Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 1
In materia di opposizione allo stato passivo, il termine dimidiato previsto per il ricorso per cassazione dall'art. 99, quinto comma, legge fall. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) è operante anche per la liquidazione coatta amministrativa in virtù del richiamo di cui all'art. 209, terzo comma, legge fall. Né su tale disciplina ha inciso la sentenza n. 152 del 1980 della Corte cost. posto che la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 99 della legge fall. ha riguardato esclusivamente la decorrenza del termine di impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo (da individuarsi con riferimento alla notificazione della stessa, atteso il carattere di "lex generalis" della norma di cui all'art. 326 cod. proc. civ.) e non anche la riduzione della metà del termine di impugnazione previsto per i giudizi ordinari.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/09/2014, n. 20291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20291 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3028/2007 proposto da:
MASCOLO MARCELLO, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via P. Frisi n. 18, presso l'avv. MASCOLO Vincenzo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del commissario liquidatore p.t. avv. Iannotta Gregorio, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pacuvio n. 34, presso l'avv. ROMANELLI Guido, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3444/06, pubblicata il 24 luglio 2006. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2014 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;
udito l'avv. Romanelli per la controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, il quale ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - L'avv. OL LL propose opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a., chiedendo l'ammissione al passivo in via privilegiata di un credito vantato a titolo di compenso per prestazioni professionali.
1.1. - Con sentenza del 23 aprile 2003, il Tribunale di Roma dichiarò la nullità della domanda, per difetto dei requisiti prescritti dall'art. 125 c.p.c.. 2. - L'impugnazione proposta dall'avv. OL è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza del 24 luglio 2006. Premesso che il ricorso era effettivamente privo dei requisiti indispensabili per l'individuazione della domanda proposta, non recando l'indicazione delle prestazioni svolte, dell'epoca e della qualità dell'opera prestata e della natura e dei limiti dell'incarico, la Corte ha escluso che la carenza dell'editio actionis potesse ritenersi sanata dalla specificazione contenuta nell'atto d'appello o dalla documentazione prodotta in primo grado, osservando che l'atto introduttivo del giudizio deve presentare tutti i requisiti necessari per consentire al giudice di valutare l'ammissibilità e la procedibilità della domanda ed alla controparte di difendersi compiutamente. Ha precisato che i predetti requisiti si estendono anche al ricorso in opposizione allo stato passivo, il quale, tanto nel fallimento quanto nella liquidazione coatta amministrativa, dev'essere formulato in modo tale da consentire anche di valutare se il credito e le ragioni di prelazione fatti valere con il ricorso sono gli stessi indicati nell'istanza di insinuazione al passivo. Ha pertanto escluso che la costituzione in giudizio del commissario liquidatore ed il compiuto svolgimento delle sue difese potessero comportare la sanatoria della nullità e l'inapplicabilità degli artt. 157 e 164 c.p.c.. 3. - Avverso la predetta sentenza l'avv. OL propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il commissario liquidatore resiste con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente, si rileva che l'impugnazione è stata proposta con ricorso notificato il 12 gennaio 2007, e pertanto successivamente alla scadenza del termine dimidiato di cui al R.D. 16 aprile 1942, n. 267, art. 99, comma 5 (nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, anteriore alle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), operante anche in materia di liquidazione coatta amministrativa, in virtù del rinvio contenuto nella L. Fall., art. 209, comma 3 e decorrente nella specie dalla data di notificazione della sentenza impugnata, eseguita il 16 novembre 2006.
Com1 è noto, infatti, il predetto termine è rimasto applicabile anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1980, con cui fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5 cit., nella parte in cui, con riguardo ai giudizi di opposizione allo stato passivo, faceva decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello e del ricorso per cassazione dall'affissione della sentenza alla porta dell'ufficio. Nell'affermare che l'inapplicabilità della disciplina speciale dettata per i giudizi in questione imponeva di fare riferimento alla lex generalis rappresentata dall'art. 326 c.p.c., con la conseguente decorrenza dei predetti termini dalla notificazione della sentenza, che costituisce il mezzo ordinario per portare a conoscenza delle parti il tenore della decisione, questa Corte precisò infatti che la declaratoria d'illegittimità costituzionale non si estendeva a quella parte della disposizione in esame che prevedeva la riduzione dei termini alla metà di quelli previsti per i giudizi ordinari (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 1, 25 marzo 2011, n. 6969; 22 ottobre 2007, n. 22107; 3 febbraio 2006, n. 2436). La relativa questione di legittimità costituzionale fu poi dichiarata manifestamente infondata, osservandosi che la predetta riduzione, oltre a non arrecare pregiudizio al diritto di difesa, trovava adeguata giustificazione nella peculiarità di fini e di struttura della procedura fallimentare, con particolare riferimento alle esigenze di celerità ed urgenza che caratterizzano i giudizi di opposizione allo stato passivo, peculiarità che non avevano perduto ragionevolezza per effetto della declaratoria d'illegittimità costituzionale (cfr. Cass., Sez. 1, 16 novembre 2001, n. 14374; 11 dicembre 1990, n. 11790; 28 marzo 1990, n. 2546). 2. - In applicazione della predetta disposizione, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna OL LL al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, ivi compresi Euro 3.800,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014