Articolo 18 della Legge 27 dicembre 1941, n. 1570
Articolo 17Articolo 19
Versione
3 febbraio 1942
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Versione
14 dicembre 1950
Art. 18.

Il personale permanente del Corpo nazionale, e quello volontario in servizio presso il Corpo stesso da oltre sei mesi, e' esente dai richiami alle armi per istruzioni.

((Il servizio prestato dai volontari ausiliari presso le scuole centrali antincendi e presso i Corpi dei vigili del fuoco, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7, e' valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva. I volontari ausiliari durante i 18 mesi di servizio sono esenti dai richiami alle armi))
Entrata in vigore il 14 dicembre 1950
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