Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6390/2024
REPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
sciogliendo la riserva che precede, CP considerato che non è contestata la prestazione da parte di dei servizi a cui si riferiscono le fatture azionate e, d'altro canto, che non è nemmeno contestata l'esecuzione da parte di CP 2 CP di pagamenti in favore di per complessivi € 26.500,00 (in parte mediante bonifici e in parte mediante pagamenti con carta di credito); rilevato dunque che il tema controverso attiene all'imputazione di tali pagamenti (rectius, di una parte di tali pagamenti pari ad € 22.300,00, in quanto gli acconti versati a mezzo bonifico per €
4.200,00 sono stati riconosciuti dall'opposta) poiché, nella prospettazione attorea, si riferirebbero alle fatture azionate in monitorio, mentre, secondo parte convenuta, riguarderebbero altre CP prestazioni e servizi di ristorazione resi da al di fuori del torneo "Internazionali di tennis” del luglio 2023;
considerato che è onere della convenuta, al fine di contrastare l'efficacia estintiva del pagamento, provare l'esistenza e il quantum di altri propri crediti maturati nel corso del tempo nei confronti dell'opponente e l'imputabilità a tali diversi crediti dei pagamenti ricevuti;
rilevato che, allo stato degli atti, tale prova non può dirsi ancora acquisita, in quanto la sola produzione delle registrazioni di cassa (che non riportano indicazioni nominative e non corrispondono esattamente nel quantum ai pagamenti ricevuti) non è di per sé sola sufficiente ai fini della prova, dovendo essere almeno confermata in sede testimoniale;
ritenuto che
, per quanto precedo, non ricorrano i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione (dovendo procedersi in questa sede ad una valutazione del fumus e prescindendosi invece da considerazioni sul periculum), ferma la necessità di successivi approfondimenti istruttori sui temi sopra indicati nonché sulla fondatezza dell'ulteriore eccezione di compensazione,
p.q.m.
rigetta l'istanza ex art. 648 c.p.c..
Si comunichi.
Verona, 14.4.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi