Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello il giorno 17 ottobre 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2207/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Oreste Cardillo (C.F. , pec: C.F._2
Francesco Masi, c.f. Email_1 Email_2 Email_3
, e avv. Mario Cardillo, c.f. C.F._3 Email_4
, e con essi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Lucia n. 29, C.F._4 fax n. 0817640797, come da procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
appellante-appellato incidentale
E
(P.Iva in persona del legale rappresentante p.t., sig. CP_1 P.IVA_1 [...]
nato a [...] il [...] ( ), dom.to per la carica nella sede sociale CP_2 C.F._5 in Napoli alla via Stendhal n. 23;
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_2 sig. dom.to per la carica in Napoli alla via Stendhal n. 23; Controparte_4
(P.Iva ), in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_5 P.IVA_3 legale rappresentante p.t. sig. dom.to per la carica in Napoli alla via Stendhal Controparte_4
n.23, tutte elett.te dom.te in Napoli al Viale Gramsci n. 17/B presso lo studio dell'avv. Ernesta
Siracusa (C.F. ) che le rappresenta e difende in C.F._6 Email_5 virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata innanzi al
Tribunale
, 1
Rappresentante, sig. nato a [...] il [...] ( ), dom.to per CP_2 C.F._5 la carica nella sede sociale in Napoli alla via Stendhal n. 23 ed elett.te sempre in Napoli alla via
Santa Lucia n. 36 presso lo studio degli avv.ti Maurizio (con domicilio digitale pec:
e codice fiscale) e Anna Email_6 C.F._7
Nunziante (con domicilio digitale pec: e codice fiscale Email_7
) che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di C.F._8 mandato allegato da intendersi in calce alla memoria di costituzione appellate- appellanti incidentali
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4358/2022 pubblicata il
28.11.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 15.11.2018 , premesso di Parte_1 essere stato assunto dalla nell'aprile dell'anno 1999 e di essere stato inquadrato Controparte_6 nel livello di quadro, deduceva d'avere in realtà lavorato per tutte le società convenute - costituenti un centro unico di imputazione di interessi e facenti capo tutte al sig. - e d'essere Persona_1 stato licenziato in data 15.05.18 per asserita giusta causa consistente nel presunto conflitto di interessi e fraudolenta operazione attinente ad una compravendita immobiliare di cui egli avrebbe beneficiato a prezzo irrisorio. Ciò premesso, l'appellante impugnava il licenziamento poiché ritorsivo e discriminatorio e chiedeva nei confronti di tutte le convenute, solidalmente o singolarmente, ovvero in via gradata nei confronti esclusivamente della società Costrade, accertarsi il diritto al superiore inquadramento contrattuale (dirigente), con domanda di reintegra nel posto di lavoro e con la condanna al pagamento delle conseguenti somme e differenze retributive.
Costituitesi le convenute, a seguito di istruttoria nonché del deposito di note autorizzate, il
Tribunale decideva con la sentenza indicata in epigrafe attraverso la quale riconosceva la sussistenza di un centro unico di imputazione di interessi in capo alle convenute e, dopo aver dichiarato illegittimo il licenziamento, le condannava in solido al risarcimento del danno nella misura di n. 10 mensilità. Non riconosceva, invece, il diritto all'inquadramento dirigenziale e le conseguenze da esso derivanti in caso di licenziamento illegittimo.
Con ricorso depositato il 23.05.2023 impugnava la sentenza poiché erronea Parte_1 in fatto e diritto affidando il gravame a tre motivi con i quali lamentava il mancato riconoscimento della qualifica dirigenziale ad onta di un quadro istruttorio asseritamente calzante;
censurava il disconoscimento della natura ritorsiva del licenziamento intimato;
deduceva l'erroneità del mancato riconoscimento dell'indennità supplementare regolata dall'art. 24 CCNL dirigenti Industria in ragione dell'illegittimità e dell'ingiustificatezza del licenziamento.
, 2 All'esito della corretta instaurazione del procedimento si costituivano in giudizio sia la che le altre società indicate in epigrafe le quali proponevano rispettivamente appello CP_6 incidentale sia per contestare il riconoscimento dell'unicità del centro di imputazione di interessi che il riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento (la ). CP_6
Con decreto ex art. 435 c.p.c. emesso il giorno 1.06.2023 il procedimento era assegnato al
Cons. Iacone ed era fissata l'udienza di discussione del 23.11.2023.
Le parti appellate si costituivano rispettivamente il 31.10.2023 e l'8.11.2023 proponendo i rispettivi gravami incidentali senza tuttavia comprovare la notificazione degli stessi.
A seguito di presentazione di istanza di astensione e del successivo accoglimento da parte del Presidente, il procedimento era assegnato al . Parte_2
Nelle more del giudizio, a seguito dell'accoglimento di istanza di astensione, il procedimento era scardinato dal ruolo del ed era assegnato al . CP_7 Parte_2
Infine, disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17 ottobre 2024, la causa era riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, era decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata l'improcedibilità degli appelli incidentali.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, infatti, l'appello incidentale è improcedibile in caso di mancata notifica entro l'udienza di discussione fissata con decreto (cfr., fra le molte,
Cass.civ., Sez.Lav., 27.08.2024 n. 23159).
Nel caso in esame, come ben può evincersi dalla documentazione allegata al fascicolo telematico, non vi è prova della notificazione dell'appello incidentale proposto da Controparte_5
e che non hanno provveduto a presentare la prova del
[...] Controparte_3 CP_1 relativo adempimento.
Per quel che riguarda, invece, la l'appellante incidentale ha depositato la Controparte_8 prova delle ricevute di accettazione e consegna della notificazione effettuata solo nel mese di maggio 2024, cioè a sei mesi di distanza dall'udienza di discussione di cui al decreto ex art. 435
c.p.c. Anche tale ipotesi determina l'improcedibilità del gravame, atteso che la celebrazione del procedimento incidentale di astensione non equivale alla rimessione in termini per la notifica, mai richiesta o intervenuta nelle more del giudizio.
Ciò posto, occorre procedere all'esame dell'impugnazione principale.
Con il primo motivo di gravame lamenta “l'erroneità della sentenza per Parte_1 violazione dell'artt. 12 Preleggi e 1362 c.c. nella interpretazione degli artt. 1 CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (rectius Industria) e 77 CCNL Edilizia nonché dei principi espressi dalla S.C. in merito al diritto del lavoratore al superiore inquadramento contrattuale da individuarsi in ragione della “prevalenza qualitativa” delle mansioni superiori svolte nel senso che:
“In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica
, 3 per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.” (Cass.
Civ. Ordinanza n.2969/21 e Sentenza n. 26978/09) - Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento alla corretta lettura e interpretazione delle dichiarazioni testimoniali rese”.
L'appellante, in sostanza, deduce che il primo giudice da un lato avrebbe erroneamente individuato nel “prevalente esercizio del potere decisionale” l'elemento caratterizzante le mansioni dirigenziali;
dall'altro avrebbe ingiustamente affermato l'esigenza del carattere abituale dello svolgimento delle citate mansioni, escludendo il diritto dell'istante in ragione della mancata prova.
Ad avviso della Corte il motivo di gravame deve essere disatteso.
L'appellante afferma che gli elementi emersi da un lato dalle deposizioni dei testimoni
[...]
, , e , dall'altro dalla Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 documentazione allegata -ove adeguatamente valutata- avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure a riscontrare l'elevatissimo grado di autonomia decisionale, economica ed organizzativa impiegata per la realizzazione degli obiettivi aziendali caratterizzante l'attività del ricorrente quale dirigente.
Orbene, come correttamente rammentato dal giudice di prime cure, anche in caso di verifica del diritto all'inquadramento nella qualifica dirigenziale, non muta il procedimento logico applicabile, il quale passa dal confronto fra la qualifica richiesta, quella posseduta e l'individuazione delle mansioni svolte in concreto, al fine di verificarne la riconducibilità al livello posseduto o a quello rivendicato.
Appare opportuno, quindi, richiamare sia la declaratoria del livello rivendicato che di quello posseduto dall'appellante principale.
Ai sensi dell'art. 1 del contratto nazionale collettivo per i dirigenti di aziende produttive di beni e servizi “Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del cod. civ. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.”
D'altra parte, a norma dell'art. 77 del Contratto collettivo per i dipendenti di imprese edili e affini, rientrano nella qualifica di “Quadro” - incontestatamente riconosciuta al ricorrente- in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge 13/5/1985, n. 190, i lavoratori, tra quelli inquadrati nel 7° livello, che oltre a rispondere alle caratteristiche indicate nella relativa
, 4 declaratoria, svolgono con carattere continuativo, ruoli o funzioni richiedenti un grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale particolarmente elevato, che comportino responsabilità per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione e/o ricerca e progettazione in settori fondamentali dell'impresa fornendo comunque contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi dell'impresa stessa.
Secondo l'appellante egli avrebbe svolto attività caratterizzate da un “elevatissimo grado di autonomia decisionale, economica, organizzativa impiegata per la realizzazione degli obiettivi aziendali – tale da essere esso stesso l'unico “alter ego” dell'imprenditore” sicché dovrebbe essere senz'altro ricompreso tra quei lavoratori cui è da riconoscersi la qualifica di dirigente e la regolamentazione economica e normativa da essa derivante. Afferma l'appellante che l'istruttoria svolta avrebbe dimostrato come egli assumesse in autonomia decisioni comportanti anche l'impiego di rilevanti somme, la stipula di contratti di compravendita di immobili, la partecipazione delle società del “ a spese anche nell'ambito delle società consortili ecc., ma Controparte_9 anche che tale autonomia gli fosse stata assegnata proprio allo scopo di sostituire il dott.
[...] nelle incombenze societarie. Per_1
Trattasi di allegazioni certamente inidonee ad evidenziare - e provare - gli elementi tipici della figura dirigenziale, la cui dimostrazione incombe al dipendente che invochi l'attribuzione della relativa qualifica e richiede la comparazione fra i requisiti del livello di appartenenza e quelli caratteristici del livello rivendicato.
A tale proposito, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che "ai fini del riconoscimento della qualifica di dirigente, il lavoratore deve non solo provare di aver svolto mansioni implicanti l'esercizio di poteri decisionali e direttivi propri di essa, ma anche effettuare una comparazione tra il livello di appartenenza ed il livello rivendicato e dimostrare l'inadeguatezza del primo in relazione all'attività svolta" (Cass. 25.08.2015 n. 17123).
Così ha statuito al riguardo, con orientamento consolidato, il Supremo Collegio:
"la qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (cd. dirigente apicale); da questa figura si differenzia quella dell'impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità (cd. pseudo-dirigente)" (Cass.. 23.03.2018 n. 7259; conf., ad es., Cass. 10.08.1999 n. 8572, Cass. 15.06.2003 n. 9640, Cass.. 28.08.2003 n. 12650, che ha valorizzato "l'autonomia e la discrezionalità delle decisioni e la mancanza di una vera e propria
, 5 dipendenza gerarchica"; Cass. 19.09.2005 n. 18482, secondo cui "ai fini della valutazione in ordine al diritto al riconoscimento della qualifica di dirigente, il tratto caratteristico della figura del dirigente d'azienda rispetto a funzioni simili come quella di impiegato con funzioni direttive, va individuato nell'autonomia e nella discrezionalità delle scelte decisionali, in modo che l'attività del dirigente influisca sugli obiettivi complessivi dell'imprenditore").
L'applicazione di tali principi al caso di specie induce a condividere pienamente la valutazione operata dal Tribunale in ordine all'inadeguatezza delle deduzioni nel ricorso di primo grado e delle prove raccolte, che non sono in grado di sorreggere la domanda di riconoscimento della qualifica dirigenziale.
E', infatti, mancata la prova dell'autonomia decisionale, iniziativa, discrezionalità e responsabilità dei compiti assegnati all'odierno appellante.
Quanto alle testimonianze indicate nel gravame, dalle quali emergerebbero l'elevato grado di professionalità, l'autonomia ed il potere decisionale, oltre che lo svolgimento di funzioni dirette a promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa la Corte osserva che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, le stesse non risultano idonee a corroborare l'assunto.
In particolare, l'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato la deposizione di alcuni testimoni
1. (il quale ha riferito di essere legato a da un consolidato rapporto di Testimone_1 Parte_3 amicizia e di aver conosciuto l'appellante presso lo studio del Visconti, cui egli si era rivolto per ragioni di lavoro, prima si consolidasse l'amicizia) che ha riferito: “nell'occasione ebbi a che fare esclusivamente con lo al quale pagai il prezzo dei lavori;
il mi riferì che Pt_1 Persona_1 Pt_1 si occupava di tutto ciò che riguardava tutte le società che facevano capo allo stesso si CP_2 trattava della e di altre società…mi diceva che alcune cose venivano svolte in grande CP_6 autonomia dallo in particolare l'impiego di rilevanti somme (circa 2/3 miliardi di lire) ricadeva Pt_1 nella sua liquidità, che gestiva in autonomia…della esecuzione dei lavori per il suddetto asilo si occupò lo era un compendio immobiliare in Baia Domitia del quale si occupava lo Parte_4
” Pt_5
2. , il quale ha riferito: “l'ing. rappresentava la via l'ing. Testimone_2 Tes_4 CP_10
lo lo sostituì…lo seguiva tutte le attività che gli venivano affidate dal Tes_4 Pt_1 Pt_1
.nella società consortile Arco Mirelli lo era membro del Comitato Tecnico CP_11 Pt_1
Esecutivo…Scotti partecipava al CTE quando veniva convocato…”;
3) che ha riferito: “…quando ho svolto attività per società del gruppo il sig. Testimone_5 CP_2 mi conferiva l'incarico e mi diceva di fare riferimento per le attività da svolgere allo anche Pt_1 per gli incarichi relativi ai Consorzi (Coreca) mi interfacciavo con lo per quel che riguardava i Pt_1 documenti relativi alla;
era lui che organizzava l'ufficio della Costrade…”; CP_6
, 6 4. il quale ha riferito “sono dottore commercialista ed ho avuto rapporti Testimone_6 professionali con le società , , VIM e , tutte facenti capo alla CP_6 Controparte_3 CP_5 famiglia ho avuto rapporti sempre e solo con il sig. che conobbi in spiaggia;
lo CP_2 Pt_1 mi dette un incarico professionale in relazione ad un consorzio del quale faceva parte la Pt_1 CP_1
[...
ebbi contatti con lo sia per l'incarico che per il saldo della parcella;
ho conosciuto il sig. Pt_1 che ho visto in una sola occasione, in una stipula di mutuo per la Controparte_4 [...]
, che detiene circa 100 appartamenti in Cellole, tra cui quello che acquistai, insieme CP_3 con altri tre soggetti diversi che presentai a col quale contrattai il prezzo ed ogni altro Pt_1 Cont dettaglio. In relazione al compendio immobiliare della , per la parte organizzativa era gestita da che organizzava eventi stagionali, predisponeva eventuali manutenzioni (provvedendo a Pt_1 chiamare maestranze) interloquiva anche con rappresentanti del in occasione di lavori di CP_12 Cont ristrutturazione del parco;
rappresentava la nelle riunioni di condominio e prendeva decisioni nei termini suddetti;
per quel che concerne la società ebbi contatti in relazione al CP_6 cantiere dell'Arco Mirelli per la costruzione della linea metropolitana;
ho partecipato a sei/sette riunioni con gli ingegneri facenti parte del Consorzio Arco Mirelli, tra cui la , che nelle CP_6 riunioni suddette venne rappresentata dallo io ricordo che seguì una ditta –la fratelli Pt_1 Per_2 che la presentò al Consorzio per un subbappalto;
fu lo che trattò il prezzo, la CP_6 Pt_1 organizzazione del lavoro, la scelta dei materiali da utilizzare. Con la , per la Controparte_5 volontà della proprietà di mutarne la destinazione, ricevetti da l'incarico di ricercare una Pt_1 società di catering che potesse utilizzare i locali in e fare i lavori di trasformazione;
ricordo CP_5 che presi contatto con un paio di società; agli incontri partecipò lo oltre a me ed ai Pt_1 rappresentanti delle società interessate. Lo nelle occasioni in cui ho avuto contatti Pt_1 professionali, ha dimostrato di avere anche potere decisionale, in quanto trattava con i vari cottimisti e le maestranze per il lavori di ristrutturazione o di somma urgenza, chiedeva la scontistica e autorizzava la esecuzione;
anche in riferimento alla vendita degli immobili ho assistito
a trattative in cui era lo a determinare prezzi e scontistica di affari che sono stati conclusi al
Pt_1 momento, sulla base delle indicazioni che lo aveva determinato. Ho avuto contatti con le
Pt_1 società suddette per circa 8/9 anni, sempre per il tramite esclusivo dello Dette società
Pt_1 avevano sede in Piazza dei Martiri in Napoli;
più volte mi sono recato presso dette sedi tutte raggruppate nello stesso stabile di piazza dei Martiri, ossia nel medesimo appartamento. In occasione delle mie visite era presente anche lo oltre a personale amministrativo;
posso dire
Pt_1 che era lo che disponeva affinché mi fosse predisposta e consegnata la documentazione del
Pt_1 caso, a prescindere dalla denominazione della società di cui si trattava.”;
5. che ha dichiarato: “…conosco il geometra dal 2006… io acquistai Testimone_3 Pt_1 nella occasione un posto auto, dopo aver trattato dell'acquisto e del prezzo con lo al rogito Pt_1 Co presenziò lo stesso quale rappresentante del venditore;
con la ho avuto contatti perché Pt_1 si occupò dell'insediamento di “stalli” presso un parcheggio;
in quella occasione mi occupai dello
, 7 svolgimento di pratiche burocratiche e dello svolgimento della funzione di direttore dei lavori
(questo incarico mi è stato conferito su proposta dello;
ho conosciuto il nelle Pt_1 Persona_1 due circostanze;
mi sono recato talvolta presso gli uffici di Napoli, in Piazza dei martiri. Mi relazionavo con lo che era presente sul cantiere e che partecipava alle riunioni di Pt_1 condominio. Mi relazionai con per altre pratiche, ad esempio, in relazione ad un asilo nido Pt_1 che venne ospitato in due appartamenti di Parco Arcadia;
mi occupai io della ristrutturazione degli appartamenti sotto il profilo tecnico;
gli affittuari venivano sul posto;
non so se contrattavano con lo
ma parlavano con lui;
non era presente alcuno della famiglia In relazione ai locali
Pt_1 CP_2 Co interrati di via Fratelli Bandiera, se non sbaglio di proprietà della , manifestò la
CP_2 intenzione di trasformarli in una attività fruttifera;
proposi con lo di realizzare dei box auto e
Pt_1 fu d'accordo a realizzare 13 box pertinenziali da mettere poi in vendita;
ho procurato i
CP_2 clienti acquirenti;
con il era stato stabilito un prezzo generale minimo, nell'ambito del quale
CP_2 potevamo operare, ed io, un prezzo superiore per lucrare la differenza. Nello svolgimento
Pt_1 delle attività lavorative sui luoghi delle suddette attività era presente sempre in una
Pt_1 occasione vidi per un rogito.
CP_2
6. che ha riferito: “…ho avuto rapporto professionale dal febbraio del 2009 al Testimone_4 dicembre 2018 con in qualità di consulente e quale rappresentante della stessa CP_6 nella società consortile per la realizzazione della stazione Arco Mirelli - linea 6 della CP_6
Metropolitana di Napoli;
fui nominato membro del CdA della società consortile COSTRADE-
PIZZAROTTI –DE LUCA e rappresentante della in seno alle riunioni operative della CP_6 cosiddetta ATI LINEA 6 che raggruppava tutte le società cooperative dell'intera metropolitana.
Nell'ambito di detta attività, il geom. mi venne indicato dal sig. come Pt_1 Persona_1 rappresentante per tutti i fini operativi a nome della società presso le assemblee delle CP_6 società consortile;
quindi avevo rapporti con lo nella sua qualità di rappresentante Pt_1
in cantiere, il mio riferimento era costante con lo il quale era presente quasi CP_6 Pt_1 tutti i giorni;
con lui riferivo e concordavo, nell'ambito della società consortile, tutte le linee operative di interesse della società era il mio riferimento;
raramente mi recavo presso CP_6
l'azienda dove talvolta incontravo il sig. il quale mi indicò lo quale Persona_1 Pt_1 rappresentante per la in seno alla assemblea;
avevo avuto un dubbio, per la mia
CP_6 posizione di rappresentante di in sede di assemblea;
quindi non partecipavo mai ad
CP_6 assemblea dei soci, ma soltanto al cda;
in cantiere lo faceva parte del comitato tecnico Pt_1 esecutivo (di tre persone, ciascuna in rappresentanza di una delle imprese partecipanti all'appalto della stazione Arco Mirelli) quale rappresentante della il comitato si occupava delle
CP_6 decisioni operative sulle attività di cantiere che erano realizzate dalla società consortile. Ho sempre percepito la funzione di riferimento totale del geometra per le cose dell'amministrazione della Pt_1 società , era lui, infatti, che dava indicazioni ai dipendenti in forza a;
tanto ho
CP_6 CP_6 direttamente percepito in occasione delle decine di visite presso la società, allorché aspettavo per
, 8 parlare con ai colloqui col era spesso presente lo presso l'azienda Persona_1 CP_2 Pt_1 era sempre presente il geometra non sempre il Nell'ambito delle assemblee dei Pt_1 CP_2 soci, per era presente lo anche nelle assemblee in cui si deliberavano i CP_6 Pt_1 finanziamenti per la società consortile Arco Mirelli per le spese sostenute. So che i rapporti con le banche per la società erano intrattenuti dallo non mi risulta che egli avesse CP_6 Pt_1 potere di firma. Ricordo dell'episodio del marzo 2013, ossia del crollo del fabbricato alla riviera di
Chiaia; lo fu l'unico destinatario per la dell'informazione di garanzia, in Pt_1 CP_6 relazione alle indagini sorte in relazione al crollo. Nelle assemblee in cui si deliberavano i finanziamenti per la società consortile Arco Mirelli, l'attività di contabilità giungeva al CDA che approvava una bozza del bilancio;
detta bozza andava all'assemblea dei soci per la approvazione;
approvato il bilancio vi era un automatico addebito e l'apporto che andava alla detta società consortile era sempre in percentuale rispetto alle quote della società all'interno della società consortile.”.
A parere della Corte dal compendio delle deposizioni raccolte non emerge in alcun modo che l'appellante disponesse di un'autonomia decisionale concretizzantesi nella promozione, coordinamento e realizzazione degli obiettivi dell'impresa. Secondo la declaratoria contrattuale, infatti, la figura dirigenziale deve agire con autonomia e potere decisionale in vista degli obiettivi dell'impresa e non per singole e settoriali attività, seppure specialistiche.
Al contrario, i testimoni escussi hanno indicato nello colui che veniva indicato dal Pt_1 CP_2 quale referente per determinati affari (riceveva i compensi;
trattava i prezzi ecc.) ed era delegato come rappresentante in riunioni di condominio, oltre a far parte del Comitato Tecnico Esecutivo.
Le attività descritte dai testimoni e direttamente riscontrate (al netto delle valutazioni effettuate dagli stessi anche in ragione di quanto appreso dal sono senza dubbio idonee a CP_2 rappresentare un insieme di responsabilità di alta specializzazione, coordinamento e gestione idonee a fornire un “contributo qualificato” quale quello caratterizzante la figura del “quadro” – come sopra descritta in base alla declaratoria contrattuale- pacificamente rivestita dall'appellante.
Non emerge, invece, l'immanente preposizione ad un settore o ad un ramo di azienda, dato che anche l'affidamento di incarichi commerciali di rilevanza non comporta la preposizione ad un settore di cui si abbia la responsabilità con elaborazione e raggiungimento di obiettivi.
In definitiva come affermato dalla Suprema Corte nelle massime sopra richiamate, anche un funzionario può assumere compiti di elevata responsabilità ma ciò che lo differenzia dal dirigente è la preposizione stabile con affidamento della responsabilità di un settore di cui questi individui obiettivi e risorse, con autonomia gestionale.
Ciò non è dato riscontrare neanche nelle deposizioni richiamate in appello.
La pronuncia di primo grado resiste, pertanto, in proposito, alle censure svolte nell'atto di impugnazione.
, 9 Quanto alle doglianze concernenti il mancato riconoscimento della natura ritorsiva del licenziamento si deve rammentare , come recentemente ribadito con esauriente chiarezza ricostruttiva (Cass. 9 gennaio 2024 n. 41), che nella giurisprudenza della Suprema Corte, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è considerato un "licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, secondo comma, e degli artt. 134 e 1324 c.c.” (Cass. n. 17087 del 2011,in motivazione). Sicché, il "motivo illecito" si colloca su un piano nettamente distinto dal
(giustificato) motivo soggettivo e oggettivo di licenziamento, previsto dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966; quest'ultimo, al pari della giusta causa (art. 2119.c.), costituisce presupposto del legittimo esercizio del potere (disciplinare o organizzativo) attribuito al datore di lavoro, la cui mancanza è causa di annullabilità del licenziamento. Esso deve avere efficacia determinativa e rileva "indipendentemente dal motivo formalmente addotto", come recita l'art. 18, primo comma della legge n. 300 del 1970, nella versione modificata dalla legge n. 92 del 2012. Pertanto,
l'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto
(v. Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022; Cass. n. 9468 del
2019 e da ultimo Cass. n. 6838 del 2023); dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 6838 del 2023 cit.; n. 5555 del 2011).
E "l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore" (così Cass. n. 17087 del 2011cit., in motivazione).
Alla luce dei ribaditi principi di diritto enunciati, si deve concludere per l'infondatezza del motivo di gravame.
Il licenziamento comminato all'appellante è stato preceduto dalla lettera di contestazione riportata nella sentenza con la quale si addebitava all'odierno appellante di aver realizzato -in modo fraudolento ed abusando della fiducia di un atto negoziale, in particolare un Persona_1 contratto preliminare di compravendita con il quale il -nella sua qualità- prometteva in CP_2 vendita allo un immobile sito in Ischia ad un prezzo irrisorio peraltro versato direttamente dal Pt_1 venditore mercè traenza di assegno bancario (il tutto a tacitazione di pretese retributive avanzate dallo stesso . Pt_1
Il nòcciolo della contestazione, quindi, si incentra sul conflitto di interessi in cui era incorso lo oltre che nella falsificazione di sottoscrizioni e documenti. Pt_1
, 10 Ebbene, l'appellante nulla dice in relazione alla effettiva conclusione del preliminare di compravendita ed al pagamento del prezzo irrisorio con assegno emesso dallo stesso venditore, limitandosi a negare di avere falsificato gli atti.
Al contrario, l'instaurazione del giudizio volto al riconoscimento delle differenze retributive, conferma l'assunto della contestazione con cui si denuncia il conflitto di interessi sottostante l'operazione negoziale.
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza di primo grado resiste alla censura dato che -in presenza di una vicenda negoziale caratterizzata (senza valide contestazioni) da diseconomia dell'affare e dal conflitto di interessi del promittente acquirente era onere di Parte_1 quest'ultimo fornire la prova dell'esistenza di un intento ritorsivo determinante, adducendo quanto meno elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
In assenza di tali elementi e valutata l'entità della contestazione -non smentita nel suo nucleo fondamentale (conflitto di interessi) idoneo ad inficiare il rapporto di fiducia essenziale nello svolgimento dell'attività dello deve trovare conferma la sentenza di prime cure con cui è Pt_1 stata esclusa la natura ritorsiva del provvedimento espulsivo.
In conclusione, assorbito il motivo di gravame attinente al mancato riconoscimento del diritto all'indennità connessa alla qualifica dirigenziale, l'appello principale deve essere respinto.
Giungendo al regolamento delle spese, considerata la reciproca soccombenza delle parti, si ritengono sussistenti motivi adeguato per disporre la compensazione delle stesse.
Deve darsi atto, in ragione dell'esito del giudizio, della sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato secondo quanto precisato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-dichiara improcedibili gli appelli incidentali;
-compensa tra le parti le spese del grado;
-dichiara la sussistenza, in capo alle parti, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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