Articolo 391 quinquies del Codice di procedura penale
Articolo 381Articolo 391 sexies
Versione
21 gennaio 2001
Art. 391-quinquies. (( (Potere di segretazione del pubblico ministero). ))
(( 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero puo', con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non puo' avere una durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilita' penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.
Entrata in vigore il 21 gennaio 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente