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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONA SERGIO, Presidente e Relatore GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice LAURINO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 383/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Marche 1 - AN - Lungomare Vanvitelli 5 Indirizzo_1 AN AN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8462RU DOGANE DAZI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8462RU DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2022
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 305100-77-2025 DOGANE DAZI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: ciascuna delle parti insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni p. 1/5 scritte, già in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I giudizi iscritti ai nn. R.G. 383/2025, 399/2025 e 413/2025 traggono origine da controlli a posteriori effettuati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – UADM Marche 1, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione), su dichiarazioni doganali di importazione presentate nel corso dell'anno 2022 dalla società FAPAM S.r.l., operante nel settore della progettazione e produzione di accessori e componenti per l'industria del mobile. Le dichiarazioni in esame, tutte esitate al momento dello sdoganamento tramite circuito di controllo automatizzato (CA), avevano ad oggetto merci descritte come guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni, dichiarate prevalentemente alla voce doganale 8302 della Nomenclatura Combinata, con origine e provenienza dalla Repubblica Popolare Cinese. A seguito delle attività istruttorie svolte dall'Ufficio, comprensive dell'esame della documentazione commerciale, delle schede tecniche e, in alcuni casi, del richiamo ad analisi di laboratorio effettuate su prodotti ritenuti analoghi, l'Amministrazione doganale ha ritenuto non corretta la classificazione doganale dichiarata, riconducendo parte delle merci importate alla voce 7604 (profilati in alluminio), con conseguente applicazione del dazio antidumping previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546, nella misura residuale del 32,1%. Parallelamente, in tutti i procedimenti sono state contestate difformità nel valore in dogana, per avere il contribuente indicato importi inferiori rispetto a quelli risultanti dall'insieme delle fatture e dei pagamenti effettuati, comprensivi di acconti e saldi. Sulla base dei rispettivi processi verbali di constatazione, l'Ufficio ha quindi emesso avvisi di accertamento definitivi e atti sanzionatori, impugnati dalla società contribuente con distinti ricorsi, ai quali l'Agenzia delle Dogane ha resistito depositando controdeduzioni. In tutti i giudizi la ricorrente ha aderito alle contestazioni relative al valore delle merci, avvalendosi del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, mentre ha contestato la diversa classificazione doganale e la conseguente applicazione del dazio antidumping, ritenendo che i beni importati costituissero ferramenta per mobili e non meri profilati in alluminio. Elementi comuni di contestazione Dall'esame complessivo degli atti emerge una sostanziale omogeneità delle questioni controverse, riconducibili ai seguenti profili:
1. Classificazione doganale delle maniglie e componenti in alluminio, con contrapposizione tra:
o tesi dell'Ufficio, che valorizza le caratteristiche oggettive dei prodotti (profilo estruso, sezione costante, lavorazioni successive) per ricondurli alla voce 7604;
o tesi del contribuente, che sottolinea la destinazione funzionale dei beni quali accessori specificamente progettati per il mobile finito, rientranti nella voce 8302. 2. Rilevanza del ravvedimento operoso, con particolare riferimento:
o alla sua portata limitata alla singola dichiarazione doganale cui si riferisce;
p. 2/5 o alla sua inidoneità a costituire riconoscimento di responsabilità per importazioni diverse e successive.
3. Utilizzo di precedenti analisi di laboratorio su articoli ritenuti “simili”, contestato dalla ricorrente sotto il profilo dell'autonomia di ciascuna dichiarazione doganale. Il ricorso qui in esame, in particolare, la dichiarazione doganale MRN 22ITQXC04FD18556R4 del 21.06.2022. Oltre alla questione del valore, la controversia si incentra sulla classificazione di kit maniglie per ante da cucina (articoli P8167/FPA, FPM035 e FPM013), che l'Ufficio riconduce a profilati di alluminio sulla base di precedenti analisi, mentre la società ne rivendica la natura di ferramenta per mobili. La ricorrente contesta altresì l'assunto dell'Ufficio secondo cui il ricorso al ravvedimento in precedenti importazioni costituirebbe riconoscimento della violazione anche per operazioni successive. All'udienza del 12.1.2026 comparivano entrambe le rappresentanti delle parti processuali, che – dopo avere discusso la causa – insistevano nelle rispettive conclusioni. La Corte si riservava di pronunciare il dispositivo nei termine di legge e deliberava successivamente la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia sottoposta all'esame di questa Corte attiene alla legittimità della riclassificazione doganale e della conseguente applicazione del dazio antidumping su merci di provenienza cinese, dichiarate dalla società ricorrente come ferramenta per mobili, rientranti nella voce doganale 8302420090, ma ricondotte dall'Amministrazione finanziaria alla voce 7604299090, relativa ai profilati di alluminio, con applicazione del dazio antidumping previsto dalla normativa unionale. La Corte rileva preliminarmente che la questione giuridica oggetto dei presenti giudizi è sostanzialmente identica a quella già esaminata e decisa da questa stessa Corte con la sentenza n. 139/2025, pronunciata nei confronti della medesima società contribuente, avente ad oggetto importazioni del tutto analoghe per natura, caratteristiche e provenienza. In tale precedente decisione, questa Corte ha affrontato in modo approfondito il tema della corretta classificazione doganale di manufatti in alluminio dichiarati come maniglie per mobili, ritenendo legittima la riclassificazione operata dall'Ufficio delle Dogane sotto la voce 7604, con conseguente applicazione del dazio antidumping. I casi oggi sub iudice presentano piena analogia sotto il profilo fattuale e giuridico rispetto a quello già deciso, atteso che:
- le merci importate sono costituite da elementi in alluminio estruso, aventi sezione trasversale costante;
- le lavorazioni riscontrate (taglio a misura, foratura, anodizzazione, spazzolatura, eventuale assemblaggio con elementi di fissaggio) non risultano idonee a conferire al prodotto una diversa identità merceologica;
- la contestazione dell'Ufficio si fonda sui medesimi criteri oggettivi di classificazione tariffaria. Pertanto, la Corte ritiene di poter richiamare integralmente, ai sensi del principio di economia processuale e di coerenza dell'indirizzo giurisprudenziale, le argomentazioni svolte nella sentenza n. 139/2025, che si intendono qui trascritte e fatte proprie.
p. 3/5 In particolare, si richiamano i seguenti passaggi motivazionali, che risultano pienamente applicabili anche ai presenti giudizi: Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza unionale, la classificazione doganale deve fondarsi sulle caratteristiche e proprietà oggettive del bene, indipendentemente dal suo impiego o dalla funzione assegnata dall'importatore. Solo qualora non sia possibile determinare la voce doganale sulla base di tali elementi, può assumere rilievo la destinazione d'uso. Nel caso in esame, invece, le caratteristiche strutturali degli oggetti ne impongono la riconduzione alla voce 7604. E ancora:Le lavorazioni riscontrate, quali il taglio, l'anodizzazione o la semplice foratura, non sono tali da trasformare il manufatto in un prodotto finito appartenente a una diversa voce tariffaria, non incidendo sulla costanza della sezione trasversale che costituisce elemento caratterizzante dei profilati di alluminio estrusi. Tali principi risultano pienamente coerenti con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione, secondo cui la classificazione doganale deve avvenire sulla base delle caratteristiche oggettive del prodotto, valutate al momento dell'importazione, a prescindere dalla successiva destinazione produttiva o commerciale. Ne consegue che anche nei casi oggi all'esame la riclassificazione delle merci importate sotto la voce 7604299090 deve ritenersi corretta, così come legittima risulta l'applicazione del dazio antidumping previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/546 per le importazioni di profilati di alluminio originari della Repubblica Popolare Cinese. Quanto al profilo sanzionatorio, la Corte osserva che la società contribuente ha reiterato l'utilizzo di una classificazione doganale più favorevole, nonostante precedenti contestazioni relative a importazioni analoghe e il ricorso al ravvedimento operoso. Tale condotta esclude la possibilità di invocare l'errore scusabile o la buona fede, integrando quantomeno gli estremi della colpa grave. Anche sotto tale profilo, pertanto, gli atti sanzionatori impugnati risultano legittimi, risultando proporzionati e coerenti con il quadro normativo applicabile. In conclusione, alla luce dell'identità delle questioni giuridiche e della piena sovrapponibilità delle fattispecie, i ricorsi devono essere rigettati, in quanto infondati in fatto e in diritto, con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, secondo i criteri già adottati da questa Corte in fattispecie analoghe. Alla soccombenza nel giudizio deve seguire la condanna alla spese processuali, in assenza di qualsivoglia ragione che possa giustificare la compensazione delle stesse. Tenuto conto, dunque, del valore della causa, dichiarato dalla parte ricorrente in € 51.387,04, della collocazione di tale valore rispetto alla fascia di appartenenza, dei parametri di legge, della natura pubblica dell'udienza, della riduzione del 20% in quanto vincitore è l'Ufficio e della semplicità delle questioni sottoposte al giudizio di questa Corte, risulta congruo determinare le spese processuali nella misura complessiva di € 1.000,00 per il presente giudizio. La determinazione delle spese in misura così ridotta si giustifica per il fatto che si tratta di causa seriale, sostanzialmente identica a quella avente RG 413/2025 (di valore maggiore), discussa dal medesimo rappresentante processuale nella stessa udienza, per la quale si è invece riconosciuto un compenso proporzionale al valore della causa. P,Q.M.
p. 4/5 La Corte respinge il ricorso e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Ufficio, che determina nella complessiva somma di € 1.000,00. Così deciso in AN il 12.1.2026 Il Presidente del Collegio Dr. Sergio Cutrona
p. 5/5
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONA SERGIO, Presidente e Relatore GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice LAURINO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 383/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Marche 1 - AN - Lungomare Vanvitelli 5 Indirizzo_1 AN AN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8462RU DOGANE DAZI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8462RU DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2022
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 305100-77-2025 DOGANE DAZI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: ciascuna delle parti insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni p. 1/5 scritte, già in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I giudizi iscritti ai nn. R.G. 383/2025, 399/2025 e 413/2025 traggono origine da controlli a posteriori effettuati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – UADM Marche 1, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione), su dichiarazioni doganali di importazione presentate nel corso dell'anno 2022 dalla società FAPAM S.r.l., operante nel settore della progettazione e produzione di accessori e componenti per l'industria del mobile. Le dichiarazioni in esame, tutte esitate al momento dello sdoganamento tramite circuito di controllo automatizzato (CA), avevano ad oggetto merci descritte come guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni, dichiarate prevalentemente alla voce doganale 8302 della Nomenclatura Combinata, con origine e provenienza dalla Repubblica Popolare Cinese. A seguito delle attività istruttorie svolte dall'Ufficio, comprensive dell'esame della documentazione commerciale, delle schede tecniche e, in alcuni casi, del richiamo ad analisi di laboratorio effettuate su prodotti ritenuti analoghi, l'Amministrazione doganale ha ritenuto non corretta la classificazione doganale dichiarata, riconducendo parte delle merci importate alla voce 7604 (profilati in alluminio), con conseguente applicazione del dazio antidumping previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546, nella misura residuale del 32,1%. Parallelamente, in tutti i procedimenti sono state contestate difformità nel valore in dogana, per avere il contribuente indicato importi inferiori rispetto a quelli risultanti dall'insieme delle fatture e dei pagamenti effettuati, comprensivi di acconti e saldi. Sulla base dei rispettivi processi verbali di constatazione, l'Ufficio ha quindi emesso avvisi di accertamento definitivi e atti sanzionatori, impugnati dalla società contribuente con distinti ricorsi, ai quali l'Agenzia delle Dogane ha resistito depositando controdeduzioni. In tutti i giudizi la ricorrente ha aderito alle contestazioni relative al valore delle merci, avvalendosi del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, mentre ha contestato la diversa classificazione doganale e la conseguente applicazione del dazio antidumping, ritenendo che i beni importati costituissero ferramenta per mobili e non meri profilati in alluminio. Elementi comuni di contestazione Dall'esame complessivo degli atti emerge una sostanziale omogeneità delle questioni controverse, riconducibili ai seguenti profili:
1. Classificazione doganale delle maniglie e componenti in alluminio, con contrapposizione tra:
o tesi dell'Ufficio, che valorizza le caratteristiche oggettive dei prodotti (profilo estruso, sezione costante, lavorazioni successive) per ricondurli alla voce 7604;
o tesi del contribuente, che sottolinea la destinazione funzionale dei beni quali accessori specificamente progettati per il mobile finito, rientranti nella voce 8302. 2. Rilevanza del ravvedimento operoso, con particolare riferimento:
o alla sua portata limitata alla singola dichiarazione doganale cui si riferisce;
p. 2/5 o alla sua inidoneità a costituire riconoscimento di responsabilità per importazioni diverse e successive.
3. Utilizzo di precedenti analisi di laboratorio su articoli ritenuti “simili”, contestato dalla ricorrente sotto il profilo dell'autonomia di ciascuna dichiarazione doganale. Il ricorso qui in esame, in particolare, la dichiarazione doganale MRN 22ITQXC04FD18556R4 del 21.06.2022. Oltre alla questione del valore, la controversia si incentra sulla classificazione di kit maniglie per ante da cucina (articoli P8167/FPA, FPM035 e FPM013), che l'Ufficio riconduce a profilati di alluminio sulla base di precedenti analisi, mentre la società ne rivendica la natura di ferramenta per mobili. La ricorrente contesta altresì l'assunto dell'Ufficio secondo cui il ricorso al ravvedimento in precedenti importazioni costituirebbe riconoscimento della violazione anche per operazioni successive. All'udienza del 12.1.2026 comparivano entrambe le rappresentanti delle parti processuali, che – dopo avere discusso la causa – insistevano nelle rispettive conclusioni. La Corte si riservava di pronunciare il dispositivo nei termine di legge e deliberava successivamente la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia sottoposta all'esame di questa Corte attiene alla legittimità della riclassificazione doganale e della conseguente applicazione del dazio antidumping su merci di provenienza cinese, dichiarate dalla società ricorrente come ferramenta per mobili, rientranti nella voce doganale 8302420090, ma ricondotte dall'Amministrazione finanziaria alla voce 7604299090, relativa ai profilati di alluminio, con applicazione del dazio antidumping previsto dalla normativa unionale. La Corte rileva preliminarmente che la questione giuridica oggetto dei presenti giudizi è sostanzialmente identica a quella già esaminata e decisa da questa stessa Corte con la sentenza n. 139/2025, pronunciata nei confronti della medesima società contribuente, avente ad oggetto importazioni del tutto analoghe per natura, caratteristiche e provenienza. In tale precedente decisione, questa Corte ha affrontato in modo approfondito il tema della corretta classificazione doganale di manufatti in alluminio dichiarati come maniglie per mobili, ritenendo legittima la riclassificazione operata dall'Ufficio delle Dogane sotto la voce 7604, con conseguente applicazione del dazio antidumping. I casi oggi sub iudice presentano piena analogia sotto il profilo fattuale e giuridico rispetto a quello già deciso, atteso che:
- le merci importate sono costituite da elementi in alluminio estruso, aventi sezione trasversale costante;
- le lavorazioni riscontrate (taglio a misura, foratura, anodizzazione, spazzolatura, eventuale assemblaggio con elementi di fissaggio) non risultano idonee a conferire al prodotto una diversa identità merceologica;
- la contestazione dell'Ufficio si fonda sui medesimi criteri oggettivi di classificazione tariffaria. Pertanto, la Corte ritiene di poter richiamare integralmente, ai sensi del principio di economia processuale e di coerenza dell'indirizzo giurisprudenziale, le argomentazioni svolte nella sentenza n. 139/2025, che si intendono qui trascritte e fatte proprie.
p. 3/5 In particolare, si richiamano i seguenti passaggi motivazionali, che risultano pienamente applicabili anche ai presenti giudizi: Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza unionale, la classificazione doganale deve fondarsi sulle caratteristiche e proprietà oggettive del bene, indipendentemente dal suo impiego o dalla funzione assegnata dall'importatore. Solo qualora non sia possibile determinare la voce doganale sulla base di tali elementi, può assumere rilievo la destinazione d'uso. Nel caso in esame, invece, le caratteristiche strutturali degli oggetti ne impongono la riconduzione alla voce 7604. E ancora:Le lavorazioni riscontrate, quali il taglio, l'anodizzazione o la semplice foratura, non sono tali da trasformare il manufatto in un prodotto finito appartenente a una diversa voce tariffaria, non incidendo sulla costanza della sezione trasversale che costituisce elemento caratterizzante dei profilati di alluminio estrusi. Tali principi risultano pienamente coerenti con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione, secondo cui la classificazione doganale deve avvenire sulla base delle caratteristiche oggettive del prodotto, valutate al momento dell'importazione, a prescindere dalla successiva destinazione produttiva o commerciale. Ne consegue che anche nei casi oggi all'esame la riclassificazione delle merci importate sotto la voce 7604299090 deve ritenersi corretta, così come legittima risulta l'applicazione del dazio antidumping previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/546 per le importazioni di profilati di alluminio originari della Repubblica Popolare Cinese. Quanto al profilo sanzionatorio, la Corte osserva che la società contribuente ha reiterato l'utilizzo di una classificazione doganale più favorevole, nonostante precedenti contestazioni relative a importazioni analoghe e il ricorso al ravvedimento operoso. Tale condotta esclude la possibilità di invocare l'errore scusabile o la buona fede, integrando quantomeno gli estremi della colpa grave. Anche sotto tale profilo, pertanto, gli atti sanzionatori impugnati risultano legittimi, risultando proporzionati e coerenti con il quadro normativo applicabile. In conclusione, alla luce dell'identità delle questioni giuridiche e della piena sovrapponibilità delle fattispecie, i ricorsi devono essere rigettati, in quanto infondati in fatto e in diritto, con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, secondo i criteri già adottati da questa Corte in fattispecie analoghe. Alla soccombenza nel giudizio deve seguire la condanna alla spese processuali, in assenza di qualsivoglia ragione che possa giustificare la compensazione delle stesse. Tenuto conto, dunque, del valore della causa, dichiarato dalla parte ricorrente in € 51.387,04, della collocazione di tale valore rispetto alla fascia di appartenenza, dei parametri di legge, della natura pubblica dell'udienza, della riduzione del 20% in quanto vincitore è l'Ufficio e della semplicità delle questioni sottoposte al giudizio di questa Corte, risulta congruo determinare le spese processuali nella misura complessiva di € 1.000,00 per il presente giudizio. La determinazione delle spese in misura così ridotta si giustifica per il fatto che si tratta di causa seriale, sostanzialmente identica a quella avente RG 413/2025 (di valore maggiore), discussa dal medesimo rappresentante processuale nella stessa udienza, per la quale si è invece riconosciuto un compenso proporzionale al valore della causa. P,Q.M.
p. 4/5 La Corte respinge il ricorso e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Ufficio, che determina nella complessiva somma di € 1.000,00. Così deciso in AN il 12.1.2026 Il Presidente del Collegio Dr. Sergio Cutrona
p. 5/5