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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/02/2024, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 2.2.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4322 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nato il giorno 4.2.1968 in TORRE ANNUNZIATA ed ivi residente, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in PIANO di TORRE ANNUNZIATA CodiceFiscale_1 alla via MELITO n.3, presso lo studio dell'avv. Gennaro MANZILLO che lo rappresenta e difende giusta mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo della fase preventiva RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in CASTELLAMMARE di STABIA alla via SAVORITO n.8, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dagli avv.ti E. CAPANNOLO e A. DI FEO RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità ex Lege n.222/984.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 31.03.2022 il sig. , sulla Parte_1 scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti la pensione o l'assegno ex artt.1 e segg. Lex n.222/984.
1 Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva CP_1 comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 76 luglio 2023 il sig. introduceva la Pt_1 domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali
“preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 2.2.2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = =
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti il solo assegno di invalidità di cui alla Legge n.222/984, il ricorrente avendo rinunciato, con l'iniziativa post-ATP, al capo della originaria domanda inerente la pensione. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 26.06.2023 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 31.05.2023;
il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il 7.7.2023 e, quindi, nei trenta giorni successivi al “dissenso”;
l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei.
2 Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito.
Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti.
Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare
3 se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte
“ricorrente post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti.
Nel caso di specie il dr. ha accertato, a carico del sig. Persona_1 Pt_1 una condizione clinica così sintetizzata: ipoacusia percettiva bilaterale di grado severo;
spondiloartrosi a moderato-severo impegno funzionale in paziente con discopatie multiple e disturbi neuropatici agli arti inferiori;
ipertensione arteriosa in scarso compenso emodinamico ascrivibile alla I Classe NYHA;
bronchite cronica.
Il perito annette(va) a dette patologie uno stato di invalidità, riferito alla capacità di lavoro del periziato, inferiore a quello stabilito dalla Legge per l'accesso alle prestazioni evocate. Tale responso costituisce l'atto diagnostico-valutativo terminale di un percorso medico legale durante il quale il dr. aveva avuto modo di rilevare, all'esito Per_1 dell'esame obiettivo eseguito il 19 gennaio 2023, un situazione clinica così descritta, per quel che concerne i distretti di attuale interesse processuale: UDITO: Soggetto portatore di protesi acustiche. Ode con difficoltà la voce parlata alla normale distanza di conversazione
…
Testa e collo : Capo normoconformato, tiroide in sede volumetricamente nei limiti. Non dolenzia alla digitopressione nei punti di emergenza dei nervi cranici e nei punti di repere dei seni frontali. Apparato osteoarticolare : Rachide apparentemente in asse;
lievemente dolente alla digitopressione delle apofisi spinose delle vertebre lombo-sacrali. Movimenti del tronco limitati ai gradi estremi. Manovra di Lasègue lievemente positiva a circa 50° a destra (+--). Arti superiori: movimenti articolari della scapolo-omerale limitati ai gradi estremi bilateralmente. Arti inferiori: Limitata ai gradi estremi l'articolarità delle coxo-femorali. Limitati ai gradi estremi i movimenti articolari del ginocchio bilateralmente. Deambulazione autonoma.
Apparato respiratorio: Emitoraci simmetrici, normoespansibili. F.V.T. normotrasmesso. Alla percussione suono chiaro polmonare su tutto l'ambito. All'auscultazione MV aspro su tutto l'ambito polmonare. Apparato cardiocircolatorio: Assenza di bozze precordiali. Itto puntale non visibile nè palpabile. II tono aumentato di intensità. Pressione arteriosa: 140/90 mmHg. FC 87 bpm. Polso radiale ritmico. Polsi periferici apprezzabili palpatoriamente in tutti i distretti corporei di repere. Assenza di edemi declivi e varicosità agli arti inferiori.
…
4 Sistema nervoso: Soggetto orientato nel tempo, nello spazio e nelle persone, con normale memoria di rievocazione, di fissazione e di esecuzione. Lievi oscillazioni al Romberg, no Babinsky, no slivellamento alla ROT normoelicitabili, pupille Parte_2 isocoriche ed eucicliche, normoreagenti alla luce ed alla accomodazione e convergenza. Normoforico al libero colloquio.
L'indagine peritale di cui all'elaborato scritto valorizza(va), quindi, le considerazioni che seguono. <La capacità lavorativa semispecifica (capacità lavorativa in attività confacenti alle proprie attitudini) del sig. , tenuto conto della scolarità, delle capacità Pt_1 professionali e di quant' altro si evince dall' anamnesi lavorativa è quella di un giardiniere o di un operaio generico non specializzato. Nel proprio lavoro e in ogni altra occupazione che potrebbe svolgere le capacità psicofisiche richieste sono caratterizzate principalmente da una sufficiente efficienza dell'apparato osteoarticolare e di quello cardio-polmonare. Nella specie la compromissione dell'apparato muscolo-scheletrico è solo sfumata e non vi sono rilevanti compromissioni cardiache o dell'apparato respiratorio. Come a dire la condizione clinica è compatibile con gli sforzi ordinari affrontati nella propria attività lavorativa ed in ogni altra attività confacente alle proprie attitudini. Inoltre, non presenta né deficit cognitivi con compromissione delle funzioni intellettive superiori, né deficit sensoriali tali da inficiare le capacità tecniche necessarie durante lo svolgimento delle attività professionali cui potrebbe essere intento.>
I rilievi desumibili dall'atto introduttivo concernono:
-- l'asserita mancata connessione valutativa fra la prestazione evocata, le menomazioni riscontrate e l'attività lavorativa cui l'istante è dedito;
-- l'attestazione di mancanza di deficit sensoriali a fronte della diagnosticata ipoacusia percettiva bilaterale di grado severo;
-- la contraddittoria attestazione di sufficiente efficienza dell'apparato osteoarticolare a fronte delle riscontrate menomazioni di tale distretto;
-- l'incongruenza medico legale del riferimento all'apparato “cardio-polmonare”.
Ora, la questione che si pone, ad avviso del Giudice, è di tipo sistemico, prima ancora che medico legale. Il ricorrente non contesta l'esito dell'esame clinico di cui alla visita del 19 gennaio
2023. E nemmeno, per vero, il riscontro diagnostico cristallizzato nell'elaborato peritale. Consegue da ciò che l'intera premessa clinico-valutativa e medico-legale su cui si basa il responso del perito è, e resta, incontestata, oltre che tecnicamente ineccepibile nella misura in cui riflette l'iter logico-argomentativo seguito dal dr.
, apprezzabile per la sua piena adesione alla progressione medico-legale Per_1 che deve caratterizzare l'indagine consulenziale. Incentrata sulla continua osmosi fra dato documentale e dato clinico.
5 Le critiche attoree si dirigono, invece, verso una sorta di valorizzazione “storico- fenomenica” dell'attività lavorativa del per inferirne la ineludibile emersione Pt_1 del requisito sanitario oggetto di verifica. Si legge nell'atto introduttivo del Giudizio “post dissenso”. <Il ctu si limita ad indicare: “attualmente lavora come giardiniere (manutentore del verde pubblico) senza alcuna precisazione riguardo le modalità di esecuzionene dell'attività lavorativa, senza alcuna precisazione circa l'orario di lavoro, senza indicare infine i turni lavorativi con cui la mansione viene svolta. All'uopo si fa rilevare che il ricorrente è un operaio manutentore del verde pubblico che per otto ore al giorno per quaranta ore settimanali e da oltre 15 anni contributivi svolge la sua attività in strade comunali nel comprensorio vesuviano, per cui è soggetto a molteplici ripercussioni sulla sua condizione fisica correlata a inquinamento extradoor da traffico che determina e ha determinato turbe neurosensoriali (ipoacusia grave neurosensoriale documentata) e ha determinato inoltre una condizione patologica documentata a carico dell'apparato respiratorio. Da quanto esposto nell'elaborato peritale, si deduce come il CTU non correla le patologie dell'istante alla sua attività professionale ed alle mansioni svolte.>
Evidenti si palesano i limiti di un tale approccio alla tematica di causa. Ciò che viene tralasciato nelle obiezioni attoree è il rapporto, da analizzare in ottica squisitamente medico legale, fra le condizioni, eventualmente usuranti, siccome originariamente allegate nell'istanza di accertamento tecnico preventivo, in cui si svolge l'attività lavorativa dell'interessato ed il quadro clinico e menomativo rilevato dal perito, ed analizzato con la doppia lente dell'esame obiettivo e dello scrutinio documentale. Indagine questa, peraltro, da eseguire in un più ampio contesto valutativo, sensibile anche alle ulteriori attività lavorative esercitabili dal periziato.
Ebbene, il dr. , per come verificato per tabulas, sulla base delle Per_1 originarie allegazioni attoree e del mansionale notoriamente proprio della figura professionale del “manutentore del verde pubblico” id est “giardiniere-operaio generico non specializzato”, ha escluso che le patologie di cui il è portatore Pt_1 incidano sulle sue attività lavorative, e quindi sulle connesse condizioni usuranti, in modo tale da interferire negativamente con i limiti invalidanti posti dall'impianto normativo.
E su tale responso -che, ripetesi, è prioritariamente “tecnico”, cioè medico legale- le obiezioni attoree non si palesano processualmente apprezzabili, atteso che la loro derivazione è obiettivamente incoerente con il quadro clinico-menomativo puntualmente fotografato nelle risultanze peritali. Il C.T.U. ha positivamente riscontrato sia la ipoacusia percettiva bilaterale, sia le menomazioni osteoarticolari, sia infine quelle cardio-circolatorie e respiratorie. La loro interferenza con le capacità lavorative semi-specifiche dell'istante è stata analizzata dal perito. Questi non ha escluso nessuna delle patologie evocate dal ricorrente, né ha escluso che le stesse abbiano una qualche incidenza sulle
6 potenzialità lavorative dello stesso. Ha, invece, accertato che detta incidenza non raggiunge il livello di interferenza medico legale necessario ai fini del riconoscimento della percentuale inabilitante prevista dalla Legge per la prestazione rivendicata. Ed in tale contesto ha correttamente percorso l'unico tragitto medico legale possibile.
I rilievi attorei, insomma, non rimandano ad alcun vulnus “tecnico” individuabile nel responso consulenziale e meno che mai ad eventuali lacune e/o errori insiti nell'esame obiettivo.
A margine, va poi segnalato che il referto del 31 gennaio 2023 espressamente valorizzato con le note sostitutive a supporto del ricorso post-ATP era stato già messo a disposizione del dr. nella fase “preventiva” ed era Per_1 stato da questi doverosamente scrutinato (cfr. relazione scritta). Se non che pare evidente la discrasia fra le annotazioni contenute in tale certificazione e l'esito dell'esame clinico diretto eseguito dal C.T.U. appena dodici giorni prima. Esame che, mai contestato in maniera mirata dal ricorrente, neutralizza sul nascere qualsiasi possibilità di annettere valenza tecnica alla condizione clinica cui detto referto sembra rimandare
In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatore il sig. non è tale Parte_1 da integrare gli estremi per il riconoscimento delle prestazioni evocate.
Le spese di lite restano compensate.
Le spese consulenziali, già liquidate con separato provvedimento, restano definitivamente a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni inerenti l'assegno previsto dalla Legge n.222/984, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. compensa per intero le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese consulenziali, già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 5/2/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 2.2.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4322 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nato il giorno 4.2.1968 in TORRE ANNUNZIATA ed ivi residente, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in PIANO di TORRE ANNUNZIATA CodiceFiscale_1 alla via MELITO n.3, presso lo studio dell'avv. Gennaro MANZILLO che lo rappresenta e difende giusta mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo della fase preventiva RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in CASTELLAMMARE di STABIA alla via SAVORITO n.8, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dagli avv.ti E. CAPANNOLO e A. DI FEO RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità ex Lege n.222/984.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 31.03.2022 il sig. , sulla Parte_1 scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti la pensione o l'assegno ex artt.1 e segg. Lex n.222/984.
1 Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva CP_1 comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 76 luglio 2023 il sig. introduceva la Pt_1 domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali
“preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 2.2.2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = =
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti il solo assegno di invalidità di cui alla Legge n.222/984, il ricorrente avendo rinunciato, con l'iniziativa post-ATP, al capo della originaria domanda inerente la pensione. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 26.06.2023 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 31.05.2023;
il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il 7.7.2023 e, quindi, nei trenta giorni successivi al “dissenso”;
l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei.
2 Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito.
Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti.
Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare
3 se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte
“ricorrente post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti.
Nel caso di specie il dr. ha accertato, a carico del sig. Persona_1 Pt_1 una condizione clinica così sintetizzata: ipoacusia percettiva bilaterale di grado severo;
spondiloartrosi a moderato-severo impegno funzionale in paziente con discopatie multiple e disturbi neuropatici agli arti inferiori;
ipertensione arteriosa in scarso compenso emodinamico ascrivibile alla I Classe NYHA;
bronchite cronica.
Il perito annette(va) a dette patologie uno stato di invalidità, riferito alla capacità di lavoro del periziato, inferiore a quello stabilito dalla Legge per l'accesso alle prestazioni evocate. Tale responso costituisce l'atto diagnostico-valutativo terminale di un percorso medico legale durante il quale il dr. aveva avuto modo di rilevare, all'esito Per_1 dell'esame obiettivo eseguito il 19 gennaio 2023, un situazione clinica così descritta, per quel che concerne i distretti di attuale interesse processuale: UDITO: Soggetto portatore di protesi acustiche. Ode con difficoltà la voce parlata alla normale distanza di conversazione
…
Testa e collo : Capo normoconformato, tiroide in sede volumetricamente nei limiti. Non dolenzia alla digitopressione nei punti di emergenza dei nervi cranici e nei punti di repere dei seni frontali. Apparato osteoarticolare : Rachide apparentemente in asse;
lievemente dolente alla digitopressione delle apofisi spinose delle vertebre lombo-sacrali. Movimenti del tronco limitati ai gradi estremi. Manovra di Lasègue lievemente positiva a circa 50° a destra (+--). Arti superiori: movimenti articolari della scapolo-omerale limitati ai gradi estremi bilateralmente. Arti inferiori: Limitata ai gradi estremi l'articolarità delle coxo-femorali. Limitati ai gradi estremi i movimenti articolari del ginocchio bilateralmente. Deambulazione autonoma.
Apparato respiratorio: Emitoraci simmetrici, normoespansibili. F.V.T. normotrasmesso. Alla percussione suono chiaro polmonare su tutto l'ambito. All'auscultazione MV aspro su tutto l'ambito polmonare. Apparato cardiocircolatorio: Assenza di bozze precordiali. Itto puntale non visibile nè palpabile. II tono aumentato di intensità. Pressione arteriosa: 140/90 mmHg. FC 87 bpm. Polso radiale ritmico. Polsi periferici apprezzabili palpatoriamente in tutti i distretti corporei di repere. Assenza di edemi declivi e varicosità agli arti inferiori.
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4 Sistema nervoso: Soggetto orientato nel tempo, nello spazio e nelle persone, con normale memoria di rievocazione, di fissazione e di esecuzione. Lievi oscillazioni al Romberg, no Babinsky, no slivellamento alla ROT normoelicitabili, pupille Parte_2 isocoriche ed eucicliche, normoreagenti alla luce ed alla accomodazione e convergenza. Normoforico al libero colloquio.
L'indagine peritale di cui all'elaborato scritto valorizza(va), quindi, le considerazioni che seguono. <La capacità lavorativa semispecifica (capacità lavorativa in attività confacenti alle proprie attitudini) del sig. , tenuto conto della scolarità, delle capacità Pt_1 professionali e di quant' altro si evince dall' anamnesi lavorativa è quella di un giardiniere o di un operaio generico non specializzato. Nel proprio lavoro e in ogni altra occupazione che potrebbe svolgere le capacità psicofisiche richieste sono caratterizzate principalmente da una sufficiente efficienza dell'apparato osteoarticolare e di quello cardio-polmonare. Nella specie la compromissione dell'apparato muscolo-scheletrico è solo sfumata e non vi sono rilevanti compromissioni cardiache o dell'apparato respiratorio. Come a dire la condizione clinica è compatibile con gli sforzi ordinari affrontati nella propria attività lavorativa ed in ogni altra attività confacente alle proprie attitudini. Inoltre, non presenta né deficit cognitivi con compromissione delle funzioni intellettive superiori, né deficit sensoriali tali da inficiare le capacità tecniche necessarie durante lo svolgimento delle attività professionali cui potrebbe essere intento.>
I rilievi desumibili dall'atto introduttivo concernono:
-- l'asserita mancata connessione valutativa fra la prestazione evocata, le menomazioni riscontrate e l'attività lavorativa cui l'istante è dedito;
-- l'attestazione di mancanza di deficit sensoriali a fronte della diagnosticata ipoacusia percettiva bilaterale di grado severo;
-- la contraddittoria attestazione di sufficiente efficienza dell'apparato osteoarticolare a fronte delle riscontrate menomazioni di tale distretto;
-- l'incongruenza medico legale del riferimento all'apparato “cardio-polmonare”.
Ora, la questione che si pone, ad avviso del Giudice, è di tipo sistemico, prima ancora che medico legale. Il ricorrente non contesta l'esito dell'esame clinico di cui alla visita del 19 gennaio
2023. E nemmeno, per vero, il riscontro diagnostico cristallizzato nell'elaborato peritale. Consegue da ciò che l'intera premessa clinico-valutativa e medico-legale su cui si basa il responso del perito è, e resta, incontestata, oltre che tecnicamente ineccepibile nella misura in cui riflette l'iter logico-argomentativo seguito dal dr.
, apprezzabile per la sua piena adesione alla progressione medico-legale Per_1 che deve caratterizzare l'indagine consulenziale. Incentrata sulla continua osmosi fra dato documentale e dato clinico.
5 Le critiche attoree si dirigono, invece, verso una sorta di valorizzazione “storico- fenomenica” dell'attività lavorativa del per inferirne la ineludibile emersione Pt_1 del requisito sanitario oggetto di verifica. Si legge nell'atto introduttivo del Giudizio “post dissenso”. <Il ctu si limita ad indicare: “attualmente lavora come giardiniere (manutentore del verde pubblico) senza alcuna precisazione riguardo le modalità di esecuzionene dell'attività lavorativa, senza alcuna precisazione circa l'orario di lavoro, senza indicare infine i turni lavorativi con cui la mansione viene svolta. All'uopo si fa rilevare che il ricorrente è un operaio manutentore del verde pubblico che per otto ore al giorno per quaranta ore settimanali e da oltre 15 anni contributivi svolge la sua attività in strade comunali nel comprensorio vesuviano, per cui è soggetto a molteplici ripercussioni sulla sua condizione fisica correlata a inquinamento extradoor da traffico che determina e ha determinato turbe neurosensoriali (ipoacusia grave neurosensoriale documentata) e ha determinato inoltre una condizione patologica documentata a carico dell'apparato respiratorio. Da quanto esposto nell'elaborato peritale, si deduce come il CTU non correla le patologie dell'istante alla sua attività professionale ed alle mansioni svolte.>
Evidenti si palesano i limiti di un tale approccio alla tematica di causa. Ciò che viene tralasciato nelle obiezioni attoree è il rapporto, da analizzare in ottica squisitamente medico legale, fra le condizioni, eventualmente usuranti, siccome originariamente allegate nell'istanza di accertamento tecnico preventivo, in cui si svolge l'attività lavorativa dell'interessato ed il quadro clinico e menomativo rilevato dal perito, ed analizzato con la doppia lente dell'esame obiettivo e dello scrutinio documentale. Indagine questa, peraltro, da eseguire in un più ampio contesto valutativo, sensibile anche alle ulteriori attività lavorative esercitabili dal periziato.
Ebbene, il dr. , per come verificato per tabulas, sulla base delle Per_1 originarie allegazioni attoree e del mansionale notoriamente proprio della figura professionale del “manutentore del verde pubblico” id est “giardiniere-operaio generico non specializzato”, ha escluso che le patologie di cui il è portatore Pt_1 incidano sulle sue attività lavorative, e quindi sulle connesse condizioni usuranti, in modo tale da interferire negativamente con i limiti invalidanti posti dall'impianto normativo.
E su tale responso -che, ripetesi, è prioritariamente “tecnico”, cioè medico legale- le obiezioni attoree non si palesano processualmente apprezzabili, atteso che la loro derivazione è obiettivamente incoerente con il quadro clinico-menomativo puntualmente fotografato nelle risultanze peritali. Il C.T.U. ha positivamente riscontrato sia la ipoacusia percettiva bilaterale, sia le menomazioni osteoarticolari, sia infine quelle cardio-circolatorie e respiratorie. La loro interferenza con le capacità lavorative semi-specifiche dell'istante è stata analizzata dal perito. Questi non ha escluso nessuna delle patologie evocate dal ricorrente, né ha escluso che le stesse abbiano una qualche incidenza sulle
6 potenzialità lavorative dello stesso. Ha, invece, accertato che detta incidenza non raggiunge il livello di interferenza medico legale necessario ai fini del riconoscimento della percentuale inabilitante prevista dalla Legge per la prestazione rivendicata. Ed in tale contesto ha correttamente percorso l'unico tragitto medico legale possibile.
I rilievi attorei, insomma, non rimandano ad alcun vulnus “tecnico” individuabile nel responso consulenziale e meno che mai ad eventuali lacune e/o errori insiti nell'esame obiettivo.
A margine, va poi segnalato che il referto del 31 gennaio 2023 espressamente valorizzato con le note sostitutive a supporto del ricorso post-ATP era stato già messo a disposizione del dr. nella fase “preventiva” ed era Per_1 stato da questi doverosamente scrutinato (cfr. relazione scritta). Se non che pare evidente la discrasia fra le annotazioni contenute in tale certificazione e l'esito dell'esame clinico diretto eseguito dal C.T.U. appena dodici giorni prima. Esame che, mai contestato in maniera mirata dal ricorrente, neutralizza sul nascere qualsiasi possibilità di annettere valenza tecnica alla condizione clinica cui detto referto sembra rimandare
In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatore il sig. non è tale Parte_1 da integrare gli estremi per il riconoscimento delle prestazioni evocate.
Le spese di lite restano compensate.
Le spese consulenziali, già liquidate con separato provvedimento, restano definitivamente a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni inerenti l'assegno previsto dalla Legge n.222/984, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. compensa per intero le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese consulenziali, già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 5/2/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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