Articolo 405 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 404Articolo 406
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9 ottobre 2010
Art. 405. Comunicazioni all'autorita' civile e accordi per l'esecuzione 1. Gli incaricati dell'esecuzione delle requisizioni, in ogni caso, danno avviso al sindaco del comune in cui si trovano gli immobili, le aziende e gli stabilimenti da requisire, o, quando trattasi dei beni indicati negli articoli 373, 374, 375, agli uffici pubblici interessati. Se non ostano ragioni di urgenza, prendono, ai fini dell'esecuzione, preventivi accordi con il sindaco e con gli uffici predetti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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