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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7348 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI III SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 15.10.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 17143/25 R.G. tra
nato a [...] il [...], C.f. n. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv. Alessio Pignataro e Roberta Pignataro giusta procura in atti RICORRENTE contro
, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Diego Improta RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE Con ricorso depositato in data 14.7.25 il ricorrente conveniva in giudizio l CP_2 esponendo:
− Di essere dipendente della convenuta dall'01.12.2013;
− Che fino al 31.03.2016 aveva svolto le mansioni di operaio - operatore qualificato par. 140 e, successivamente operatore qualificato par. 160 fino al 01.08.2019, e da tale data operatore tecnico, osservando i turni fissati mensilmente dalla Azienda con gli orari con orari come da foglio mensile riepilogo attività redatto dalla convenuta e buste paga;
− Che nel prospetto contabile aveva calcolato le differenze dovute annualmente a titolo di indennità perequativa e di indennità compensativa in giorni di ferie e le differenze dovute, trattandosi di contribuzione fissa e continuativa, sul T.F.R. maturato e corrisposto alla data di cessazione del rapporto;
− Che gli competevano €. 638,89, per differenza a titolo di indennità perequativa e compensativa non percepite, ed €. 243,21 per incidenza indennità non percette su T.F.R.. Tanto premesso, richiamata la giurisprudenza eurounitaria di riferimento, chiedeva che questo giudice volesse: A. condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 638,89 per differenza a titolo di indennità perequativa e compensativa non percepite, ed € 243,21 per incidenza indennità non percette su T.F.R. (vedasi allegato conteggio con relative note esplicative) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalle singole scadenze al saldo;
B. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA, se dovuta, e CPA come per legge con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari, con maggiorazione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematica con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione nonché la navigazione all'interno dell'atto ex. art. 4 comma 1 bis D.M. 55 del 2014.
L si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 3.10.25 con la CP_2
quale resisteva alle opposte pretese eccependo la prescrizione quinquennale di tutti i presunti crediti retributivi maturati dal ricorrente anteriormente alla data del 24.3.2000
e deducendo:
- che in ragione dell'esiguità degli importi richiesti non era ravvisabile una violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88, poiché mancano i presupposti giuridici e fattuali che giustificherebbero l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale eurounitario e di legittimità richiamato dal ricorrente;
- che la normativa interna doveva garantire il diritto alle ferie e che tale periodo di riposo sia retribuito con una retribuzione paragonabile a quella percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro;
- che dunque la retribuzione non doveva essere coincidente con quella percepita per una giornata ordinaria di lavoro, posto che la comparazione presuppone un confronto tra elementi diversi;
- che l'eventuale riduzione della retribuzione feriale non era tale da dissuadere il lavoratore all'esercizio del diritto alle ferie;
- che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente era tesa a tutelare il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, e che quindi, alla base del diritto irrinunciabile alle ferie, non venga alterato da una minore retribuzione tale da spingere il lavoratore medesimo a rinunciare al godimento;
- che la giurisprudenza aveva reputato una diminuzione di circa il 60% della retribuzione del lavoratore durante il periodo feriale come idonea a dissuaderlo dall'esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie e, di conseguenza, in contrasto con l'obiettivo perseguito dall'articolo 7 della Direttiva 2003/88;
- che l'istante non aveva indicato le mansioni svolte, non consentendo di verificare la correlazione tra le indennità richieste e le stesse;
- che l'istante aveva prodotto solo le buste paga di gennaio e dicembre dal 2013 al 2023 e dalle stesse non era data evincersi l'esistenza e la non occasionalità della corresponsione delle indennità invocate;
- che nessuna delle indennità supplementari richieste era collegata allo status professionale o connessa ad una particolare qualità e/o caratteristica delle mansioni svolte dal ricorrente, ma solo alla reale effettuazione delle mansioni;
- che a decorrere dal 1 luglio 2022, visto il CCNL Autoferrotranvieri del 10 maggio 2022 che aveva istituito dal 1° luglio 2022 aveva erogato una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” per ogni giorno di ferie, indennità accettata e neppure sottratta nei conteggi, pari ad € 8.00 (€ 9.60 per il ricorrente);
- che le giornate di ferie godute 313 e non 327;
- che la retribuzione del ricorrente andava ricalcolata e rielaborata sulla base di un importo pari alla media giornaliera dei compensi percepiti a titolo delle specifiche indennità percepite nei 12 mesi precedenti l'anno di riferimento.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse rigettare la domanda con vittoria spese.
Alla udienza del 15.10.25 questo Giudice pronunciava sentenza con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto alle parti presenti in udienza.
***** Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione, formulata da parte convenuta, di prescrizione quinquennale della retribuzione.
Infatti la Corte di cassazione, con orientamento ormai consolidato ed assolutamente condivisibile per la sua intrinseca logicità, ha affermato che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge ER (l. 92/12) e dal c.d. Jobs Act (d.lgs. 23/15), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può più considerarsi assistito da un regime di stabilità, essendo la reintegrazione ormai relegata a strumento di tutela recessivo rispetto all'indennità risarcitoria per cui la nuova disciplina sui licenziamenti manca pertanto dei presupposti necessari a scongiurare il timore di un licenziamento ingiusto in capo al lavoratore che intenda far valere i propri diritti in costanza del rapporto di lavoro;
ne deriva che, fintantoché il rapporto di lavoro non sia cessato, la prescrizione dei crediti da lavoro non può iniziare a decorrere (Cass. Sentenza 6 settembre 2022, n.
26246; Cass. Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30957).
Quanto al merito, l'istante afferma che i giorni di ferie pagati sono stati mal calcolati non tenendosi conto di alcune voci retributive ed in specie della indennità perequativa e della indennità compensativa nonché che tale ricalcolo aveva effetto sul T.F.R..
L'istante in ricorso non indica:
1) giorni di ferie richiesti ed in specie per quali anni e quanti giorni di ferie l'anno sono stati goduti;
2) l'importo delle indennità predette;
3) la disposizione collettiva di riferimento;
4) quando il ricorrente avrebbe cessato il rapporto di lavoro.
Tutto ciò non consente né il calcolo delle retribuzioni asseritamente dovute né a parte convenuta di prendere puntuale posizione con riferimento al diritto vantato.
Ne deriva la assenza di elementi che consentano di ritenere la esistenza di un credito retributivo e dunque il rigetto del ricorso.
Le spese di lite sono integralmente compensate visto il rigetto della eccezione preliminare.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
NAPOLI, lì 15.10.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)