindi presentato motivata istanza per sentir revocare il provvedimento col quale era stata dichiarata decaduta, ma poi su tale istanza il giudice non ha provveduto;
tuttavia, all'ultima udienza (cartolare) del 18/272025 parte attrice ha chiesto di assegnare la causa a sentenza,, senza in alcun riferirsi a tale istanza: senza riportarsi alla precedente istanza, che quindi deve intendersi come rinunciata. In comparsa conclusionale, la convenuta ha dichiarato che il teste : “ Pt_2 Tes_2
HA DICHIARATO CHE SOLO DOPO AVER SOSTATO AL BAR PER UN'ORA DALL'EVENTO DECIDEVANO DI ACCOMPAGNARLO ALL'OSPEDALE, RECANDOSI PRESSO IL CTO DISTANTE BEN 14 KM, NONOSTANTE L'ESTREMA VICINANZA, NELLA ZONA DEL PRESUNTO EVENTO, DELL'OSPEDALE DEL MARE DISTANTE SOLO 3KM;
- ha riferito solo quanto riportato nell'atto di citazione senza aggiungere circostanze che lo rendano credibile;
- non ha precisato il giorno in cui si sarebbe verificato l'evento;
- non ha indicato da che distanza ha assistito all'evento;
- non ha chiarito il proprio punto osservazione;
- non ha indicato alcun particolare tale da identificare il punto ove si sarebbe verificato l'evento;
- non ha riferito il modello del veicolo presunto responsabile civile;
- non ha riferito il colore del veicolo presunto responsabile civile;
- non ha precisato il senso di marcia del veicolo presunto responsabile civile;
non ha precisato la conformazione del luogo del sinistro;
non ha precisato la segnaletica verticale ed orizzontale esistente sui luoghi del sinistro;
non ha chiarito quali fossero le condizioni di traffico veicolare al momento dell'assunto evento lesivo;
non ha fornito indicazioni in merito alle condizioni meteorologiche presenti al momento del presunto sinistro;
ha omesso di precisare lo stato dei luoghi e, quindi, le condizioni in cui versava la strada teatro del sinistro de quo.
non ha precisato le condizioni del traffico veicolare;
non ha specificato le Compagnie Assicurative dei veicoli che sarebbero stati coinvolti nel sinistro.
non ha indicato i punti di impatto;
non ha fornito alcun particolare relativamente al tipo di lesioni presuntivamente subite dal minore ed alla loro ubicazione;
ha omesso di fornire qualsiasi particolare utile a ricostruire il tragitto compiuto dall'istante, pertanto non consentendo di verificare la genuinità della dinamica dedotta in citazione.
pagina 4 di 7 Alla luce di quanto sopra, emerge che IL TESTE SIG. OTTIERI SI È RIVELATO DEL TUTTO Tes_1 IMPRECISO, INCOERENTE E, PERTANTO, INATTE pertanto le sue dichiarazioni, imprecise e spesso contraddittorie, sono inidonee ad essere assunte a mezzo di prova dei fatti per cui è causa. SI PONE ALL'ATTENZIONE DEL GIUDICANTE L'INATTENDIBILITÀ DEL TESTIMONE ESCUSSO IN QUANTO IL SIG. È RIMASTO COINVOLTO IN BEN 3 Testimone_1 SINISTRI.
Si osserva in proposito che: a) è ben possibile che l'infortunato non venga accompagnato subito in ospedale, ma quando insorge un dolore acuto nella sede anatomica del trauma;
b) è ben possibile che si scelga di recarsi in un ospedale più lontano di un altro al luogo del sinistro, ma reputato migliore;
c) il teste ha specificato mese, anno ed ora del sinistro, e non necessariamente doveva ricordare il giorno esatto;
d) il teste ha riferito che stava traversando la strada insieme all'attore, dietro di lui;
e) il teste ha precisato che il sinistro si verificò vicino ad un bar e ad un negozio di materassi;
f) il teste ha specificato che il veicolo investitore era un'autovettura Fiat Punto di colore chiaro, che procedeva in direzione del centro di Napoli;
g) dalla deposizione si ricava che non doveva esserci un traffico tanto intenso da costringere i veicoli a procedere a passo d'uomo; h) il teste non ha riferito che piovesse o vi fossero condizioni metereologiche particolari, e non risulta che vi fossero;
i) il teste non ha precisato la compagnia assicurativa del veicolo investitore, ma non è contestato che quel veicolo fosse assicurato con;
l) il teste ha precisato che il pedone venne colpito alla Pt_2 gamba destra;
m) un documento, come quello sulla “sinistrosità” del testimone, non poteva essere allegato alla comparsa conclusionale: si tratta di produzione tardiva ed inammissibile. Ancora, la convenuta sottolinea il numero di sinistri in cui risultano coinvolti, a Pt_2 vario titolo, attore, convenuti e veicolo tg. FG633EW, così come regolarmente documentato;
eppure si tratta di elementi estrinseci rispetto al sinistro per cui è causa, non di per sé incompatibili (questi dati sulla sinistrosità) colla veridicità dell'evento dedotto nel presente giudizio (in ipotesi, alcuni dei sinistri in cui risulta coinvolto il veicolo dei potrebbero essere falsi, ma quello per cui è causa potrebbe Persona_2 essere vero). In definitiva, si ritiene che il sinistro dedotto in giudizio si sia effettivamente verificato colle modalità descritte dal teste;
pertanto, i convenuti , EL e CP_1 CP_2 vanno considerati responsabili esclusivi dell'evento per cui è causa, ai sensi dell'art. 2054.1 cc: il veicolo condotto dal primo e di proprietà degli altri due investì il pedone che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, e la responsabilità del conducente si presume, salvo prova contraria che in questo caso non è stata fornita.
Il CTU medico ha accertato che nel sinistro l'attore riportò un trauma distorsivo al ginocchio destro, con lesione del legamento crociato anteriore (LCA) e del menisco laterale;
contusioni escoriate alla coscia e alla mano destra;
ne è seguita una invalidità temporanea totale di giorni 20 e parziale al 50% di giorni 50; sono residuati postumi consistenti in una meniscectomia selettiva del menisco laterale al ginocchio destro;
una lassità antero-mediale di grado lieve al ginocchio destro, su intervento di ricostruzione pagina 5 di 7 del LCA mediante la trasposizione dei semitendini della coscia omolaterale;
una ipotrofia lieve del muscolo quadricipite femorale destro;
una cicatrice chirurgica di 4 cm. sulla faccia antero-mediale della gamba destra al terzo prossimale.”; tali postumi integrano un danno biologico del 7% in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 32, senza incidenza sulla capacità lavorativa, mentre le spese mediche documentate (€ 592) risultano congrue. Nessuna delle parti costituite ha mosso osservazioni alla relazione del CTU nel termine assegnato in corso di operazioni peritali, e le contestazioni svolte dalla difesa di in comparsa conclusionale sulla Pt_2 documentazione utilizzata dal CTU, risultano tardive. Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la il danno non patrimoniale 2018, e non sussistendo motivi per personalizzare il danno, vanno liquidati in favore dell'attore € 4410 per l'invalidità temporanea ed € 13.114 per l'invalidità permanente, oltre ad € 592 per il danno patrimoniale;
complessivamente quindi i convenuti EL,
e vanno condannati in solido a pagare all'attore la somma di € 18.116; Pt_2 CP_4 oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 2/2/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 2/2/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 21653/2020 tra: Parte_1
attore; , EL RO,
[...] Controparte_1 [...]
e , convenuti;
così provvede: Parte_2 CP_2
1) Dichiara i convenuti , EL e responsabili esclusivi del CP_1 CP_2 sinistro per cui è causa;
2) Condanna i convenuti EL, ed in solido a risarcire i danni CP_2 Pt_2 subiti dall'attore nel sinistro per cui è causa, che si liquidano in € 18.116; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 2/2/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 2/2/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna i predetti convenuti in solido a rimborsare all'attore ogni somma che questi dimostri di aver pagato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna i predetti convenuti in solido a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che liquida in € 296 per esborsi ed € 5077 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Basso.
pagina 6 di 7 Così deciso in Portici in data 12/6/2025 Il giudice unico
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