Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 172/2025 P.U. CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 26/2025 P.U.CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata su ricorso di:
- nato a [...] l'[...], ivi residente in Parte_1
Via Empolese n. 68, C.F. C.F._1
- nata a [...] il [...], residente in [...]di Pesa Parte_2
(FI), Via Machiavelli n. 11
letto il ricorso depositato il 15.5.2025;
letta la relazione ex art. 269 CCI del dott. gestore della crisi nominato Persona_1
dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'OCF di Firenze;
convocati i debitori e il gestore della crisi all'udienza del 24.2.2025;
1
• la norma citata è disposizione di carattere generale;
• l'art. 65 CCII richiama tra le procedure di risoluzioni della crisi a disposizione dei sovraindebitati, oltre alle disposizioni di cui al titolo IV capo II del codice della crisi
(ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore), anche quelle di cui al titolo V, capo IX (che riguardano, appunto, la liquidazione controllata);
rilevato che i ricorrenti sono coniugi e separati consensualmente come da decreto di omologazione del Tribunale di Firenze del 19.11.2019;
ritenuta la propria competenza ex art. 27 CCI, risiedendo i debitori nel circondario di questo
Tribunale;
rilevato che i ricorrenti sono persone fisiche che si trovano in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCI;
considerato, in particolare, che i debitori, con un reddito rispettivamente pari a circa € 2.200,00
mensili (sig. e a circa € 1.920,00 mensili (la sig.ra non sono in grado di Pt_1 Pt_2
adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, in quanto sono gravati da debiti personali e in solido tra loro: le passività solidali ammontano a circa € 200.000,00 (e derivano da debiti contratti con società finanziarie e verso l oltre che per le spese della procedura), mentre le passività CP_1
personali ammontano a € 44.137,93 per quanto riguarda il sig. e a € 30.957,53 per quanto Pt_1
riguarda la sig.ra Pt_2
ritenuto che la proposta sia ammissibile, in quanto i debitori sono coniugi non conviventi e il sovraindebitamento ha origine in parte comune, ed è derivato dalle attività imprenditoriali svolte dai ricorrenti circa 20 anni fa;
rilevato, inoltre, che i ricorrenti:
- non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, tenuto conto che:
• il sig. risulta aver esercitato una attività di impresa individuale di Pt_1
preparazione e tintura pelli (Partita IVA , cessata tuttavia in data P.IVA_1
25.1.2007 (all 5. relazione);
2 • la sig.ra è stata socia della società Angolo del Regalo snc di ET C. e Pt_2
AG C. (C.F. dal 25.2.2005 all'11.4.2006successivamente non ha P.IVA_2
più esercitato alcuna attività imprenditoriale, né individuale, né in forma societaria,
come risulta dalla consultazione del Registro delle Imprese (all. 6 relazione);
- non hanno mai beneficiato dell'esdebitazione;
osservato che il gestore della crisi nella propria relazione ha espresso giudizio positivo in merito alla completezza e all'attendibilità della documentazione a corredo della domanda;
rilevato che, quanto ai crediti non compresi nella liquidazione, la determinazione degli stessi è
rimessa al G.D., previa istanza del liquidatore;
rilevato che nella formazione dello stato passivo, non potranno essere ammessi in prededuzione i crediti – se presenti – dei professionisti che hanno assistito il debitore, tenendo conto che l'art. 6
CCI non ricomprende nell'elenco dei prededucibili tali crediti, né vi è altra specifica previsione di legge, e che l'art. 277 CCI riguarda – come da rubrica dell'articolo – i crediti “posteriori” alla liquidazione, facendo riferimento ai “crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione”, e non ai crediti soriti in funzione della presentazione della domanda liquidazione controllata,
secondo la formula linguistica impiegata dall'art. 6 CCII per i crediti professionali;
rilevato, infine:
✓ che nonostante sia stato presentato un unico ricorso ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte tre distinte procedure di liquidazione controllata, con distinzione delle masse attive e passive;
✓ che l'attivo ricavato dalla liquidazione delle singole masse di ciascun ricorrente dovrà
essere destinato al soddisfacimento dei creditori personali e di quelli comuni agli altri ricorrenti;
✓ che pertanto il ricavato della liquidazione del patrimonio di uno dei ricorrenti non potrà
essere destinato al soddisfacimento dei creditori esclusivamente personali di uno degli altri ricorrenti;
✓ che alle incombenze di cui all'art. 272 e ss. CCII (redazione elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo,
rendiconti, riparti, ecc.) il liquidatore dovrà provvedere in modo distinto per ciascuno dei debitori, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure di interesse;
3 considerato che quanto alla nomina del liquidatore, può confermarsi il professionista svolgente funzioni di gestore della crisi in ossequio al disposto dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di
- nato a [...] l'[...], ivi residente in Parte_1
Via Empolese n. 68, C.F. C.F._1
- nata a [...] il [...], residente in [...]di Pesa Parte_2
(FI), Via Machiavelli n. 11
nomina
giudice delegato il dott. Cristian Soscia e liquidatore il dott. il quale farà Persona_1
pervenire entro due giorni la propria accettazione;
ordina
ai debitori il deposito entro sette giorni, se esercenti l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI, con la precisazione che, per i
crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle
procedure di interesse;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dei beni strumentali eventualmente destinati all'esercizio dell'attività lavorativa, autorizzando l'utilizzo degli stessi;
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero
della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì
effettuata presso il registro delle imprese;
4 ordina
al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
manda
al G.D., previa istanza del liquidatore, per la determinazione dei limiti di cui all'art. 268, comma 4,
CCII;
dispone
che la presente sentenza venga notificata (ai sensi delle norme del c.p.c. o della legge n. 890/1982)
al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
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