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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/05/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 2616/22 ed iniziato con atto di citazione dd.
22/08/22 da
Parte_1
con avv. A. FOSCHI
- parte attrice -
contro in persona del legale rappresentante, Controparte_1
con avv. L. VECCHIONI
SE BOSSI e HA GIARETTA, contumaci
- parti convenute -
avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni della parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Nel merito pagina 1 di 9
nella causazione del sinistro del 1°.7.2019, e per l'effetto;
2) condannare le convenute, con il vincolo della solidarietà, al risarcimento dei danni subiti dall'attore, pari ai seguenti importi, ovvero a quelli diversi che risulteranno di giustizia:
•I.T.T. =2.025,00
•I.T.P. 50% =2.025,00
•I.T.P. 25% =5.062,50
•I.P. 13% (a 62 anni) =29.804,00
•personalizzazione I.P. 35% =10.431,40
•spese mediche, farmaceutiche, dentistiche e per f.t. =4.185,10
•spese mediche e per f.t. future (in via equitativa) =4.000,00
•spese di trasporto (taxi, aereo, treno) =1.396,56
•spese soggiorni a Trieste =2.787,40
•spese invio a Trieste farmaci ed effetti personali =63,00
•perdita volo Trieste-Napoli del 4.7.19 =70,25
•costo assistenza domestica in I.T. =1.800,00
•costo parere medico legale =732,00
•spese legali stragiudiziali =589,08
Per un totale di € 64.971,29, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal sinistro al saldo.
3) Con vittoria di spese del giudizio nei confronti delle convenute in solido.
In via istruttoria
4) Disporre CTU medico legale onde valutare le lesioni subite dall'attore a seguito del sinistro del 1°.7.2019, il livello di sofferenza derivatone, la congruità degli esborsi affrontati, le spese mediche future, la necessità di assistenza domestica durante l' I.T.
5) Disporre CTU onde valutare la velocità del veicolo investitore al momento dell'investimento, nonché la possibilità
della conducente del veicolo di evitare l'investimento qualora avesse rispettato il limite di velocità, o comunque mantenuto una velocità meno elevata.
6) Ammettere i capitoli di prova per testimoni da sub. 14 a sub. 20, di cui alla memoria del 15.3.2023, con i testi ivi indicati. pagina 2 di 9
Conclusioni della parte convenuta costituita:
dichiara di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudicante con l'ordinanza dd. 17.04.2024.
Ove controparte non fosse di pari avviso, si evidenzia come la causa sia matura per la decisione in termini reiettivi della domanda attorea, insistendo - per mero scrupolo - sulle istanze di prova non ammesse.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha citato in giudizio le parti convenute in epigrafe per sentir accogliere le conclusioni di cui Parte_1
pure in epigrafe, esponendo quanto segue, in fatto: - che in data 1/07/19, sulla S.S. 14, in località Sistiana
(comune di Duino-Aurisina), in prossimità del civico 44, veniva investito dall'autovettura Nissan "Micra"
targata ES 049 YP, di proprietà della sig.ra SE Bossi, condotta dalla sig.ra HA RE ed assicurata per la R.C.A. con la - che l'investimento era avvenuto in pieno centro abitato in CP_1
prossimità di due attraversamenti pedonali;
- che la responsabilità del sinistro era totalmente ascrivibile alla sig.ra RE, la quale, procedendo a velocità eccessiva in relazione ai luoghi, investiva l'attore mentre il medesimo, terminato l'attraversamento della carreggiata con direzione da sinistra a destra rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura, era fermo sulla corsia percorsa da quest'ultima in attesa di parlare al conducente di un autobus fermo a bordo strada;
- che, in ogni caso, ex art. 2054, comma 1, c.c.,
la responsabilità esclusiva della RE era presunta, salva la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
- che a seguito del violentissimo impatto l'attore, proiettato ad una decina di metri dal punto dell'investimento, riportava le lesioni di cui all'allegata documentazione sanitaria, cui andavano aggiunti il "danno morale" e una congrua personalizzazione.
Si è costituita in giudizio la sola compagnia convenuta, che ha contestato la fondatezza della domanda, in punto an e quantum debeatur, e ha pure concluso come in epigrafe.
Il G.I. designato ha concesso i termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c., e quindi ha ammesso ed assunto prove per interpello e testimoniali. All'esito, ha formulato in data 17/04/24 proposta conciliativa,
nei seguenti termini: “rilevato che la dinamica del fatto siccome riferita è contestata, ed in effetti appare
pagina 3 di 9 smentita anche all'esito delle risultanze documentali ed istruttorie, che depongono piuttosto per l'assenza
di responsabilità del veicolo investitore;
esclusa l'utilità di ulteriori attività istruttorie;
ritenuto quindi
opportuno e conveniente - in virtù di considerazioni di ragionevolezza e buon senso, ed anche in un'ottica
di economia processuale - formulare una proposta conciliativa ai sensi degli artt. 185 e 185 bis c.p.c.
(quest'ultimo introdotto dal recente D.L. 69/13, conv. in L. 98/13), nei termini che seguono (che le parti
potranno anche meglio definire e puntualizzare, ovvero liberamente rinegoziare, modificandoli o
integrandoli, se lo riterranno);
P.Q.M.
formula la seguente proposta: l'attore rinuncia alla domanda;
le
spese di lite vengono compensate tra le parti”.
Infine, stante la mancata adesione dell'attore alla proposta, il G.I. ha acquisito le definitive conclusioni delle parti ed assegnato i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, riservandosi all'esito la definitiva decisione.
Premesso e richiamato quanto sopra, si ritiene che la domanda attorea sia infondata e vada respinta, per le ragioni che di seguito si indicheranno.
Va ricordata la nota e consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di investimento del pedone, che postula una valutazione comparativa dei comportamenti dell'investitore e della vittima, tenuto conto anche dei principi in materia di nesso di causalità, colpevolezza e concorso di colpe ex art. 1227 c.c.; principi, si badi, distinti e autonomi rispetto a quelli vigenti in ambito penalistico: si pensi che in tale ambito il nesso segue la regola – ben più favorevole al presunto responsabile - dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio”, a fronte del criterio del “più probabile che non” operante in sede civilistica.
Si segnala ex multis Cass. civ. sez. III 29/09/06 n. 21249, circa la necessaria prova, ai fini della totale esclusione di responsabilità del veicolo investitore, della impossibilità di prevenire l'evento, “situazione,
questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne
tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria
del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e
quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro”.
pagina 4 di 9 E' altresì nota la sentenza della terza sezione civile n. 12751 del 18/10/01, secondo la quale “La prova
liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un
veicolo, non deve essere necessariamente dato in modo diretto cioè dimostrando di avere tenuto un
comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può
risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo
dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente attese le concrete circostanze della
circolazione e la conseguente impossibilità di ottenere una qualche idonea manovra di emergenza”. Ed
ancora, secondo Cass civ. sez. III 7/08/00 n. 10352, “La presunzione di colpa del conducente
dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio
della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta
umana”; sicché anche il comportamento colposo del pedone sarebbe idoneo a elidere o limitare la responsabilità del conducente del veicolo investitore, “allorché sussista un rapporto di causalità tra tale
comportamento e l'incidente” (Cass. civ. sez. III, 23/07/93 n. 8226, ricordato altresì il principio di autoresponsabilità enunciato anche dalle sezioni unite della Cassazione: sent. 24406/11).
Dunque, l'investitore potrà andare esente da responsabilità allorquando dimostri o di essersi attenuto a tutte le regole della circolazione, specifiche o comuni, o che il comportamento o la comparsa della vittima siano stati così repentini e imprevedibili da interrompere comunque il nesso causale con la condotta del primo.
Ciò premesso, venendo alla odierna fattispecie, la stessa dinamica riferita dall'attore trova smentita nelle complessive risultanze istruttorie, e comunque può ritenersi assolto l'onere della prova liberatoria gravante sulla controparte.
In particolare, vengono in rilievo:
- gli accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto dai Carabinieri di Prosecco, i quali riscontravano
(al riguardo con valenza probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., vertendo su circostanze e dati obiettivi, e non su meri apprezzamenti o giudizi) la presenza di strisce pedonali poste a meno di 100 metri dal punto pagina 5 di 9 di attraversamento, nonché l'assenza di tracce di frenata rilasciate dalla Nissan, indice di una ridotta velocità di marcia (doc. 3 conv.).
- le fotografie in atti, che localizzano i danni all'autovettura sul cofano anteriore, prevalentemente nella parte sinistra, dove quindi doveva essere avvenuto l'impatto (doc. 4 conv.).
- Le deposizioni chiare e concordanti dei testi escussi in udienza e già sentiti dai C.C., della cui imparzialità e attendibilità non vi è ragione alcuna di dubitare:
• dichiarava, in data 7/03/24: “non ricordo se l'autobus stava ripartendo ma Testimone_1
sicuramente il pedone stava correndo per prendere l'autobus; a g) sinceramente l'ho visto solo correre
dalla parte opposta guardando l'autobus; ad h) è vero;
a j) più o meno, le strisce erano rispetto alla
fermata dell'autobus un pò prima, circa 10 metri, più verso Monfalcone che verso Trieste;
mi trovavo dal
lato opposto della strada, stavo andando verso Monfalcone guidando una moto, mi trovavo a circa 10-20
Par metri di distanza dal luogo dell'attraversamento. A att. quando ho riferito alla Polizia locale che il
pedone “cercava di attraversare”, preciso e ribadisco che il signore è corso in mezzo alla strada, ne sono
sicuro, mentre la signora è rimasta un pò indietro, o addirittura è rimasta sul marciapiede o sul bordo
della strada, sono passati diversi anni e ciò non ricordo bene;
a parte la moglie, non ricordo altre
persone, ricordo un pedone e una signora presenti, a j) è vero. A all'arrivo dell'ambulanza io Pt_3
c'ero, c'erano i carabinieri, il pedone, la moglie, il padre penso della ragazza che guidava, che però non
ho visto;
c'era parecchio traffico;
altre persone non ricordo”. Già all'epoca del fatto aveva riferito il ai C.C.: “poco prima del bar “Why not” di Sistiana, ho notato sulla mia destra, sul ciglio della Tes_1
strada, un signore ed una signora che cercavano di attraversare la strada al di fuori delle strisce
pedonali. A tal punto, vista la situazione ho rallentato la marcia, fino a quasi fermarmi, per farli passare
ed evitare un possibile incidente. Successivamente ho visto l'uomo attraversare di corsa la strada per
fermare l'autobus che stava partendo nell'altra corsia. Dopo qualche metro, per istinto, ho girato la testa
all'indietro guardando verso l'autobus ed ho visto un'auto bianca proveniente da Monfalcone che ha
investito l'uomo, all'altezza della parte anteriore del bus. La macchina bianca ha colpito l'uomo con la
parte anteriore. Voglio precisare che l'uomo investito non ha percepito l'arrivo della macchina in quanto
pagina 6 di 9 intento a fermare l'autobus. L'uomo ha inoltre effettuato un attraversamento della strada in modo
repentino” (doc. 3). Si badi, il marciava nella direzione opposta rispetto alla RE e il fatto che Tes_1
avesse rallentato per far passare i pedoni non significa di per sé che la convenuta si fosse trovata i analoga condizione.
• aveva riferito ai C.C. che “all'atto dell'impatto avvenuto tra il pedone ed il parafango di Testimone_2
sinistra dell'autovettura, la stessa era quasi ferma o in procinto di partire in quanto impegnata in colonna
fino a quel momento. Nel momento in cui lo sfortunato pedone si rovesciava sul cofano impattando pure
sul cristallo anteriore, la ragazza alla guida aveva già arrestato l'autovettura” (doc. 3). In sede di escussione testimoniale dd. 14/12/23, la oltre a confermare le circostanze di cui sopra, dichiarava: Tes_2
“Mi trovavo in auto e andavo verso Monfalcone, ero ferma perché c'era la fila;
a b) è vero;
l'ho vista
prima ferma e poi ripartire, presumo in prima;
a c) è vero;
a d) io ricordo che il pedone correva in mezzo
alla strada, non dico che si è buttato, ma quasi, sullo spigolo dell'auto, ciò nel momento in cui l'autobus
si era fermato, penso perché voleva prenderlo, inoltre senza guardare, io non l'ho visto guardare le
macchine; e) è vero, a f) posso assicura che è passato in modo sbadato, altro non ricordo;
… rispetto alla
Nissan io mi trovavo dall'altra parte, a 50 -100 m circa, comunque ho visto perfettamente tutto, perché
ero lì”.
Per converso, da un lato, la stessa narrativa attorea è apparsa poco lineare e limpida, ed anzi contraddittoria, dapprima parlando di pedone “fermo sulla carreggiata” e poi sostenendo che lo stesso
“attraversava da sinistra a destra rispetto al senso di marcia della conducente”.
Dall'altro lato, poco giovano all'assunto i testi attorei, meno attendibili di quelli di parte convenuta, sia perché legati quanto meno da amicizia all'attore e singolarmente comparsi solo in un momento successivo
- senza che ne avessero rilevato la presenza né i C.C. né i suindicati testi oculari (della cui attendibilità si è
già detto) – sia per la stessa scarsa credibilità intrinseca delle dichiarazioni rese, smentite o contraddette altresì dal complessivo contesto.
In particolare, , dichiarandosi “amico” dell' riferiva: “ero presente il giorno del Testimone_3 Pt_1
fatto. Stavamo a Sistiana, insieme;
io dovevo partire per la Croazia, io stavo con la mia famiglia con la
pagina 7 di 9 mia auto;
io non dovevo prendere l'autobus, ci siamo incontrati lì per vederci”. Tali affermazioni cozzano con quanto dichiarato dall'attore in sede di interpello: “io mi avvicinavo al pulman per domandare
all'autista di aspettare mia moglie ed un mio amico… mi stavo avvicinando all'autobus per chiedere
all'autista di aspettare, di fermarsi un attimo per far salire mia moglie e un amico”: nessuna traccia di quest'ultimo nelle prove assunte.
Il teste ha quindi dichiarato “ho visto l'urto …anch'io mi sono avvicinato, a distanza però, vicino Tes_3
alla fermata, la moglie si è avvicinata, dopo è arrivata l'ambulanza e io sono andato con loro, ho seguito
l'ambulanza fino ad un certo punto, poi li ho sentiti per telefono”. Appare strano il riferito avvicinamento solo “a distanza”, così come singolare che il figlio , pure sentito come teste, nel parlare Persona_1
di “un rapporto di amicizia tra le famiglie”, nulla di specifico riporti al riguardo (“non so di preciso;
io so
che mio padre era in viaggio per la Croazia, con mia mamma, non so dell'incontro col sig. né so Pt_1
di preciso se mio padre fosse a Sistiana, e così mia madre;
dopo l'incidente mio padre mi riferì
dell'incidente, ma senza particolari, non disse se l'aveva visto, mi informò solo della gravità del fatto;
non ne ho parlato con il sig. né con la moglie di quest'ultimo”). Pt_1
Ove poi si guardi attentamente il filmato acquisito in corso di causa (v. h. 17 minuto37e43 secondi circa),
non se ne trae alcuna conferma che l'attore fosse stato investito “mentre il medesimo - terminato
l'attraversamento della carreggiata con direzione da sinistra a destra rispetto alla direzione di marcia
dell'autovettura - era fermo sulla corsia percorsa da quest'ultima in attesa di parlare al conducente di un
autobus fermo a bordo strada”. Se anche l'auto non andava pianissimo (comunque non nei termini sostenuti dall'attore), appare però difficile sostenere che, ove anche avesse rallentato, sarebbe stata in grado di evitare l'investimento, tanto repentino - sì da provocare il “lancio in avanti” del pedone -, quanto in definitiva imprevedibile, anche perché avvenuto non sulle strisce pedonali, così integrando causa da sola sufficiente a produrre l'evento.
Pertanto, alla luce del complessivo quadro fattuale e probatorio sopra evidenziato, la domanda attorea non può che essere respinta.
pagina 8 di 9 Quanto al regime delle spese processuali, non vi è ragione di discostarsi dalla soccombenza, vista anche la mancata adesione alla succitata proposta conciliativa (che ne prevedeva invece la compensazione, appunto quale contropartita della rinuncia alla domanda).
La liquidazione segue il D.M. 55/14, con gli aggiornamenti ex D.M. 247/22, valori medi arrotondati.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, rigetta le domande attoree;
condanna l'attore a rifondere le spese di lite della compagnia convenuta, liquidate in € 12.000 per compensi, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge.
Così deciso a Trieste, il 28/05/25
Il Giudice
dott.ssa Anna L. Fanelli
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