CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 971/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente MICCIO FABIO, Relatore COLELLA FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15525/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2elettivamente domiciliato presso
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo 212 00145 Roma RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259085007449 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 srl impugna la cartella di pagamento n. 09720190189759937000, notificata il 20/09/2019, relativa al canone per concessione demaniale derivanti da determina regionale G13606 del 26.10.2018, per errato calcolo di interessi legali e oneri di riscossione.
Deduceva che:
- In data 29/11/2018 la Regione Lazio notificava Ricorrente_1 S.R.L. I'avviso di accertamento n. G13606 relativo al recupero delle somme dovute per concessione demaniale anno 2018, per un importo di € 725.221,14.
- La successiva cartella di pagamento n. 09720190189759937000, notificata il 20/09/2019, riporta le seguenti voci:
- Interessi legali: € 58.770,10
- Oneri riscossione entro scadenze sulla quota capitale: € 21.756,63
- Oneri riscossione oltre scadenze sulla quota capitale: € 43.513,27
- Oneri riscossione sugli interessi legali: € 1.763,10 entro scadenze e € 3.526,21 oltre scadenze
- successivamente in data 16.10.2025 è stata notificata un'intimazione al pagamento n. 09720259085007449/000 per € 926.099,84 che riportava oltre le somme già notificate:
- Oneri riscossione successivi sulla quota capitale: € 48.894,21 - Oneri riscossione successivi sugli interessi legali: € 3.526,21.
Così riassunti i fatti, il ricorso è inammissibile.
La cartella di pagamento del 2019 oggetto di impugnazione (preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento) è divenuta definitiva per mancata impugnazione;
ad essa è oltre tutto seguita, in data 16.10.2025, la notifica di una intimazione di pagamento (non impugnata) che ha definitivamente cristallizzato il dovuto.
Nulla per le spese.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Roma, 22.1.2026
Il Presidente
TO NT
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente MICCIO FABIO, Relatore COLELLA FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15525/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2elettivamente domiciliato presso
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo 212 00145 Roma RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259085007449 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 srl impugna la cartella di pagamento n. 09720190189759937000, notificata il 20/09/2019, relativa al canone per concessione demaniale derivanti da determina regionale G13606 del 26.10.2018, per errato calcolo di interessi legali e oneri di riscossione.
Deduceva che:
- In data 29/11/2018 la Regione Lazio notificava Ricorrente_1 S.R.L. I'avviso di accertamento n. G13606 relativo al recupero delle somme dovute per concessione demaniale anno 2018, per un importo di € 725.221,14.
- La successiva cartella di pagamento n. 09720190189759937000, notificata il 20/09/2019, riporta le seguenti voci:
- Interessi legali: € 58.770,10
- Oneri riscossione entro scadenze sulla quota capitale: € 21.756,63
- Oneri riscossione oltre scadenze sulla quota capitale: € 43.513,27
- Oneri riscossione sugli interessi legali: € 1.763,10 entro scadenze e € 3.526,21 oltre scadenze
- successivamente in data 16.10.2025 è stata notificata un'intimazione al pagamento n. 09720259085007449/000 per € 926.099,84 che riportava oltre le somme già notificate:
- Oneri riscossione successivi sulla quota capitale: € 48.894,21 - Oneri riscossione successivi sugli interessi legali: € 3.526,21.
Così riassunti i fatti, il ricorso è inammissibile.
La cartella di pagamento del 2019 oggetto di impugnazione (preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento) è divenuta definitiva per mancata impugnazione;
ad essa è oltre tutto seguita, in data 16.10.2025, la notifica di una intimazione di pagamento (non impugnata) che ha definitivamente cristallizzato il dovuto.
Nulla per le spese.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Roma, 22.1.2026
Il Presidente
TO NT