Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/06/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1113 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: disconoscimento paternità vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta _1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. MELLI NICOLE presso cui elettivamente domicilia in
VIA MANZONI 1 46029 SUZZARA
RICORRENTE
E
- rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv.Affini Filippo presso cui elettivamente domicilia in
RESISTENTE
CURATRICE SPECIALE DEL MINORE, AVV. Paola Mari
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: disconoscimento di paternità
Conclusioni:
Ricorrente “
1. Dichiararsi che non è il padre biologico di _1
nato a [...] il [...]; Persona_1
2. Conseguentemente ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Suzzara di procedere con la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
1
Il tutto con vittoria di spese e competenze presente giudizio Per_ Si chiede che il Curatore speciale del minore sia soggetto al regime del gratuito patrocinio in ordine alle proprie competenze richieste, e ciò senza ulteriori costi e oneri per le parti”.
Resistente: ““- Disporre che il cognome " venga eliminato dalle Pt_1 generalità del minore e sostituito con quello della madre " . CP_1
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita del minore di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Con compensazione delle spese e dei compensi di causa, e di quelli di
CTU”
Curatore speciale del minore: “- DICHIARARE il disconoscimento di paternità ex art.243 BIS e ss CC del Sig. nei riguardi del minore _1
, assumendo le conseguenti statuizioni secondo giustizia, Persona_1 specificatamente riguardo alla eliminazione del cognome e sostituzione con il cognome della Pt_1 madre essendo accertata, a mezzo della disposta CTU, l'esclusione della CP_1 paternità genetica del Sig. , in ragione delle rilevanti incompatibilità _1 genetiche con il figlio legittimo come attestate dall'esame Persona_1 ematogenetico.
- ORDINARE conseguentemente che l'Ufficiale di Stato Civile competente provveda alla relativa annotazione della perdita del cognome paterno da parte di
con sostituzione di quello materno LIQUIDARE il Persona_1 CP_1
COMPENSO PROFESSIONALE, ANTICIPAZIONE E SPESE RIFUSE a carico di entrambe le parti per la metà ciascuno, in forza della nota che si produce o nel diverso importo che il Tribunale riterrà di giustizia.”
Pubblico Ministero ha preso visione degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha esposto che: _1
- ha contratto matrimonio con in data 10.6.2017, prima del CP_1 matrimonio, in data 7.11.2016 è nata la figlia;
Persona_2
2 3
- in data 30.1.2024 ha dato alla luce che è stato CP_1 Persona_1 regolarmente registrato come figlio dei coniugi;
-in data 2 marzo 2024, Il sig. ha ricevuto diverse fotografie sul Pt_1 cellulare, che ritraggono la moglie, in costanza di gravidanza in compagnia con un altro uomo, proprio nella casa coniugale e, successivamente alla nascita del figlio, vi sono altrettante fotografie dell'uomo che tiene in braccio il piccolo;
-la sig.ra ha confessato quindi la propria relazione extra coniugale. I CP_1
Per_ coniugi, di comune accordo, hanno proceduto all'esame del DNA sul piccolo , esame che ha accertato che lo stesso non è figlio del sig. , escludendone _1 quindi la paternità .
Tanto premesso ha chiesto accogliersi le su riportate conclusioni.
L aresistente si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda del ricorrente e chiedendo la sostituzione del cognome paterno con quello materno.
Dopo la nomina da parte del giudice delgato, si è costituita in giudizio la curatrice speciale del minore avv. Paola Mari, chiedendo Persona_1
l'accertamento dell'esclusione del rapporto di filiazione.
Compiute le verifiche preliminari, espletata istruttoria mediante ctu ematologica, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra riportate.
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi appresso esplicitati.
Preliminarmente, deve precisarsi che la domanda attorea risulta senz'altro ammissibile, posto che, essendo stato il ricorso depositato in data 20.5.2024, la domanda risulta proposta entro il termine decadenziale di un anno dalla nascita del figlio (30.1.2024), fissato dall'art. 244 comma 2 c.c.
Nel merito, la fondatezza della domanda emerge non solo da quanto confermato dalla resistente, ma anche e soprattutto dal risultato del test ematologico operato dal dott. del Policlinico di Modena, Persona_3 nell'ambito della ctu disposta dal giudice, sulle persone di , _1 CP_1
e di. L'ausiliario, nell'elaborato depositato in data 21.3.2025,
[...] Persona_1 ha concluso affermando che : “l'analisi di 23 polimorfismi del DNA ha permesso di stabilire che la paternità biologica di nei confronti di _1 Per_1
può essere esclusa;
[...]
- nel caso in esame sono emerse 17 ECCEZIONI alle leggi
3 4
CP_2
- pertanto per le incompatibilità genetiche emerse si può ESCLUDERE la paternità di nei confronti di , considerando anche _1 Persona_1 la madre .” CP_1
Il risultato dell'esame ematologico è da ritenersi l'unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, sicché sussistono elementi più che sufficienti a ritenere fondata la domanda dell'attore, che va, dunque, accolta.
Tanto chiarito, non ignora questo giudice che in materia di disconoscimento della paternità è necessario compiere un bilanciamento tra favor veritatis e favorminoris , tuttavia, anche se al momento, la vita del piccola Per_
subirà sicuramente dei cambiamenti nel ménage familiare, è indubbio che – nel tempo – la possibilità di ottenere piena cognizione della propria completa identità personale (sulla quale sarebbero state inevitabili continue domande alla madre, quanto meno nell'età adolescenziale) potrà avere solo effetti positivi sul minore.
Quanto alla perdita del cognome paterno, richiesta dalla madre, in assenza di espressa domanda di mantenimento dello stesso, non verrà assunta alcuna statuizione sul punto dal Tribunale e al disconoscimento seguiranno gli effetti di legge, ovvero la perdita del cognome paterno e l'attribuzione di quello materno.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio, della mancata opposizione della resistente, ma anche della causazione della presente procedura quale conseguenza di un comportamento antigiuridico della resistente ( violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio), esistono concreti e ragionevoli motivi per compensare le spese di lite tra le parti nella misura della metà, con condanna della resistente alla refusione in favore del ricorrente della residua metà delle spese, che tenuto conto della semplicità del giudizio e della limitata attività istruttoria , la quale non ha impegnato le parti in particolari difese, verranno liquidate in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento di cui ai parametri del DM 147/2022.
Vanno interamente compensate anche le spese di lite rispetto alla curatrice del minore, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Anche le spese di ctu vanno divise nella misura del 50% ciascuno tra la parte ricorrente e resistente.
PQM
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il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
-in accoglimento della domanda, accerta e dichiara che _1
(CF ) nato il [...] a [...] , non è il padre C.F._1 biologico del minore ato a Mantova il 30.1.2024, e per l'effetto, Persona_1 dichiara il disconoscimento di paternità;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Mantova di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita ( atto n.16 P.1 S A anno 2024);
- compensa le spese di lite nella misura della metà tra parte ricorrente e resistente;
- condanna al pagamento della residua metà delle spese di lite CP_1 in favore del ricorrente che liquida in euro 1.904,50 oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge;
- compensa interamente le spese di lite rispetto alla curatrice speciale;
- pone definitivamente le spese di ctu, a carico delle parti e _1 nella misura del 50% ciascuna. CP_1
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 12/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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