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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 969/2022 R.G. promossa da:
rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. SISTI ANDREA,
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LUZI MARCO,
RESISTENTE
Controparte_2
, rappresentata e difesa dai propri funzionari,
[...]
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 1 di 13
di accesso ispettivo del 22/10/2021, notificato in data 6/5/2022 alla società e in data 11/5/2022 alla sig.ra personalmente. Per_1
Gli ispettori contestavano ai ricorrenti la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente del sig. che veniva disconosciuto, trattandosi – a Parte_2
parere degli Ispettori – di un amministratore di fatto della società e non di un lavoratore subordinato, con conseguente annullamento – da parte dell CP_1
– dell'iscrizione e relativa contribuzione alla Gestione dei lavoratori dipendenti, per il periodo dal 6/2/2016 in poi, ed iscrizione d'ufficio alla
Gestione Separata (con relativo addebito di contributi e sanzioni civili, pari rispettivamente ad euro 184.404,92 ed a euro 30.385,36). Inutili i gravami ammnistrativi proposti.
I ricorrenti contestavano che il marito dell'amministratrice, sig.ra Per_1
Part fosse amministratore di fatto della , rilevando l'insufficienza e genericità delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori. A nulla rilevava anche il fatto, dichiarato dal sig. che la decisione di rinunciare all'incarico di Pt_2
amministratore (in precedenza svolto) fosse coincisa con una valutazione di opportunità, in quanto al sig. era stato anche offerto un incarico di Pt_2
Part rappresentanza del C.A.R. (consorzio artigiano romagnolo), al quale la partecipava (e partecipa) come consorziata.
In realtà, nel periodo per cui è causa il potere gestorio era sempre stato una prerogativa esclusiva della sig.ra Era lei a compiere tutti gli atti di Per_1
effettivo esercizio dei poteri gestori della società, a deciderne le spese, ed a rappresentare l'impresa ad ogni livello.
pagina 2 di 13 Il sig. era un lavoratore che, seppure di certo rilievo Pt_2
nell'organizzazione aziendale, si limitava a svolgere mansioni di carattere tecnico esecutivo, con responsabilità del relativo ufficio e non si ingeriva nella gestione della società.
Parte ricorrente contestava anche l'entità delle somme aggiuntive pretese dall poiché la contribuzione già versata alla gestione dei lavoratori CP_1
dipendenti era superiore a quella in ipotesi da versare alla gestione separata.
L costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso per le ragioni che CP_1
saranno esposte.
Al ricorso principale veniva riunito il procedimento n. 572/2023, iscritto in data 27.06.2023, avente ad oggetto l'ordinanza di ingiunzione n.
6590/2023, notificata alla società e al sig. rispettivamente in Parte_2
data 05 e 14/06/2023, per l'infedele tenuta del LUL. Cont In detto procedimento si costituiva l sviluppando, in merito al ruolo di amministratore di fatto e non di lavoratore subordinato del sig.
[...]
argomentazioni difensive analoghe a quelle esposte dall Pt_2 CP_1
***
1. Gli ispettori hanno disconosciuto il rapporto di lavoro dipendente formalmente costituito dal sig. con la società, valorizzando le Parte_2
dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, dalle quali hanno desunto che egli dopo aver dismesso la qualifica di amministratore di diritto e assunto quella di lavoratore dipendente, aveva continuato a gestire la società come un amministratore.
2. L'imputazione del ruolo di amministratore di fatto in capo al sig.
[...]
implica la prova dell'esercizio continuativo di poteri gestori della Pt_2
società, intendendosi per tali l'esercizio dei poteri che connotano il ruolo di pagina 3 di 13 chi l'amministra formalmente e quindi il compimento di atti che rappresentano la società di fronte ai terzi o comunque di importanza fondamentale per la sua esistenza e operatività. Per delineare la figura dell'amministratore di fatto è perciò necessario attingere ai criteri stabiliti dall' art. 2639 cod. civ.. L'amministratore di fatto è colui il quale eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Tale è la nozione di amministratore di fatto presupposta dalla giurisprudenza di legittimità ed estesa ad ogni campo dell'ordinamento, civile, penale e tributario (cfr. nella materia civile: Cass. 5 dicembre del 2008 n. 28819; 12 marzo 2008, n. 6719; Sez. un. civile 18 ottobre 2005 n. 2013; in quella penale, per tutte: Cass. 7203 del 2008, Cass. n. 9097 del 1993 e, per le violazioni tributarie, cfr. Cass. Sez. trib., n. 21757 del 2005 nonchè Cass. pen. n. 2485 del 1995).
La Cassazione ha tradizionalmente mostrato di non ritenere necessario l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma di non poter prescindere da una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Cass. pen. sez. III, n. 22108 del
19/12/2014, dep. 2015). “Tale potere deve estrinsecarsi nell'esercizio concreto e con un minimo di continuità delle funzioni proprie degli amministratori o di una di esse, coordinata con le altre” (Cass. pen. sez. III,
n. 31906/2017). Così amministratore di fatto non può essere sic et simpliciter ritenuto colui che si ingerisca comunque, genericamente o una tantum, nell'attività sociale. Dalla giurisprudenza è possibile evincere esemplificazioni di tale potere gestorio concreto, significativo e continuo:
“Avuto riguardo all'oggetto dell'attività degli amministratori di una società
pagina 4 di 13 di capitali, tra dette funzioni deve considerarsi in primo luogo il controllo della gestione della società sotto il profilo contabile ed amministrativo;
a questa va poi aggiunta la stessa gestione con riferimento sia all'organizzazione interna che alla attività esterna costituente l'oggetto della società; e in particolare, con riferimento ad entrambe, la formulazione di programmi, la selezione delle scelte e la emanazione delle necessarie direttive;
con riguardo all'organizzazione interna non deve poi prescindersi dai necessari poteri deliberativi i cui effetti si riflettono sull'attività esterna, mentre nell'ambito di quest'ultima deve tenersi conto delle funzioni di rappresentanza (così, in motivazione, Sez. 3, n. 22108 cit.; Sez. 5, n. 1154 del 08/10/1991).
3. Dalla lettura del verbale ispettivo emerge che gli ispettori hanno valorizzato le dichiarazioni:
- del sig. secondo cui egli si occupava della parte Parte_2
tecnica, coordinando i dipendenti e gestendo gli operai mediante il cognato, sig. senza che nella gestione del suo Controparte_4
lavoro fosse cambiato molto da quando era divenuto dipendente rispetto al periodo anteriore in cui era amministratore;
- della moglie formale amministratrice, secondo “l'attività Per_2
della ditta viene svolta nel seguente modo. Io mi occupo della parte amministrativa-commerciale, mentre mio marito si occupa della parte operativa, nel senso che segue i cantieri e tutta la parte tecnica…Se gli operai si devono assentare si rapportano con mio cognato salvo che per periodi di assenze prolungate, pe le quali gli operai chiedono direttamente a me. Io con mio marito decidiamo insieme, condividiamo quasi tutto del lavoro.”;
pagina 5 di 13 - di alcuni dipendenti che hanno identificato il sig. Parte_2
unitamente alla moglie come “datori di lavoro”.
Alla valutazione di tali elementi istruttori debbono aggiungersi le dichiarazioni raccolte nel corso del processo da , Testimone_1 [...]
, e . Tes_2 Tes_3 Controparte_5 Controparte_6
4. Le deposizioni che illuminano maggiormente il ruolo svolto dall'amministratrice e dal marito sono quelle dei testi e Per_2 Tes_1
CP_6
Il primo, addetto all'ufficio tecnico (composto da 6 persone oltre al sig. che operano prevalentemente in ufficio e dagli addetti che lavorano Pt_2
sui cantieri), ha riferito che, insieme a e al sig. si Parte_3 Parte_2
rapportano con l'amministratrice. In particolare il teste si rapportava “con
l'amministratrice nella fase finale di alcune attività ad es. quando abbiamo necessità di acquisire le competenze di un'azienda, per la stipula del relativo contratto in questo caso mi reco dall'amministratrice alla quale relaziono per acquisire il suo consenso…Quando serve assumere nuovo personale con profilo tecnico noi rappresentiamo la necessità all'amministratrice. I curricula sono raccolti da e l'ufficio Persona_3
tecnico è coinvolto per i colloqui. E' capitato a me di fare colloqui e anche al sig. In questi colloqui non mi occupavo di profili economici ma Pt_2
solo tecnici… Riguardo ai fornitori noi dell'ufficio tecnico raccogliamo i preventivi. Decidiamo all'interno dell'ufficio qual è la migliore azienda.
L'amministratrice non si ingerisce in modo diretto;
riferiamo a lei dopo aver svolto l'attività di selezione. Per importi limitati, sotto i cinquemila euro gli ordini possono esser fatti anche senza l'approvazione dell'amministratrice. E' capitato che il marito dell'amministratrice ci abbia
pagina 6 di 13 dato l'autorizzazione ad andare avanti per un importante fornitura e poi il marito abbia raccolto la firma dell'amministratore. In altre occasioni mi sono recato io dall'amministratrice per riferire;
in altri casi ha proceduto
l'ufficio contratti. In ogni caso l'amministratrice viene sempre informata e relazionata prima della sottoscrizione del contratto. Per la mia assunzione ho svolto il colloquio con il geom. Mi sono poi rapportato con la Pt_2
sig.ra con la quale ho discusso le condizioni di impiego, livello e Per_1
retribuzione. Con lei ho discusso delle proposte di aumento retributivo, di cui l'ultima concessa solo in parte. Ne ho prima accennato al marito il quale mi ha detto di parlarne con la sig. ”. Per_1
La teste addetta alla gestione contabile dei fornitori e Controparte_6
in genere della contabilità interna, ha dichiarato che “La parte amministrativa viene seguita, oltre che dalla titolare, da , che mi Per_4
aiuta nelle mie incombenze, dalla figlia della titolare, che si occupa in particolare dell'amministrazione del personale dipendente, e da altre due persone che si occupano delle procedure di gara a cui partecipa la società.
Io faccio capo per la mia attività alla titolare che si occupa anche degli incombenti relativi al bilancio insieme ad un commercialista. Io ho modo di rapportarmi con il sig. per quanto concerne le fatture di Parte_2
acquisto dei materiali. Di questi profili se ne occupa sia il sig. sia Pt_2
altri geometri ed ingegneri della società che seguono la parte tecnica dell'attività sociale. È l'ufficio tecnico che si occupa direttamente degli acquisti, non so riferire nello specifico chi dei relativi addetti. Sono diversi i dipendenti che si occupano di questioni tecniche e che lavorano anche presso i cantieri. Gli addetti all'ufficio tecnico si suddividono i diversi cantieri ed io mi rapporto con questo personale a seconda del cantiere di
pagina 7 di 13 interesse. La verifica della presenza dei dipendenti non avviene tramite sistemi automatici ma i dipendenti seguono un orario di lavoro e se devono assentarsi lo comunicano. Io ad esempio in tali situazioni mi rivolgo alla titolare. Non saprei dire come fanno gli altri. Se devo comunicare con qualcuno dell'ufficio tecnico e non lo trovo, lo contatto al cellulare. Se devo chiedere ferie io mi rivolgo alla titolare. Non saprei dire come fanno gli altri colleghi. Nel 2015 il colloquio assuntivo di lavoro l'ho sostenuto con la sig.ra non con il sig. Non mi pare che nel corso del tempo le Per_1 Pt_2
mansioni del sig. siano cambiate. Io l'ho sempre visto svolgere attività Pt_2
tecniche e costituire un riferimento per gli altri dipendenti addetti al settore tecnico che a lui a volte si rivolgono, considerata l'esperienza del sig. Pt_2
Tutti i profili riguardanti la mia assunzione li ho discussi con la sig.ra Per_1
comprese delle modifiche di orario e di livello che si sono determinate nel tempo. Non saprei riferire chi dell'ufficio gare tiene i rapporti con le amministrazioni pubbliche. So che la sig.ra si occupa delle polizze Per_1
assicurative e tiene i rapporti con la società assicuratrice. Non so riferire i dettagli di tale attività di cui non mi occupo. Mi è capitato di occuparmi dei rapporti con le banche che segue la sig.ra alla quale ad esempio mi Per_1
rivolgo nel caso in cui debba chiedere un anticipo su fattura. Ho avuto modo di rapportami con lo studio commerciale Guerra che segue la società in occasione della recente pratica di registrazione delle fatture che in precedenza lo studio seguiva e che attualmente svolgiamo in proprio. La decisione di internalizzare questo aspetto è stata presa dalla sig.ra Per_1
Non mi sono in alcun modo rapportata con il marito per tale profilo. La titolare tiene i rapporti con il medesimo studio anche con riferimento alle pratiche degli altri dipendenti.”.
pagina 8 di 13 5. Sulla base del complesso degli elementi istruttori così riassunti, possono svolgersi le seguenti valutazioni.
Si è in presenza di un'azienda di medie dimensioni (55 dipendenti) nella quale marito e moglie svolgono attività operative. Il sig. si occupa Pt_2
della direzione tecnica dell'impresa (ufficio tecnico), dirigendo le maestranze impegnate nei cantieri avvalendosi del cognato sig. ; si CP_4
occupa altresì dei profili tecnici delle gare alle quali partecipa la società, individuando le gare o i committenti con i quali rapportarsi.
Anche la sig.ra si occupa della gestione operativa dell'azienda e Per_2
in particolare del settore amministrativo - contabile. Segue i rapporti con gli istituti bancari, assicurativi e con i consulenti esterni.
Su questi profili non sono ravvisabili contraddizioni reali tra quanto riferito agli ispettori e quanto dichiarato dai testi.
6. L'indagine però deve spingersi più in profondità per individuare il soggetto o i soggetti ai quali fanno capo le funzioni tipiche dell'amministratore che vanno oltre la mera gestione operativa dell'azienda.
Da questo punto di vista, i testi escussi offrono maggiori dettagli rispetto all'indagine svolte in sede ispettiva le cui conclusioni non possono condividersi in quanto basate su dichiarazioni generiche o suggestive.
Gli ispettori non hanno identificato alcun specifico atto di gestione al massimo livello adottato dal sig. La dichiarazione dello Parte_2
stesso secondo cui, essendo nel 2016 vicepresidente del Parte_4
Part
per evitare conflitti con la carica di amministratore della
[...]
Part decideva di dimettersi da tale ultima carica, lavorando per come dipendente non ha un rilievo effettivamente indiziate, non essendo il fatto ignoto indotto dell logicamente deducibile dalla dichiarazione del sig. CP_1
pagina 9 di 13 Al contrario, proprio la ritenuta incompatibilità delle due cariche è un Pt_2
argomento che corrobora logicamente la decisione di dismettere la gestione dell'impresa (che elimina tale incompatibilità).
Anche l'affermazione del sig. secondo cui “Posso dire che nella Pt_2
gestione del mio lavoro non è cambiato molto da quando sono amministratore ad oggi che sono dipendente, nel senso che continuo ad avere autonomia di gestione” non ha il senso univoco che l gli assegna, CP_1
dimostrando soltanto che il ha sempre lavorato con ampi margini di Pt_2
autonomia.
Analogamente non attestano l'esercizio di poteri gestionali al massimo livello le dichiarazioni di (“ che mi dà le Testimone_4 Parte_2
direttive, approvando i prezzi per i materiali e mi dice le cose da fare. Lui ha in mano la gestione operativa-finanziaria dell'azienda”) che, considerato il ruolo svolto (tecnico di cantiere edile) provano il pacifico svolgimento di funzioni operative di natura tecnica.
Sempre nell'ambito di un'attività di direzione tecnica e non di gestione della società al massimo livello possono riferirsi le dichiarazioni di altri soggetti quali , secondo cui i dipendenti addetti all'ufficio Controparte_4
tecnico e all'ufficio gare fanno riferimento al sig. mentre gli Parte_2
ingegneri sono diretti da tale . Testimone_1
7. Per contro, le dichiarazioni della sig. paiono delineare una Parte_5
netta distinzione di ruoli tra chi – come il sig. - si limita a Parte_2
dare direttive di natura tecnica e chi – come la sig. - a un livello Per_2
più alto supervisiona il lavoro dei responsabili di settore (“Le direttive me le danno mio cognato, per quanto riguarda le gare, infatti selezioniamo le
pagina 10 di 13 gare; mia sorella [ n.d.r.], dopo che io ho preparato tutta la Per_2
documentazione della gara, la supervisiona”).
Parimenti, non assumono un decisivo rilievo indiziario i riferimenti di alcuni dipendenti al sig. quale “datore di lavoro”, considerato il suo già Pt_2
descritto ruolo operativo e il rapporto di coniugio con l'amministratrice.
Quanto alle dichiarazioni dell'amministratrice, l'espressione “Io con mio marito decidiamo insieme e condividiamo quasi tutto del lavoro” esprime l'idea di una gestione (“quasi”) comune che tuttavia va valutata nel contesto dell'intera dichiarazione, nella quale la afferma che “da quando sono Per_1
amministratore mi assumo le responsabilità di tutto l'operato dell'azienda sia tecnica che amministrativa”, significando ciò, evidentemente, che a lei –
e non al marito - fa capo la gestione fondamentale della società e la relativa responsabilità.
Quest'ultima affermazione trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali del teste secondo cui la parola finale resta in capo alla sig.ra Tes_1 Per_1
anche nei settori dove ella non si ingerisce direttamente (“Riguardo ai fornitori noi dell'ufficio tecnico raccogliamo i preventivi. Decidiamo all'interno dell'ufficio qual è la migliore azienda. L'amministratrice non si ingerisce in modo diretto;
riferiamo a lei dopo aver svolto l'attività di selezione. Per importi limitati, sotto i cinquemila euro gli ordini possono esser fatti anche senza l'approvazione dell'amministratrice…In ogni caso
l'amministratrice viene sempre informata e relazionata prima della sottoscrizione del contratto. Per la mia assunzione ho svolto il colloquio con il geom. Mi sono poi rapportato con la sig.ra con la quale ho Pt_2 Per_1
discusso le condizioni di impiego, livello e retribuzione”. Il riferimento valorizzato dai resistenti (E' capitato che il marito dell'amministratrice ci
pagina 11 di 13 abbia dato l'autorizzazione ad andare avanti per un importante fornitura e poi il marito abbia raccolto la firma dell'amministratore.”) appare effettivamente un accadimento episodico e come tale insufficiente a qualificare il quale amministratore di fatto. Analogamente, il ruolo di Pt_2
maggior peso della e di reale amministratrice è ravvisabile nelle Per_1
affermazioni della teste che ad essa imputa i rapporti e le scelte CP_6
fondamentali per la società (Tutti i profili riguardanti la mia assunzione li ho discussi con la sig.ra comprese delle modifiche di orario e di Per_1
livello che si sono determinate nel tempo…Mi è capitato di occuparmi dei rapporti con le banche che segue la sig.ra alla quale ad esempio mi Per_1
rivolgo nel caso in cui debba chiedere un anticipo su fattura… La decisione di internalizzare questo aspetto [registrazione delle fatture, n.d.r.] è stata presa dalla sig.ra Non mi sono in alcun modo rapportata con il Per_1
marito per tale profilo.”.
8. Accertato in tal modo il ruolo di amministratrice effettiva ed unica della società in capo alla in relazione alla posizione del sig. Per_1 Parte_2
non difettano gli indici che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, connotano il rapporto di lavoro subordinato, stante il suo pieno inserimento nell'organizzazione aziendale, alla stregua di un soggetto al quale fa capo la direzione tecnico-esecutiva della società, che emerge chiaramente dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e da quanto riferito dai testi escussi nel corso del processo, come sopra sommariamente riassunte.
Per le ragioni esposte i ricorsi riuniti sono accolti, con quanto segue in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto:
- dichiara che i ricorrenti nulla devono all in relazione al verbale di CP_1
accertamento n. PU00000/2022-340-01 del 28.04.2022, prot. n. 5177 del 02.05.2022;
- annulla nei confronti del sig. l'ordinanza di ingiunzione Parte_2
Cont n. 6590/2023 emessa dall .
Liquida per entrambi i ricorsi riuniti le spese di lite sostenute da parte ricorrente in complessivi € 6.000,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge. Le pone in capo all per ¾ e per CP_1
Cont il resto in capo all .
Pesaro, 03/01/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 13 di 13