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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/07/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4072 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Carmen ARCELLASCHI Presidente
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa HE DE ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 4072 /2024, promossa con ricorso depositato in data 13/06/2024
Da
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. RAVASI CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. SPEZIALI PIERA ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 12.06.2025 ove i Procuratori delle parti, invitati dal
Giudice alla discussione orale, hanno così precisato le conclusioni:
Per parte ricorrente
“Ad oggi chiedo l'aumento dell'assegno a 600,00 euro oltre AU integralmente alla madre.
Vorrei che venisse monitorato il nucleo ancora per almeno sei mesi. In punto di affidamento chiedo la conferma del congiunto ma con conferimento alla madre di potere assumere in via autonoma le decisioni in punto scolastico e sanitario dei figli;
conferma dell'ordinanza rispetto al collocamento presso la madre.; assegnazione della casa alla stessa e visite libera tra il padre e i ragazzi purché col monitoraggio del servizio.
Rispetto alla proposta del servizio di attivare un ADM presso la madre, siamo favorevoli.”
Per parte resistente
“In punto affidamento chiedo la conferma del congiunto anche in considerazione delle conclusioni dei servizi sociali, con conferma di collocamento presso la madre, assegnazione della casa alla stessa e soprattutto mantenere le visite libere padre- figli.
L'assegno di mantenimento è troppo elevato rispetto alle modalità abituali della famiglia, la modalità di risparmio della famiglia in costanza di matrimonio sono state imposte dalla Pt_1
La cassa di integrazione da fine giugno è una certezza e non è detto che all'esito della stessa l'azienda riassuma tutti i dipendenti.
Inoltre, oltre agli assegni ordinari ha corrisposto altre somme per spese varie come la riparazione della macchina. CP_1
Per il resto si è attenuto al protocollo di Monza contestando alcune proposte e quindi non sopportandone le spese.
Chiede ridursi l'assegno di mantenimento ad euro 400,00 mensili, AU al 50%.
Chiede rimettersi la causa in decisione.”
****
Con ricorso depositato in data 13.06.2024 ricorreva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per sentire pronunciare sentenza di separazione giudiziale.
La ricorrente dava atto di aver contratto matrimonio in data 23.10.2004 a Brugherio e che da tale unione Per_ erano nati i figli (02.01.2009) e (20.07.2010); esponeva che la difficile personalità di Per_1 CP_1 dedito a comportamenti ossessivi e controllanti, aveva nel corso degli anni reso intollerabile la convivenza e aveva posto il nucleo familiare in una condizione di assoggettamento alle proprie ripetitive abitudini maniacali.
Tali fattori avevano determinano il venir meno dell'affectio coniugalis e , a tutela della integrità Pt_1 psichica sua e dei figli, chiedeva addirittura l'allontanamento d'urgenza del marito dalla casa coniugale, richiesta che tuttavia non veniva accordata.
Con decreto del 17.06.2024 il Giudice fissava la prima udienza di comparizione e contestualmente conferiva incarico ai servizi sociali presso il Comune di Brugherio al fine di esperire un'indagine sul nucleo e per valutare lo stato di benessere dei minori.
Con comparsa di risposta depositata in data 08.11.2024 si costituiva in giudizio l quale contestava CP_1 la ricostruzione dei fatti avversaria precisando di avere un ottimo rapporto con i figli e di non aver mai costretto il nucleo familiare a sopportare o a subire le proprie abitudini, impropriamente descritte dalla ricorrente come manie compulsive.
La relazione da parte dell'Ente perveniva in atti in data 03.12.2024 All'udienza del 10.12.2024, entrambe le parti comparivano personalmente e il Giudice disponeva il loro ascolto e all'esito, anche in considerazione delle osservazioni svolte dal Servizio, in via provvisoria e urgente i minori venivano affidati in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e veniva determinato un assegno per il loro contributo al mantenimento.
Nelle more del prosieguo del giudizio, il Giudice ordinava ai servizi sociali di proseguire con il monitoraggio e fissava loro termine per il deposito di una relazione di aggiornamento.
Dalla medesima, depositata in data 05.06.2025, emergevano criticità particolarmente con riguardo al figlio Per_ minore avente tratti di personalità ossessiva e diffidente rispetto agli incontri e ai pernottamenti col padre.
All'udienza del 12.06.2025 dichiarava di trovarsi in condizioni di disagio psichico, essendo stata Pt_1
a lei diagnosticata una forma di depressione minore, e che per questo si trovava in aspettativa lavorativa per poter guarire e affrontare le problematiche familiari. invece, affermava di non condividere le risultanze dei servizi sociali e di non essere intenzionato CP_1
Cont a proseguire le indagini sulla sua persona presso il
All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione invitava i procuratori delle parti alla discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Per_ II. Quanto all'affidamento dei figli e è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto Per_1 come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, rileva che durante il corso del giudizio i genitori, soprattutto nella fase inziale, hanno mosso accuse reciproche rispetto ad alcune inadeguatezze, riportando la madre di comportamenti ossessivi e controllanti da parte del padre e riportando il padre di manie dell'ordine e dell'igiene da parte della madre.
Tuttavia, dalle relazioni depositate dai servizi sociali di Brugherio non sono emersi elementi tali da far ritenere opportuna una limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a ciascuno dei genitori.
Dalla relazione depositata in data 05.06.2025, risulta che i genitori dal momento della separazione di fatto, occorsa a seguito dell'ordinanza del 10.12.2024, hanno continuato ad essere collaboranti e hanno rispettato le prescrizioni loro impartite.
Occorre in ogni caso soffermarsi sulle conclusioni delle valutazioni psico-diagnostiche di entrambi i genitori per valutare la richiesta formulata dalla madre di disporsi sì l'affidamento congiunto, ma con previsione di alcune facoltà esclusive alla stessa.
Dalle valutazioni psicodiagnostiche espletate al fine di valutare le rispettive competenze genitoriali, in merito al padre è emerso che “emerge un quadro caratterizzato da ritiro sociale con difficoltà nel relazionarsi in maniera significativa anche con i parenti di primo grado, autoreferenzialità, estrema rigidità di pensiero con l'incapacità nel guardare le cose da punti di vista alternativi al proprio e comportamenti ritualizzati. Gli interessi appaiono ristretti e focalizzati sul mondo logico-matematico e meccanico. Le capacità di lettura del proprio mondo emotivo e di quello altrui risultano assenti. Tali pervasive caratteristiche appaiono presenti da tutta la vita e potrebbero essere compatibili con un disturbo di personalità schizoide in comorbidità con disturbo ossessivo compulsivo, ma aprono anche ad un'ulteriore ipotesi diagnostica: è possibile, infatti, che si tratti di caratteristiche ascrivibili ad un funzionamento appartenente allo spettro autistico ad alto funzionamento. Per una diagnosi conclusiva occorre un ulteriore approfondimento da effettuare presso servizio specialistico dedicato all'autismo nell'adulto. Alla luce di esso sarebbe auspicabile l'invio a cure presso un Servizio Cont specialistico e/o il di riferimento territoriale. Nei confronti sia dell'approfondimento sia dell'invio il ha d'altra CP_1 parte al momento manifestato disinteresse e chiusura.
Tale prognosi fa emergere da una parte l'esistenza di sufficienti capacità per disporre l'affidamento congiunto, ma dall'altra la fatica di a gestire le scelte genitoriali nel suo complesso posto che “egli CP_1 potrebbe [comunque] svolgere una funzione nei loro confronti rispetto alle aree di proprio interesse e competenza e mantenere una continuità di rapporto”, desumendosi da tale conclusione che il padre, a causa della sua diagnosi, potrebbe manifestare acritica opposizione rispetto alle scelte che non rientrano nel proprio ambito di interesse. Tra queste le attività extrascolastiche e/o ludiche (sport, gite scolastiche) ovvero le scelte sanitarie, posto che già fatica ad accettare ed approfondire la propria situazione e ha dichiarato di non ritenere CP_1
Per_ problematica e meritevole di approfondimenti la condizione del figlio
Rispetto alla madre “emerge un quadro compatibile con disturbo depressivo ricorrente di grado lieve. La modalità di racconto è estremamente ricca di riflessioni, frutto di un articolato e sofferto processo di introspezione. La signora esprime in modo particolarmente puntuale il proprio stato di sofferenza e i sentimenti di vulnerabilità e solitudine negli ultimi anni di relazione con l'ex marito.
Emerge anche un importante senso di colpa nei confronti di quest'ultimo, che lei sente di aver abbandonato solo e sofferente.
È possibile che talvolta la tendenza a parlare in modo iperanalitico e fortemente intellettualizzato renda alcuni messaggi eccessivamente astratti per i ragazzi. A questo scopo potrebbe rivelarsi utile il confronto/supporto da parte di una figura educativa che possa aiutare a dare maggiore concretezza ai messaggi materni ed a renderli più fruibili. In particolare, il Per_ secondogenito che appare nei racconti materni socialmente ritirato, rigido e sofferente, sembra poco accessibile alle modalità comunicative materne e potrebbe trarre beneficio da questo tipo di mediazione.”
Nonostante l'evidente affaticamento di , la stessa continua a mostrare competenze più che Pt_1
Per_ adeguate, anche in considerazione delle grosse problematiche riscontrate nel figlio
Considerati globalmente i suddetti fattori, il servizio non ha ravvisato elementi ostativi alla possibilità dell'affido in via condivisa dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
Le parti hanno congiuntamente chiesto disporsi tale cornice giuridica rispetto all'affidamento, ma, come anticipato, la ricorrerete, anche alla luce della psicodiagnosi del padre, ha chiesto il conferimento alla stessa della facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni in punto scolastico e sanitario dei figli.
Tale richiesta è ritenuta dal Collegio meritevole di accoglimento, dato che l'inquadramento psico- diagnostico del padre, denotato da forte rigidità e incapacità di ascolto, potrebbe compromettere l'iter decisionale relativo alle questioni riguardanti i figli in tutti quei campi che fuoriescono dagli interessi paterni, posto che “in ogni caso il funzionamento indicato ha una ricaduta significativa sulla genitorialità. (omissis) non è in grado di sintonizzarsi emotivamente sui bisogni emotivi dei figli”. CP_1
Di converso, la madre risulta pienamente in grado di agire e decidere in autonomia dato che “Nell'insieme la signora mostra un buon grado di sintonizzazione emotiva con i minori e di capacità di cogliere i loro bisogni e farvi fronte, mostra dedizione ma anche capacità di prendersi cura di sé stessa, chiedere ed utilizzare costruttivamente gli aiuti esterni, anche rispetto al ruolo genitoriale.”
Il Collegio ritiene in conclusione necessario disporre la facoltà della madre di assumere in via esclusiva tutte le decisioni relative ai figli inerenti le scelte scolastiche (da intendersi anche comprensive delle attività extra-scolastiche come gli sport e le gite scolastiche) e sanitarie.
III. Vista la modalità di collocamento in via prevalente presso la madre, conferma l'assegnazione della casa familiare alla stessa, come peraltro congiuntamente richiesto dalle parti stesse. IV. Quanto al regime di visite e di incontri tra i figli e il genitore non collocatario, entrambi i genitori Per_ hanno chiesto disporsi che queste avvengano tramite liberi accordi tra il padre, e Per_1
Il Tribunale ritiene tale modalità confacente con gli interessi dei minori e con il loro preminente interesse, Per_ considerato che gode di un buon rapporto con il padre e lo frequenta con piacere, mentre Per_1 maggiormente problematico e ancora in fase di elaborazione della separazione tra i genitori, potrebbe risentire negativamente di una serrata e imposta regolamentazione, come anche indicato dai servizi stessi.
V. Tuttavia, a tutela dei minori e al fine di prevenire l'insorgere di nuove criticità, in particolar modo per Per_
il Collegio dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il
Comune di Brugherio, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per i minori.
VI. Quanto al mantenimento indiretto dei figli da parte del padre, è noto come ai sensi degli artt. 337 ter e sexies c.c. ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
All'udienza del 12.06.2025, rispetto a quanto stabilito con provvedimento provvisorio, la ricorrente ha chiesto un aumento nel quantum e il resistente ne ha chiesto la riduzione;
tuttavia, visto il breve lasso di tempo trascorso, che non implica il mutamento delle esigenze e dei bisogni dei figli, e considerato l'immutare delle condizioni patrimoniali delle parti, non può che provvedersi con la conferma della precedente statuizione, con le precisazioni di seguito riportate.
svolge attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Parte_1 Controparte_3
presso l'Istituto Comprensivo F. De Pisis di Brugherio e negli ultimi tre anni di imposta ha
[...] percepito: nell'anno 2021 una retribuzione mensile netta su 12 mensilità pari ad euro 1.156,00; nell'anno 2022 una retribuzione mensile netta su 12 mensilità pari ad euro 1.420,91; nell'anno 2023 una retribuzione mensile netta su 12 mensilità pari ad euro € 1.551,16.
Gode dell'assegnazione della casa familiare in comproprietà al 50% con il resistente, non gravata da mutuo. lavora presso e negli ultimi tre anni di imposta ha Controparte_1 Controparte_4 percepito: nell'anno 2021 una retribuzione mensile netta su 12 mensilità pari ad euro 1.644,58; nell'anno
2022 una retribuzione mensile netta su 12 mensilità pari ad euro 1.797,91; nell'anno 2023 una retribuzione mensile netta su 12 mensilità pari ad euro 1.836,81.
All'ultima udienza ha paventato la possibilità di essere collocato in CIG a causa di una probabile chiusura di azienda;
tuttavia, tale circostanza non è documentata, è solo ipotetica e non si è ancora verificata.
Ha dichiarato di vivere presso l'abitazione dei propri genitori e di non essere, allo stato, intenzionato a reperire un'abitazione autonoma;
è titolare di risparmi per 336.541,00 euro (doc. n. 9, situazione patrimoniale al 29.11.2024).
Il Collegio rileva, in ogni caso, che anche al verificarsi della condizione della cassa integrazione, tali sostanziosi risparmi, in assenza di spese documentate da parte del padre, consentiranno allo stesso di corrispondere il mantenimento per i figli.
Alla luce di tali risultanze, si dispone che continui a versare a a titolo di assegno per il CP_1 Pt_2 contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile pari ad Euro 500,00.
Con riferimento alle spese straordinarie, visto il comportamento del padre conseguente al suo inquadramento psico-diagnostico, denotato da forte rigidità e incapacità di ascolto rispetto ai temi che non sono di suo diretto interesse;
considerato che
tale circostanza potrebbe compromettere l'instaurazione dell'iter decisionale con la madre per le spese da assumere, con conseguente pregiudizio per i minori e rischio per la ricorrente di doversi fare integralmente carico di ogni onere, il Collegio ritiene necessario disporre a carico del padre una corresponsione forfettaria mensile pari ad euro 100,00, omnicomprensiva di tutte le spese straordinarie.
Inoltre, tale determinazione si rende opportuna anche in considerazione della facoltà per la madre di assumere in via esclusiva le scelte sanitarie e scolastiche per i figli.
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da giugno 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
VII. In considerazione dei maggiori tempi di permanenza dei minori presso la madre (i figli restano presso il padre solo la notte del sabato sera dalle 20,00 alle 8,00 del mattino della domenica a fine settimana alternati), dispone che l'A.U. erogato dall' sarà percepito direttamente e integralmente da CP_5 Pt_2
VIII. La natura e l'esito del giudizio, denotato dalla concorde volontà in punto di affidamento, collocamento, visite dei minori e dalla reciproca soccombenza in punto di quantum dell'assegno di mantenimento, comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 13/06/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito concordatario a Brugherio (MB) il giorno 23.10.2004 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brugherio al n.66, parte II, Serie A, anno 2004);
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Brugherio (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
Per_ III. Affida i figli minori e in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente presso Per_1 la madre;
conferisce alla madre la facoltà di assumere in via individuale ed esclusiva le decisioni in punto scolastico (comprensivo delle scelte extra-scolastiche quali sport e gite scolastiche) e sanitario dei figli;
IV. Assegna la casa coniugale sita in Brugherio Via Francesco Baracca n. 17, unitamente a tutti gli arredi,
a la quale vi continuerà a vivere unitamente ai figli minori;
Parte_1
V. Dispone che le visite e gli incontri padre-figli avverranno secondi liberi accordi tra gli stessi;
VI. Dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di
Brugherio, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per i minori.
VII. Dispone che versi a a titolo di assegno per il contributo al mantenimento dei figli, CP_1 Pt_2 la somma mensile omnicomprensiva di Euro 600,00 (500,00 euro per il mantenimento ordinario ed euro
100,00 di spese straordinarie forfettizzate).
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da giugno 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (limitatamente alla parte relativa al mantenimento ordinario pari ad ero 500,00).
VIII. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da;
CP_5 Parte_1
IX. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 12 giugno 2025
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e al servizio sociale di
BRUGHERIO.
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE DE AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Carmen ARCELLASCHI Presidente
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa HE DE ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 4072 /2024, promossa con ricorso depositato in data 13/06/2024
Da
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. RAVASI CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. SPEZIALI PIERA ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 12.06.2025 ove i Procuratori delle parti, invitati dal
Giudice alla discussione orale, hanno così precisato le conclusioni:
Per parte ricorrente
“Ad oggi chiedo l'aumento dell'assegno a 600,00 euro oltre AU integralmente alla madre.
Vorrei che venisse monitorato il nucleo ancora per almeno sei mesi. In punto di affidamento chiedo la conferma del congiunto ma con conferimento alla madre di potere assumere in via autonoma le decisioni in punto scolastico e sanitario dei figli;
conferma dell'ordinanza rispetto al collocamento presso la madre.; assegnazione della casa alla stessa e visite libera tra il padre e i ragazzi purché col monitoraggio del servizio.
Rispetto alla proposta del servizio di attivare un ADM presso la madre, siamo favorevoli.”
Per parte resistente
“In punto affidamento chiedo la conferma del congiunto anche in considerazione delle conclusioni dei servizi sociali, con conferma di collocamento presso la madre, assegnazione della casa alla stessa e soprattutto mantenere le visite libere padre- figli.
L'assegno di mantenimento è troppo elevato rispetto alle modalità abituali della famiglia, la modalità di risparmio della famiglia in costanza di matrimonio sono state imposte dalla Pt_1
La cassa di integrazione da fine giugno è una certezza e non è detto che all'esito della stessa l'azienda riassuma tutti i dipendenti.
Inoltre, oltre agli assegni ordinari ha corrisposto altre somme per spese varie come la riparazione della macchina. CP_1
Per il resto si è attenuto al protocollo di Monza contestando alcune proposte e quindi non sopportandone le spese.
Chiede ridursi l'assegno di mantenimento ad euro 400,00 mensili, AU al 50%.
Chiede rimettersi la causa in decisione.”
****
Con ricorso depositato in data 13.06.2024 ricorreva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per sentire pronunciare sentenza di separazione giudiziale.
La ricorrente dava atto di aver contratto matrimonio in data 23.10.2004 a Brugherio e che da tale unione Per_ erano nati i figli (02.01.2009) e (20.07.2010); esponeva che la difficile personalità di Per_1 CP_1 dedito a comportamenti ossessivi e controllanti, aveva nel corso degli anni reso intollerabile la convivenza e aveva posto il nucleo familiare in una condizione di assoggettamento alle proprie ripetitive abitudini maniacali.
Tali fattori avevano determinano il venir meno dell'affectio coniugalis e , a tutela della integrità Pt_1 psichica sua e dei figli, chiedeva addirittura l'allontanamento d'urgenza del marito dalla casa coniugale, richiesta che tuttavia non veniva accordata.
Con decreto del 17.06.2024 il Giudice fissava la prima udienza di comparizione e contestualmente conferiva incarico ai servizi sociali presso il Comune di Brugherio al fine di esperire un'indagine sul nucleo e per valutare lo stato di benessere dei minori.
Con comparsa di risposta depositata in data 08.11.2024 si costituiva in giudizio l quale contestava CP_1 la ricostruzione dei fatti avversaria precisando di avere un ottimo rapporto con i figli e di non aver mai costretto il nucleo familiare a sopportare o a subire le proprie abitudini, impropriamente descritte dalla ricorrente come manie compulsive.
La relazione da parte dell'Ente perveniva in atti in data 03.12.2024 All'udienza del 10.12.2024, entrambe le parti comparivano personalmente e il Giudice disponeva il loro ascolto e all'esito, anche in considerazione delle osservazioni svolte dal Servizio, in via provvisoria e urgente i minori venivano affidati in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e veniva determinato un assegno per il loro contributo al mantenimento.
Nelle more del prosieguo del giudizio, il Giudice ordinava ai servizi sociali di proseguire con il monitoraggio e fissava loro termine per il deposito di una relazione di aggiornamento.
Dalla medesima, depositata in data 05.06.2025, emergevano criticità particolarmente con riguardo al figlio Per_ minore avente tratti di personalità ossessiva e diffidente rispetto agli incontri e ai pernottamenti col padre.
All'udienza del 12.06.2025 dichiarava di trovarsi in condizioni di disagio psichico, essendo stata Pt_1
a lei diagnosticata una forma di depressione minore, e che per questo si trovava in aspettativa lavorativa per poter guarire e affrontare le problematiche familiari. invece, affermava di non condividere le risultanze dei servizi sociali e di non essere intenzionato CP_1
Cont a proseguire le indagini sulla sua persona presso il
All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione invitava i procuratori delle parti alla discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Per_ II. Quanto all'affidamento dei figli e è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto Per_1 come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, rileva che durante il corso del giudizio i genitori, soprattutto nella fase inziale, hanno mosso accuse reciproche rispetto ad alcune inadeguatezze, riportando la madre di comportamenti ossessivi e controllanti da parte del padre e riportando il padre di manie dell'ordine e dell'igiene da parte della madre.
Tuttavia, dalle relazioni depositate dai servizi sociali di Brugherio non sono emersi elementi tali da far ritenere opportuna una limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a ciascuno dei genitori.
Dalla relazione depositata in data 05.06.2025, risulta che i genitori dal momento della separazione di fatto, occorsa a seguito dell'ordinanza del 10.12.2024, hanno continuato ad essere collaboranti e hanno rispettato le prescrizioni loro impartite.
Occorre in ogni caso soffermarsi sulle conclusioni delle valutazioni psico-diagnostiche di entrambi i genitori per valutare la richiesta formulata dalla madre di disporsi sì l'affidamento congiunto, ma con previsione di alcune facoltà esclusive alla stessa.
Dalle valutazioni psicodiagnostiche espletate al fine di valutare le rispettive competenze genitoriali, in merito al padre è emerso che “emerge un quadro caratterizzato da ritiro sociale con difficoltà nel relazionarsi in maniera significativa anche con i parenti di primo grado, autoreferenzialità, estrema rigidità di pensiero con l'incapacità nel guardare le cose da punti di vista alternativi al proprio e comportamenti ritualizzati. Gli interessi appaiono ristretti e focalizzati sul mondo logico-matematico e meccanico. Le capacità di lettura del proprio mondo emotivo e di quello altrui risultano assenti. Tali pervasive caratteristiche appaiono presenti da tutta la vita e potrebbero essere compatibili con un disturbo di personalità schizoide in comorbidità con disturbo ossessivo compulsivo, ma aprono anche ad un'ulteriore ipotesi diagnostica: è possibile, infatti, che si tratti di caratteristiche ascrivibili ad un funzionamento appartenente allo spettro autistico ad alto funzionamento. Per una diagnosi conclusiva occorre un ulteriore approfondimento da effettuare presso servizio specialistico dedicato all'autismo nell'adulto. Alla luce di esso sarebbe auspicabile l'invio a cure presso un Servizio Cont specialistico e/o il di riferimento territoriale. Nei confronti sia dell'approfondimento sia dell'invio il ha d'altra CP_1 parte al momento manifestato disinteresse e chiusura.
Tale prognosi fa emergere da una parte l'esistenza di sufficienti capacità per disporre l'affidamento congiunto, ma dall'altra la fatica di a gestire le scelte genitoriali nel suo complesso posto che “egli CP_1 potrebbe [comunque] svolgere una funzione nei loro confronti rispetto alle aree di proprio interesse e competenza e mantenere una continuità di rapporto”, desumendosi da tale conclusione che il padre, a causa della sua diagnosi, potrebbe manifestare acritica opposizione rispetto alle scelte che non rientrano nel proprio ambito di interesse. Tra queste le attività extrascolastiche e/o ludiche (sport, gite scolastiche) ovvero le scelte sanitarie, posto che già fatica ad accettare ed approfondire la propria situazione e ha dichiarato di non ritenere CP_1
Per_ problematica e meritevole di approfondimenti la condizione del figlio
Rispetto alla madre “emerge un quadro compatibile con disturbo depressivo ricorrente di grado lieve. La modalità di racconto è estremamente ricca di riflessioni, frutto di un articolato e sofferto processo di introspezione. La signora esprime in modo particolarmente puntuale il proprio stato di sofferenza e i sentimenti di vulnerabilità e solitudine negli ultimi anni di relazione con l'ex marito.
Emerge anche un importante senso di colpa nei confronti di quest'ultimo, che lei sente di aver abbandonato solo e sofferente.
È possibile che talvolta la tendenza a parlare in modo iperanalitico e fortemente intellettualizzato renda alcuni messaggi eccessivamente astratti per i ragazzi. A questo scopo potrebbe rivelarsi utile il confronto/supporto da parte di una figura educativa che possa aiutare a dare maggiore concretezza ai messaggi materni ed a renderli più fruibili. In particolare, il Per_ secondogenito che appare nei racconti materni socialmente ritirato, rigido e sofferente, sembra poco accessibile alle modalità comunicative materne e potrebbe trarre beneficio da questo tipo di mediazione.”
Nonostante l'evidente affaticamento di , la stessa continua a mostrare competenze più che Pt_1
Per_ adeguate, anche in considerazione delle grosse problematiche riscontrate nel figlio
Considerati globalmente i suddetti fattori, il servizio non ha ravvisato elementi ostativi alla possibilità dell'affido in via condivisa dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
Le parti hanno congiuntamente chiesto disporsi tale cornice giuridica rispetto all'affidamento, ma, come anticipato, la ricorrerete, anche alla luce della psicodiagnosi del padre, ha chiesto il conferimento alla stessa della facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni in punto scolastico e sanitario dei figli.
Tale richiesta è ritenuta dal Collegio meritevole di accoglimento, dato che l'inquadramento psico- diagnostico del padre, denotato da forte rigidità e incapacità di ascolto, potrebbe compromettere l'iter decisionale relativo alle questioni riguardanti i figli in tutti quei campi che fuoriescono dagli interessi paterni, posto che “in ogni caso il funzionamento indicato ha una ricaduta significativa sulla genitorialità. (omissis) non è in grado di sintonizzarsi emotivamente sui bisogni emotivi dei figli”. CP_1
Di converso, la madre risulta pienamente in grado di agire e decidere in autonomia dato che “Nell'insieme la signora mostra un buon grado di sintonizzazione emotiva con i minori e di capacità di cogliere i loro bisogni e farvi fronte, mostra dedizione ma anche capacità di prendersi cura di sé stessa, chiedere ed utilizzare costruttivamente gli aiuti esterni, anche rispetto al ruolo genitoriale.”
Il Collegio ritiene in conclusione necessario disporre la facoltà della madre di assumere in via esclusiva tutte le decisioni relative ai figli inerenti le scelte scolastiche (da intendersi anche comprensive delle attività extra-scolastiche come gli sport e le gite scolastiche) e sanitarie.
III. Vista la modalità di collocamento in via prevalente presso la madre, conferma l'assegnazione della casa familiare alla stessa, come peraltro congiuntamente richiesto dalle parti stesse. IV. Quanto al regime di visite e di incontri tra i figli e il genitore non collocatario, entrambi i genitori Per_ hanno chiesto disporsi che queste avvengano tramite liberi accordi tra il padre, e Per_1
Il Tribunale ritiene tale modalità confacente con gli interessi dei minori e con il loro preminente interesse, Per_ considerato che gode di un buon rapporto con il padre e lo frequenta con piacere, mentre Per_1 maggiormente problematico e ancora in fase di elaborazione della separazione tra i genitori, potrebbe risentire negativamente di una serrata e imposta regolamentazione, come anche indicato dai servizi stessi.
V. Tuttavia, a tutela dei minori e al fine di prevenire l'insorgere di nuove criticità, in particolar modo per Per_
il Collegio dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il
Comune di Brugherio, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per i minori.
VI. Quanto al mantenimento indiretto dei figli da parte del padre, è noto come ai sensi degli artt. 337 ter e sexies c.c. ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
All'udienza del 12.06.2025, rispetto a quanto stabilito con provvedimento provvisorio, la ricorrente ha chiesto un aumento nel quantum e il resistente ne ha chiesto la riduzione;
tuttavia, visto il breve lasso di tempo trascorso, che non implica il mutamento delle esigenze e dei bisogni dei figli, e considerato l'immutare delle condizioni patrimoniali delle parti, non può che provvedersi con la conferma della precedente statuizione, con le precisazioni di seguito riportate.
svolge attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Parte_1 Controparte_3
presso l'Istituto Comprensivo F. De Pisis di Brugherio e negli ultimi tre anni di imposta ha
[...] percepito: nell'anno 2021 una retribuzione mensile netta su 12 mensilità pari ad euro 1.156,00; nell'anno 2022 una retribuzione mensile netta su 12 mensilità pari ad euro 1.420,91; nell'anno 2023 una retribuzione mensile netta su 12 mensilità pari ad euro € 1.551,16.
Gode dell'assegnazione della casa familiare in comproprietà al 50% con il resistente, non gravata da mutuo. lavora presso e negli ultimi tre anni di imposta ha Controparte_1 Controparte_4 percepito: nell'anno 2021 una retribuzione mensile netta su 12 mensilità pari ad euro 1.644,58; nell'anno
2022 una retribuzione mensile netta su 12 mensilità pari ad euro 1.797,91; nell'anno 2023 una retribuzione mensile netta su 12 mensilità pari ad euro 1.836,81.
All'ultima udienza ha paventato la possibilità di essere collocato in CIG a causa di una probabile chiusura di azienda;
tuttavia, tale circostanza non è documentata, è solo ipotetica e non si è ancora verificata.
Ha dichiarato di vivere presso l'abitazione dei propri genitori e di non essere, allo stato, intenzionato a reperire un'abitazione autonoma;
è titolare di risparmi per 336.541,00 euro (doc. n. 9, situazione patrimoniale al 29.11.2024).
Il Collegio rileva, in ogni caso, che anche al verificarsi della condizione della cassa integrazione, tali sostanziosi risparmi, in assenza di spese documentate da parte del padre, consentiranno allo stesso di corrispondere il mantenimento per i figli.
Alla luce di tali risultanze, si dispone che continui a versare a a titolo di assegno per il CP_1 Pt_2 contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile pari ad Euro 500,00.
Con riferimento alle spese straordinarie, visto il comportamento del padre conseguente al suo inquadramento psico-diagnostico, denotato da forte rigidità e incapacità di ascolto rispetto ai temi che non sono di suo diretto interesse;
considerato che
tale circostanza potrebbe compromettere l'instaurazione dell'iter decisionale con la madre per le spese da assumere, con conseguente pregiudizio per i minori e rischio per la ricorrente di doversi fare integralmente carico di ogni onere, il Collegio ritiene necessario disporre a carico del padre una corresponsione forfettaria mensile pari ad euro 100,00, omnicomprensiva di tutte le spese straordinarie.
Inoltre, tale determinazione si rende opportuna anche in considerazione della facoltà per la madre di assumere in via esclusiva le scelte sanitarie e scolastiche per i figli.
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da giugno 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
VII. In considerazione dei maggiori tempi di permanenza dei minori presso la madre (i figli restano presso il padre solo la notte del sabato sera dalle 20,00 alle 8,00 del mattino della domenica a fine settimana alternati), dispone che l'A.U. erogato dall' sarà percepito direttamente e integralmente da CP_5 Pt_2
VIII. La natura e l'esito del giudizio, denotato dalla concorde volontà in punto di affidamento, collocamento, visite dei minori e dalla reciproca soccombenza in punto di quantum dell'assegno di mantenimento, comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 13/06/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito concordatario a Brugherio (MB) il giorno 23.10.2004 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brugherio al n.66, parte II, Serie A, anno 2004);
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Brugherio (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
Per_ III. Affida i figli minori e in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente presso Per_1 la madre;
conferisce alla madre la facoltà di assumere in via individuale ed esclusiva le decisioni in punto scolastico (comprensivo delle scelte extra-scolastiche quali sport e gite scolastiche) e sanitario dei figli;
IV. Assegna la casa coniugale sita in Brugherio Via Francesco Baracca n. 17, unitamente a tutti gli arredi,
a la quale vi continuerà a vivere unitamente ai figli minori;
Parte_1
V. Dispone che le visite e gli incontri padre-figli avverranno secondi liberi accordi tra gli stessi;
VI. Dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di
Brugherio, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per i minori.
VII. Dispone che versi a a titolo di assegno per il contributo al mantenimento dei figli, CP_1 Pt_2 la somma mensile omnicomprensiva di Euro 600,00 (500,00 euro per il mantenimento ordinario ed euro
100,00 di spese straordinarie forfettizzate).
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da giugno 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (limitatamente alla parte relativa al mantenimento ordinario pari ad ero 500,00).
VIII. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da;
CP_5 Parte_1
IX. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 12 giugno 2025
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e al servizio sociale di
BRUGHERIO.
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE DE AN