Art. 69. Termini di decadenza
Il termine di decadenza previsto dall'articolo 63, per proporre la domanda innanzi all'Autorita' giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata gia' notificata la deliberazione della Commissione unica.
Il termine di decadenza previsto dall'articolo 63, per proporre la domanda innanzi all'Autorita' giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata gia' notificata la deliberazione della Commissione unica.