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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 41369 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 (cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. 41469/2023 R.G.) tra
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carlo Fontana (C.F. giusta procura alle liti C.F._2 in atti.
- attore -
e
(C.F. - in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa dall'avv. Federico
Antignani (C.F. ) giusta procura in atti. C.F._3
- convenuta - nonché
(C.F. Controparte_2
) - in persona del Ministro pro tempore – rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ) giusta P.IVA_3 procura in atti.
- convenuto -
oggetto: responsabilità da sinistro stradale conclusioni per «Piaccia all'Ecc.mo Giudice di Pace adito, contrariis Parte_1 reiectis: - accertare e dichiarare la responsabilità della c/p,
[...]
[...]
Controparte_3
[...] , nella causazione del sinistro occorso
[...] all'attore in data 6 marzo 2007; - condannarla, per l'effetto, ex art. 148
C.d.A., in solido con l in persona del legale Controparte_4 rapp. pt, al risarcimento di tutti i danni dallo stesso derivati e derivanti e che vengono, come di seguito, quantificati in via esemplificativa: I.P. 32 % euro 107.315,04; danno da cenestesi lavorativa (punto pesante circa 30% dell'IP, ex art 138 C.d.A.) euro 32.194,50; I.T.A. 140 gg. euro 15.484,00;
I.T.P. 140 gg. al 50% euro 7.742,00; danno morale (circa 30% dell'IP complessiva) euro 41.852,85; spese mediche (doc. n.52-147) euro 6.057,73;
per trasporto pubblico (doc. n. 147-265) euro 5.166,56; spese per CP_5 locazione immobile (doc. 266-270) euro 3.397,50; perdita della capacità lavorativa specifica euro 82.435,63; onorari di Attivazione della Neg.
Assistita euro 1.400,00; totale euro 303.045,81, A detrarre offerta euro
57.000,00, totale per differenza euro 246.045,81, oltre spese occorrende.
Ovvero, nella maggior o minor misura che codesto Tribunale adito dovesse accertare di giustizia. Oltre rivalutazione ISTAT, interessi legali ed interessi compensativi previsti dall'art. 1284 5° co. C.C. (come novellato dalla L. 162/2014). Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario»; per «Si conclude acchè il Giudice Controparte_1 preliminarmente disponga la riunione del presente procedimento ex art
273 c.p.c. con lo stesso pendente dinanzi Codesto Ufficio con n.r.g.
41469/2023, G.U. PRES. DR. CISTERNA ALBERTO - UD. 30/01/2024; indi accerti, dichiari e disponga la reiezione della pretesa attrice perché nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondata in fatto e diritto;
dichiari satisfattiva l'offerta risarcitoria complessiva pagata dalla comparente di € 62.000,00 (euro 32000/00 nel dicembre 2008, ed euro 30000/00 nell'ottobre 2011); in subordine, disponga la riduzione del petitum al netto delle avverse pretese voci di danno in quanto inammissibili, infondate, inesigibili e/o duplicative il dovuto nel caso di specie ed all'equo e giusto, anche ex artt.1227 e segg. c.c., con integrale
2 rigetto dell'avversa domanda di risarcimento del c.d. danno morale soggettivo (cfr. Cass. A Sez. Unite sent. n.26972/08 – Trib. Di Pavia sent.
n.1107/08) e/o del danno esistenziale e/o del danno da perdita della capacità lavorativa specifica e/o generica;
vinte le spese e le competenze di causa»; per «Voglia Controparte_2
Codesto Giudice: − respingere l'avversa domanda siccome inammissibile e comunque infondata;
− in via subordinata, accertato l'obbligo contrattuale di manleva (in favore dell'Amministrazione) in capo alla porre a carico della medesima compagnia Controparte_1 assicuratrice qualsivoglia responsabilità dovesse essere ritenuta a carico della convenuta Amministrazione, e per l'effetto disporre che ogni eventuale conseguente onere sia posto direttamente ed esclusivamente a carico della medesima impresa assicuratrice o questa sia comunque condannata a rilevare l'Amministrazione di quanto questo fosse condannata a risarcire per il sinistro occorso. Con vittoria delle spese di lite».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 13/09/2023, regolarmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la Pt_1 [...] ed il , al fine di far CP_1 Controparte_2 accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo (proprietario del veicolo) nella causazione del sinistro occorsogli in data 06/03/2007 e, per l'effetto, ottenere la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento dei tutti i danni subiti, quantificati in € 246.045,81.
2. In particolare, l'odierno attore esponeva quanto segue: che, in data
06/03/2007 alle ore 20:30, stava percorrendo a piedi la via Prenestina all'altezza del civico 146 (intersezione con via Ettore Giovenale – direzione
Largo Preneste/G.R.A.) allorquando, nell'attraversare sulle strisce pedonali per dirigersi alla fermata del tram dell'opposto senso di marcia, era stato investito dal conducente della Fiat TI (autovettura di servizio della Guarda di Finanza - tg. CX623RM) che, di contro, stava procedendo
3 sulla corsia riservata alla circolazione tramviaria;
che, a seguito del sinistro occorso, era intervenuta una pattuglia della Polizia municipale di Roma
Capitale la quale aveva redatto un verbale dell'accaduto; inoltre, nell'immediatezza del fatto, esso attore era stato trasportato presso il P.S. dell'Ospedale San Giovanni Addolorata ove era stato ricoverato sino al
20/04/2007 con diagnosi di “frattura pluriframmentaria esposta del pilone tibiale a sn”; che, nei due mesi successivi, si era sottoposto ad ulteriori visite di controllo presso il medesimo nosocomio e, in data 12/07/2007, a causa dell'aggravarsi della sintomatologia, era stato ricoverato presso l'Unità Sanitaria Locale , ove era rimasto sino al 06/09/2007; che, CP_6 qualche anno dopo (04/02/2011) si era sottoposto a visita medico-legale di parte, la quale aveva accertato la sussistenza di severi postumi invalidanti conseguenti al sinistro;
successivamente, aveva effettuato tre diversi interventi chirurgici programmati (più precisamente in data
26/05/2011, 14/09/2011 e 16/11/2011); che, in data 26/01/2012 era stato ricoverato presso la stessa struttura nella quale era stato precedentemente operato (Ospedale Civile Maggiore B. Trento di Verona)
e dimesso in data 02/02/2012; che, il 27/03/2018, a distanza di anni, sempre in ragione del sinistro verificatosi il 06/03/2007, era stato ricoverato presso l' Controparte_7 ed ivi sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico;
il successivo
29/10/2018, il dott. aveva certificato gli esiti dell'intervento per Per_1 protesi Box T.T. sx;
che, in data 07/01/2019, era stata rilasciata l'apposita certificazione per procedere all'impianto della protesi, operazione effettuata presso l' il Controparte_7
21/03/2019; che, nei mesi successivi, l'odierno attore si era sottoposto a numerose visite di controllo presso tale struttura, nonché presso la ASL di
Rieti; che, nel mentre (in data 15/01/2020) era stato altresì ricoverato presso l' , ove era rimasto Controparte_8 degente sino al 19/02/2020; che, a causa di tutte le visite effettuate nel corso degli anni, aveva affrontato consistenti spese: mediche Parte_1
(€ 6.057,73), per il trasporto pubblico (€ 5.166,56), nonché per la locazione
4 di un immobile nel periodo in cui si era sottoposto a terapie presso il nosocomio veronese (€ 3.397,50); all'esito del decorso post traumatico, in data 31/8/2020, si era sottoposto ad una nuova visita medico-legale di parte;
inoltre, a causa del lungo periodo di degenza successivo all'incidente, aveva perso il lavoro di camionista (non contrattualizzato); che, in ragione di tanto, già in data 08/02/2008, l'odierno attore aveva chiesto sia al responsabile civile ( ) che alla sua Controparte_9 assicurazione ( già ), il risarcimento di tutti Controparte_1 CP_10
i danni subiti;
indi, l'assicurazione – riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato – aveva inizialmente offerto al danneggiato l'esigua somma di € 32.000,00 a titolo risarcitorio e, successivamente, effettuato un'offerta integrativa di € 25.000,00; che egli, ritenendo tale somma insufficiente, aveva rinnovato più volte la richiesta di risarcimento, anche ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione;
indi, attesa l'impossibilità di raggiungere un accordo, in data 01/10/2020 aveva formalmente invitato gli odierni convenuti alla negoziazione assistita;
che, in seguito, si era rivolto al Tribunale di Roma (con ricorso ex art. 696-bis); iscritta la causa a ruolo al n.75681/2021 R.G., il collegio medico nominato aveva accertato l'invalidità permanente del ricorrente del 32%, nonché una riduzione della capacità lavorativa specifica del 28%; pur tuttavia, stante la mancata conclusione di un accordo transattivo tra le parti, il giudicante aveva dichiarato l'estinzione della procedura;
in ragione di tanto, CU aveva instaurato il presente giudizio rassegnando le Pt_1 conclusioni di cui sopra.
3. Con comparsa di risposta datata 08/11/2023 si costituiva in giudizio la la quale – preliminarmente - eccepiva la pendenza Controparte_1 di un altro giudizio tra le stesse parti avente il medesimo oggetto (iscritto al n. 41469/2023 R.G.), indi, invocava la riunione ex art. 273 Cpc
(avvenuta ex officio in data 21/12/2023); nel merito, contestava la fondatezza della domanda, atteso che la responsabilità del sinistro fosse da imputare in via esclusiva e/o prevalente all'attore e considerato di aver già
5 corrisposto la somma di € 62.000,00 a titolo risarcitorio;
pertanto, chiedeva il rigetto di qualsivoglia altra avversa pretesa.
4. Con comparsa di risposta del 21/11/2023 si costituiva in giudizio il
(proprietario del veicolo), il quale Controparte_2 chiedeva il rigetto della domanda attorea in ragione: a) del mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul danneggiato;
b) dell'assenza di responsabilità in capo al conducente. Contestualmente, avanzava domanda di garanzia nei confronti della al Controparte_1 fine di essere manlevata dalla stessa nel caso di condanna a risarcire i danni derivanti dal sinistro.
5. Alla prima udienza del 30/01/2024, il giudicante autorizzava la all'acquisizione di copia conforme integrale della Controparte_1 relazione di incidente stradale redatta in occasione del sinistro;
inoltre, autorizzava il deposito della consulenza resa nel giudizio di ATP e ammetteva la prova per testi, la quale era espletata tra l'08/05/2024 ed il
22/05/2024; in data 09/10/2024, precisate le conclusioni, assegnava alle parti il termine per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica;
alla successiva udienza dell'08/01/2025 tratteneva la causa in decisione.
6. La domanda risarcitoria proposta dall'attore è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
7. Nel presente giudizio, ha chiesto l'accertamento Parte_1 dell'esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_2
– quale proprietario della vettura “Fiat TI” tg. CX623RM - nella
[...] causazione dell'incidente verificatosi in data 06/03/2007 e, per l'effetto, la condanna dello stesso in solido con la al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni subiti;
che, infatti, a suo dire, la responsabilità del sinistro sarebbe da addebitare interamente al conducente, il quale, non mantenendo una velocità adeguata allo stato dei luoghi e non rispettando la segnaletica semaforica, lo avrebbe investito ferendolo gravemente sulle strisce pedonali.
6 8. Premesso quanto sopra, occorre evidenziare che tali assunti di parte hanno solo parzialmente trovato conferma nel compendio testimoniale escusso: ed infatti, considerando che l'istruttoria si è svolta mediante la sola prova testimoniale a distanza di 17 anni dal fatto, la questione posta alla disamina del giudicante trova soluzione nell'analisi delle deposizioni rese e nella valutazione dell'attendibilità dei testimoni singolarmente considerati alla luce di quanto accertato dalla Polizia locale nell'immediatezza del fatto. In altri termini: la tardiva iniziativa dell'attore pone a suo carico la scarsa tenuta argomentativa delle proposizioni rese dai testi addotti in questa sede.
9. Orbene, all'udienza dell'08/05/2024 era escussa Testimone_1
(sorella dell'attore), primo teste di parte attrice, la quale affermava: che, il giorno del sinistro, – nel dirigersi alla fermata del tram che Parte_1 avrebbe impegnato l'opposto senso di marcia - aveva iniziato l'attraversamento pedonale con il semaforo a luce verde;
che era a conoscenza di questa circostanza perché si trovava alla fermata del tram ad attendere il fratello;
che, vicino alla stessa c'era anche un'altra persona a lei sconosciuta;
che, in particolare, dopo aver iniziato ad attraversare, il semaforo che regolava la circolazione dei veicoli era diventato di colore rosso e, con semaforo pedonale verde a proprio favore, l'attore aveva proseguito (senza mai fermarsi) la seconda parte dell'attraversamento, impegnando la sede stradale riservata alla circolazione tramviaria;
che, al momento dell'impatto, l'autovettura coinvolta nel sinistro stava percorrendo la strada sui binari del tram.
10. In pari data, era escusso (collega di lavoro), Persona_2 secondo teste di parte attrice, il quale riferiva: che, all'epoca del sinistro prestava attività lavorativa non contrattualizzata di camionista insieme all'attore, in favore della società “Garau”, il cui deposito si trovava in località Tor Pignattara;
che, percepiva € 70,00 al giorno per circa 15 giorni al mese;
che, dopo l'incidente, non era più andato a lavorare. Parte_1
11. Alla successiva udienza del 22/05/2024 era escusso il primo teste della (indifferente), la quale Controparte_1 Testimone_2
7 riferiva di non ricordare nulla del sinistro e, contestualmente, prendeva atto della relazione redatta dalla Guardia di Finanza in cui era stata identificata come presente sul luogo dell'incidente, nonché delle foto poste alla sua attenzione.
12. In pari data, era escusso il secondo teste di parte convenuta,
(indifferente) il quale affermava: che, al momento del Testimone_3 sinistro si trovava a bordo della vettura coinvolta in qualità di terzo trasportato;
di ritenere che l'altra teste presente ( ) Testimone_2 fosse la donna identificata dal suo autista al momento e sul luogo del sinistro;
di dover escludere che il passaggio del pedone fosse avvenuto a luce verde per costui, infatti, pur non essendo certo del verde per la vettura, era certo della luce rossa pedonale;
che, più precisamente, il suo autista aveva impegnato la corsia dei tram a causa di un piccolo ingorgo della circolazione nel punto antecedente all'impatto (dove la corsia preferenziale può essere impegnata per la mancanza dello spartitraffico); di non aver visto l'attraversamento di , ma di aver percepito Parte_1
l'urto del corpo di costui sul lato destro del veicolo, nella parte anteriore del mezzo;
che, infatti, l'attore aveva appoggiato le mani sul vetro laterale destro della macchina e lo specchietto retrovisore si era rotto;
che, dopo l'incidente, era sceso dalla vettura per soccorrere il danneggiato e tra le persone astanti non ricordava la presenza di una donna particolarmente in apprensione per l'accaduto.
13. Dunque, occorre innanzitutto valutare l'attendibilità dei testimoni escussi, in quanto, in ossequio al consolidato orientamento della Corte di legittimità «in tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe» (v. Cass. n. 15270/2024).
8 14. Ciò posto, il decidente considera pienamente attendibile la sola deposizione del terzo trasportato in quanto, Testimone_3 innanzitutto, deve stimarsi più attendibile la testimonianza di coloro che sono stati ascoltati nell'immediatezza del fatto rispetto ai testi sentiti in corso di causa a distanza (come detto) di 17 anni dall'episodio, poiché
l'immediatezza della percezione e l'assenza di influenze temporali conferiscono maggior valore e veridicità alle loro dichiarazioni, le quali sono inevitabilmente meno esposte a distorsioni della memoria e/o influenze esterne. In secondo luogo, l'attendibilità del teste citato deriva anche dalla circostanza che lo stesso è privo di qualsivoglia interesse personale nella vicenda e/o legame con il danneggiato o il danneggiante
(finanziere al suo pari, a quel tempo), a differenza dell'altra testimone che non solo non risulta, poco credibilmente, presente al momento e sul luogo dell'incidente (la sua presenza, infatti, non è stata rilevata da alcuno) che pur aveva riguardato il fratello (non ha dato risposta, invece, alla proposizione di domanda, invero illogica, secondo dui per la macchine in transito la luce semaforica fosse a lanterna arancione).
15. Inoltre, è autoevidente la scarsa utilità della deposizione resa da la quale pur avendo fornito le proprie generalità Testimone_4 al momento del sinistro alla Guardia di Finanza, durante l'escussione in giudizio ha riferito di non ricordare nulla dello stesso.
16. Più specificatamente, le sole dichiarazioni rese da - Tes_3 durante l'udienza di assunzione dei mezzi di prova - collimano sia con quelle rese dallo stesso nell'immediatezza del fatto (v. allegato 4 comparsa
Generali), sia con le circostanze riportate nella relazione di incidente stradale redatta dalle autorità intervenute al momento del sinistro.
Relativamente a tale ultimo assunto, giova evidenziare che - come noto - il verbale stilato dagli agenti di polizia municipale, in quanto atto pubblico, gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 Cc, con la conseguenza che allo stesso è correlata una presunzione di veridicità fino a prova contraria, rivestendo un'autorità probatoria di primario rilievo per la presenza dei
9 soggetti identificati, per lo stato dei luoghi e per l'attestazione che essi abbiano ricevuto dichiarazioni (v. Cass. n. 10376/2024).
17. Indi, dal combinato disposto tra deposizioni rese e prove documentali in atti, emergono circostanze convergenti che offrono prova ragionevole e univoca della dinamica del sinistro e che si pongono parzialmente in contrasto con quanto affermato dall'attore nel libello introduttivo.
18. Innanzitutto, il luogo d'urto (v. doc. 3-4-5 comparsa Generali) dimostra che sia stato ad impattare il mezzo;
infatti, la Parte_1 circostanza che sia stato colpito dalla parte latero-anteriore dell'auto (in corrispondenza del mondante e dello specchietto destro) dimostra che al momento dell'urto l'attore era - quantomeno - al centro della carreggiata ossia a ridosso della preferenziale che percorre centralmente la via
Prenestina. Questo dato, a sua volta, consegna l'evidenza che attore non ha attraversato nel momento in cui il semaforo a suo favore era diventato di colore giallo (come si assume in citazione), ma quando la lanterna gialla era già prossima al rosso. Come noto la lanterna gialla non abilita il pedone (pur di fretta per raggiungere la fermata del tram in transito) a iniziare l'attraversamento, ma gli impone piuttosto di concluderlo rapidamente laddove abbia iniziato a percorrere le strisce.
19. Ragione per cui appare del tutto ragionevole ritenere che durante l'attraversamento - iniziato a luce gialla - la lanterna semaforica per i pedoni sia diventata rossa (e verde per le auto). Ed infatti, è plausibile ritenere che, qualora il CU avesse iniziato effettivamente ad attraversare con luce verde (come esso aveva inizialmente affermato), o anche nei primi secondi di luce gialla, sarebbe senz'altro riuscito a percorrere la carreggiata senza impattare alcun veicolo.
20. Inoltre, anche ammettendo la presenza di altre persone per strada (v. doc. 5 deposizione conducente), che abbiano attraversato nelle stesse condizioni di tale circostanza risulterebbe comunque Parte_1 sfavorevole per l'attore poiché le stesse nessuna ha rischiato di essere investita o di impattare con l'auto della GdF, a riprova del fatto che, pur
10 essendo in fase di attraversamento al momento della luce verde per i veicoli, probabilmente costoro iniziarono a percorrere la prima parte della carreggiata quando il semaforo era ancora con luce verde sia pure in fase terminale o luce gialla appena avviata.
21. Per di più, lo stesso attore ha riferito di aver iniziato ad attraversare la sede tramviaria per prendere i mezzi pubblici passando dietro ad un tram fermo: tale circostanza è smentita dal fatto che – a meno che non si trattasse di un autobus collocato sulla carreggiata ordinaria, di cui però non v'è traccia – la prima corsia tramviaria per il pedone proveniente da destra era impegnata proprio dall'auto investitrice.
22. Da ciò si può ragionevolmente dedurre che il CU abbia accelerato l'attraversamento per timore di perdere il mezzo che si trovava in direzione di marcia opposta rispetto alla macchina della Guardia di
Finanza: si deve stimare, quindi, poco attendibile l'affermazione del CU alla Polizia locale secondo cui «ricordo che il mezzo diretto a Termini non era ancora presente alla fermata, e che stavo attraversando con calma per questo motivo», in quanto la dichiarazione opposta del conducente del veicolo investitore, resa nell'immediatezza del fatto (dunque inevitabilmente più attendibile rispetto a quella proveniente dall'attore tre giorni dopo) porta ragionevolmente a ritenere che il tram fosse fermo alla fermata e, dunque, pronto a ripartire nel breve periodo (v. doc. 5 comparsa: «Ero alla guida della vettura di servizio con targa CX623RM
(GdF159BA) e transitavo all'interno della sede tramviaria esistente in Via
Prenestina con direzione Largo Preneste e provenienza Piazzale
Prenestino, giunto al semaforo pedonale sito al civico 146 (altezza incrocio con Via E. Giovenale), dinanzi a me il semaforo pedonale era per i veicoli, con mia direzione, di colore verde, ed ho proseguito la marcia seppure rallentavo la marcia, non avevo nessun mezzo ATAC fermo al/la sua fermata per passeggeri in transito davanti a me, all'improvviso alcuni pedoni dal lato destro (civici pari) dalla Via Prenestina attraversavano velocemente la strada con direzione lato sinistro, non prestando attenzione ai veicoli in movimento, credo con l'intenzione di salire su un
11 tram fermo in senso contrario alla mio alla fermata, nonostante la mia frenata uno di loro (persona di sesso maschile età apparente 40-55 anni) urtava il mio sportello destro anteriore»).
23. A conferma si deve constatare che i limitati danni presenti sull'auto di servizio depongono nel senso che la velocità di percorrenza dell'auto fosse moderata.
24. Pertanto, le risultanze in atti conducono ad affermare innanzitutto un concorso significativo dell'attore nella causazione dell'impatto con il mezzo.
25. Per quanto concerne la posizione del veicolo coinvolto nel sinistro -
l'autovettura di servizio della Guardia di Finanza “Fiat stilo” tg. CX623RM
- è pacifico che lo stesso transitasse all'interno della sede tramviaria (v. deposizione conducente, dichiarazione e deposizione del terzo trasportato)
e che si trovasse in quella traiettoria a causa delle condizioni di traffico congestionato. Orbene, relativamente a ciò giova evidenziare che, come noto, le corsie tranviarie sono destinate ai mezzi pubblici, ma le forze di polizia, compresa la Guardia di finanza (v. art. 12 C.d.S.) possono utilizzarle ovviamente nel rispetto delle normative prudenziali. Tuttavia, è chiaro che l'autovettura avrebbe dovuto rallentare se non fermarsi del tutto in quanto lo stesso conducente ha dichiarato di aver visto dei pedoni attraversare repentinamente le strisce pedonali sia pure in modo non consentito, di conseguenza le regole di prudenza gli imponevano di adottare una condotta di guida di massima prudenza per evitare la collisione con pedoni distratti o incauti (v. Cass. n. 3964 del 19/02/2014 secondo cui «in caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità - ragionevolmente prevedibile»).
26. In altri termini: l'impatto laterale del pedone e il mancato rispetto della luce semaforica che regolava l'accesso alle strisce integra il concorso
12 colposo della vittima in modo speculare alla violazione delle regole prudenziali da parte del conducente l'auto.
27. Quindi, in considerazione delle circostanze sopra descritte, il giudicante ritiene che il sinistro sia da considerarsi l'esito di un concorso di colpa paritaria tra il conducente del veicolo ed il pedone (50% cadauno) avendo le parti hanno contribuito in egual misura alla causazione dell'incidente: il pedone con il proprio attraversamento imprudente e veloce, mentre il conducente con la propria insufficiente attenzione e per il fatto di essersi trovato, senza peculiari necessità di servizio, su una corsia riservata in cui vi erano passeggeri in movimento in prossimità della fermata del tram.
Sul punto, la Corte di legittimità ha affermato che «la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1,
c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione» (v. Cass. n. 842/2020).
Nel caso di specie, dalle risultanze in atti emerge che:
a) , ha attraversato sulle strisce pedonali con luce semaforica Parte_1
a suo sfavore, a passo veloce e - per di più - non ponendo la dovuta attenzione alla circolazione dei veicoli, ossia non osservando il necessario controllo del traffico prima di intraprendere l'attraversamento (che comunque gli era precluso o sconsigliato dalle regole di prudenza);
b) parimenti, il conducente del veicolo stava percorrendo una corsia riservata alla circolazione tramviaria senza prestare la dovuta prudenza in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e della fermata del tram e nonostante avesse constatato la presenza di altri pedoni che si dirigevano frettolosamente verso il tram in partenza nella corsia opposta.
13 28. Quanto alla domanda di manleva proposta dal
[...]
(proprietario del veicolo) nei confronti della Controparte_2
rileva il decidente che, benché non sia stato Controparte_1 depositato il contratto di assicurazione, la società non ne ha CP_1 contestato la sussistenza, avendo per giunta parzialmente risarcito il danno
(art. 115 Cpc).
29. Orbene, procedendo alla quantificazione dei danni subiti dall'attore, occorre innanzitutto considerare la consulenza tecnica d'ufficio predisposta dalla dott.ssa e dal dott. nel pregresso Per_3 Per_4 giudizio per Atp iscritto al n. 75681/2021 R.G. (v. doc. D citazione). Invero, non possono che condividersi le conclusioni cui sono pervenuti i Ctu, le cui risposte ai quesiti formulati possono essere sintetizzate nel modo che segue: “A seguito dell'investimento stradale subito in data 06/03/2007 il sig. affetto da cardiopatia ischemico-ipertensiva e da Parte_1 diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali, riportava un grave trauma della caviglia sinistra con lussazione e frattura tri-malleolare esposta […] Tali lesioni sono da considerarsi in rapporto causale con l'evento traumatico sopra indicato […] Le lesioni sopra descritte hanno cagionato un'incapacità temporanea totale che può essere prospettata in giorni 140 (centoquaranta), un'incapacità temporanea parziale al 50% in giorni 140 (centoquaranta) […] Attualmente residua una sindrome algico- disfunzionale a carico della caviglia e del piede destro di grave entità […]
Il danno biologico permanente, in relazione alle indicazioni valutative tabellari maggiormente in uso è prospettabile nella misura del 32% […] sono apprezzabili i seguenti esiti cicatriziali: 1) in corrispondenza della fascia anteriore del collo piede, sulla linea mediana, con bordi diastasati e aspetto irregolare, della lunghezza di circa 16 cm;
2) in corrispondenza del malleolo esterno, ìpocromico, lineare, della lunghezza di circa 19 cm;
4) in sede sottomalleolare esterna, altri due EC ipocromici e disposti a forma di
“T” […] Considerata l'entità delle menomazioni attuali e tenuto conto che il ricorrente in conseguenza dei fatti risulta disoccupato, e che al momento dell'incidente svolgeva mansione di autista di mezzi pesanti, è ipotizzabile
14 un riflesso negativo apprezzabile sulla capacità di lavoro specifica del predetto quantificabile nella misura del 28% […] Non sono evidenziabili ulteriori ripercussioni delle menomazioni su specifiche condizioni personali-soggettive del ricorrente […] Le spese mediche da ritenersi congrue sono le seguenti (…) € 5.173,51 […] Si ritiene che i postumi delle lesioni accertate siano stabilizzati e non suscettibili di miglioramenti con ulteriori trattamenti […]” (v. pag. 34 ss. consulenza Atp). Dalla sequenza degli interventi, descritta in consulenza, emerge la chiara continuità fenomenica ed eziologica tra l'incidente stradale e i successivi interventi chirurgici cui è stato sottoposto l'attore negli anni successivi all'intervento e sino al 2019 (pag.
6 - pag. 16 ss. – pag. 35 – 44 in replica al Ctp dott.
. Per_5
30. Quanto alla liquidazione del danno, trattandosi di lesioni macro- permanenti, occorre ricorrere alle Tabelle approvate da questo Tribunale per l'anno 2023, tramite cui si perviene al seguente risultato:
I.P.: 28 %, età 53 anni (al momento del fatto), pari ad € 97.079,71.
Per quanto concerne, invece, il danno da inabilità temporanea, lo stesso è stato quantificato in 140 giorni (euro 128,07 pro-die) al 100% e 140 giorni
(euro 64,03 pro-die) al 50%, per cui il danno biologico temporaneo deve essere quantificato nella complessiva somma di € 26.894,00.
Dunque, il totale dovuto a titolo di danno biologico è pari ad € 123.973,71.
In rettifica della relazione peritale (ai soli fini della liquidazione del danno, ferma la corretta indicazione della lesione sotto il profilo medico legale), rileva il decidente la sussistenza di un danno estetico (pag. 46) che, tuttavia, non deve essere considerato una voce di danno a sé, ossia autonomamente aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno dinamico relazionale, poiché - salve circostanze specifiche ed eccezionali – tale lesione non produce una conseguenza menomativa di tale genere. E' vero, piuttosto che «la lesione dell'integrità fisionomica dell'individuo, il cosiddetto danno estetico, è di norma una componente del danno biologico, nel quale la prima è ricompresa;
ciò tuttavia non vuol dire che il giudice del merito possa liquidare la compromissione dell'integrità
15 psicofisica senza tenere conto del danno estetico, ma comporta che della menomazione estetica si tenga adeguato conto nella liquidazione del danno biologico, attraverso una idonea personalizzazione del parametro monetario di base adottato per il risarcimento» (v. da ultimo, Cass. n.
7126/2021; in altri termini, Cass. n. 26584/2022). Ne consegue che, per la corretta valutazione del danno estetico, occorre procedere alla personalizzazione del danno biologico: a tal fine, il decidente stima equo un appesantimento dell'importo risarcitorio nella misura del 10% per complessivi euro 136.371,081 (ossia euro 123.973,71 + 10%).
Inoltre, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione «in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medicolegale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)», di talché «ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione» (così, in motivazione, Cass. n. 7513/2018). Per quanto concerne la liquidazione del danno morale (inteso come il complesso delle sofferenze, dei patemi, delle preoccupazioni connesse all'evento), trattandosi di lesioni macro-permanenti e tenuto conto della gravità dello stesso, della reiterazione prolungatasi per anni dei trattamenti resi necessari nonché della natura delle lesioni subite, come previsto dalle
Tabelle in vigore, il danno morale soggettivo deve essere liquidato nella misura del 24,15% rispetto a quanto liquidato a titolo di danno dinamico relazionale (pari ad € 136.371,081), corrispondente alla somma totale di €
169.304,69.
31. Infine, relativamente al complessivo ammontare del danno non patrimoniale (€ 169.304,69) occorre individuare il valore di riferimento per
16 il calcolo del lucro cessante e l'individuazione del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di legittimità ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, “può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi
(per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione”. A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (06/03/2007) e quella finale della data di approvazione delle precitate Tabelle (10/11/2023), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT. Anche se nel calcolo da operare è necessario prendere in considerazione gli acconti versati al CU dalla Compagnia di assicurazione secondo le modalità indicate dalla Corte di legittimità per cui «la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a)
17 rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente» (v.
Cass. ord. n. 23927/2023).
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) pari all'1.96% su base annua dalla data del fatto a quella odierna.
32. Dalla documentazione versata in atti emerge che sono stati corrisposti al CU due acconti per complessivi € 62.000,00 (v. allegati alla citazione n. 274 e n. 280); in conformità della citata giurisprudenza occorre rendere omogenei i crediti e trattandosi di somme corrisposte per debito di valore ed aventi a parametro le Tabelle aggiornate secondo rivalutazione ISTAT si devono gli stessi devalutare al momento del fatto secondo il calcolo che segue: primo acconto: € 32.000,00 del 02/12/2008
(devalutato alla data del fatto, 06/03/2007) = 30.680,73; semisomma = €
31.341,365; secondo acconto: € 30.000,00 del 25/10/2011 (devalutato al momento del fatto) = 27.198,55; semisomma = € 28.599,275.
33. Si ottiene, così, il seguente importo finale di un credito residuo di €
125.413,58 e di interessi residui: € 32.817,40 = € 158.230,98.
34. Quanto alla somma dovuta per il rimborso delle spese mediche documentate pari ad € 5.173,51, in considerazione del tempo medio di esborso che rende particolarmente complesso il calcolo, risulta equitativamente ex art.1226 Cc applicabile una rivalutazione sino a euro €
6.800,00.
18 Le ulteriori spese di cui si è chiesto il ristoro non risultano dovute in quanto le prestazioni sanitarie rese presso la struttura di Verona individuata dal CU non erano di particolare complessità e non imponevano il ricorso a un plesso sanitario collocato fuori regione con il conseguente aggravio dei costi che non possono essere fatti ricadere sul danneggiante (art. 1227, comma 2, Cc).
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da cinestesi lavorativa, osserva il decidente che, come noto, la particolare usura e difficoltà che accompagna l'invalidità quale danno dinamico-relazionale, è già ricompresa nella liquidazione del detto danno secondo Tabelle, salvo che assume profili di eccezionale rilevanza che impongano la personalizzazione del danno per la particolare incidenza della citata cenestesi lavorativa. E, infatti, risulta condivisibile l'indirizzo di legittimità secondo cui «il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto» (v. Cass. n. 16628 del 12/06/2023). Di tali circostanze eccezionali non v'è prova in atti, stante la generica dichiarazione resa dal teste circa l'attività saltuaria di autista che il CU Persona_2 avrebbe svolto (v. anche carta d'identità).
35. Non ignora il decidente che, in materia di lesioni di particolare entità (macro-lesioni) la giurisprudenza della Corte regolatrice è andata
19 consolidando un orientamento secondo cui «in tema di danni alla persona,
l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, pur integrando (non già la lesione di un modo di essere del soggetto rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì) un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, costituisce, tuttavia, un danno patrimoniale ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica (e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica), il quale, sempre che ne sia accertata la sussistenza, anche in base ad elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo prospettati dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ. (cfr., tra le più recenti, Cass. 13/06/2023,
n. 16844; Cass. 12/07/2023, n. 19922; Cass. 15/9/2023, n. 26641)» (così in motivazione Cass. n. 4289 del 16/2/2024).
Orbene, e tuttavia, perché un tale danno patrimoniale (derivante, come detto, dalla particolare gravità della menomazione e dalla conseguente difficoltà del soggetto di inserirsi nel futuro in un consono contesto lavorativo) sussista è necessario che superi la citata soglia percentuale
(30%) che, nel caso in esame, non risulta declinabile né in relazione al coefficiente di IP individuato sulla persona del CU, né in relazione alla percentuale (28%) di incapacità lavorativa specifica erroneamente individuata dai CTU disallineandosi dalle prescrizione della giurisprudenza che ne esige valutazioni quantitative (minima, seria, grave ect.) non su base percentile (v. Cassazione n. 2463/2020).
Resta, poi, da considerare la voce di ristoro patrimoniale costituita dalla perdita della capacità lavorativa specifica.
A questo riguardo ritiene il decidente di dover accordare continuità e, quindi, farne applicazione all'indirizzo della Corte di legittimità che, in una fattispecie in parte sovrapponibile alla presente (autotrasportatore disoccupato al tempo del fatto), ha precisato che il risarcimento del danno
20 per perdita della capacità lavorativa specifica non impone la sussistenza di un rapporto lavorativo in atto al momento dell'evento dannoso, è «non è
… esclusa nell'ipotesi in cui – come nella fattispecie – pur mancando il presupposto della specifica attualità del rapporto di lavoro al momento dell'illecito, tuttavia lo stato di disoccupazione, oltre a non dipendere dalla volontà o dalla colpa del lavoratore (bensì da vicende incolpevoli riguardanti la sua persona …), sia inoltre contingente e temporaneo, sussistendo la ragionevole certezza o addirittura la positiva dimostrazione che, se non vi fosse stato l'illecito, il danneggiato avrebbe ripreso lo svolgimento della medesima attività lavorativa o comunque di un'attività confacente alle sue attitudini, idonea a produrre lo stesso reddito» e poi
«ai fini della liquidazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, il giudice del merito, nel procedere con equo apprezzamento delle circostanze del caso, deve chiedersi: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;
b) se i postumi residuati dall'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato (Cass.
26/05/2020, n. 9682)» (in motivazione Cass. 16/02/2024, n. 4289).
Entrambi questi criteri possono dirsi riscontrati nel caso in esame, tenuto conto della natura delle mansioni lavorative esplicabili o esplicate dal danneggiato.
Orbene, in conformità a tale principio – e traendone le conseguenti implicazioni – si deve ritenere che il CU, secondo la testimonianza del teste , svolgesse sia pure saltuariamente e “in nero”, attività di Tes_5 autista;
in mancanza di qualsiasi affidabile e verificabile indicazione reddituale si deve dar corso al risarcimento del danno in applicazione dell'art. 137, comma 3, Cod. ass. secondo cui – nell'ipotesi ove difetti la prova del reddito – deve riconoscersi al danneggiato un «risarcimento
(che) non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale» che rappresenta la prestazione economica destinata a
21 chi non ha redditi sufficienti;
in altre parole, quando un soggetto disoccupato subisce un danno, in assenza di una vera e propria capacità lavorativa specifica da risarcire, è possibile liquidare un risarcimento che si basa su un valore virtuale, come appunto il triplo dell'assegno sociale. Ed infatti, «la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale). Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato» (v. Cass. n. 25370/2018;
Cass. 23/05/2023, n. 14241; Cass. 07/07/2023, n. 19355).
Ciò posto, la perdita patrimoniale che deriva dalle più contenute capacità lavorative dell'attore deve essere parametrata – non già come detto al 28% individuato dai CTU – ma alla circostanza che comunque la stessa deve dirsi sensibilmente contratta in forza del sinistro occorso;
contratta, ma non elisa, per cui ai fini del risarcimento l'importo dovuto dovrà lo stesso essere ridotto in forza della perdurante capacità lavorativa specifica del soggetto.
A questo riguardo si deve anche ricordare che «trattandosi di danno futuro» si deve «prendere a riferimento non l'età che la vittima aveva al momento del sinistro, ma quella da essa raggiunta alla data della sentenza» per cui si deve «liquidare il danno futuro da riduzione della capacità lavorativa specifica, il relativo calcolo andrà ovviamente operato avuto riguardo all'età del danneggiato al momento della emittenda sentenza» (v. Cass. 04/02/2020 n.2463).
Orbene, il CU classe 1954 alla data della presente sentenza ha raggiunto gli anni 71, per cui non v'è alcuna voce di danno da liquidare secondo il citato criterio del danno futuro, dovendo stimarsi esaurita la durata
22 dell'arco temporale in cui sarebbe avvenuta la perdita della rendita periodica;
né parte attrice ha dato la prova che nel lungo lasso temporale intercorso dalla data del sinistro (2007) a oggi non abbia lavorato o non abbia percepito redditi da lavoro (a es. mediante la produzione di inesistenza di dichiarazioni reddituali); né il ritardo nella proposizione della domanda può indurre a coprire con mere congetture o illazioni lo spazio temporale decorrente dal 2007, presupponendo o ipotizzando il CU come esente da reddito;
si sarebbe in presenza di un diverso danno patrimoniale – ossia da danno emergente – per il quale la stessa allegazione dell'attore di essere disoccupato costituisce prova della sua mancanza quale reddito non percepito.
36. In conclusione, il risarcimento complessivamente riconosciuto a
(€ 165.030,98) deve essere ridotto alla metà in ragione del Parte_1 concorso colposo dello stesso nella produzione del sinistro.
37. Dunque, il totale dovuto è pari ad € 82.515,49.
38. Relativamente alle spese processuali, in ragione della soccombenza reciproca delle parti, le stesse devono essere compensate nella misura del
50% cadauna, attestandosi nel quadrante dei valori medi di riferimento ai sensi dell'art.4 DM 55 del 2014 e ss.mm.
39. Parimenti, si compensano al 50& le spese del giudizio di Atp e le spese di Ctu;
40. Le spese relative alla domanda di manleva formulata dal
[...]
possono essere compensate alla luce del Controparte_2 contegno processuale della terza chiamata che non ha contrastato la pretesa e comunque era litisconsorte necessario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del e Parte_1 Controparte_2 di così provvede: Controparte_1
1) accoglie parzialmente la domanda;
2) per l'effetto, condanna in solido e Controparte_1 [...]
al risarcimento del danno in favore di Controparte_2 [...]
[...]
Parte_2
[...] che liquida in € 82.515,49, oltre interessi legali dalla presente
[...] pronuncia al saldo effettivo;
3) condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che
[...] liquida in euro 7.050,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali, con rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di lite del procedimento per ATP
[...]
RG 75681/2021 in favore di parte attrice che liquida in euro 1.400,00 oltre
Iva, Cpa e contributo spese generali, con rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti nella misura del 50%;
6) accoglie la domanda di manleva del Controparte_2
che deve essere mantenuto indenne dalle conseguenze della
[...] presente pronuncia;
7) compensa le spese di lite quanto al capo precedente.
Roma, 6 marzo 2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 41369 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 (cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. 41469/2023 R.G.) tra
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carlo Fontana (C.F. giusta procura alle liti C.F._2 in atti.
- attore -
e
(C.F. - in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa dall'avv. Federico
Antignani (C.F. ) giusta procura in atti. C.F._3
- convenuta - nonché
(C.F. Controparte_2
) - in persona del Ministro pro tempore – rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ) giusta P.IVA_3 procura in atti.
- convenuto -
oggetto: responsabilità da sinistro stradale conclusioni per «Piaccia all'Ecc.mo Giudice di Pace adito, contrariis Parte_1 reiectis: - accertare e dichiarare la responsabilità della c/p,
[...]
[...]
Controparte_3
[...] , nella causazione del sinistro occorso
[...] all'attore in data 6 marzo 2007; - condannarla, per l'effetto, ex art. 148
C.d.A., in solido con l in persona del legale Controparte_4 rapp. pt, al risarcimento di tutti i danni dallo stesso derivati e derivanti e che vengono, come di seguito, quantificati in via esemplificativa: I.P. 32 % euro 107.315,04; danno da cenestesi lavorativa (punto pesante circa 30% dell'IP, ex art 138 C.d.A.) euro 32.194,50; I.T.A. 140 gg. euro 15.484,00;
I.T.P. 140 gg. al 50% euro 7.742,00; danno morale (circa 30% dell'IP complessiva) euro 41.852,85; spese mediche (doc. n.52-147) euro 6.057,73;
per trasporto pubblico (doc. n. 147-265) euro 5.166,56; spese per CP_5 locazione immobile (doc. 266-270) euro 3.397,50; perdita della capacità lavorativa specifica euro 82.435,63; onorari di Attivazione della Neg.
Assistita euro 1.400,00; totale euro 303.045,81, A detrarre offerta euro
57.000,00, totale per differenza euro 246.045,81, oltre spese occorrende.
Ovvero, nella maggior o minor misura che codesto Tribunale adito dovesse accertare di giustizia. Oltre rivalutazione ISTAT, interessi legali ed interessi compensativi previsti dall'art. 1284 5° co. C.C. (come novellato dalla L. 162/2014). Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario»; per «Si conclude acchè il Giudice Controparte_1 preliminarmente disponga la riunione del presente procedimento ex art
273 c.p.c. con lo stesso pendente dinanzi Codesto Ufficio con n.r.g.
41469/2023, G.U. PRES. DR. CISTERNA ALBERTO - UD. 30/01/2024; indi accerti, dichiari e disponga la reiezione della pretesa attrice perché nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondata in fatto e diritto;
dichiari satisfattiva l'offerta risarcitoria complessiva pagata dalla comparente di € 62.000,00 (euro 32000/00 nel dicembre 2008, ed euro 30000/00 nell'ottobre 2011); in subordine, disponga la riduzione del petitum al netto delle avverse pretese voci di danno in quanto inammissibili, infondate, inesigibili e/o duplicative il dovuto nel caso di specie ed all'equo e giusto, anche ex artt.1227 e segg. c.c., con integrale
2 rigetto dell'avversa domanda di risarcimento del c.d. danno morale soggettivo (cfr. Cass. A Sez. Unite sent. n.26972/08 – Trib. Di Pavia sent.
n.1107/08) e/o del danno esistenziale e/o del danno da perdita della capacità lavorativa specifica e/o generica;
vinte le spese e le competenze di causa»; per «Voglia Controparte_2
Codesto Giudice: − respingere l'avversa domanda siccome inammissibile e comunque infondata;
− in via subordinata, accertato l'obbligo contrattuale di manleva (in favore dell'Amministrazione) in capo alla porre a carico della medesima compagnia Controparte_1 assicuratrice qualsivoglia responsabilità dovesse essere ritenuta a carico della convenuta Amministrazione, e per l'effetto disporre che ogni eventuale conseguente onere sia posto direttamente ed esclusivamente a carico della medesima impresa assicuratrice o questa sia comunque condannata a rilevare l'Amministrazione di quanto questo fosse condannata a risarcire per il sinistro occorso. Con vittoria delle spese di lite».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 13/09/2023, regolarmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la Pt_1 [...] ed il , al fine di far CP_1 Controparte_2 accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo (proprietario del veicolo) nella causazione del sinistro occorsogli in data 06/03/2007 e, per l'effetto, ottenere la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento dei tutti i danni subiti, quantificati in € 246.045,81.
2. In particolare, l'odierno attore esponeva quanto segue: che, in data
06/03/2007 alle ore 20:30, stava percorrendo a piedi la via Prenestina all'altezza del civico 146 (intersezione con via Ettore Giovenale – direzione
Largo Preneste/G.R.A.) allorquando, nell'attraversare sulle strisce pedonali per dirigersi alla fermata del tram dell'opposto senso di marcia, era stato investito dal conducente della Fiat TI (autovettura di servizio della Guarda di Finanza - tg. CX623RM) che, di contro, stava procedendo
3 sulla corsia riservata alla circolazione tramviaria;
che, a seguito del sinistro occorso, era intervenuta una pattuglia della Polizia municipale di Roma
Capitale la quale aveva redatto un verbale dell'accaduto; inoltre, nell'immediatezza del fatto, esso attore era stato trasportato presso il P.S. dell'Ospedale San Giovanni Addolorata ove era stato ricoverato sino al
20/04/2007 con diagnosi di “frattura pluriframmentaria esposta del pilone tibiale a sn”; che, nei due mesi successivi, si era sottoposto ad ulteriori visite di controllo presso il medesimo nosocomio e, in data 12/07/2007, a causa dell'aggravarsi della sintomatologia, era stato ricoverato presso l'Unità Sanitaria Locale , ove era rimasto sino al 06/09/2007; che, CP_6 qualche anno dopo (04/02/2011) si era sottoposto a visita medico-legale di parte, la quale aveva accertato la sussistenza di severi postumi invalidanti conseguenti al sinistro;
successivamente, aveva effettuato tre diversi interventi chirurgici programmati (più precisamente in data
26/05/2011, 14/09/2011 e 16/11/2011); che, in data 26/01/2012 era stato ricoverato presso la stessa struttura nella quale era stato precedentemente operato (Ospedale Civile Maggiore B. Trento di Verona)
e dimesso in data 02/02/2012; che, il 27/03/2018, a distanza di anni, sempre in ragione del sinistro verificatosi il 06/03/2007, era stato ricoverato presso l' Controparte_7 ed ivi sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico;
il successivo
29/10/2018, il dott. aveva certificato gli esiti dell'intervento per Per_1 protesi Box T.T. sx;
che, in data 07/01/2019, era stata rilasciata l'apposita certificazione per procedere all'impianto della protesi, operazione effettuata presso l' il Controparte_7
21/03/2019; che, nei mesi successivi, l'odierno attore si era sottoposto a numerose visite di controllo presso tale struttura, nonché presso la ASL di
Rieti; che, nel mentre (in data 15/01/2020) era stato altresì ricoverato presso l' , ove era rimasto Controparte_8 degente sino al 19/02/2020; che, a causa di tutte le visite effettuate nel corso degli anni, aveva affrontato consistenti spese: mediche Parte_1
(€ 6.057,73), per il trasporto pubblico (€ 5.166,56), nonché per la locazione
4 di un immobile nel periodo in cui si era sottoposto a terapie presso il nosocomio veronese (€ 3.397,50); all'esito del decorso post traumatico, in data 31/8/2020, si era sottoposto ad una nuova visita medico-legale di parte;
inoltre, a causa del lungo periodo di degenza successivo all'incidente, aveva perso il lavoro di camionista (non contrattualizzato); che, in ragione di tanto, già in data 08/02/2008, l'odierno attore aveva chiesto sia al responsabile civile ( ) che alla sua Controparte_9 assicurazione ( già ), il risarcimento di tutti Controparte_1 CP_10
i danni subiti;
indi, l'assicurazione – riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato – aveva inizialmente offerto al danneggiato l'esigua somma di € 32.000,00 a titolo risarcitorio e, successivamente, effettuato un'offerta integrativa di € 25.000,00; che egli, ritenendo tale somma insufficiente, aveva rinnovato più volte la richiesta di risarcimento, anche ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione;
indi, attesa l'impossibilità di raggiungere un accordo, in data 01/10/2020 aveva formalmente invitato gli odierni convenuti alla negoziazione assistita;
che, in seguito, si era rivolto al Tribunale di Roma (con ricorso ex art. 696-bis); iscritta la causa a ruolo al n.75681/2021 R.G., il collegio medico nominato aveva accertato l'invalidità permanente del ricorrente del 32%, nonché una riduzione della capacità lavorativa specifica del 28%; pur tuttavia, stante la mancata conclusione di un accordo transattivo tra le parti, il giudicante aveva dichiarato l'estinzione della procedura;
in ragione di tanto, CU aveva instaurato il presente giudizio rassegnando le Pt_1 conclusioni di cui sopra.
3. Con comparsa di risposta datata 08/11/2023 si costituiva in giudizio la la quale – preliminarmente - eccepiva la pendenza Controparte_1 di un altro giudizio tra le stesse parti avente il medesimo oggetto (iscritto al n. 41469/2023 R.G.), indi, invocava la riunione ex art. 273 Cpc
(avvenuta ex officio in data 21/12/2023); nel merito, contestava la fondatezza della domanda, atteso che la responsabilità del sinistro fosse da imputare in via esclusiva e/o prevalente all'attore e considerato di aver già
5 corrisposto la somma di € 62.000,00 a titolo risarcitorio;
pertanto, chiedeva il rigetto di qualsivoglia altra avversa pretesa.
4. Con comparsa di risposta del 21/11/2023 si costituiva in giudizio il
(proprietario del veicolo), il quale Controparte_2 chiedeva il rigetto della domanda attorea in ragione: a) del mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul danneggiato;
b) dell'assenza di responsabilità in capo al conducente. Contestualmente, avanzava domanda di garanzia nei confronti della al Controparte_1 fine di essere manlevata dalla stessa nel caso di condanna a risarcire i danni derivanti dal sinistro.
5. Alla prima udienza del 30/01/2024, il giudicante autorizzava la all'acquisizione di copia conforme integrale della Controparte_1 relazione di incidente stradale redatta in occasione del sinistro;
inoltre, autorizzava il deposito della consulenza resa nel giudizio di ATP e ammetteva la prova per testi, la quale era espletata tra l'08/05/2024 ed il
22/05/2024; in data 09/10/2024, precisate le conclusioni, assegnava alle parti il termine per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica;
alla successiva udienza dell'08/01/2025 tratteneva la causa in decisione.
6. La domanda risarcitoria proposta dall'attore è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
7. Nel presente giudizio, ha chiesto l'accertamento Parte_1 dell'esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_2
– quale proprietario della vettura “Fiat TI” tg. CX623RM - nella
[...] causazione dell'incidente verificatosi in data 06/03/2007 e, per l'effetto, la condanna dello stesso in solido con la al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni subiti;
che, infatti, a suo dire, la responsabilità del sinistro sarebbe da addebitare interamente al conducente, il quale, non mantenendo una velocità adeguata allo stato dei luoghi e non rispettando la segnaletica semaforica, lo avrebbe investito ferendolo gravemente sulle strisce pedonali.
6 8. Premesso quanto sopra, occorre evidenziare che tali assunti di parte hanno solo parzialmente trovato conferma nel compendio testimoniale escusso: ed infatti, considerando che l'istruttoria si è svolta mediante la sola prova testimoniale a distanza di 17 anni dal fatto, la questione posta alla disamina del giudicante trova soluzione nell'analisi delle deposizioni rese e nella valutazione dell'attendibilità dei testimoni singolarmente considerati alla luce di quanto accertato dalla Polizia locale nell'immediatezza del fatto. In altri termini: la tardiva iniziativa dell'attore pone a suo carico la scarsa tenuta argomentativa delle proposizioni rese dai testi addotti in questa sede.
9. Orbene, all'udienza dell'08/05/2024 era escussa Testimone_1
(sorella dell'attore), primo teste di parte attrice, la quale affermava: che, il giorno del sinistro, – nel dirigersi alla fermata del tram che Parte_1 avrebbe impegnato l'opposto senso di marcia - aveva iniziato l'attraversamento pedonale con il semaforo a luce verde;
che era a conoscenza di questa circostanza perché si trovava alla fermata del tram ad attendere il fratello;
che, vicino alla stessa c'era anche un'altra persona a lei sconosciuta;
che, in particolare, dopo aver iniziato ad attraversare, il semaforo che regolava la circolazione dei veicoli era diventato di colore rosso e, con semaforo pedonale verde a proprio favore, l'attore aveva proseguito (senza mai fermarsi) la seconda parte dell'attraversamento, impegnando la sede stradale riservata alla circolazione tramviaria;
che, al momento dell'impatto, l'autovettura coinvolta nel sinistro stava percorrendo la strada sui binari del tram.
10. In pari data, era escusso (collega di lavoro), Persona_2 secondo teste di parte attrice, il quale riferiva: che, all'epoca del sinistro prestava attività lavorativa non contrattualizzata di camionista insieme all'attore, in favore della società “Garau”, il cui deposito si trovava in località Tor Pignattara;
che, percepiva € 70,00 al giorno per circa 15 giorni al mese;
che, dopo l'incidente, non era più andato a lavorare. Parte_1
11. Alla successiva udienza del 22/05/2024 era escusso il primo teste della (indifferente), la quale Controparte_1 Testimone_2
7 riferiva di non ricordare nulla del sinistro e, contestualmente, prendeva atto della relazione redatta dalla Guardia di Finanza in cui era stata identificata come presente sul luogo dell'incidente, nonché delle foto poste alla sua attenzione.
12. In pari data, era escusso il secondo teste di parte convenuta,
(indifferente) il quale affermava: che, al momento del Testimone_3 sinistro si trovava a bordo della vettura coinvolta in qualità di terzo trasportato;
di ritenere che l'altra teste presente ( ) Testimone_2 fosse la donna identificata dal suo autista al momento e sul luogo del sinistro;
di dover escludere che il passaggio del pedone fosse avvenuto a luce verde per costui, infatti, pur non essendo certo del verde per la vettura, era certo della luce rossa pedonale;
che, più precisamente, il suo autista aveva impegnato la corsia dei tram a causa di un piccolo ingorgo della circolazione nel punto antecedente all'impatto (dove la corsia preferenziale può essere impegnata per la mancanza dello spartitraffico); di non aver visto l'attraversamento di , ma di aver percepito Parte_1
l'urto del corpo di costui sul lato destro del veicolo, nella parte anteriore del mezzo;
che, infatti, l'attore aveva appoggiato le mani sul vetro laterale destro della macchina e lo specchietto retrovisore si era rotto;
che, dopo l'incidente, era sceso dalla vettura per soccorrere il danneggiato e tra le persone astanti non ricordava la presenza di una donna particolarmente in apprensione per l'accaduto.
13. Dunque, occorre innanzitutto valutare l'attendibilità dei testimoni escussi, in quanto, in ossequio al consolidato orientamento della Corte di legittimità «in tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe» (v. Cass. n. 15270/2024).
8 14. Ciò posto, il decidente considera pienamente attendibile la sola deposizione del terzo trasportato in quanto, Testimone_3 innanzitutto, deve stimarsi più attendibile la testimonianza di coloro che sono stati ascoltati nell'immediatezza del fatto rispetto ai testi sentiti in corso di causa a distanza (come detto) di 17 anni dall'episodio, poiché
l'immediatezza della percezione e l'assenza di influenze temporali conferiscono maggior valore e veridicità alle loro dichiarazioni, le quali sono inevitabilmente meno esposte a distorsioni della memoria e/o influenze esterne. In secondo luogo, l'attendibilità del teste citato deriva anche dalla circostanza che lo stesso è privo di qualsivoglia interesse personale nella vicenda e/o legame con il danneggiato o il danneggiante
(finanziere al suo pari, a quel tempo), a differenza dell'altra testimone che non solo non risulta, poco credibilmente, presente al momento e sul luogo dell'incidente (la sua presenza, infatti, non è stata rilevata da alcuno) che pur aveva riguardato il fratello (non ha dato risposta, invece, alla proposizione di domanda, invero illogica, secondo dui per la macchine in transito la luce semaforica fosse a lanterna arancione).
15. Inoltre, è autoevidente la scarsa utilità della deposizione resa da la quale pur avendo fornito le proprie generalità Testimone_4 al momento del sinistro alla Guardia di Finanza, durante l'escussione in giudizio ha riferito di non ricordare nulla dello stesso.
16. Più specificatamente, le sole dichiarazioni rese da - Tes_3 durante l'udienza di assunzione dei mezzi di prova - collimano sia con quelle rese dallo stesso nell'immediatezza del fatto (v. allegato 4 comparsa
Generali), sia con le circostanze riportate nella relazione di incidente stradale redatta dalle autorità intervenute al momento del sinistro.
Relativamente a tale ultimo assunto, giova evidenziare che - come noto - il verbale stilato dagli agenti di polizia municipale, in quanto atto pubblico, gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 Cc, con la conseguenza che allo stesso è correlata una presunzione di veridicità fino a prova contraria, rivestendo un'autorità probatoria di primario rilievo per la presenza dei
9 soggetti identificati, per lo stato dei luoghi e per l'attestazione che essi abbiano ricevuto dichiarazioni (v. Cass. n. 10376/2024).
17. Indi, dal combinato disposto tra deposizioni rese e prove documentali in atti, emergono circostanze convergenti che offrono prova ragionevole e univoca della dinamica del sinistro e che si pongono parzialmente in contrasto con quanto affermato dall'attore nel libello introduttivo.
18. Innanzitutto, il luogo d'urto (v. doc. 3-4-5 comparsa Generali) dimostra che sia stato ad impattare il mezzo;
infatti, la Parte_1 circostanza che sia stato colpito dalla parte latero-anteriore dell'auto (in corrispondenza del mondante e dello specchietto destro) dimostra che al momento dell'urto l'attore era - quantomeno - al centro della carreggiata ossia a ridosso della preferenziale che percorre centralmente la via
Prenestina. Questo dato, a sua volta, consegna l'evidenza che attore non ha attraversato nel momento in cui il semaforo a suo favore era diventato di colore giallo (come si assume in citazione), ma quando la lanterna gialla era già prossima al rosso. Come noto la lanterna gialla non abilita il pedone (pur di fretta per raggiungere la fermata del tram in transito) a iniziare l'attraversamento, ma gli impone piuttosto di concluderlo rapidamente laddove abbia iniziato a percorrere le strisce.
19. Ragione per cui appare del tutto ragionevole ritenere che durante l'attraversamento - iniziato a luce gialla - la lanterna semaforica per i pedoni sia diventata rossa (e verde per le auto). Ed infatti, è plausibile ritenere che, qualora il CU avesse iniziato effettivamente ad attraversare con luce verde (come esso aveva inizialmente affermato), o anche nei primi secondi di luce gialla, sarebbe senz'altro riuscito a percorrere la carreggiata senza impattare alcun veicolo.
20. Inoltre, anche ammettendo la presenza di altre persone per strada (v. doc. 5 deposizione conducente), che abbiano attraversato nelle stesse condizioni di tale circostanza risulterebbe comunque Parte_1 sfavorevole per l'attore poiché le stesse nessuna ha rischiato di essere investita o di impattare con l'auto della GdF, a riprova del fatto che, pur
10 essendo in fase di attraversamento al momento della luce verde per i veicoli, probabilmente costoro iniziarono a percorrere la prima parte della carreggiata quando il semaforo era ancora con luce verde sia pure in fase terminale o luce gialla appena avviata.
21. Per di più, lo stesso attore ha riferito di aver iniziato ad attraversare la sede tramviaria per prendere i mezzi pubblici passando dietro ad un tram fermo: tale circostanza è smentita dal fatto che – a meno che non si trattasse di un autobus collocato sulla carreggiata ordinaria, di cui però non v'è traccia – la prima corsia tramviaria per il pedone proveniente da destra era impegnata proprio dall'auto investitrice.
22. Da ciò si può ragionevolmente dedurre che il CU abbia accelerato l'attraversamento per timore di perdere il mezzo che si trovava in direzione di marcia opposta rispetto alla macchina della Guardia di
Finanza: si deve stimare, quindi, poco attendibile l'affermazione del CU alla Polizia locale secondo cui «ricordo che il mezzo diretto a Termini non era ancora presente alla fermata, e che stavo attraversando con calma per questo motivo», in quanto la dichiarazione opposta del conducente del veicolo investitore, resa nell'immediatezza del fatto (dunque inevitabilmente più attendibile rispetto a quella proveniente dall'attore tre giorni dopo) porta ragionevolmente a ritenere che il tram fosse fermo alla fermata e, dunque, pronto a ripartire nel breve periodo (v. doc. 5 comparsa: «Ero alla guida della vettura di servizio con targa CX623RM
(GdF159BA) e transitavo all'interno della sede tramviaria esistente in Via
Prenestina con direzione Largo Preneste e provenienza Piazzale
Prenestino, giunto al semaforo pedonale sito al civico 146 (altezza incrocio con Via E. Giovenale), dinanzi a me il semaforo pedonale era per i veicoli, con mia direzione, di colore verde, ed ho proseguito la marcia seppure rallentavo la marcia, non avevo nessun mezzo ATAC fermo al/la sua fermata per passeggeri in transito davanti a me, all'improvviso alcuni pedoni dal lato destro (civici pari) dalla Via Prenestina attraversavano velocemente la strada con direzione lato sinistro, non prestando attenzione ai veicoli in movimento, credo con l'intenzione di salire su un
11 tram fermo in senso contrario alla mio alla fermata, nonostante la mia frenata uno di loro (persona di sesso maschile età apparente 40-55 anni) urtava il mio sportello destro anteriore»).
23. A conferma si deve constatare che i limitati danni presenti sull'auto di servizio depongono nel senso che la velocità di percorrenza dell'auto fosse moderata.
24. Pertanto, le risultanze in atti conducono ad affermare innanzitutto un concorso significativo dell'attore nella causazione dell'impatto con il mezzo.
25. Per quanto concerne la posizione del veicolo coinvolto nel sinistro -
l'autovettura di servizio della Guardia di Finanza “Fiat stilo” tg. CX623RM
- è pacifico che lo stesso transitasse all'interno della sede tramviaria (v. deposizione conducente, dichiarazione e deposizione del terzo trasportato)
e che si trovasse in quella traiettoria a causa delle condizioni di traffico congestionato. Orbene, relativamente a ciò giova evidenziare che, come noto, le corsie tranviarie sono destinate ai mezzi pubblici, ma le forze di polizia, compresa la Guardia di finanza (v. art. 12 C.d.S.) possono utilizzarle ovviamente nel rispetto delle normative prudenziali. Tuttavia, è chiaro che l'autovettura avrebbe dovuto rallentare se non fermarsi del tutto in quanto lo stesso conducente ha dichiarato di aver visto dei pedoni attraversare repentinamente le strisce pedonali sia pure in modo non consentito, di conseguenza le regole di prudenza gli imponevano di adottare una condotta di guida di massima prudenza per evitare la collisione con pedoni distratti o incauti (v. Cass. n. 3964 del 19/02/2014 secondo cui «in caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità - ragionevolmente prevedibile»).
26. In altri termini: l'impatto laterale del pedone e il mancato rispetto della luce semaforica che regolava l'accesso alle strisce integra il concorso
12 colposo della vittima in modo speculare alla violazione delle regole prudenziali da parte del conducente l'auto.
27. Quindi, in considerazione delle circostanze sopra descritte, il giudicante ritiene che il sinistro sia da considerarsi l'esito di un concorso di colpa paritaria tra il conducente del veicolo ed il pedone (50% cadauno) avendo le parti hanno contribuito in egual misura alla causazione dell'incidente: il pedone con il proprio attraversamento imprudente e veloce, mentre il conducente con la propria insufficiente attenzione e per il fatto di essersi trovato, senza peculiari necessità di servizio, su una corsia riservata in cui vi erano passeggeri in movimento in prossimità della fermata del tram.
Sul punto, la Corte di legittimità ha affermato che «la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1,
c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione» (v. Cass. n. 842/2020).
Nel caso di specie, dalle risultanze in atti emerge che:
a) , ha attraversato sulle strisce pedonali con luce semaforica Parte_1
a suo sfavore, a passo veloce e - per di più - non ponendo la dovuta attenzione alla circolazione dei veicoli, ossia non osservando il necessario controllo del traffico prima di intraprendere l'attraversamento (che comunque gli era precluso o sconsigliato dalle regole di prudenza);
b) parimenti, il conducente del veicolo stava percorrendo una corsia riservata alla circolazione tramviaria senza prestare la dovuta prudenza in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e della fermata del tram e nonostante avesse constatato la presenza di altri pedoni che si dirigevano frettolosamente verso il tram in partenza nella corsia opposta.
13 28. Quanto alla domanda di manleva proposta dal
[...]
(proprietario del veicolo) nei confronti della Controparte_2
rileva il decidente che, benché non sia stato Controparte_1 depositato il contratto di assicurazione, la società non ne ha CP_1 contestato la sussistenza, avendo per giunta parzialmente risarcito il danno
(art. 115 Cpc).
29. Orbene, procedendo alla quantificazione dei danni subiti dall'attore, occorre innanzitutto considerare la consulenza tecnica d'ufficio predisposta dalla dott.ssa e dal dott. nel pregresso Per_3 Per_4 giudizio per Atp iscritto al n. 75681/2021 R.G. (v. doc. D citazione). Invero, non possono che condividersi le conclusioni cui sono pervenuti i Ctu, le cui risposte ai quesiti formulati possono essere sintetizzate nel modo che segue: “A seguito dell'investimento stradale subito in data 06/03/2007 il sig. affetto da cardiopatia ischemico-ipertensiva e da Parte_1 diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali, riportava un grave trauma della caviglia sinistra con lussazione e frattura tri-malleolare esposta […] Tali lesioni sono da considerarsi in rapporto causale con l'evento traumatico sopra indicato […] Le lesioni sopra descritte hanno cagionato un'incapacità temporanea totale che può essere prospettata in giorni 140 (centoquaranta), un'incapacità temporanea parziale al 50% in giorni 140 (centoquaranta) […] Attualmente residua una sindrome algico- disfunzionale a carico della caviglia e del piede destro di grave entità […]
Il danno biologico permanente, in relazione alle indicazioni valutative tabellari maggiormente in uso è prospettabile nella misura del 32% […] sono apprezzabili i seguenti esiti cicatriziali: 1) in corrispondenza della fascia anteriore del collo piede, sulla linea mediana, con bordi diastasati e aspetto irregolare, della lunghezza di circa 16 cm;
2) in corrispondenza del malleolo esterno, ìpocromico, lineare, della lunghezza di circa 19 cm;
4) in sede sottomalleolare esterna, altri due EC ipocromici e disposti a forma di
“T” […] Considerata l'entità delle menomazioni attuali e tenuto conto che il ricorrente in conseguenza dei fatti risulta disoccupato, e che al momento dell'incidente svolgeva mansione di autista di mezzi pesanti, è ipotizzabile
14 un riflesso negativo apprezzabile sulla capacità di lavoro specifica del predetto quantificabile nella misura del 28% […] Non sono evidenziabili ulteriori ripercussioni delle menomazioni su specifiche condizioni personali-soggettive del ricorrente […] Le spese mediche da ritenersi congrue sono le seguenti (…) € 5.173,51 […] Si ritiene che i postumi delle lesioni accertate siano stabilizzati e non suscettibili di miglioramenti con ulteriori trattamenti […]” (v. pag. 34 ss. consulenza Atp). Dalla sequenza degli interventi, descritta in consulenza, emerge la chiara continuità fenomenica ed eziologica tra l'incidente stradale e i successivi interventi chirurgici cui è stato sottoposto l'attore negli anni successivi all'intervento e sino al 2019 (pag.
6 - pag. 16 ss. – pag. 35 – 44 in replica al Ctp dott.
. Per_5
30. Quanto alla liquidazione del danno, trattandosi di lesioni macro- permanenti, occorre ricorrere alle Tabelle approvate da questo Tribunale per l'anno 2023, tramite cui si perviene al seguente risultato:
I.P.: 28 %, età 53 anni (al momento del fatto), pari ad € 97.079,71.
Per quanto concerne, invece, il danno da inabilità temporanea, lo stesso è stato quantificato in 140 giorni (euro 128,07 pro-die) al 100% e 140 giorni
(euro 64,03 pro-die) al 50%, per cui il danno biologico temporaneo deve essere quantificato nella complessiva somma di € 26.894,00.
Dunque, il totale dovuto a titolo di danno biologico è pari ad € 123.973,71.
In rettifica della relazione peritale (ai soli fini della liquidazione del danno, ferma la corretta indicazione della lesione sotto il profilo medico legale), rileva il decidente la sussistenza di un danno estetico (pag. 46) che, tuttavia, non deve essere considerato una voce di danno a sé, ossia autonomamente aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno dinamico relazionale, poiché - salve circostanze specifiche ed eccezionali – tale lesione non produce una conseguenza menomativa di tale genere. E' vero, piuttosto che «la lesione dell'integrità fisionomica dell'individuo, il cosiddetto danno estetico, è di norma una componente del danno biologico, nel quale la prima è ricompresa;
ciò tuttavia non vuol dire che il giudice del merito possa liquidare la compromissione dell'integrità
15 psicofisica senza tenere conto del danno estetico, ma comporta che della menomazione estetica si tenga adeguato conto nella liquidazione del danno biologico, attraverso una idonea personalizzazione del parametro monetario di base adottato per il risarcimento» (v. da ultimo, Cass. n.
7126/2021; in altri termini, Cass. n. 26584/2022). Ne consegue che, per la corretta valutazione del danno estetico, occorre procedere alla personalizzazione del danno biologico: a tal fine, il decidente stima equo un appesantimento dell'importo risarcitorio nella misura del 10% per complessivi euro 136.371,081 (ossia euro 123.973,71 + 10%).
Inoltre, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione «in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medicolegale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)», di talché «ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione» (così, in motivazione, Cass. n. 7513/2018). Per quanto concerne la liquidazione del danno morale (inteso come il complesso delle sofferenze, dei patemi, delle preoccupazioni connesse all'evento), trattandosi di lesioni macro-permanenti e tenuto conto della gravità dello stesso, della reiterazione prolungatasi per anni dei trattamenti resi necessari nonché della natura delle lesioni subite, come previsto dalle
Tabelle in vigore, il danno morale soggettivo deve essere liquidato nella misura del 24,15% rispetto a quanto liquidato a titolo di danno dinamico relazionale (pari ad € 136.371,081), corrispondente alla somma totale di €
169.304,69.
31. Infine, relativamente al complessivo ammontare del danno non patrimoniale (€ 169.304,69) occorre individuare il valore di riferimento per
16 il calcolo del lucro cessante e l'individuazione del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di legittimità ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, “può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi
(per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione”. A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (06/03/2007) e quella finale della data di approvazione delle precitate Tabelle (10/11/2023), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT. Anche se nel calcolo da operare è necessario prendere in considerazione gli acconti versati al CU dalla Compagnia di assicurazione secondo le modalità indicate dalla Corte di legittimità per cui «la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a)
17 rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente» (v.
Cass. ord. n. 23927/2023).
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) pari all'1.96% su base annua dalla data del fatto a quella odierna.
32. Dalla documentazione versata in atti emerge che sono stati corrisposti al CU due acconti per complessivi € 62.000,00 (v. allegati alla citazione n. 274 e n. 280); in conformità della citata giurisprudenza occorre rendere omogenei i crediti e trattandosi di somme corrisposte per debito di valore ed aventi a parametro le Tabelle aggiornate secondo rivalutazione ISTAT si devono gli stessi devalutare al momento del fatto secondo il calcolo che segue: primo acconto: € 32.000,00 del 02/12/2008
(devalutato alla data del fatto, 06/03/2007) = 30.680,73; semisomma = €
31.341,365; secondo acconto: € 30.000,00 del 25/10/2011 (devalutato al momento del fatto) = 27.198,55; semisomma = € 28.599,275.
33. Si ottiene, così, il seguente importo finale di un credito residuo di €
125.413,58 e di interessi residui: € 32.817,40 = € 158.230,98.
34. Quanto alla somma dovuta per il rimborso delle spese mediche documentate pari ad € 5.173,51, in considerazione del tempo medio di esborso che rende particolarmente complesso il calcolo, risulta equitativamente ex art.1226 Cc applicabile una rivalutazione sino a euro €
6.800,00.
18 Le ulteriori spese di cui si è chiesto il ristoro non risultano dovute in quanto le prestazioni sanitarie rese presso la struttura di Verona individuata dal CU non erano di particolare complessità e non imponevano il ricorso a un plesso sanitario collocato fuori regione con il conseguente aggravio dei costi che non possono essere fatti ricadere sul danneggiante (art. 1227, comma 2, Cc).
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da cinestesi lavorativa, osserva il decidente che, come noto, la particolare usura e difficoltà che accompagna l'invalidità quale danno dinamico-relazionale, è già ricompresa nella liquidazione del detto danno secondo Tabelle, salvo che assume profili di eccezionale rilevanza che impongano la personalizzazione del danno per la particolare incidenza della citata cenestesi lavorativa. E, infatti, risulta condivisibile l'indirizzo di legittimità secondo cui «il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto» (v. Cass. n. 16628 del 12/06/2023). Di tali circostanze eccezionali non v'è prova in atti, stante la generica dichiarazione resa dal teste circa l'attività saltuaria di autista che il CU Persona_2 avrebbe svolto (v. anche carta d'identità).
35. Non ignora il decidente che, in materia di lesioni di particolare entità (macro-lesioni) la giurisprudenza della Corte regolatrice è andata
19 consolidando un orientamento secondo cui «in tema di danni alla persona,
l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, pur integrando (non già la lesione di un modo di essere del soggetto rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì) un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, costituisce, tuttavia, un danno patrimoniale ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica (e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica), il quale, sempre che ne sia accertata la sussistenza, anche in base ad elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo prospettati dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ. (cfr., tra le più recenti, Cass. 13/06/2023,
n. 16844; Cass. 12/07/2023, n. 19922; Cass. 15/9/2023, n. 26641)» (così in motivazione Cass. n. 4289 del 16/2/2024).
Orbene, e tuttavia, perché un tale danno patrimoniale (derivante, come detto, dalla particolare gravità della menomazione e dalla conseguente difficoltà del soggetto di inserirsi nel futuro in un consono contesto lavorativo) sussista è necessario che superi la citata soglia percentuale
(30%) che, nel caso in esame, non risulta declinabile né in relazione al coefficiente di IP individuato sulla persona del CU, né in relazione alla percentuale (28%) di incapacità lavorativa specifica erroneamente individuata dai CTU disallineandosi dalle prescrizione della giurisprudenza che ne esige valutazioni quantitative (minima, seria, grave ect.) non su base percentile (v. Cassazione n. 2463/2020).
Resta, poi, da considerare la voce di ristoro patrimoniale costituita dalla perdita della capacità lavorativa specifica.
A questo riguardo ritiene il decidente di dover accordare continuità e, quindi, farne applicazione all'indirizzo della Corte di legittimità che, in una fattispecie in parte sovrapponibile alla presente (autotrasportatore disoccupato al tempo del fatto), ha precisato che il risarcimento del danno
20 per perdita della capacità lavorativa specifica non impone la sussistenza di un rapporto lavorativo in atto al momento dell'evento dannoso, è «non è
… esclusa nell'ipotesi in cui – come nella fattispecie – pur mancando il presupposto della specifica attualità del rapporto di lavoro al momento dell'illecito, tuttavia lo stato di disoccupazione, oltre a non dipendere dalla volontà o dalla colpa del lavoratore (bensì da vicende incolpevoli riguardanti la sua persona …), sia inoltre contingente e temporaneo, sussistendo la ragionevole certezza o addirittura la positiva dimostrazione che, se non vi fosse stato l'illecito, il danneggiato avrebbe ripreso lo svolgimento della medesima attività lavorativa o comunque di un'attività confacente alle sue attitudini, idonea a produrre lo stesso reddito» e poi
«ai fini della liquidazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, il giudice del merito, nel procedere con equo apprezzamento delle circostanze del caso, deve chiedersi: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;
b) se i postumi residuati dall'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato (Cass.
26/05/2020, n. 9682)» (in motivazione Cass. 16/02/2024, n. 4289).
Entrambi questi criteri possono dirsi riscontrati nel caso in esame, tenuto conto della natura delle mansioni lavorative esplicabili o esplicate dal danneggiato.
Orbene, in conformità a tale principio – e traendone le conseguenti implicazioni – si deve ritenere che il CU, secondo la testimonianza del teste , svolgesse sia pure saltuariamente e “in nero”, attività di Tes_5 autista;
in mancanza di qualsiasi affidabile e verificabile indicazione reddituale si deve dar corso al risarcimento del danno in applicazione dell'art. 137, comma 3, Cod. ass. secondo cui – nell'ipotesi ove difetti la prova del reddito – deve riconoscersi al danneggiato un «risarcimento
(che) non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale» che rappresenta la prestazione economica destinata a
21 chi non ha redditi sufficienti;
in altre parole, quando un soggetto disoccupato subisce un danno, in assenza di una vera e propria capacità lavorativa specifica da risarcire, è possibile liquidare un risarcimento che si basa su un valore virtuale, come appunto il triplo dell'assegno sociale. Ed infatti, «la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale). Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato» (v. Cass. n. 25370/2018;
Cass. 23/05/2023, n. 14241; Cass. 07/07/2023, n. 19355).
Ciò posto, la perdita patrimoniale che deriva dalle più contenute capacità lavorative dell'attore deve essere parametrata – non già come detto al 28% individuato dai CTU – ma alla circostanza che comunque la stessa deve dirsi sensibilmente contratta in forza del sinistro occorso;
contratta, ma non elisa, per cui ai fini del risarcimento l'importo dovuto dovrà lo stesso essere ridotto in forza della perdurante capacità lavorativa specifica del soggetto.
A questo riguardo si deve anche ricordare che «trattandosi di danno futuro» si deve «prendere a riferimento non l'età che la vittima aveva al momento del sinistro, ma quella da essa raggiunta alla data della sentenza» per cui si deve «liquidare il danno futuro da riduzione della capacità lavorativa specifica, il relativo calcolo andrà ovviamente operato avuto riguardo all'età del danneggiato al momento della emittenda sentenza» (v. Cass. 04/02/2020 n.2463).
Orbene, il CU classe 1954 alla data della presente sentenza ha raggiunto gli anni 71, per cui non v'è alcuna voce di danno da liquidare secondo il citato criterio del danno futuro, dovendo stimarsi esaurita la durata
22 dell'arco temporale in cui sarebbe avvenuta la perdita della rendita periodica;
né parte attrice ha dato la prova che nel lungo lasso temporale intercorso dalla data del sinistro (2007) a oggi non abbia lavorato o non abbia percepito redditi da lavoro (a es. mediante la produzione di inesistenza di dichiarazioni reddituali); né il ritardo nella proposizione della domanda può indurre a coprire con mere congetture o illazioni lo spazio temporale decorrente dal 2007, presupponendo o ipotizzando il CU come esente da reddito;
si sarebbe in presenza di un diverso danno patrimoniale – ossia da danno emergente – per il quale la stessa allegazione dell'attore di essere disoccupato costituisce prova della sua mancanza quale reddito non percepito.
36. In conclusione, il risarcimento complessivamente riconosciuto a
(€ 165.030,98) deve essere ridotto alla metà in ragione del Parte_1 concorso colposo dello stesso nella produzione del sinistro.
37. Dunque, il totale dovuto è pari ad € 82.515,49.
38. Relativamente alle spese processuali, in ragione della soccombenza reciproca delle parti, le stesse devono essere compensate nella misura del
50% cadauna, attestandosi nel quadrante dei valori medi di riferimento ai sensi dell'art.4 DM 55 del 2014 e ss.mm.
39. Parimenti, si compensano al 50& le spese del giudizio di Atp e le spese di Ctu;
40. Le spese relative alla domanda di manleva formulata dal
[...]
possono essere compensate alla luce del Controparte_2 contegno processuale della terza chiamata che non ha contrastato la pretesa e comunque era litisconsorte necessario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del e Parte_1 Controparte_2 di così provvede: Controparte_1
1) accoglie parzialmente la domanda;
2) per l'effetto, condanna in solido e Controparte_1 [...]
al risarcimento del danno in favore di Controparte_2 [...]
[...]
Parte_2
[...] che liquida in € 82.515,49, oltre interessi legali dalla presente
[...] pronuncia al saldo effettivo;
3) condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che
[...] liquida in euro 7.050,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali, con rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di lite del procedimento per ATP
[...]
RG 75681/2021 in favore di parte attrice che liquida in euro 1.400,00 oltre
Iva, Cpa e contributo spese generali, con rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti nella misura del 50%;
6) accoglie la domanda di manleva del Controparte_2
che deve essere mantenuto indenne dalle conseguenze della
[...] presente pronuncia;
7) compensa le spese di lite quanto al capo precedente.
Roma, 6 marzo 2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
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