Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.10973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
( ), elettivamente domiciliata in VIA LUIGI Parte_1 CodiceFiscale_1
STURZO 92 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. GRASSO ANGELA LILIANA, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
OPPONENTE
CONTRO
in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore (C.F. ), elettivamente domiciliato in via Amore, n. 10 P.IVA_1
CATANIA, presso lo studio dell'avv. DI GIORGIO FABIO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
OPPOSTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 4.6.2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 14.10.2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto notificato in data 24.9.2024 dal Controparte_1
per il pagamento della somma dovuta in forza di decreto ingiuntivo n. 4534/2024 del
[...]
25.07.2024 del Giudice di Pace di Catania. In particolare, ha lamentato l'erroneità della somma precettata per non avere tenuto conto di un pagamento parziale, antecedente la notifica del decreto
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Si è costituito il condominio opposto, confermando l'intervenuto pagamento non contabilizzato per mero errore e ha chiesto la condanna al pagamento della restante somma dovuta con rigetto dell'infondata opposizione e condanna ex art.96 c.p.c.
Denegata la sospensione richiesta per carenza di periculum per l'irrisorietà della somma corrisposta
(€230,00) ossia per le ragioni dedotte nell'ordinanza del 24.4.2025 cui si rinvia, la causa è stata rinviata per discussione e posta in decisione all'udienza del 4.6.2025 ex art.281 sexies co.3 c.p.c.
Preliminarmente, occorre qualificare giuridicamente la domanda attorea in relazione ai distinti motivi di opposizione formulati, rispettivamente, quale opposizione all'esecuzione ex art.615 co.1 c.p.c., e quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., atteso che vengono lamentati, da un lato,
l'erroneità della somma precettata per non avere tenuto conto di un pagamento parziale, antecedente la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto e, dall'altro lato, un vizio di regolarità formale del precetto per mancanza dell'avvertimento ex art. 480 co.2 c.p.c. in merito alla possibilità per il debitore di rivolgersi ad un organismo per la composizione della crisi per sovraindebitamento.
Ritenuta la propria competenza sulla scorta delle seguenti ragioni. La competenza tra Giudice di Pace e
Tribunale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., va determinata ex art.17 c.p.c. per valore (Cass.13402/2000). Nella specie, essendo state proposte “più cause” (opposizione ex art.615
c.p.c. e opposizione ex art. 617 c.p.c.) dinanzi al giudice superiore, l'opposizione ex art.615 co.1 c.p.c. subisce la vis attractiva dell'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. rimessa alla competenza per materia del Tribunale (Cass. n. 4884/2011).
Ciò premesso, è incontestato che il precetto sia stato intimato per una somma superiore a quella dovuta per mancata contabilizzazione di un pagamento effettuato il 5 agosto 2024 pari ad €230,00 su un importo precettato di €1.618,89.
E' altresì incontestata la debenza della restante somma tanto che nelle more è stato versato un ulteriore acconto di €201,00.
All'ultima udienza parte opponente ha dichiarato che in data 27.11.2024 vi è stato un ulteriore versamento di 330,00, mentre la parte opposta ha fondatamente contestato l'imputabilità a deconto di quanto precettato di tale ulteriore versamento atteso che, come emerge dalla causale della ricevuta prodotta (vedi deposito opponente), il pagamento di 330,00 euro attiene ad oneri per l'anno 2024 ed, in particolare al saldo della terza e quarta rata ordinaria, mentre il decreto ingiuntivo riguarda un credito anteriore.
Parte opposta ha pertanto quantificato il credito residuo dovuto, in sorte capitale per €609,00 più le
2 spese liquidate nel decreto ingiuntivo e compensi come da precetto per un totale di sorte capitale e spese di €1.187,51 di cui ha chiesto il pagamento.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 5515/08).
Alla luce dei citati principi, va accertata la parziale non debenza della somma precettata, con conseguente parziale accoglimento dell'opposizione in relazione a tale motivo per la nullità parziale del precetto con rideterminazione dell'importo precettato. La domanda dell'opposto di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo dovuto resta invece di competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dinanzi al Giudice di Pace.
E' invece infondato e va rigettato il motivo di opposizione ex art.617 c.p.c.
L'omissione dell'avvertimento di cui all'art. 480 comma 2 c.p.c., secondo cui il creditore precettante debba informare il debitore intimato dell'opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, costituisce una mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l'obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure (Cass.n. 23343 del 2022;Cass. civ. n. 37581/2021).
Non si ravvisano ragioni per disporre la condanna ex art.96 c.p.c.
Le spese di lite devono essere interamente compensate ravvisandosi soccombenza reciproca stante la parziale fondatezza del primo motivo di opposizione e il rigetto del secondo motivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità parziale del precetto e ridetermina l'importo complessivo precettato per sorte capitale e spese in €1.187,51; rigetta il secondo motivo di opposizione;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 20/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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