Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1976/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Giardina, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Maria Molinari, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 20.06.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249006548658000 nonché avverso gli avvisi di addebito n.
59120160001800648000, n. 59120170000836663000, n. 59120180002513575000, n.
59120190000785374000, n. 59120190002262458000, n. 59120210000930605000 e n.
59120220001204732000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità e/o annullabilità per
Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1
il rigetto. Con condanna alle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituita in giudizio
[...]
, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con Controparte_2
condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
In primo luogo, occorre rilevare come non meriti accoglimento la doglianza concernente l'asserito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale difetto non possa condurre alla dichiarazione di nullità dell'atto qualora lo stesso sia stato impugnato dal contribuente il quale non abbia allegato e provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio di motivazione abbia arrecato al suo diritto di difesa (ex multis,
Cass., Sezioni Unite, 14 maggio 2010, n. 11722, ripresa anche da Cass., ordinanza 3 novembre
2017, n. 26166).
Ciò detto, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione successiva (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez.
U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo agli avvisi di addebito n. 59120160001800648000 e n. 59120170000836663000.
Va premesso che la questione dell'ulteriore termine prescrizionale a far dalla notifica del titolo non opposto deve qualificarsi quale ragione di opposizione all'esecuzione vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo. Segnatamente, l'opposizione all'esecuzione risulta meritevole di accoglimento giacché dalla documentazione versata in atti si evince che dalla notifica dei suddetti avviso di addebito (avvenuta rispettivamente il 30.11.2016 e il 29.09.2017) fino al successivo atto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica delle intimazioni di pagamento n. 29120239010228142000 e n.
29120249006548658000 (7.06.2024) – pur tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza
VI (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) - era decorso un termine ampiamente superiore a quello di prescrizione quinquennale.
Sul punto, va altresì precisato che alcun effetto interruttivo può essere attribuito all'intimazione di pagamento n. 29120239004091455000, in quanto la mera produzione in giudizio della raccomandata con la dicitura “avvisato” senza l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. impedisce di ritenere validamente perfezionata la relativa notifica.
Diversamente, non risulta prescritto il diritto dell di riscuotere i contributi richiesti per l'anno CP_1
2019 e portati dall'avviso di addebito n. 59120210000930605000, in quanto si ritiene che - sebbene manchi agli atti l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa richiesto dall'art. 140 c.p.c.
– il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 sia stato interrotto dalla notifica delle intimazioni di pagamento n. 29120239010228142000 e n.
29120249006548658000 (7.06.2024).
Infine, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120180002513575000, n. 59120190000785374000, n. 59120190002262458000 e n.
59120220001204732000 in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.
Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
Orbene, dalla documentazione versata in atti si evince che i suddetti atti sono stati rispettivamente notificati il 28.01.2019, il 22.07.2019, il 27.12.2019 e il 26.08.2022 e pertanto – tenuto conto, con riguardo all'avviso di addebito n. 59120180002513575000, del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza VI sopra richiamato (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) - il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalle suddette date è stato ritualmente interrotto dalla notifica delle intimazioni di pagamento n.
29120239010228142000 e n. 29120249006548658000 (7.06.2024).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59120160001800648000 e n.
59120170000836663000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 16 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo