Ordinanza cautelare 2 maggio 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 4270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4270 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04270/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01616/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS- Savoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento del Comando Legione Carabinieri Campania, prot. n. -OMISSIS--1-1-2 del 12 gennaio 2022, di sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 24 marzo 2022 e depositato il successivo 25 marzo, il ricorrente, Sottufficiale dei Carabinieri, è insorto avverso il provvedimento con il quale il Comando Legione Carabinieri Campania ne ha disposto la sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art.4 -ter del d.l. 1 aprile 2021, n.44, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 28 maggio 2021, n. 76, senza percezione della retribuzione né altro compenso o emolumento, “ senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ”.
1.1. Il predetto, ha esposto, in fatto, che:
a) ricevuto il 18 dicembre 2021 l’invito a procedere alla vaccinazione per il Covid-19, comunicando entro cinque giorni l'avvenuta prenotazione, ha prodotto certificazione attestante la prenotazione della vaccinazione per il 6 gennaio 2022;
b) in data 5 gennaio 2022 gli veniva certificato uno stato di malattia con prognosi di giorni cinque che aveva reso impossibile l'effettuazione della vaccinazione;
c) prima di poter provvedere ad una nuova prenotazione, l’amministrazione resistente ha disposto la contestata sospensione.
1.2. In diritto, deduce la illegittimità e la incostituzionalità del provvedimento gravato, sulla base dei motivi così rubricati:
1.2.1. “ Violazione art.2 dl 172/2021 per inesistenza adempimento dell’obbligo ”;
1.2.2. “ Violazione art.2 dl n.172/2021 – Inesistenza inadempimento dell’obbligo per assenza di prescrizione medica ”;
1.2.3. “ Violazione art.2 comma 3 – incompetenza dell’organo ”;
1.2.4. “ Violazione artt.2-3-32 della Costituzione – artt.1 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – art.8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – artt.5, 6 e 9 della Convenzione sui diritti umani e la biomedica ”;
1.2.5. “ Richiesta subordinata di “assegno alimentare ”.
2. L’amministrazione, regolarmente intimata, si è costituita in giudizio, instando per il rigetto del ricorso.
2.1. Con memoria depositata il 26 aprile 2022, ha poi riferito che gli effetti della irrogata sospensione sono cessati con l’entrata in vigore dell’art.8 d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, che ha modificato, in parte qua , il d.l. 1 aprile 2021, n.44. Essendo, quindi, intervenuta la reintegrazione del ricorrente, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse.
3. Con ordinanza collegiale del 2 maggio 2022, n.888, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 29 aprile 2022, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare.
4. All’udienza di merito straordinaria del 14 maggio 2025, il ricorso è stato mandato in decisione.
5. Ciò premesso, il ricorso è infondato.
5.1. Preliminarmente, va disattesa la domanda del Ministero resistente di declaratoria di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, per essere stato questi, nelle more, reintegrato in servizio a seguito delle riferite sopravvenienze normative.
Il ricorrente, infatti, ha comunque interesse alla pronuncia, perché un eventuale accoglimento del ricorso, per l’effetto ripristinatorio ex tunc della invocata pronuncia di accoglimento, farebbe sorgere il suo diritto alla ricostruzione della propria carriera giuridico economica.
Il ricorso è, dunque, procedibile.
5.2. Passando all’esame delle censure del ricorrente, è infondato il primo motivo, con il quale si deduce la insussistenza dell’inadempimento contestato, giacché “ al momento della data prenotata per la vaccinazione trovavasi in stato di malattia quindi […] i termini di legge dovevano considerarsi interrotti e non interamente decorsi all'atto dell'emanazione del provvedimento di sospensione ”.
Sul punto, va osservato, in linea con il consolidato orientamento in materia del Consiglio di Stato, che l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, nel prevedere l'imposizione dell'obbligo vaccinale – esteso, per quanto qui rileva, al comparto del personale delle Forze della difesa e sicurezza prima dall'art. 4-ter, comma 1, lettera b), e poi dall'art. 4-ter, comma 1, lettera b) – non condiziona tale obbligo all'effettivo e attuale svolgimento del servizio e consente deroghe allo stesso solo nelle ipotesi, nella specie né dedotte né verificatasi, di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2). Invero, l’art. 4, comma 1, “ si limita [...] a sancire che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, non prevedendo affatto - come preteso dall'appellante - che l'assenza dal servizio [...] integri una ragione di esenzione dal generale obbligo vaccinale in essa contemplato” (Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2023, n. 8329; cfr. Tar Lazio, I-bis, 29 aprile 2025, n.8344).
Alla stregua di tale indirizzo, si deve concludere che la sussistenza dell'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4-ter, d.l. n. 172 del 2021 consegue alla mera appartenenza dell'interessato alla categoria selezionata dal legislatore, senza che assumano rilievo esimente né le caratteristiche del servizio espletato nel concreto, né l’eventualità di un reimpiego in altre mansioni all’interno della medesima categoria, né il dato oggettivo dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro per l'intero periodo di vigenza dell'obbligo, per essere egli non idoneo o esentato dal servizio per altre causali (malattia o congedi). L’art. 2, comma 3, del d.l. n. 172/2021, nel disporre che, in caso di omessa presentazione della documentazione la sospensione sia riferita al “diritto di svolgere l’attività lavorativa” , contempla invero tutte le situazioni per cui il dipendente possa esercitare il suo diritto di eseguire la prestazione lavorativa, sì che la convalescenza per malattia, per sua natura temporanea, all’esito di essa determinerebbe l’immediata possibilità per il dipendente di riesercitare il proprio diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto non viene in questione una condizione tale da derogare all’applicazione dell’obbligo di cui all’art. 2 del d.l. 172/2021, cit. (in termini, Tar Lazio, I-bis, 29 aprile 2025, n.8344, cit.)
Nella presente fattispecie il ricorrente ha allegato di trovarsi in congedo per malattia, dal che l’asserita l’impossibilità di adempiere all’obbligo vaccinale; tuttavia, dagli atti versati in causa – tenuto conto che la normativa asseritamente violata individua, quale unica causa di esonero dall'obbligo vaccinale, la sussistenza di certificate ragioni di salute ostative all'inoculazione del vaccino (cfr. art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 richiamato dall'art. 4-ter D.L. 44/2021) – non emerge che il ricorrente potesse essere esonerato dall’obbligo del vaccino.
5.3. È altresì infondato il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce nuovamente la insussistenza dell’inadempimento contestato, sostenendo che, per l’assunzione dei vaccini anti Covid, sarebbe stata necessaria la prescrizione medica, che, tuttavia, non è stata rilasciata.
Sotto altro profilo, e a monte, contesta la stessa efficacia dei vaccini nella lotta al virus da Covid-19 e la loro pericolosità.
Su un piano generale, il Collegio ritiene di dover dare seguito all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la piena legittimità di un intervento normativo dello Stato volto alla previsione di un obbligo vaccinale per determinate categorie di soggetti, fra le quali il personale del comparto Difesa, evidenziando che “ le misure contestate si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari, atteso che il diritto all'autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quali sono la salute pubblica e il diritto allo studio in condizioni di uguaglianza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il diritto alla salute del singolo è garantito dalle previsioni legislative che consentono l'esenzione ovvero il differimento dell'obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili ” (Consiglio di Stato sez. III, 28/01/2022, n. 416).
Rispetto poi alla assenza di una prescrizione medica per la inoculazione del vaccino, si ritiene sufficiente rilevare che la normativa asseritamente violata non la prevede, sicché, al più, potrebbe porsi una questione di legittimità costituzionale – sotto il profilo, eventualmente, della sua ragionevolezza o della violazione del diritto alla salute – che sarà affrontata nel prosieguo del presente atto.
5.4. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art.2, comma 3, del d.l. 172 del 2021, e, comunque, la incompetenza del responsabile della struttura in ordine alla irrogazione della sanzione.
In merito, il Collegio osserva che l’articolo 4 -ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge n. 76 del 2021, nella formulazione introdotta dall’articolo 2 del decreto legge n. 172 del 2021, prevede, al comma 2 (con riferimento all’obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 102 e degli istituti penitenziari), che “ La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1”.
Il successivo comma 3, dopo aver specificato gli adempimenti di verifica e controllo gravanti su di essi, precisa che “ I soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Dalla normativa speciale richiamata emerge chiaramente che la sospensione del diritto di svolgere attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza; la sospensione è dunque conseguenza immediata e diretta dell’atto di accertamento del suddetto inadempimento (in termini, Tar Lazio, I-bis, 29 aprile 2025, n.8344).
Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza (recentemente cfr. TAR Lazio, Sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469) “la competenza dei responsabili della struttura ad adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento, derivante dalla attribuzione agli stessi delle attività dirette ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale (come prescritto dal comma 2), comprende in sé anche quella di disporne la sospensione dal diritto di svolgerne l’attività lavorativa. La sospensione, infatti, costituisce automatica ed ineluttabile conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento per espressa previsione di legge, consustanziale ad esso, e, in ragione della portata meramente dichiarativa di un effetto che discende direttamente dalla norma in conseguenza di tale accertamento, l’adozione del relativo provvedimento può ritenersi rientrare nelle attribuzioni dei responsabili delle strutture in cui l’interessato svolge la propria attività lavorativa, trattandosi di atto privo di discrezionalità valutativa, sostanzialmente riproduttivo di un effetto giuridico previsto dalla norma primaria e direttamente collegato all’accertamento della mancata vaccinazione”.
Non sussiste, pertanto, il censurato vizio di incompetenza.
5.5. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce la contrarietà della normativa applicata alla Costituzione ed alla normativa sovranazionale, unionale e convenzionale.
Quanto alla compatibilità costituzionale delle norme primarie a base dei gravati provvedimenti, ad avviso del Collegio, è replicabile al caso di specie e con riferimento al personale del comparto difesa, quanto già affermato dal Consiglio di Stato, che ha avuto modo di rilevare come sia “ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, che introduce l'obbligo alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 per i lavoratori socio-sanitari. Esso costituisce attuazione diretta dei principi di prevenzione nei luoghi di lavoro, di sicurezza delle cure e del principio di solidarietà ex art. 2 Cost. ” (Consiglio di Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2023 ha, inoltre, chiarito che la previsione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 - anziché del più mite obbligo di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone) - non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. Infatti, disattendendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate, la Corte ha affermato che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione. Il sacrificio imposto non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini. La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio (in termini, Tar Lazio, I-bis, 29 aprile 2025, n.8344, cit.).
Va respinta anche l’asserita violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, giacché, come pure evidenziato, “ vi è ragione anzitutto di dubitare che l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione sia applicabile in una materia come questa, inerente all’intervento sanitario delle autorità nazionali e, nello specifico, alle vaccinazioni obbligatorie, che non rientra propriamente ed «esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione», come prevede l’art. 51 della Carta stessa nel fissare i limiti della propria applicazione, ma è riservata alla discrezionalità dei singoli Stati seppure nel coordinamento, quanto alla profilassi internazionale (art. 117, comma secondo, lett. q), Cost.), con il diritto e le istituzioni dell’Unione per l’uniforme attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale – v., sul punto, Corte cost., 12 marzo 2021, n. 37 – perché tanto la Corte di Giustizia UE – v., ex plurimis, Corte di Giustizia UE, 5 ottobre 2010, in C-400/10 ed ead., 28 novembre 2019, in C-653/19 – quanto la Corte costituzionale – v., ex plurimis, la sentenza dell’11 marzo 2011, n. 80 – hanno più volte ribadito che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione può essere invocata come parametro di costituzionalità soltanto nel caso in cui la fattispecie, oggetto di legislazione interna, sia disciplinata da una norma del diritto europeo diversa da quelle della Carta e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. (Cons. di Stato, III, n. 20 ottobre 2021, n.7045; cfr. Corte costituzionale 194/2018; Corte Costituzionale n. 37/2019).
Con riferimento, altresì, alla compatibilità euro convenzionale delle norme a base degli impugnati provvedimenti, ritiene il Collegio di condividere le conclusione a cui è pervenuto il Consiglio di Stato, laddove ha ritenuto che “ la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in armonia con l'orientamento assunto, del resto, dalle Corti costituzionali nazionali, ammette la legittimità delle vaccinazioni obbligatorie secondo principî e criterî, non dissimili da quelli seguiti dalla Corte costituzionale italiana nella propria giurisprudenza, che possono trovare applicazione anche alla vaccinazione qui contestata, che soddisfa tutti i requisiti, rigorosi, richiesti dal diritto convenzionale per giustificare l'intromissione pubblica nella sfera privata e familiare ” (Consiglio di Stato sez. III, 20/10/2021, n. 7045).
Vanno, dunque, respinte le censure con cui il ricorrente deduce l'illegittimità derivata del provvedimento impugnato, che hanno fatto applicazione delle norme primarie presupposte, in ipotesi contrastanti con il diritto eurounitario e con quello euro convenzionale.
5.6. Il ricorrente domanda, da ultimo, in via subordinata, il riconoscimento dell’assegno alimentare.
Prescindendo dalla carenza di specificità con cui la domanda è formulata, va qui evidenziato che la disciplina sull'obbligo di vaccinazione anti Sars Covid-19 prevede, in caso di inadempimento dell'obbligo, la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati, fra i quali, per l’appunto, non può che ricomprendersi anche l’assegno alimentare. Tale disciplina speciale, pertanto, esclude la corresponsione di assegno alimentare (cfr. Tar Lazio, III-ter, 16 dicembre 2022, n.16987).
Né si ravvisano profili di incostituzionalità nella previsione legislativa.
Sul punto, può richiamarsi la sentenza n. 15/2023 con cui la Corte costituzionale ha escluso la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni per le quali ai lavoratori che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e siano stati conseguentemente sospesi dal lavoro e dallo stipendio, non è dovuta neppure l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare (conf. Corte cost., n. 188/2024).
Invero “ nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”.
Né rileva - ha aggiunto la Corte - il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente, ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (in termini, Tar Lazio, I-bis, 29 aprile 2025, n.8344, cit.; Tar Sardegna, sentenza n. 720/2024).
6. Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
6.1. Le spese seguono la soccombenza e sono regolate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del Ministero resistente, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Rita Luce |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.