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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 21/2025 Ruolo Generale Lavoro
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Pasquale
Regina, CI FA TI, RA PA di OM, tutti del Foro di Foggia
parte appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappr.to e difeso per procura generale alle liti dagli Avv.ti Susanna Mazzaferri e
VA VA parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 gennaio 2025 la Società indicata in epigrafe ha impugnato la sentenza del 29 luglio 2024 con cui il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato illegittima l'intimazione di pagamento n. 00320239006620615000 in relazione alla cartella di pagamento n. 0032008000382139000 relativamente alle somme pretese per l'anno 2002, confermando per il resto la legittimità della procedura esecutiva fondata sulla cartella di pagamento n.0032008000382139000 e compensando integralmente tra le parti le spese di lite. L'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui era stata disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale estintiva formulata da essa opponente rispetto al credito consacrato nell'intimazione di pagamento, in base all'erroneo convincimento che ai sensi dell'art. 2953 c.c. dovesse operare il più lungo termine decennale dell'actio iudicati, senza considerare che il dispositivo della sentenza passata in giudicato, con cui era stata decisa l'opposizione alla cartella esattoriale n.0032008000382139000, non contenesse una statuizione di condanna; ha, inoltre, evidenziato il profilo di contraddittorietà insito nel dispositivo della sentenza, che dapprima aveva dichiarato la parziale illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, per poi dichiarare la legittimità della procedura esecutiva posta in essere in relazione alla cartella di pagamento n.0032008000382139000, così erroneamente utilizzando una formula adatta non già all'opposizione a precetto, bensì all'opposizione all'esecuzione, ossia ad una causa che l'adito giudice non sarebbe stato competente a conoscere. Infine, l'appellante ha stigmatizzato l'ingiustizia del regime di integrale compensazione delle spese di lite, adottato dalla sentenza impugnata, e l'omessa pronuncia di condanna dell'appellato a restituire le somme pignorate ed incassate, pari ad euro 12.400,00 oltre rivalutazione ed interessi come per legge. L'appellante ha, pertanto, insistito per la riforma della sentenza nel senso sollecitato in seno al gravame, con vittoria di spese di lite. CP_ L' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Non ricorrono validi motivi per disattendere la decisione di primo grado, adottata sulla scorta degli atti ed elementi ritualmente acquisiti al processo ed in forza di principi di diritto consolidati presso la Giurisprudenza di Legittimità.
Invero, il giudizio di opposizione alla cartella esattoriale n. 0032008000382139000 si è concluso con il passaggio in giudicato - per effetto di conferma in appello - della sentenza del
Tribunale di Ancona del 31 marzo 2010, il cui dispositivo reca una parziale declaratoria di illegittimità del ruolo, quindi la conferma della sua legittimità nella parte residua.
L'appellante, nel prendere atto dell'evoluzione giurisprudenziale nella specifica materia, riconosce in termini generali che “…il crisma della verifica giurisdizionale che è alla base dell'applicazione dell'art. 2953 c.c.. è il provvedimento del giudice che riconosca la legittimità dell'atto impositivo. Il che può avvenire allorquando via sia un rigetto dell'opposizione introdotta avverso l'atto impositivo…”; tuttavia, non ritiene che la richiamata sentenza n. 226/2010 del
Tribunale di Ancona possieda tale crisma, nonostante il dispositivo della stessa sia univoco, quanto alla conferma della legittimità del ruolo in parte qua, dunque in merito al chiaro riconoscimento della piena validità dell'imposizione contributiva, nella parte non attinta dalla declaratoria di illegittimità.
Non si comprende, dunque, per quale ragione non opererebbe, rispetto all'odierna fattispecie, il principio consacrato dalla Suprema Corte nell'Ordinanza n. 20262/2021, richiamata dal
Tribunale, la cui parte motiva evidenzia la perfetta sovrapponibilità della situazione ivi esaminata a quella oggetto di odierna indagine, quando, nel fare riferimento ai molti casi di provvedimenti giudiziali diversi dalla "sentenza di condanna", nondimeno idonei a determinare la trasformazione del termine di prescrizione breve in ordinario termine decennale, menziona espressamente i
“…giudizi definiti con sentenze, ma non recanti formalmente una condanna, bensì il rigetto della domanda introduttiva del giudizio…” e richiama in particolare le opposizioni a cartella esattoriale, rispetto alle quali “….sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia respinto l'opposizione del contribuente: (Cass., Sez. VI-5, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11867; Sez. 5, Sentenza n. 16730 del 09/08/2016, Rv. 640965 - 01; N. 5837 del 2011 Rv. 617262 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 21623 del
23/10/2015, Rv. 636993 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 842 del 17/01/2014, Rv. 629226 - 01; Sez. 5,
Sentenza n. 9076 del 07/04/2017, Rv. 643623 - 01; altresì Sez. • 5, Sentenza n. 11941 del
13/07/2012, Rv. 623336 - 01)….”.
Chiarisce la Suprema Corte che in tali ipotesi “…l'applicabilità dell'art. 2953 cod. civ. si è giustificata in quanto con la regiudicata il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che ne costituiva l'originario fondamento, e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato…”; richiama, inoltre, “…le argomentazioni sul punto di Cass., Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009 (Rv. 610561 - 01), che, se pure pronunciata in materia di irrogazione delle sanzioni tributarie, contiene un principio chiaramente estensibile a tutti i casi di riscossione a mezzo di cartelle di pagamento conseguenti ad atto impositivo confermato con sentenza passata in giudicato….” A tale proposito, l'Ordinanza in esame non manca di evidenziare come “….A giudizio delle Sezioni Unite, infatti, il provvedimento del giudice che definisce la lite, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell'atto impositivo contestato, conferisce a questo il crisma della verifica giurisdizionale che è alla base dell'applicazione dell'art. 2953 cod. civ... Né rileva che poi il giudice abbia ritenuto
l'atto legittimo, perché comunque non si è verificato il presupposto (mancata impugnazione) al quale è ricollegata la vis esecutiva, propria dell'atto autoritativo. Il titolo, in base al quale
l'ufficio vittorioso agisce jure esecutionis non è più l'atto che conteneva la domanda di imposta o di determinazione della sanzione applicata in conseguenza di una violazione fiscale, bensì la pronuncia del giudice…” Alla stregua delle chiare ed affatto condivisibili considerazioni dei giudici di legittimità, non vi è ragione di escludere nel caso di specie l'operatività del più lungo termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; ciò in quanto la conferma di legittimità in parte qua, consacrata nella sentenza n.226/2010, non vale a conferire al ruolo esattoriale quella vis esecutiva che lo stesso avrebbe acquistato solo per effetto della mancata impugnazione.
Quanto all'argomento della tardività della “controeccezione” all'eccezione di prescrizione estintiva, essa integra una mera difesa, come tale sottratta al regime delle preclusioni (per tutte,
Cass. sez. 3, Ordinanza n. 32456 del 13/12/2024).
Le censure inerenti ai profili di debolezza formale e linguistica del dispositivo della sentenza impugnata appaiono inammissibili, dal momento che non è dato comprendere quale specifico e concreto interesse dell'appellante presieda alla critica sollevata, ovvero quale pregiudizio - ulteriore a quello derivante dalla decisione di merito relativa al parziale rigetto della domanda - possa derivare alla stessa dall'adozione delle formule utilizzate dal Tribunale.
Il regime delle spese processuali adottato dal Tribunale appare sostanzialmente conforme al dettato dell'art. 92 cpc e può essere confermato. Giova, sul punto, richiamare l'orientamento giurisprudenziale ratificato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale…(Cass.,
Sez. U, , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 ).
Nella parte motiva della surrichiamata sentenza la Suprema Corte sembra mostrare adesione ad una nozione ampia di “soccombenza reciproca”, improntata al principio di causalità,
“….secondo cui la soccombenza reciproca, che ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. giustifica la compensazione totale o parziale delle spese processuali, può essere ravvisata non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto nel caso in cui la stessa sia articolata in più capi, alcuni dei quali soltanto siano stati accolti, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento……A sostegno di tale principio, viene evidenziata l'unicità della nozione di soccombenza, riferibile tanto alla legittimazione all'impugnazione quanto alla regolamentazione delle spese processuali, osservandosi che anche in caso di accoglimento dell'unica domanda proposta, così come in caso di accoglimento soltanto di alcune domande proposte dall'attore, non può negarsi la sussistenza di una parziale reciproca soccombenza delle parti, dal momento che, in caso contrario, l'attore, in quanto non soccombente, non potrebbe essere neppure considerato legittimato ad impugnare la sentenza che abbia accolto la sua domanda soltanto in parte….”
In definitiva, il regime delle spese di lite in concreto adottato dal Tribunale non è contrario al disposto normativo perché non si spinge fino a statuire la condanna alle spese della parte parzialmente soccombente, ergo parzialmente vittoriosa, bensì riposa sulla situazione sostanziale di reciproca soccombenza, che ricorre in tutti i casi in cui entrambe le parti siano legittimate ad impugnare la decisione, parzialmente sfavorevole a ciascuna.
Infine, la domanda di condanna dell'Istituto appellato alla restituzione della somma di euro
12.400,00 è inammissibile, non essendo stata introdotta sin dal primo grado;
essa in ogni caso non trova fondamento in atti, posto che l'appellante, tuttora debitrice per effetto dell'accertamento di parziale legittimità del ruolo esattoriale, non potrebbe far altro che imputare il versato a compensazione di quanto ancora da versare ai titoli dedotti in causa.
In forza delle suesposte considerazioni, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna CP_ l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore dell' in euro 3.800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 21/2025 Ruolo Generale Lavoro
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Pasquale
Regina, CI FA TI, RA PA di OM, tutti del Foro di Foggia
parte appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappr.to e difeso per procura generale alle liti dagli Avv.ti Susanna Mazzaferri e
VA VA parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 gennaio 2025 la Società indicata in epigrafe ha impugnato la sentenza del 29 luglio 2024 con cui il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato illegittima l'intimazione di pagamento n. 00320239006620615000 in relazione alla cartella di pagamento n. 0032008000382139000 relativamente alle somme pretese per l'anno 2002, confermando per il resto la legittimità della procedura esecutiva fondata sulla cartella di pagamento n.0032008000382139000 e compensando integralmente tra le parti le spese di lite. L'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui era stata disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale estintiva formulata da essa opponente rispetto al credito consacrato nell'intimazione di pagamento, in base all'erroneo convincimento che ai sensi dell'art. 2953 c.c. dovesse operare il più lungo termine decennale dell'actio iudicati, senza considerare che il dispositivo della sentenza passata in giudicato, con cui era stata decisa l'opposizione alla cartella esattoriale n.0032008000382139000, non contenesse una statuizione di condanna; ha, inoltre, evidenziato il profilo di contraddittorietà insito nel dispositivo della sentenza, che dapprima aveva dichiarato la parziale illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, per poi dichiarare la legittimità della procedura esecutiva posta in essere in relazione alla cartella di pagamento n.0032008000382139000, così erroneamente utilizzando una formula adatta non già all'opposizione a precetto, bensì all'opposizione all'esecuzione, ossia ad una causa che l'adito giudice non sarebbe stato competente a conoscere. Infine, l'appellante ha stigmatizzato l'ingiustizia del regime di integrale compensazione delle spese di lite, adottato dalla sentenza impugnata, e l'omessa pronuncia di condanna dell'appellato a restituire le somme pignorate ed incassate, pari ad euro 12.400,00 oltre rivalutazione ed interessi come per legge. L'appellante ha, pertanto, insistito per la riforma della sentenza nel senso sollecitato in seno al gravame, con vittoria di spese di lite. CP_ L' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Non ricorrono validi motivi per disattendere la decisione di primo grado, adottata sulla scorta degli atti ed elementi ritualmente acquisiti al processo ed in forza di principi di diritto consolidati presso la Giurisprudenza di Legittimità.
Invero, il giudizio di opposizione alla cartella esattoriale n. 0032008000382139000 si è concluso con il passaggio in giudicato - per effetto di conferma in appello - della sentenza del
Tribunale di Ancona del 31 marzo 2010, il cui dispositivo reca una parziale declaratoria di illegittimità del ruolo, quindi la conferma della sua legittimità nella parte residua.
L'appellante, nel prendere atto dell'evoluzione giurisprudenziale nella specifica materia, riconosce in termini generali che “…il crisma della verifica giurisdizionale che è alla base dell'applicazione dell'art. 2953 c.c.. è il provvedimento del giudice che riconosca la legittimità dell'atto impositivo. Il che può avvenire allorquando via sia un rigetto dell'opposizione introdotta avverso l'atto impositivo…”; tuttavia, non ritiene che la richiamata sentenza n. 226/2010 del
Tribunale di Ancona possieda tale crisma, nonostante il dispositivo della stessa sia univoco, quanto alla conferma della legittimità del ruolo in parte qua, dunque in merito al chiaro riconoscimento della piena validità dell'imposizione contributiva, nella parte non attinta dalla declaratoria di illegittimità.
Non si comprende, dunque, per quale ragione non opererebbe, rispetto all'odierna fattispecie, il principio consacrato dalla Suprema Corte nell'Ordinanza n. 20262/2021, richiamata dal
Tribunale, la cui parte motiva evidenzia la perfetta sovrapponibilità della situazione ivi esaminata a quella oggetto di odierna indagine, quando, nel fare riferimento ai molti casi di provvedimenti giudiziali diversi dalla "sentenza di condanna", nondimeno idonei a determinare la trasformazione del termine di prescrizione breve in ordinario termine decennale, menziona espressamente i
“…giudizi definiti con sentenze, ma non recanti formalmente una condanna, bensì il rigetto della domanda introduttiva del giudizio…” e richiama in particolare le opposizioni a cartella esattoriale, rispetto alle quali “….sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia respinto l'opposizione del contribuente: (Cass., Sez. VI-5, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11867; Sez. 5, Sentenza n. 16730 del 09/08/2016, Rv. 640965 - 01; N. 5837 del 2011 Rv. 617262 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 21623 del
23/10/2015, Rv. 636993 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 842 del 17/01/2014, Rv. 629226 - 01; Sez. 5,
Sentenza n. 9076 del 07/04/2017, Rv. 643623 - 01; altresì Sez. • 5, Sentenza n. 11941 del
13/07/2012, Rv. 623336 - 01)….”.
Chiarisce la Suprema Corte che in tali ipotesi “…l'applicabilità dell'art. 2953 cod. civ. si è giustificata in quanto con la regiudicata il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che ne costituiva l'originario fondamento, e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato…”; richiama, inoltre, “…le argomentazioni sul punto di Cass., Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009 (Rv. 610561 - 01), che, se pure pronunciata in materia di irrogazione delle sanzioni tributarie, contiene un principio chiaramente estensibile a tutti i casi di riscossione a mezzo di cartelle di pagamento conseguenti ad atto impositivo confermato con sentenza passata in giudicato….” A tale proposito, l'Ordinanza in esame non manca di evidenziare come “….A giudizio delle Sezioni Unite, infatti, il provvedimento del giudice che definisce la lite, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell'atto impositivo contestato, conferisce a questo il crisma della verifica giurisdizionale che è alla base dell'applicazione dell'art. 2953 cod. civ... Né rileva che poi il giudice abbia ritenuto
l'atto legittimo, perché comunque non si è verificato il presupposto (mancata impugnazione) al quale è ricollegata la vis esecutiva, propria dell'atto autoritativo. Il titolo, in base al quale
l'ufficio vittorioso agisce jure esecutionis non è più l'atto che conteneva la domanda di imposta o di determinazione della sanzione applicata in conseguenza di una violazione fiscale, bensì la pronuncia del giudice…” Alla stregua delle chiare ed affatto condivisibili considerazioni dei giudici di legittimità, non vi è ragione di escludere nel caso di specie l'operatività del più lungo termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; ciò in quanto la conferma di legittimità in parte qua, consacrata nella sentenza n.226/2010, non vale a conferire al ruolo esattoriale quella vis esecutiva che lo stesso avrebbe acquistato solo per effetto della mancata impugnazione.
Quanto all'argomento della tardività della “controeccezione” all'eccezione di prescrizione estintiva, essa integra una mera difesa, come tale sottratta al regime delle preclusioni (per tutte,
Cass. sez. 3, Ordinanza n. 32456 del 13/12/2024).
Le censure inerenti ai profili di debolezza formale e linguistica del dispositivo della sentenza impugnata appaiono inammissibili, dal momento che non è dato comprendere quale specifico e concreto interesse dell'appellante presieda alla critica sollevata, ovvero quale pregiudizio - ulteriore a quello derivante dalla decisione di merito relativa al parziale rigetto della domanda - possa derivare alla stessa dall'adozione delle formule utilizzate dal Tribunale.
Il regime delle spese processuali adottato dal Tribunale appare sostanzialmente conforme al dettato dell'art. 92 cpc e può essere confermato. Giova, sul punto, richiamare l'orientamento giurisprudenziale ratificato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale…(Cass.,
Sez. U, , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 ).
Nella parte motiva della surrichiamata sentenza la Suprema Corte sembra mostrare adesione ad una nozione ampia di “soccombenza reciproca”, improntata al principio di causalità,
“….secondo cui la soccombenza reciproca, che ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. giustifica la compensazione totale o parziale delle spese processuali, può essere ravvisata non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto nel caso in cui la stessa sia articolata in più capi, alcuni dei quali soltanto siano stati accolti, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento……A sostegno di tale principio, viene evidenziata l'unicità della nozione di soccombenza, riferibile tanto alla legittimazione all'impugnazione quanto alla regolamentazione delle spese processuali, osservandosi che anche in caso di accoglimento dell'unica domanda proposta, così come in caso di accoglimento soltanto di alcune domande proposte dall'attore, non può negarsi la sussistenza di una parziale reciproca soccombenza delle parti, dal momento che, in caso contrario, l'attore, in quanto non soccombente, non potrebbe essere neppure considerato legittimato ad impugnare la sentenza che abbia accolto la sua domanda soltanto in parte….”
In definitiva, il regime delle spese di lite in concreto adottato dal Tribunale non è contrario al disposto normativo perché non si spinge fino a statuire la condanna alle spese della parte parzialmente soccombente, ergo parzialmente vittoriosa, bensì riposa sulla situazione sostanziale di reciproca soccombenza, che ricorre in tutti i casi in cui entrambe le parti siano legittimate ad impugnare la decisione, parzialmente sfavorevole a ciascuna.
Infine, la domanda di condanna dell'Istituto appellato alla restituzione della somma di euro
12.400,00 è inammissibile, non essendo stata introdotta sin dal primo grado;
essa in ogni caso non trova fondamento in atti, posto che l'appellante, tuttora debitrice per effetto dell'accertamento di parziale legittimità del ruolo esattoriale, non potrebbe far altro che imputare il versato a compensazione di quanto ancora da versare ai titoli dedotti in causa.
In forza delle suesposte considerazioni, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna CP_ l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore dell' in euro 3.800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente