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Ordinanza 5 aprile 2025
Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/257
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 257/2025 promossa da:
SIA IN PROPRIO, CHE IN QUALITÀ DI ESERCENTE LA Parte_1
RESPONSABILITÀ GENITORIALE SULLA FIGLIA MINORE RA Pt_1
, SIA IN PROPRIO, CHE IN QUALITÀ DI ESERCENTE LA Parte_2
RESPONSABILITÀ GENITORIALE SULLA FIGLIA MINORE Parte_3
RICORRENTI contro
Controparte_1
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso cautelare proposto ai sensi degli artt. 669 ter e 700 c.p.c., e Parte_1
, sia in proprio, sia in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_2
(in seguito anche solo genitori) proponevano domanda cautelare, anche inaudita Parte_3 altera parte, chiedendo – previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi emanati dall'amministrazione resistente – di ordinare al l'immediato Controparte_1 adempimento contrattuale e il conseguente reinserimento della minore nel Polo Parte_3
Educativo 0-6 meglio identificato in atti, con vittoria di spese di lite.
Inoltre, la parte ricorrente formulava, già nel ricorso cautelare depositato, le relative domande di merito aventi ad oggetto l'accertamento e la declaratoria in ordine alla conclusione del contratto di servizio pubblico a prestazioni corrispettivi, all'efficacia dello stesso e alla sussistenza del diritto soggettivo della minore a frequentare il nido dell'infanzia di TE, nonché la Parte_3 condanna dell'amministratore all'immediato reintegro della minore ed alla Parte_3 corresponsione, in favore dei ricorrenti, della somma di euro 5.000,00, ovvero la somma che sarà ritenuta equa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in ragione dell'inadempimento contrattuale posto in essere dal . Controparte_1
In particolare, i genitori di riassumevano i fatti di causa, dando atto di aver inoltrato in Parte_3 data 22.05.2024 al Comune di richiesta di disponibilità per l'iscrizione all'asilo Controparte_1 nido della figlia minore, nata in data [...], nonché in data 10.07.2024 istanza al responsabile del settore segreteria volta al perfezionamento della relativa iscrizione scolastica, a seguito del deposito in data 9.07.2024 di formale richiesta di vaccinazione di presso l'ASL della Parte_3
Romagna competente per territorio. I genitori ricorrenti davano atto, altresì, di aver ricevuto, in data
6.09.2024, comunicazione relativa al fatto che la minore non fosse in regola con la Parte_3 vaccinazione obbligatoria, nonché di aver ricevuto da parte del responsabile del settore segreteria,
Pagina 1 in data 9.09.2024, missiva comunicante la revoca immediata dell'assegnazione del posto nido già riservato alla minore non avendo i genitori depositato documentazione idonea a Parte_3 comprovare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale. Da ultimo, i genitori ricorrenti davano atto di aver ricevuto comunicazione pec, in data 1.10.2024, contenente provvedimento Prot. N. 0010758, recante la declaratoria di decadenza della figlia dall'iscrizione al nido dell'infanzia di Parte_3 TE. Ciò premesso in fatto, i ricorrenti deducevano l'illegittimo recesso contrattuale del da contratto di servizio a prestazioni corrispettive concluso, per Controparte_1 violazione dell'art. 3 bis l. 119/2017, della normativa scolastica e della normativa sulla privacy. Sul punto, i genitori di deducevano che, all'atto dell'iscrizione all'asilo nido, il Parte_3 responsabile dei servizi educativi per l'infanzia non potesse richiedere alcun tipo di ulteriore documentazione, nonché deducevano la mancata previsione di un'indagine della scuola sullo status vaccinale della minore. Inoltre, i genitori ricorrenti eccepivano che la decadenza dall'iscrizione potesse derivare unicamente dal mancato deposito della documentazione richiesta dalla normativa vigente. Pertanto, deducevano la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, anche in considerazione del danno esistenziale irreversibile derivante da ogni anno scolastico perso.
Con memoria di costituzione depositata in data 25.03.2025, si costituiva il
[...]
(di seguito anche solo amministrazione), contestando le avversarie allegazioni e Controparte_1 deduzioni e domandando in ogni caso la reiezione delle domande ex adverso formulate. Preliminarmente, parte resistente eccepiva il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 37 c.p.c., per essere competente il giudice amministrativo, deducendo come nella specie non si fosse perfezionato alcun contratto di servizi tra l'amministrazione e i genitori ricorrenti. In particolare, il Comune di affermava come la mera presentazione formale della Controparte_1 domanda di vaccinazione non fosse sufficiente ai fini dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, atteso che alla stessa non faceva poi seguito l'effettivo adempimento costituito dalla vaccinazione obbligatoria della minore circostanza non contestata dagli odierni ricorrenti. Inoltre, Parte_3 parte resistente contestava le presunte violazioni di clausole negoziali e della normativa sulla privacy, evidenziando come il Comune di avesse legittimamente adottato il Controparte_1 provvedimento di sospensione, prima, e di decadenza dall'iscrizione all'asilo nido della minore, poi. Da ultimo, il eccepiva l'assoluta insussistenza del requisito del Controparte_1 periculum in mora, anche tenuto con della data di effettiva proposizione del presente procedimento cautelare, con conseguente inammissibilità – oltreché infondatezza – dell'avversario ricorso cautelare d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c..
All'udienza in presenza del 27.03.2025, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, e contestavano quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto;
all'esito di ampia discussione orale, il giudice si riservava di provvedere sulla domanda cautelare proposta dai genitori ricorrenti.
***
La domanda cautelare d'urgenza formulata dai genitori ricorrenti nei confronti del
[...]
con ricorso ex artt. 669 ter e 700 c.p.c. è senza dubbio ed in ogni caso Controparte_1 infondata per mancanza di adeguata prova in atti tanto del fumus boni iuris, quanto del periculum in mora e va, quindi, respinta per tutte le ragioni seguito esposte.
1. Innanzitutto, si ritiene necessario ricordare brevemente che, come noto, i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presuppongono il pericolo di una situazione attuale di danno, derivante dall'attesa del giudizio, e mirano a scongiurarla con l'anticipazione degli effetti di esso. Al fine della concessione di un provvedimento d'urgenza occorre, pertanto, che sussistano ad un tempo le condizioni della domanda cautelare, sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, ovvero che appunto il titolare del diritto abbia fondato motivo di temere che il proprio diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile nelle more della tutela ordinaria. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità della domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il giudice deve altresì verificare la sussistenza, in astratto e, quindi, indipendentemente dalle ragioni
Pagina 2 che in concreto rendono l'azione infondata nel merito, se l'ordinamento appresti una forma tipica di tutela che consenta di conseguire una medesima tutela anticipatoria in via d'urgenza (residualità), nonché l'eventuale difetto di strumentalità del ricorso cautelare medesimo. In generale, il carattere dell'atipicità di una tale tutela cautelare – a carattere strumentale, provvisoria ed anticipata - prevista dal dettato normativo assicura alla parte la possibilità di domandare ed ottenere un provvedimento non predeterminato dalla legge, il cui contenuto è rimesso alla discrezionale valutazione operata dal giudice caso per caso e sulla base delle circostanze concrete, pur sempre nel rispetto del principio generale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. n. 12767 del 09.07.2004). In particolare, infatti, il provvedimento d'urgenza assolve ad una funzione complementare rispetto ai provvedimenti tipici, coprendo un'area di tutela ultronea rispetto alle misure cautelari tipiche come testualmente previsto dalla clausola di salvezza posta in apertura dello stesso art. 700 c.p.c. (“fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo”); ciò comporta la necessità del rispetto del carattere di residualità del provvedimento atipico d'urgenza al fine di tutelare un proprio diritto che sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile. A tal proposito, ci si limita a richiamare l'orientamento giurisprudenziale, da ritenersi sostanzialmente maggioritario e condivisibile, già adottato anche da questo Tribunale, nell'affermare l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per l'ottenimento di una pronuncia di condanna all'adempimento di obblighi di fare o di non fare, nonché anche di mero accertamento, purché la finalità sia quella di neutralizzare il pregiudizio imminente ed irreparabile che, nel specifico caso, minaccia il diritto a tutela del quale la cautela anticipatoria.
Ciò premesso ed in considerazione delle specifiche allegazioni e conclusioni testuali rassegnate da parte ricorrente, preliminarmente, la domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c. - per cui “previa disapplicazione, ai sensi dell'art. 5 della Legge 20 giugno 1865 n. 2248 All. E, dei provvedimenti illegittimi di sospensione e decadenza emanati dall'Amministrazione Co resistente, ordinare al Comune l'immediato adempimento contrattuale ed il Controparte_1 conseguente reinserimento della minore nel Polo Educativo 0-6, ubicato in Via Papa Parte_3
Leone XIII, 6, frazione di TE, nel preminente interesse della minore” - è ammissibile, essendo certamente integrati i presupposti della residualità e della strumentalità attenuata del ricorso d'urgenza, avendo ad oggetto, nella specie, un facere altrimenti non tutelabile e avendo la parte ricorrente anche esplicitato nelle conclusioni del proprio ricorso cautelare le domande di merito esperibili dalla medesima parte della successiva ed eventuale fase di cognizione ordinaria. 2. In considerazione dell'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, per essere giurisdizionalmente competente il giudice amministrativo, sollevata da parte resistente, si rende poi necessario, sempre in via preliminare, tratteggiare il criterio generale che deve essere utilizzato per delineare il confine tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, al fine di valutare la competenza giurisdizione in relazione alla specifica domanda cautelare proposta. 2.1 Come noto, pacifico è l'orientamento della giurisprudenza nel ritenere che “ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. Cass. S.U. n. 20902 del 11.10.2011 e già C. Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006). Pertanto, il criterio della causa petendi, basato sulla consistenza della posizione soggettiva la cui lesione viene fatta valere in sede giudiziaria, è il fondamentale discrimen tra le due giurisdizioni, a prescindere dalla natura formale dell'atto oggetto di impugnazione e delle puntuali censure proposte. Si rileva, peraltro, che ciò ha, di fatto, trovato l'avallo legislativo con il codice del processo amministrativo d. lgs. n. 104/2010 che in sostanza ha designato il giudice ammnistrativo come il giudice naturale della legittimità dell'esercizio del potere pubblico, investendolo del potere giurisdizionale di conoscere ogni forma di tutela, anche risarcitoria, agli interessi legittimi.
Posto il criterio generale di riparto della giurisdizione, occorre valutare quali siano i criteri per fare applicazione in concreto della distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo. Quest'ultimo,
Pagina 3 in particolare, sussiste ogniqualvolta venga in rilievo l'esercizio di un potere autoritativo dell'amministrazione, che si estrinsechi nell'adozione di un provvedimento amministrativo e non già quando la stessa ponga in essere un'attività di natura meramente privatistica, rilevando altresì la funzionalizzazione del potere alla tutela dell'interesse pubblico o di quello del singolo. Si ricorda, inoltre, per quanto di specifico interesse, che in base al condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell'aggiudicazione (e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto), mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, nella fase successiva afferente l'esecuzione del rapporto” (cfr. Cass. S.U. n. 14188 del 08.07.2015 e Cass. S.U. n. 21671 del 23.09.2013 con specifico riferimento all'approvazione della graduatoria in materia di impiego pubblico contrattualizzato) e ancora “in tema di contratti della P.A., la caducazione in autotutela di atti prodromici alla conclusione del contratto postula la giurisdizione del giudice amministrativo soltanto nell'ipotesi in cui l'esercizio del potere autoritativo di annullamento abbia la funzione di sindacare la legittimità degli atti appartenenti alla sequela procedimentale di carattere discrezionale che ha preceduto la successiva contrattazione con il privato, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nella contraria ipotesi in cui la P.A. persegua l'obiettivo di sottrarsi ex post ad un vincolo contrattuale” (cfr. Cass. S.U. n. 23600 del 9.10.2017).
2.2 Nel caso di specie, facendo congiunta applicazione dei summenzionati principi giuridici in relazione ai fatti per cui è causa, si ritiene che la questione posta all'attenzione dello scrivente giudice ad opera di parte ricorrente, per causa petendi e petitum sostanziale, debba preferibilmente rientrare nell'ambito del diritto soggettivo della minore all'adempimento da parte Parte_3 dell'amministrazione ovvero ad usufruire del servizio di nido dell'infanzia di TE per l'anno educativo 2024/2025, in forza della non contestata ricezione, in data 8.07.2024, da parte dei genitori della stessa, odierni ricorrenti, della comunicazione, via mail, della graduatoria definitiva approvata dal Comune di , in cui la figlia minore si era collocata in Controparte_1 Parte_3 tredicesima posizione, utile per l'assegnazione del posto disponibile presso il nido dell'infanzia (cfr. doc. nn. 6 e 22 parte resistente e doc. nn. 1 e 3 parte ricorrente).
Nello specifico, ai fini che qui interessano, si deve evidenziare come, per un verso, la richiesta di iscrizione al nido dell'infanzia di TE – protocollo n. 5711 - 22/05/2024 – sottoscritta dai genitori della minore ed inviata tramite procedura online al Parte_3 [...]
vada qualificata in termini di proposta contrattuale e, per altro verso, Controparte_2 la determinazione n. 251/2024 di approvazione della graduatoria definitiva degli ammessi al medesimo nido dell'infanzia di TE per l'anno educativo 2024/2025 assunta dal
[...]
e comunicato via mail, in data 8.07.2024, ai genitori della minore ammessa Controparte_1
in quanto collocatasi in posizione utile per l'assegnazione del posto, integri conforme Parte_3 accettazione della proposta. Tali documentate manifestazioni di volontà unilaterali e corrispettive delle parti contraenti, nel caso di specie, sono rispettivamente pervenute nella sfera di conoscenza dell'altra parte contraente e hanno conseguentemente comportato, nel caso in analisi, la formale conclusione del contratto consensuale avente ad oggetto il servizio di nido dell'infanzia di
TE per l'anno educativo 2024/2025, ai sensi degli artt. 1326 e 1376 c.c.. Inoltre, la validità di un tale accordo contrattuale avente ad oggetto l'assegnazione del posto e il servizio di nido dell'infanzia di TE per l'anno educativo 2024/2025 è sussistente anche da un punto di vista propriamente formale, in quanto l'obbligo della forma scritta ad substantiam previsto dall'ordinamento giuridico per i contratti della pubblica amministrazione, in un tale contesto fattuale, deve ritenersi certamente assolto. In tal senso e tenuto conto della difforme, ma certamente motivata, ricostruzione giuridica proposta sul punto da parte resistente nella propria memoria di costituzione, si rende necessario esplicitare due ulteriori e dirimenti considerazioni che emergono dalla complessiva qualificazione e soprattutto interpretazione delle due dichiarazioni scritte recettizie in esame.
Pagina 4 Ai fini della valida e compiuta conclusione del contratto tra la pubblica amministrazione e i genitori ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, da un lato ed in base ai criteri ermeneutici testuale e sistematico, si osserva che dalla graduatoria definitiva approvata e pubblicata dal Comune di la minore risulta tra gli “ammessi” e non già tra gli Controparte_1 Parte_3
“ammessi con riserva” (cfr. doc. n. 6 parte resistente), tanto che nella comunicazione della stessa via mail ai genitori, odierni ricorrenti, le prescrizioni formulate dall'ufficio segreteria del Comune – testualmente “In seguito alla presa visione della graduatoria è necessario mettersi in contatto con l'Ufficio scuola del Comune, al fine di confermare l'accettazione del posto nido in oggetto. Diversamente si può fare rinuncia con il modulo allegato alla presente. La mancata accettazione del posto comporta lo scorrimento della graduatoria e la conseguente perdita del posto” – risulterebbero prive di utilità e di senso se non fossero basate sull'evidente presupposto dell'ottenimento del posto al nido dell'infanzia di TE da parte del minore ammesso. Ciò vale, infatti, specialmente con riguardo all'espressa prescrizione relativa alla necessità in caso di rinuncia al posto di sottoscrivere e presentare un apposito modulo allegato alla mail in esame
(cfr. doc. n. 3 parte ricorrente). Dall'altro lato, si deve poi senza dubbio osservare che la proposta contrattuale sottoscritta ed inviata dagli odierni ricorrenti ai fini dell'iscrizione della figlia minore – pur sempre nel corso Parte_3 dell'iter procedimentale ad evidenza pubblica previsto dalla pubblica amministrazione - contiene la seguente espressa previsione “OBBLIGO VACCINALE: in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 119 del 31/07/2017 possono accedere ai servizi educativi i bambini preventivamente vaccinati. L'Amministrazione Comunale segue la procedura di verifica indicata nella circolare del MIUR n. 14659 del 13/11/2017” (cfr. doc. n. 1 parte ricorrente) ed è stata, anch'essa, oggetto della conforme accettazione manifestata dal (cfr. doc. n. 6 parte resistente e Controparte_1 doc. n. 3 parte ricorrente), che l'aveva peraltro già in origine chiaramente esplicitata nell'informativa circa l'apertura del servizio di nido dell'infanzia di TE (cfr. doc. n. 4 parte resistente). Pertanto, anche una tale previsione è ricompresa nel regolamento contrattuale concluso in data 8.07.2024, che ai sensi dell'art. 1372 c.c. “ha forza di legge tra le parti” e “non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”, ed è dunque vincolante per entrambe le parti contraenti, condizionando l'accesso al servizio di nido d'infanzia di TE, nella specie già assegnato alla minore all'assolvimento dell'obbligo Parte_3 vaccinale imposto della richiamata legge n. 119 del 31.07.2017.
Una tale condizione legale, quale limite all'autonomia contrattuale delle parti contraenti ai sensi dell'art. 1322 c.c. ed elemento che necessariamente deve comunque eterointegrare il contratto concluso tra la pubblica amministrazione ed il privato interessato, rileva sul diverso piano dell'efficacia e non già sulla validità dello stesso. Pertanto e con specifico riferimento al petitum sostanziale e alla causa petendi, rinvenibili nel ricorso cautelare d'urgenza depositato in data 5.02.2025, l'azione giudiziale proposta da parte ricorrente va ricondotta all'ambito dei rapporti privatistici dell'amministrazione resistente, in ragione della documentata approvazione della graduatoria definitiva di ammissione al servizio proposto nonché del conseguente diritto soggettivo sorto in capo al contraente privato, e, quindi, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice ordinario adito in relazione alla specifica domanda attorea di “ordinare al l'immediato adempimento contrattuale ed il Controparte_1 conseguente reinserimento della minore nel Polo Educativo 0-6, ubicato in Via Papa Parte_3 Leone XIII, 6, frazione di TE”. Tutto ciò doverosamente premesso ed accertato, sussistono quindi le condizioni minime per dare ingresso alle valutazioni nel merito del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto, nella presente sede giudiziale, da e , sia in proprio, sia in qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_3
3. Passando poi all'analisi del merito cautelare, in primo luogo ed in via già di per sé stessa decisiva, si deve rilevare come dal ricorso d'urgenza depositato e dalla documentazione ivi allegata, nonché dalle produzioni documentali di parte resistente in sede di costituzione e dalle successive
Pagina 5 deduzioni di parte ricorrente, non sono emersi elementi di prova sufficienti e concreti per ritenere sussistente l'imprescindibile requisito del fumus boni iuris ovvero l'apparenza / verosimiglianza del buon diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela ordinaria.
Allo stato degli atti, infatti, la sussistenza del preteso diritto dei ricorrenti, genitori della figlia minore nata in data [...], ad [...] il reinserimento nel posto al nido Parte_3 dell'infanzia di TE, da cui è stata dichiarata, prima, sospesa in data 10.09.2024 e, poi, decaduta in data 1.10.2024 ad opera dell'amministrazione competente, non risulta verosimile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie, non coincidendo in ogni caso con l'accertamento dell'esistenza del diritto del ricorrente in sede dell'eventuale giudizio di merito. Assorbente è in tal senso la circostanza fattuale pacifica tra le parti ed in ogni caso documentata in atti per cui, quantomento alla data del 30.09.2024 - termine concesso ai genitori ricorrenti dall'amministrazione resistente per la regolarizzazione della vaccinazione della figlia (doc. n. 9 parte resistente e doc. n. 13 parte ricorrente) -, la minore ammessa al servizio sulla Parte_3 base dalla procedura amministrativa ad evidenza pubblica (cfr. doc. n. 6 parte resistente) non risultasse ancora in regola con l'obbligo di effettiva e preventiva vaccinazione per l'accesso al servizio (cfr. doc. nn. 10-13 parte resistente e doc. nn. 16 e 17 parte ricorrente). L'odierna parte ricorrente, nell'ambito del presente giudizio cautelare, infatti, con le proprie allegazioni assertive e probatorie, non ha fornito sufficiente prova dell'avveramento della condizione legale sospensiva apposta al contratto di servizio a prestazioni corrispettive concluso con l'amministrazione resistente ovvero della regolarità sostanziale e non già solo formale della figlia minore rispetto alle vaccinazioni obbligatorie ai sensi della legge n. 119 del 31.07.2017 – poste a presidio della salute pubblica, in generale, e degli altri fruitori del servizio educativo, in particolare -, quantomeno alla data di accesso al nido dell'infanzia di TE.
Pertanto, il contratto di servizio posto a fondamento della domanda cautelare ad opera di parte ricorrente deve intendersi, allo stato degli atti e sul piano propriamente civilistico, inefficace e, quindi, non idoneo a ritenere verosimilmente fondata la pretesa di reinserimento immediato della minore presso il nido dell'infanzia di TE. A tale specifico proposito ed in Parte_3 ragione di quanto in precedenza già evidenziato in punto di giurisdizione del giudice adito, si osserva come le specifiche contestazioni, parimenti sollevate dai genitori ricorrenti nel proprio ricorso cautelare in merito ai provvedimenti amministrativi di sospensione e di decadenza adottati nei propri confronti dal responsabile del procedimento, dott.ssa non possano Persona_1 formare oggetto di accertamento e di verifica innanzi al giudice ordinario, in quanto manifestazioni di un potere autoritativo dell'amministrazione pubblica, riservate dunque alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr. doc. nn. 2, 5 e da 13 a 22 parte ricorrente). Da un lato, infatti, in ordine alla prova dell'avveramento della condizione legale di efficacia del contratto di servizio concluso con il , non risultano dirimenti, a tale Controparte_1 specifico fine, le formalistiche contestazioni sollevate sin dalla presentazione della domanda di iscrizione dai ricorrenti in termini di violazione delle prescrizioni e tempistiche poste dalla normativa di riferimento vigente, avendo anzi l'amministrazione resistente offerto in comunicazione plurima documentazione attestante il rispetto da parte della stessa dell'iter sancito dalla legge n. 119 del 31.07.2017, applicabile al caso di specie in termini di idonea e previa informativa degli obblighi vaccinali di legge per l'iscrizione e per l'accesso dei minori degli anni tre ai servizi educativi per l'infanzia (cfr. doc. nn. 2, 3, 4, 6 e 10 parte resistente), nonché di corretta effettuazione delle verifiche di competenza dell' in ordine all'obbligo vaccinale e di costante Pt_4
e trasparente informazione ai genitori, odierni ricorrenti in linea con la normativa vigente in tema di accesso ai servizi educativi per l'infanzia ai sensi degli artt. 1, 3 e 3 bis della già citata legge n. 119/2017 (cfr. doc. nn. 7, 9, 12, 23, 24 e 25 parte resistente). In aggiunta, si deve rilevare come in tal senso risultino, altresì, prive di rilievo ai fini del presente thema decidendum, le ulteriori generiche doglianze sollevate da parte ricorrente circa la pretesa violazione della normativa sulla privacy e della normativa scolastica.
Pagina 6 Dall'altro lato, non risulta prodotta alcuna idonea documentazione attestante il compiuto assolvimento dell'obbligo vaccinale imposto ex lege (cfr. artt. 3, comma 3, e 3 bis, comma 3, della legge n. 119/2017 con specifico riferimento – per quanto di interesse – ai servizi educativi per l'infanzia) con riferimento alla minore per l'accesso al nido di TE. Non è Parte_3 dato rinvenire in atti – anche volendo prescindere dalle date previste per il relativo deposito all'amministrazione da parte dei genitori interessati secondo l'iter procedimentale - né
“documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni”, né altra idonea documentazione attestante alla data di accesso della minore ammessa “l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente”. In aggiunta, si deve rilevare che i genitori ricorrenti, pur offrendo in comunicazione formale richiesta alla competente per un appuntamento per la vaccinazione della figlia minore Pt_4 Pt_3
al fine del perfezionamento dell'iscrizione scolastica per l'anno educativo 2024/2025, in
[...] data 9.09.2024 (cfr. doc. n. 10 parte ricorrente), non hanno poi in concreto dimostrato nell'ambito del presente procedimento di essersi presentati all'appuntamento fissato e/o in libero accesso presso il servizio dell' addetto alle vaccinazioni. Pt_4
Dunque, allo stato, appare esile il diritto soggettivo vantato dai genitori ricorrenti ad ottenere l'immediato reinserimento della figlia minore nel posto alla stessa assegnato presso il Parte_3 nido dell'infanzia di TE, sulla base del buon esito della procedura di iscrizione e del conseguente contratto di servizio a prestazioni corrispettive concluso con il Controparte_1
, in quanto fonte contrattuale che non risulta dotata della necessaria efficacia al fine di
[...] poter ritenere inadempiente l'altra parte contraente, nei termini allegati dal contraente privato. 4. In secondo luogo, stante in ogni caso l'assorbente, già riscontrata, insussistenza dell'indispensabile requisito del fumus boni iuris, si ritiene comunque opportuno rilevare la contestuale carenza di idonea prova, nel caso di specie, anche in ordine alla sussistenza dell'ulteriore presupposto del periculum in mora, che non risulta specificamente provato sotto il profilo dell'imminenza del danno, nonché della concreta irreparabilità dello stesso, nelle more dell'ottenimento di un accertamento di merito, nell'ambito di un futuro giudizio di cognizione piena volto all'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei presupposti, nonché alla condanna dell'amministrazione all'immediato reintegro della figlia minore al nido dell'infanzia e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale del e quantificato dalla stessa parte in euro 5.000,00. Controparte_1
A tal proposito, da un lato, ci si limita ad evidenziare, in via di ragione maggiormente liquida, che i ricorrenti e , nella misura in cui agiscono anche in proprio, sono Parte_1 Parte_2 totalmente privi di legittimazione attiva, in quanto soggetti non tutelati in prima persona dai diritti invocati dagli stessi nella presente sede giudiziale, tanto in termini di pieno sviluppo della persona umana, quanto di diritto all'ingresso in un ambiente sociale e alla continuità del percorso educativo dalla nascita fino, per quanto di interesse, ai sei anni di età (con conseguente dedotto danno esistenziale per il minore). Dall'altro lato e con riferimento alla posizione dei genitori ricorrenti in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia si deve, altresì, evidenziare, come alla luce delle Parte_3 non contestate specificità del caso di specie - ovvero relativo all'iscrizione ed all'accesso al servizio di nido dell'infanzia per l'anno educativo 2024/2025 di un soggetto minore di età compresa tra i due e i tre anni -, non si ravvisano, dagli atti del presente giudizio, profili rilevanti in termini di irreparabilità del danno lamentato da parte ricorrente.
Sotto un primo aspetto di analisi, si deve infatti rilevare come è la stessa legge n. 119/2017, che pone la condizione legale sospensiva sopra esaminata in termini di assolvimento dell'obbligo vaccinale per tutti i minori di età compresa tra gli zero e i sedici anni in forza del disposto degli artt.
1 e 3, a prevedere discipline parzialmente diverse per situazioni differenti sulla base dei criteri di età dei minori soggetti all'obbligo ex lege vaccinale, nonché della natura dei servizi, in senso lato, educativi previsti dall'ordinamento giuridico. Ciò risulta, peraltro, in linea con il principio generale
Pagina 7 costituzionalmente garantito di pari dignità sociale e di uguaglianza, non solo formale, ma anche sostanziale, di tutti i cittadini di fronte alla legge, sancito dall'art. 3 della Costituzione. Pertanto, i parimenti fondamentali diritti alla privacy e al pieno sviluppo della persona umana, senza divulgazione di notizie riservate, nonché all'istruzione e alla continuità del percorso educativo fin dalla nascita, dedotti da parte ricorrente, possono e devono entrare in necessario bilanciamento con altri principi assoluti, di rilievo costituzionale, come nella specie il diritto alla “salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”, in sede di esercizio del potere legislativo, purché ciò avvenga nel pieno rispetto dei canoni di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale. Si osserva, a tale specifico proposito, che nell'ambito della stessa normativa prevista dagli artt. 1, 3 e 3 bis di cui alla legge n. 119 del 31.07.2017, è lo stesso legislatore a prevedere una ragionevole distinzione nella normativa di riferimento relativa all'assolvimento dell'obbligo vaccinale basata sui diversi servizi educativi che devono essere garantiti ai minori degli anni sedici: per un verso, viene sancito un potere/dovere di verifica in capo all'amministrazione e di ottenere documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie e/o l'esclusione o il differimento delle vaccinazioni per ragioni di accertato pericolo per la salute e, per altro verso, in caso di mancata presentazione della predetta documentazione necessaria, sancisce la decadenza dall'iscrizione nella sola ipotesi di “servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia” e non già il diverso caso degli “altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale” che “non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami”. Sotto un secondo aspetto di analisi, si deve rilevare che i genitori ricorrenti non hanno allegato specificamente, prima, né provato, poi, nel caso di specie, concreti ed irreparabili pregiudizi per la crescita e lo sviluppo della figlia minore a causa del negato accesso Parte_3 della stessa al servizio di nido dell'infanzia di TE, comunque giustificato dal mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale secondo l'amministrazione resistente, dovendosi tenere in debito conto il fatto che, in ogni caso, il servizio per cui è causa non è ricompreso nell'ambito della cd. scuola dell'obbligo (diritto all'istruzione del minore) e il fatto che la minore Parte_3 proprio in considerazione della propria età - compresa tra i due e i tre anni -, può certamente vedere garantiti i propri diritti a ricevere adeguati servizi educativi dedicati a giochi ed attività ricreative, come riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo legata, in altre forme, parimenti adeguate e che, in considerazione dei summenzionati obblighi ex lege previsti per l'accesso ai servizi educativi pubblici per l'infanzia, ne preservino totalmente e senza necessarie limitazioni anche la riservatezza dei propri dati personali.
In ultima analisi e facendo sostanzialmente propria una delle specifiche contestazioni sollevate nella presente sede da parte resistente, si ci limita altresì a rilevare che l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a causa della mancata dimostrazione dell'assolvimento della condizione legale sospensiva per l'accesso al servizio di nido dell'infanzia, alla luce degli atti offerti in comunicazione dalla stessa parte ricorrente, è il frutto della libera ed informata manifestazione di volontà di quest'ultima tesa all'iscrizione della propria figlia al nido dell'infanzia di Parte_3
TE (cfr. doc. nn. 1 e 22 parte resistente e doc. n. 1 parte ricorrente), posta in essere mediante la compilazione, la sottoscrizione ed il contestuale inoltro online all'amministrazione resistente, dell'apposita domanda di iscrizione da parte dei genitori della minore in data 22.05.2024. Tutto ciò premesso ed in conclusione, stante la riscontrata insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sopra esposti, la domanda cautelare d'urgenza formulata da parte ricorrente ai sensi degli artt. 669 ter e 700 c.p.c. è infondata e va respinta.
5. Le spese di lite del presente procedimento cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in base al valore della controversia in relazione al criterio della domanda proposta (reinserimento della minore nel Polo Educativo 0-6 di TE) ovvero in base allo scaglione di valore indeterminabile, nei valori medi con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, stante il fatto che il presente giudizio si è svolto con il deposito degli
Pagina 8 atti introduttivi e con la partecipazione ad un'unica udienza, nell'ambito della quale si è svolta la discussione orale nel contraddittorio tra le parti. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito all'integrale soccombenza di parte ricorrente in relazione ai presupposti della propria domanda cautelare, come meglio chiarito in motivazione.
P.Q.M.
1. RESPINGE il ricorso cautelare proposto ai sensi degli artt. 669 ter e 700 c.p.c. da parte ricorrente e , sia in proprio, sia in qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla figlia nei confronti di parte resistente , Parte_3 Controparte_1 per le ragioni di cui in motivazione.
2. CONDANNA parte ricorrente e , sia in proprio, sia in qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia in solido tra loro, al pagamento in Parte_3 favore di parte resistente delle spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_1
3.228,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sull'imponibile, come per legge.
Si comunichi.
Forlì, 5 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
Pagina 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 257/2025 promossa da:
SIA IN PROPRIO, CHE IN QUALITÀ DI ESERCENTE LA Parte_1
RESPONSABILITÀ GENITORIALE SULLA FIGLIA MINORE RA Pt_1
, SIA IN PROPRIO, CHE IN QUALITÀ DI ESERCENTE LA Parte_2
RESPONSABILITÀ GENITORIALE SULLA FIGLIA MINORE Parte_3
RICORRENTI contro
Controparte_1
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso cautelare proposto ai sensi degli artt. 669 ter e 700 c.p.c., e Parte_1
, sia in proprio, sia in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_2
(in seguito anche solo genitori) proponevano domanda cautelare, anche inaudita Parte_3 altera parte, chiedendo – previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi emanati dall'amministrazione resistente – di ordinare al l'immediato Controparte_1 adempimento contrattuale e il conseguente reinserimento della minore nel Polo Parte_3
Educativo 0-6 meglio identificato in atti, con vittoria di spese di lite.
Inoltre, la parte ricorrente formulava, già nel ricorso cautelare depositato, le relative domande di merito aventi ad oggetto l'accertamento e la declaratoria in ordine alla conclusione del contratto di servizio pubblico a prestazioni corrispettivi, all'efficacia dello stesso e alla sussistenza del diritto soggettivo della minore a frequentare il nido dell'infanzia di TE, nonché la Parte_3 condanna dell'amministratore all'immediato reintegro della minore ed alla Parte_3 corresponsione, in favore dei ricorrenti, della somma di euro 5.000,00, ovvero la somma che sarà ritenuta equa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in ragione dell'inadempimento contrattuale posto in essere dal . Controparte_1
In particolare, i genitori di riassumevano i fatti di causa, dando atto di aver inoltrato in Parte_3 data 22.05.2024 al Comune di richiesta di disponibilità per l'iscrizione all'asilo Controparte_1 nido della figlia minore, nata in data [...], nonché in data 10.07.2024 istanza al responsabile del settore segreteria volta al perfezionamento della relativa iscrizione scolastica, a seguito del deposito in data 9.07.2024 di formale richiesta di vaccinazione di presso l'ASL della Parte_3
Romagna competente per territorio. I genitori ricorrenti davano atto, altresì, di aver ricevuto, in data
6.09.2024, comunicazione relativa al fatto che la minore non fosse in regola con la Parte_3 vaccinazione obbligatoria, nonché di aver ricevuto da parte del responsabile del settore segreteria,
Pagina 1 in data 9.09.2024, missiva comunicante la revoca immediata dell'assegnazione del posto nido già riservato alla minore non avendo i genitori depositato documentazione idonea a Parte_3 comprovare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale. Da ultimo, i genitori ricorrenti davano atto di aver ricevuto comunicazione pec, in data 1.10.2024, contenente provvedimento Prot. N. 0010758, recante la declaratoria di decadenza della figlia dall'iscrizione al nido dell'infanzia di Parte_3 TE. Ciò premesso in fatto, i ricorrenti deducevano l'illegittimo recesso contrattuale del da contratto di servizio a prestazioni corrispettive concluso, per Controparte_1 violazione dell'art. 3 bis l. 119/2017, della normativa scolastica e della normativa sulla privacy. Sul punto, i genitori di deducevano che, all'atto dell'iscrizione all'asilo nido, il Parte_3 responsabile dei servizi educativi per l'infanzia non potesse richiedere alcun tipo di ulteriore documentazione, nonché deducevano la mancata previsione di un'indagine della scuola sullo status vaccinale della minore. Inoltre, i genitori ricorrenti eccepivano che la decadenza dall'iscrizione potesse derivare unicamente dal mancato deposito della documentazione richiesta dalla normativa vigente. Pertanto, deducevano la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, anche in considerazione del danno esistenziale irreversibile derivante da ogni anno scolastico perso.
Con memoria di costituzione depositata in data 25.03.2025, si costituiva il
[...]
(di seguito anche solo amministrazione), contestando le avversarie allegazioni e Controparte_1 deduzioni e domandando in ogni caso la reiezione delle domande ex adverso formulate. Preliminarmente, parte resistente eccepiva il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 37 c.p.c., per essere competente il giudice amministrativo, deducendo come nella specie non si fosse perfezionato alcun contratto di servizi tra l'amministrazione e i genitori ricorrenti. In particolare, il Comune di affermava come la mera presentazione formale della Controparte_1 domanda di vaccinazione non fosse sufficiente ai fini dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, atteso che alla stessa non faceva poi seguito l'effettivo adempimento costituito dalla vaccinazione obbligatoria della minore circostanza non contestata dagli odierni ricorrenti. Inoltre, Parte_3 parte resistente contestava le presunte violazioni di clausole negoziali e della normativa sulla privacy, evidenziando come il Comune di avesse legittimamente adottato il Controparte_1 provvedimento di sospensione, prima, e di decadenza dall'iscrizione all'asilo nido della minore, poi. Da ultimo, il eccepiva l'assoluta insussistenza del requisito del Controparte_1 periculum in mora, anche tenuto con della data di effettiva proposizione del presente procedimento cautelare, con conseguente inammissibilità – oltreché infondatezza – dell'avversario ricorso cautelare d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c..
All'udienza in presenza del 27.03.2025, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, e contestavano quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto;
all'esito di ampia discussione orale, il giudice si riservava di provvedere sulla domanda cautelare proposta dai genitori ricorrenti.
***
La domanda cautelare d'urgenza formulata dai genitori ricorrenti nei confronti del
[...]
con ricorso ex artt. 669 ter e 700 c.p.c. è senza dubbio ed in ogni caso Controparte_1 infondata per mancanza di adeguata prova in atti tanto del fumus boni iuris, quanto del periculum in mora e va, quindi, respinta per tutte le ragioni seguito esposte.
1. Innanzitutto, si ritiene necessario ricordare brevemente che, come noto, i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presuppongono il pericolo di una situazione attuale di danno, derivante dall'attesa del giudizio, e mirano a scongiurarla con l'anticipazione degli effetti di esso. Al fine della concessione di un provvedimento d'urgenza occorre, pertanto, che sussistano ad un tempo le condizioni della domanda cautelare, sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, ovvero che appunto il titolare del diritto abbia fondato motivo di temere che il proprio diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile nelle more della tutela ordinaria. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità della domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il giudice deve altresì verificare la sussistenza, in astratto e, quindi, indipendentemente dalle ragioni
Pagina 2 che in concreto rendono l'azione infondata nel merito, se l'ordinamento appresti una forma tipica di tutela che consenta di conseguire una medesima tutela anticipatoria in via d'urgenza (residualità), nonché l'eventuale difetto di strumentalità del ricorso cautelare medesimo. In generale, il carattere dell'atipicità di una tale tutela cautelare – a carattere strumentale, provvisoria ed anticipata - prevista dal dettato normativo assicura alla parte la possibilità di domandare ed ottenere un provvedimento non predeterminato dalla legge, il cui contenuto è rimesso alla discrezionale valutazione operata dal giudice caso per caso e sulla base delle circostanze concrete, pur sempre nel rispetto del principio generale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. n. 12767 del 09.07.2004). In particolare, infatti, il provvedimento d'urgenza assolve ad una funzione complementare rispetto ai provvedimenti tipici, coprendo un'area di tutela ultronea rispetto alle misure cautelari tipiche come testualmente previsto dalla clausola di salvezza posta in apertura dello stesso art. 700 c.p.c. (“fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo”); ciò comporta la necessità del rispetto del carattere di residualità del provvedimento atipico d'urgenza al fine di tutelare un proprio diritto che sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile. A tal proposito, ci si limita a richiamare l'orientamento giurisprudenziale, da ritenersi sostanzialmente maggioritario e condivisibile, già adottato anche da questo Tribunale, nell'affermare l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per l'ottenimento di una pronuncia di condanna all'adempimento di obblighi di fare o di non fare, nonché anche di mero accertamento, purché la finalità sia quella di neutralizzare il pregiudizio imminente ed irreparabile che, nel specifico caso, minaccia il diritto a tutela del quale la cautela anticipatoria.
Ciò premesso ed in considerazione delle specifiche allegazioni e conclusioni testuali rassegnate da parte ricorrente, preliminarmente, la domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c. - per cui “previa disapplicazione, ai sensi dell'art. 5 della Legge 20 giugno 1865 n. 2248 All. E, dei provvedimenti illegittimi di sospensione e decadenza emanati dall'Amministrazione Co resistente, ordinare al Comune l'immediato adempimento contrattuale ed il Controparte_1 conseguente reinserimento della minore nel Polo Educativo 0-6, ubicato in Via Papa Parte_3
Leone XIII, 6, frazione di TE, nel preminente interesse della minore” - è ammissibile, essendo certamente integrati i presupposti della residualità e della strumentalità attenuata del ricorso d'urgenza, avendo ad oggetto, nella specie, un facere altrimenti non tutelabile e avendo la parte ricorrente anche esplicitato nelle conclusioni del proprio ricorso cautelare le domande di merito esperibili dalla medesima parte della successiva ed eventuale fase di cognizione ordinaria. 2. In considerazione dell'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, per essere giurisdizionalmente competente il giudice amministrativo, sollevata da parte resistente, si rende poi necessario, sempre in via preliminare, tratteggiare il criterio generale che deve essere utilizzato per delineare il confine tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, al fine di valutare la competenza giurisdizione in relazione alla specifica domanda cautelare proposta. 2.1 Come noto, pacifico è l'orientamento della giurisprudenza nel ritenere che “ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. Cass. S.U. n. 20902 del 11.10.2011 e già C. Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006). Pertanto, il criterio della causa petendi, basato sulla consistenza della posizione soggettiva la cui lesione viene fatta valere in sede giudiziaria, è il fondamentale discrimen tra le due giurisdizioni, a prescindere dalla natura formale dell'atto oggetto di impugnazione e delle puntuali censure proposte. Si rileva, peraltro, che ciò ha, di fatto, trovato l'avallo legislativo con il codice del processo amministrativo d. lgs. n. 104/2010 che in sostanza ha designato il giudice ammnistrativo come il giudice naturale della legittimità dell'esercizio del potere pubblico, investendolo del potere giurisdizionale di conoscere ogni forma di tutela, anche risarcitoria, agli interessi legittimi.
Posto il criterio generale di riparto della giurisdizione, occorre valutare quali siano i criteri per fare applicazione in concreto della distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo. Quest'ultimo,
Pagina 3 in particolare, sussiste ogniqualvolta venga in rilievo l'esercizio di un potere autoritativo dell'amministrazione, che si estrinsechi nell'adozione di un provvedimento amministrativo e non già quando la stessa ponga in essere un'attività di natura meramente privatistica, rilevando altresì la funzionalizzazione del potere alla tutela dell'interesse pubblico o di quello del singolo. Si ricorda, inoltre, per quanto di specifico interesse, che in base al condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell'aggiudicazione (e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto), mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, nella fase successiva afferente l'esecuzione del rapporto” (cfr. Cass. S.U. n. 14188 del 08.07.2015 e Cass. S.U. n. 21671 del 23.09.2013 con specifico riferimento all'approvazione della graduatoria in materia di impiego pubblico contrattualizzato) e ancora “in tema di contratti della P.A., la caducazione in autotutela di atti prodromici alla conclusione del contratto postula la giurisdizione del giudice amministrativo soltanto nell'ipotesi in cui l'esercizio del potere autoritativo di annullamento abbia la funzione di sindacare la legittimità degli atti appartenenti alla sequela procedimentale di carattere discrezionale che ha preceduto la successiva contrattazione con il privato, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nella contraria ipotesi in cui la P.A. persegua l'obiettivo di sottrarsi ex post ad un vincolo contrattuale” (cfr. Cass. S.U. n. 23600 del 9.10.2017).
2.2 Nel caso di specie, facendo congiunta applicazione dei summenzionati principi giuridici in relazione ai fatti per cui è causa, si ritiene che la questione posta all'attenzione dello scrivente giudice ad opera di parte ricorrente, per causa petendi e petitum sostanziale, debba preferibilmente rientrare nell'ambito del diritto soggettivo della minore all'adempimento da parte Parte_3 dell'amministrazione ovvero ad usufruire del servizio di nido dell'infanzia di TE per l'anno educativo 2024/2025, in forza della non contestata ricezione, in data 8.07.2024, da parte dei genitori della stessa, odierni ricorrenti, della comunicazione, via mail, della graduatoria definitiva approvata dal Comune di , in cui la figlia minore si era collocata in Controparte_1 Parte_3 tredicesima posizione, utile per l'assegnazione del posto disponibile presso il nido dell'infanzia (cfr. doc. nn. 6 e 22 parte resistente e doc. nn. 1 e 3 parte ricorrente).
Nello specifico, ai fini che qui interessano, si deve evidenziare come, per un verso, la richiesta di iscrizione al nido dell'infanzia di TE – protocollo n. 5711 - 22/05/2024 – sottoscritta dai genitori della minore ed inviata tramite procedura online al Parte_3 [...]
vada qualificata in termini di proposta contrattuale e, per altro verso, Controparte_2 la determinazione n. 251/2024 di approvazione della graduatoria definitiva degli ammessi al medesimo nido dell'infanzia di TE per l'anno educativo 2024/2025 assunta dal
[...]
e comunicato via mail, in data 8.07.2024, ai genitori della minore ammessa Controparte_1
in quanto collocatasi in posizione utile per l'assegnazione del posto, integri conforme Parte_3 accettazione della proposta. Tali documentate manifestazioni di volontà unilaterali e corrispettive delle parti contraenti, nel caso di specie, sono rispettivamente pervenute nella sfera di conoscenza dell'altra parte contraente e hanno conseguentemente comportato, nel caso in analisi, la formale conclusione del contratto consensuale avente ad oggetto il servizio di nido dell'infanzia di
TE per l'anno educativo 2024/2025, ai sensi degli artt. 1326 e 1376 c.c.. Inoltre, la validità di un tale accordo contrattuale avente ad oggetto l'assegnazione del posto e il servizio di nido dell'infanzia di TE per l'anno educativo 2024/2025 è sussistente anche da un punto di vista propriamente formale, in quanto l'obbligo della forma scritta ad substantiam previsto dall'ordinamento giuridico per i contratti della pubblica amministrazione, in un tale contesto fattuale, deve ritenersi certamente assolto. In tal senso e tenuto conto della difforme, ma certamente motivata, ricostruzione giuridica proposta sul punto da parte resistente nella propria memoria di costituzione, si rende necessario esplicitare due ulteriori e dirimenti considerazioni che emergono dalla complessiva qualificazione e soprattutto interpretazione delle due dichiarazioni scritte recettizie in esame.
Pagina 4 Ai fini della valida e compiuta conclusione del contratto tra la pubblica amministrazione e i genitori ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, da un lato ed in base ai criteri ermeneutici testuale e sistematico, si osserva che dalla graduatoria definitiva approvata e pubblicata dal Comune di la minore risulta tra gli “ammessi” e non già tra gli Controparte_1 Parte_3
“ammessi con riserva” (cfr. doc. n. 6 parte resistente), tanto che nella comunicazione della stessa via mail ai genitori, odierni ricorrenti, le prescrizioni formulate dall'ufficio segreteria del Comune – testualmente “In seguito alla presa visione della graduatoria è necessario mettersi in contatto con l'Ufficio scuola del Comune, al fine di confermare l'accettazione del posto nido in oggetto. Diversamente si può fare rinuncia con il modulo allegato alla presente. La mancata accettazione del posto comporta lo scorrimento della graduatoria e la conseguente perdita del posto” – risulterebbero prive di utilità e di senso se non fossero basate sull'evidente presupposto dell'ottenimento del posto al nido dell'infanzia di TE da parte del minore ammesso. Ciò vale, infatti, specialmente con riguardo all'espressa prescrizione relativa alla necessità in caso di rinuncia al posto di sottoscrivere e presentare un apposito modulo allegato alla mail in esame
(cfr. doc. n. 3 parte ricorrente). Dall'altro lato, si deve poi senza dubbio osservare che la proposta contrattuale sottoscritta ed inviata dagli odierni ricorrenti ai fini dell'iscrizione della figlia minore – pur sempre nel corso Parte_3 dell'iter procedimentale ad evidenza pubblica previsto dalla pubblica amministrazione - contiene la seguente espressa previsione “OBBLIGO VACCINALE: in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 119 del 31/07/2017 possono accedere ai servizi educativi i bambini preventivamente vaccinati. L'Amministrazione Comunale segue la procedura di verifica indicata nella circolare del MIUR n. 14659 del 13/11/2017” (cfr. doc. n. 1 parte ricorrente) ed è stata, anch'essa, oggetto della conforme accettazione manifestata dal (cfr. doc. n. 6 parte resistente e Controparte_1 doc. n. 3 parte ricorrente), che l'aveva peraltro già in origine chiaramente esplicitata nell'informativa circa l'apertura del servizio di nido dell'infanzia di TE (cfr. doc. n. 4 parte resistente). Pertanto, anche una tale previsione è ricompresa nel regolamento contrattuale concluso in data 8.07.2024, che ai sensi dell'art. 1372 c.c. “ha forza di legge tra le parti” e “non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”, ed è dunque vincolante per entrambe le parti contraenti, condizionando l'accesso al servizio di nido d'infanzia di TE, nella specie già assegnato alla minore all'assolvimento dell'obbligo Parte_3 vaccinale imposto della richiamata legge n. 119 del 31.07.2017.
Una tale condizione legale, quale limite all'autonomia contrattuale delle parti contraenti ai sensi dell'art. 1322 c.c. ed elemento che necessariamente deve comunque eterointegrare il contratto concluso tra la pubblica amministrazione ed il privato interessato, rileva sul diverso piano dell'efficacia e non già sulla validità dello stesso. Pertanto e con specifico riferimento al petitum sostanziale e alla causa petendi, rinvenibili nel ricorso cautelare d'urgenza depositato in data 5.02.2025, l'azione giudiziale proposta da parte ricorrente va ricondotta all'ambito dei rapporti privatistici dell'amministrazione resistente, in ragione della documentata approvazione della graduatoria definitiva di ammissione al servizio proposto nonché del conseguente diritto soggettivo sorto in capo al contraente privato, e, quindi, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice ordinario adito in relazione alla specifica domanda attorea di “ordinare al l'immediato adempimento contrattuale ed il Controparte_1 conseguente reinserimento della minore nel Polo Educativo 0-6, ubicato in Via Papa Parte_3 Leone XIII, 6, frazione di TE”. Tutto ciò doverosamente premesso ed accertato, sussistono quindi le condizioni minime per dare ingresso alle valutazioni nel merito del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto, nella presente sede giudiziale, da e , sia in proprio, sia in qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_3
3. Passando poi all'analisi del merito cautelare, in primo luogo ed in via già di per sé stessa decisiva, si deve rilevare come dal ricorso d'urgenza depositato e dalla documentazione ivi allegata, nonché dalle produzioni documentali di parte resistente in sede di costituzione e dalle successive
Pagina 5 deduzioni di parte ricorrente, non sono emersi elementi di prova sufficienti e concreti per ritenere sussistente l'imprescindibile requisito del fumus boni iuris ovvero l'apparenza / verosimiglianza del buon diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela ordinaria.
Allo stato degli atti, infatti, la sussistenza del preteso diritto dei ricorrenti, genitori della figlia minore nata in data [...], ad [...] il reinserimento nel posto al nido Parte_3 dell'infanzia di TE, da cui è stata dichiarata, prima, sospesa in data 10.09.2024 e, poi, decaduta in data 1.10.2024 ad opera dell'amministrazione competente, non risulta verosimile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie, non coincidendo in ogni caso con l'accertamento dell'esistenza del diritto del ricorrente in sede dell'eventuale giudizio di merito. Assorbente è in tal senso la circostanza fattuale pacifica tra le parti ed in ogni caso documentata in atti per cui, quantomento alla data del 30.09.2024 - termine concesso ai genitori ricorrenti dall'amministrazione resistente per la regolarizzazione della vaccinazione della figlia (doc. n. 9 parte resistente e doc. n. 13 parte ricorrente) -, la minore ammessa al servizio sulla Parte_3 base dalla procedura amministrativa ad evidenza pubblica (cfr. doc. n. 6 parte resistente) non risultasse ancora in regola con l'obbligo di effettiva e preventiva vaccinazione per l'accesso al servizio (cfr. doc. nn. 10-13 parte resistente e doc. nn. 16 e 17 parte ricorrente). L'odierna parte ricorrente, nell'ambito del presente giudizio cautelare, infatti, con le proprie allegazioni assertive e probatorie, non ha fornito sufficiente prova dell'avveramento della condizione legale sospensiva apposta al contratto di servizio a prestazioni corrispettive concluso con l'amministrazione resistente ovvero della regolarità sostanziale e non già solo formale della figlia minore rispetto alle vaccinazioni obbligatorie ai sensi della legge n. 119 del 31.07.2017 – poste a presidio della salute pubblica, in generale, e degli altri fruitori del servizio educativo, in particolare -, quantomeno alla data di accesso al nido dell'infanzia di TE.
Pertanto, il contratto di servizio posto a fondamento della domanda cautelare ad opera di parte ricorrente deve intendersi, allo stato degli atti e sul piano propriamente civilistico, inefficace e, quindi, non idoneo a ritenere verosimilmente fondata la pretesa di reinserimento immediato della minore presso il nido dell'infanzia di TE. A tale specifico proposito ed in Parte_3 ragione di quanto in precedenza già evidenziato in punto di giurisdizione del giudice adito, si osserva come le specifiche contestazioni, parimenti sollevate dai genitori ricorrenti nel proprio ricorso cautelare in merito ai provvedimenti amministrativi di sospensione e di decadenza adottati nei propri confronti dal responsabile del procedimento, dott.ssa non possano Persona_1 formare oggetto di accertamento e di verifica innanzi al giudice ordinario, in quanto manifestazioni di un potere autoritativo dell'amministrazione pubblica, riservate dunque alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr. doc. nn. 2, 5 e da 13 a 22 parte ricorrente). Da un lato, infatti, in ordine alla prova dell'avveramento della condizione legale di efficacia del contratto di servizio concluso con il , non risultano dirimenti, a tale Controparte_1 specifico fine, le formalistiche contestazioni sollevate sin dalla presentazione della domanda di iscrizione dai ricorrenti in termini di violazione delle prescrizioni e tempistiche poste dalla normativa di riferimento vigente, avendo anzi l'amministrazione resistente offerto in comunicazione plurima documentazione attestante il rispetto da parte della stessa dell'iter sancito dalla legge n. 119 del 31.07.2017, applicabile al caso di specie in termini di idonea e previa informativa degli obblighi vaccinali di legge per l'iscrizione e per l'accesso dei minori degli anni tre ai servizi educativi per l'infanzia (cfr. doc. nn. 2, 3, 4, 6 e 10 parte resistente), nonché di corretta effettuazione delle verifiche di competenza dell' in ordine all'obbligo vaccinale e di costante Pt_4
e trasparente informazione ai genitori, odierni ricorrenti in linea con la normativa vigente in tema di accesso ai servizi educativi per l'infanzia ai sensi degli artt. 1, 3 e 3 bis della già citata legge n. 119/2017 (cfr. doc. nn. 7, 9, 12, 23, 24 e 25 parte resistente). In aggiunta, si deve rilevare come in tal senso risultino, altresì, prive di rilievo ai fini del presente thema decidendum, le ulteriori generiche doglianze sollevate da parte ricorrente circa la pretesa violazione della normativa sulla privacy e della normativa scolastica.
Pagina 6 Dall'altro lato, non risulta prodotta alcuna idonea documentazione attestante il compiuto assolvimento dell'obbligo vaccinale imposto ex lege (cfr. artt. 3, comma 3, e 3 bis, comma 3, della legge n. 119/2017 con specifico riferimento – per quanto di interesse – ai servizi educativi per l'infanzia) con riferimento alla minore per l'accesso al nido di TE. Non è Parte_3 dato rinvenire in atti – anche volendo prescindere dalle date previste per il relativo deposito all'amministrazione da parte dei genitori interessati secondo l'iter procedimentale - né
“documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni”, né altra idonea documentazione attestante alla data di accesso della minore ammessa “l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente”. In aggiunta, si deve rilevare che i genitori ricorrenti, pur offrendo in comunicazione formale richiesta alla competente per un appuntamento per la vaccinazione della figlia minore Pt_4 Pt_3
al fine del perfezionamento dell'iscrizione scolastica per l'anno educativo 2024/2025, in
[...] data 9.09.2024 (cfr. doc. n. 10 parte ricorrente), non hanno poi in concreto dimostrato nell'ambito del presente procedimento di essersi presentati all'appuntamento fissato e/o in libero accesso presso il servizio dell' addetto alle vaccinazioni. Pt_4
Dunque, allo stato, appare esile il diritto soggettivo vantato dai genitori ricorrenti ad ottenere l'immediato reinserimento della figlia minore nel posto alla stessa assegnato presso il Parte_3 nido dell'infanzia di TE, sulla base del buon esito della procedura di iscrizione e del conseguente contratto di servizio a prestazioni corrispettive concluso con il Controparte_1
, in quanto fonte contrattuale che non risulta dotata della necessaria efficacia al fine di
[...] poter ritenere inadempiente l'altra parte contraente, nei termini allegati dal contraente privato. 4. In secondo luogo, stante in ogni caso l'assorbente, già riscontrata, insussistenza dell'indispensabile requisito del fumus boni iuris, si ritiene comunque opportuno rilevare la contestuale carenza di idonea prova, nel caso di specie, anche in ordine alla sussistenza dell'ulteriore presupposto del periculum in mora, che non risulta specificamente provato sotto il profilo dell'imminenza del danno, nonché della concreta irreparabilità dello stesso, nelle more dell'ottenimento di un accertamento di merito, nell'ambito di un futuro giudizio di cognizione piena volto all'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei presupposti, nonché alla condanna dell'amministrazione all'immediato reintegro della figlia minore al nido dell'infanzia e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale del e quantificato dalla stessa parte in euro 5.000,00. Controparte_1
A tal proposito, da un lato, ci si limita ad evidenziare, in via di ragione maggiormente liquida, che i ricorrenti e , nella misura in cui agiscono anche in proprio, sono Parte_1 Parte_2 totalmente privi di legittimazione attiva, in quanto soggetti non tutelati in prima persona dai diritti invocati dagli stessi nella presente sede giudiziale, tanto in termini di pieno sviluppo della persona umana, quanto di diritto all'ingresso in un ambiente sociale e alla continuità del percorso educativo dalla nascita fino, per quanto di interesse, ai sei anni di età (con conseguente dedotto danno esistenziale per il minore). Dall'altro lato e con riferimento alla posizione dei genitori ricorrenti in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia si deve, altresì, evidenziare, come alla luce delle Parte_3 non contestate specificità del caso di specie - ovvero relativo all'iscrizione ed all'accesso al servizio di nido dell'infanzia per l'anno educativo 2024/2025 di un soggetto minore di età compresa tra i due e i tre anni -, non si ravvisano, dagli atti del presente giudizio, profili rilevanti in termini di irreparabilità del danno lamentato da parte ricorrente.
Sotto un primo aspetto di analisi, si deve infatti rilevare come è la stessa legge n. 119/2017, che pone la condizione legale sospensiva sopra esaminata in termini di assolvimento dell'obbligo vaccinale per tutti i minori di età compresa tra gli zero e i sedici anni in forza del disposto degli artt.
1 e 3, a prevedere discipline parzialmente diverse per situazioni differenti sulla base dei criteri di età dei minori soggetti all'obbligo ex lege vaccinale, nonché della natura dei servizi, in senso lato, educativi previsti dall'ordinamento giuridico. Ciò risulta, peraltro, in linea con il principio generale
Pagina 7 costituzionalmente garantito di pari dignità sociale e di uguaglianza, non solo formale, ma anche sostanziale, di tutti i cittadini di fronte alla legge, sancito dall'art. 3 della Costituzione. Pertanto, i parimenti fondamentali diritti alla privacy e al pieno sviluppo della persona umana, senza divulgazione di notizie riservate, nonché all'istruzione e alla continuità del percorso educativo fin dalla nascita, dedotti da parte ricorrente, possono e devono entrare in necessario bilanciamento con altri principi assoluti, di rilievo costituzionale, come nella specie il diritto alla “salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”, in sede di esercizio del potere legislativo, purché ciò avvenga nel pieno rispetto dei canoni di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale. Si osserva, a tale specifico proposito, che nell'ambito della stessa normativa prevista dagli artt. 1, 3 e 3 bis di cui alla legge n. 119 del 31.07.2017, è lo stesso legislatore a prevedere una ragionevole distinzione nella normativa di riferimento relativa all'assolvimento dell'obbligo vaccinale basata sui diversi servizi educativi che devono essere garantiti ai minori degli anni sedici: per un verso, viene sancito un potere/dovere di verifica in capo all'amministrazione e di ottenere documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie e/o l'esclusione o il differimento delle vaccinazioni per ragioni di accertato pericolo per la salute e, per altro verso, in caso di mancata presentazione della predetta documentazione necessaria, sancisce la decadenza dall'iscrizione nella sola ipotesi di “servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia” e non già il diverso caso degli “altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale” che “non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami”. Sotto un secondo aspetto di analisi, si deve rilevare che i genitori ricorrenti non hanno allegato specificamente, prima, né provato, poi, nel caso di specie, concreti ed irreparabili pregiudizi per la crescita e lo sviluppo della figlia minore a causa del negato accesso Parte_3 della stessa al servizio di nido dell'infanzia di TE, comunque giustificato dal mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale secondo l'amministrazione resistente, dovendosi tenere in debito conto il fatto che, in ogni caso, il servizio per cui è causa non è ricompreso nell'ambito della cd. scuola dell'obbligo (diritto all'istruzione del minore) e il fatto che la minore Parte_3 proprio in considerazione della propria età - compresa tra i due e i tre anni -, può certamente vedere garantiti i propri diritti a ricevere adeguati servizi educativi dedicati a giochi ed attività ricreative, come riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo legata, in altre forme, parimenti adeguate e che, in considerazione dei summenzionati obblighi ex lege previsti per l'accesso ai servizi educativi pubblici per l'infanzia, ne preservino totalmente e senza necessarie limitazioni anche la riservatezza dei propri dati personali.
In ultima analisi e facendo sostanzialmente propria una delle specifiche contestazioni sollevate nella presente sede da parte resistente, si ci limita altresì a rilevare che l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a causa della mancata dimostrazione dell'assolvimento della condizione legale sospensiva per l'accesso al servizio di nido dell'infanzia, alla luce degli atti offerti in comunicazione dalla stessa parte ricorrente, è il frutto della libera ed informata manifestazione di volontà di quest'ultima tesa all'iscrizione della propria figlia al nido dell'infanzia di Parte_3
TE (cfr. doc. nn. 1 e 22 parte resistente e doc. n. 1 parte ricorrente), posta in essere mediante la compilazione, la sottoscrizione ed il contestuale inoltro online all'amministrazione resistente, dell'apposita domanda di iscrizione da parte dei genitori della minore in data 22.05.2024. Tutto ciò premesso ed in conclusione, stante la riscontrata insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sopra esposti, la domanda cautelare d'urgenza formulata da parte ricorrente ai sensi degli artt. 669 ter e 700 c.p.c. è infondata e va respinta.
5. Le spese di lite del presente procedimento cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in base al valore della controversia in relazione al criterio della domanda proposta (reinserimento della minore nel Polo Educativo 0-6 di TE) ovvero in base allo scaglione di valore indeterminabile, nei valori medi con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, stante il fatto che il presente giudizio si è svolto con il deposito degli
Pagina 8 atti introduttivi e con la partecipazione ad un'unica udienza, nell'ambito della quale si è svolta la discussione orale nel contraddittorio tra le parti. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito all'integrale soccombenza di parte ricorrente in relazione ai presupposti della propria domanda cautelare, come meglio chiarito in motivazione.
P.Q.M.
1. RESPINGE il ricorso cautelare proposto ai sensi degli artt. 669 ter e 700 c.p.c. da parte ricorrente e , sia in proprio, sia in qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla figlia nei confronti di parte resistente , Parte_3 Controparte_1 per le ragioni di cui in motivazione.
2. CONDANNA parte ricorrente e , sia in proprio, sia in qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia in solido tra loro, al pagamento in Parte_3 favore di parte resistente delle spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_1
3.228,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sull'imponibile, come per legge.
Si comunichi.
Forlì, 5 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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