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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7340 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1602/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025
TRA
in proprio e n.q. di legale rappresentante dello e Parte_1 COparte_1
rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Persio Parte_2
-appellanti -
E
e RI LL con gli Avv.ti Antonio Auricchio e Paolo Petrosillo. COparte_2
-appellati-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Rieti n. 67/2019 del 28/1/2019 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 26/06/2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, e RI LL, in proprio e COparte_2 quali esercenti la patria potestà del figlio minore , convenivano in giudizio dinanzi al Persona_1
Tribunale di Rieti, lo la COparte_3 Parte_1 Parte_2 [...]
nonché la , per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia COparte_4 CP_5
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, previo accertamento delle responsabilità: del Sig. dello;
del Sig. della Società Parte_2 COparte_3 Parte_1
Funivia del Terminillo;
per il grave incidente occorso al Minore in data 18 febbraio 2012, per tutti i motivi esposti nel presente atto, condannare in solido, e/o per il titolo di responsabilità di ciascuno, i predetti convenuti e l'assicurazione al risarcimento dei danni COparte_6 subiti dal Minore e dai genitori dello stesso, nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio”.
2.Il giudizio veniva incardinato in conseguenza del sinistro occorso al minore Persona_2 durante una lezione di sci, sotto la vigilanza dei maestri Rossi e Garattini, quest' ultimo anche Presidente dello .
3.Il minore era stato infatti affidato dal padre al per partecipare alla CP_1 Parte_1 prima lezione collettiva di sci tenuta dal maestro , su un fuoripista dell'impianto sciistico del Pt_2
Monte denominato “
contro
-carbonaie”, ove il maestro veva tracciato un percorso per CP_1 Pt_2 lo OM GA .
4.La caduta si verificava mentre in minore affrontava da solo la discesa a valle, dopo che il maestro lo aveva portato a metà del percorso, avendo impattato violentemente su una porta metallica della stazione di pompaggio dell' acqua per la neve artificiale, posta a valle del pendio e priva di qualsiasi protezione metallica .
5 In seguito all' urto il riportava un trauma cranico-facciale, ferita lacero-contusa sopracciglio CP_2 destro e deviazione del setto nasale.
6.Si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto delle domande attoree ed escludendo, ognuno per propria parte, il coinvolgimento e la responsabilità per i fatti di causa stante la correttezza della condotta tenuta.
7.Espletate le prove (interrogatorio formale e prova testi) ed estromessa la compagnia assicuratrice, la difesa di parte attrice provvedeva a depositare accordo raggiunto nel corso del giudizio, con la Funivia del Terminillo con cui venivano corrisposti € 7.000,00 incluse le spese legali, a tacitazione della vicenda.
8.Respinta la domanda di ctu medico legale e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Rieti accoglieva le domande attoree e liquidava il risarcimento e le spese legali come da dispositivo già richiamato.
9.Avverso la predetta sentenza hanno interposto rituale appello , in proprio e n. q. di Parte_1 legale rappresentante dello , nonché lo COparte_1 Parte_2 [...]
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia la Corte d'Appello adita: 1) COparte_1
In via principale e nel merito (disattendendo l'annotazione di servizio dei C.C. dell'8.2.2012 ed all'occorrenza previo accertamento incidentale della relativa falsità), accogliere il proposto appello per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Rieti in data 26.1.2019 n.67/2019 (Giudice Dott.ssa Francesca Vitale) nella causa n.1627/12, depositata in data 28.1.2019, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado che di seguito integralmente si riportano: a) Quanto al Sig. : - Respingere la Parte_2 domanda attrice, in quanto infondata in fatto e diritto, inammissibile, improcedibile ed improponibile;
- In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità della Funivia del Terminillo in qualità di gestore degli impianti del . - Con vittoria di spese del presente giudizio oltre Iva e Cpa Parte_3 come per legge da liquidarsi ai sensi dell'art. 93 cpc a favore dell'Avv. Francesco Persio in qualità di procuratore antistatario. b) Quanto allo ed al Sig. : - COparte_1 Parte_1
Preliminarmente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. in Parte_1 proprio - Respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto, inammissibile, improcedibile ed improponibile - In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità della Funivia del Terminillo in qualità di gestore degli impianti del ”. Parte_3
9.Gli appellanti impugnano la sentenza in base ai seguenti
MOTIVI 10.Con il primo motivo di appello deducono che il Tribunale aveva erroneamente fondato il giudizio di responsabilità degli appellanti sul fatto che il bambino era stato portato fuori pista laddove l'incidente si era verificato sulla pista, in luogo quindi lecito, con violazione dell' art. 2, commi 1,3,e 4 L. n. 363/2003 e artt. 25 e 34 L.R. n. 59/83; censurano la ritenuta esistenza del divieto di sciare fuori pista e conseguente violazione art. 2 L. n. 81/1991 e art. 17 L. 363/2003 e artt. 25 e 34 L.R. 59/1983 ; infine deducono la falsità dell' annotazione di servizio dei Carabinieri dell' 8/2/2012 e l' inesistenza del divieto di sciare nel fuori pista CO (quale risultante dal rapporto redatto dai C.C. del Parte_4 [...]
), in assenza di disposizioni di legge della Regione Lazio di classificazione delle piste e aree Parte_3 sciabili attuative della Legge 363/2003 art.
2.applicabile ratione temporis essendo l'incidente verificatosi nell' anno 2012. Sotto altro profilo censurano l'assunto del Tribunale del divieto di sciare nella Pista Carbonaie diretta (detta anche “CO-Carbonaie”) nonostante l' utilizzo della pista riferito dai testimoni escussi , e ( i primi istruttori di sci ) e la presenza di segnali e cartelli Tes_2 Tes_3 di moderazione della velocità risultanti dalle annotazioni di servizio. In relazione alla asserita falsità dell'annotazione di servizio dei C.C. chiedono all' occorrenza accertamento incidentale della relativa falsità
11.Con il secondo motivo censurano quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla necessaria PREVENTIVA VERIFICA DELLE CAPACITA' TECNICHE DELL'ALLIEVO; DILIGENZA DEI CONVENUTI NELL'ADEMPIMENTO; ERRATA VALUTAZIONE DELL'ART. 1176 C.C.; OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI;
VIOLAZIONE. Nello specifico contestano il capo della sentenza relativo alla mancata verifica, da parte del maestro delle capacità tecniche dell' allievo prima dell' Pt_2 inserimento del medesimo nel corso di sci, in quanto smentito dalle prove testimoniali (testi di parte convenuta e entrambi istruttori di sci presenti ai fatti di causa), e alla mancata assistenza Tes_2 prestata al minore dagli istruttori e sul presupposto della adeguata verifica delle Tes_2 Pt_2 capacità effettuata dalla istruttrice e della presenza in loco del maestro che si Persona_3 Pt_2 trovava alla fine del tracciato collegato via radio con altro istruttore che si trovava alla partenza .
12.Con il terzo motivo di ricorso deducono che ogni eventuale responsabilità doveva essere inquadrata sotto il profilo extracontrattuale ex art. 2043 c.c. , non essendo ipotizzabile alcuna responsabilità contrattuale della scuola sci in assenza di rapporto instaurato tra gli attori e i convenuti ed essendo peraltro la citazione notificata allo e non alla scuola. CP_1
13.Con il quarto motivo di appello deducono il difetto di prova sulla dinamica del sinistro e l'assenza di responsabilità dei convenuti in ragione della asserita inevitabilità dell'incidente avvenuto -a detta degli appellanti- per la perdita di controllo degli sci da parte del minore per caso fortuito. Per_4
14.Con il quinto e settimo l'appellante censura in maniera specifica il capo della sentenza CP_1 riguardante la responsabilità contrattuale per la mancata prova del vincolo instaurato tra gli attori e il convenuto e della pattuizione e pagamento del corrispettivo che contraddistinguono la responsabilità ex art. 1218 c.c. . Deduce la assoluta diversità sia della natura dell' allenamento agonistico rispetto all' attività svolta dalla scuola sci che della relativa disciplina anche in punto di non onerosità della prestazione svolta dall' allenatore, non essendo previsto alcun obbligo di pagamento a carico dell'atleta dalla normativa nazionale e regionale ( Legge n. 81/91 e L.R. n. 21/96).
15.Con il sesto motivo gli appellanti deducono la totale irrilevanza della circostanza dell' affidamento del figlio minore da parte del senza conoscere lo stato dei luoghi e del tipo di allenamento. CP_2
16.Con l'ottavo motivo evidenziano di aver svolto la propria opera nel pieno rispetto dei principi che regolano la materia, mediante verifica puntuale delle capacità tecniche dell'allievo da parte dell'istruttrice , e della attrezzatura sportiva del medesimo. Tes_2 17.Con il nono motivo censurano la sentenza per omessa motivazione sulla responsabilità del Parte_1
e sull' eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal medesimo.
18.Con il decimo motivo deducono la erronea quantificazione dei danni, in particolare del danno morale in assenza della relativa prova, e della violazione del divieto ultrapetita rispetto alla domanda avanzata dagli attori.
19.Con l'undicesimo motivo gli appellanti, lamentano la condanna al pagamento delle spese processuali statuita dal Giudice di primo grado, e chiedono la condanna dell'odierna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art.93 cpc a favore del procuratore antistatario, con applicazione del coefficiente di aumento del 50% per le circostanze evidenziate a pag.52, 53 e 54 dell'atto di appello
20.Si sono costituiti gli appellati in epigrafe indicati chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza e lo stralcio dei nuovi documenti prodotti dagli appellanti.
21.Precisate le conclusioni con ordinanza del 1/4/2025 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo con la seguente motivazione Rilevato che parte appellata ha formulato nelle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la sua intenzione di transigere la lite e a tal fine ha chiesto alla Corte di formulare una proposta conciliativa ai sensi dell' art. 185 bis c.p.c. e di fissare udienza per verificare la intenzione delle parti a transigere;
Rilevato altresì che parte appellante non ha preso posizione sulla richiesta della controparte ( v. note ex art. 127 ter c.p.c.) ; Ritenuto che in considerazione delle emergenze processuali rappresentate dall'avvenuto pagamento, da parte del gestore degli impianti sportivi, , di circa la metà dell'importo liquidato a titolo di danni a carico COparte_4 dei responsabili civili, e della volontà manifestata dalla parte appellata di transigere la causa, la proposta della Corte può essere così formulata : -abbandono del giudizio di appello;
-rinunzia della parte appellata alle maggiori somme dovute in forza della sentenza di primo grado;
-compensazione delle spese di lite del grado. Ritenuto necessario fissare udienza al fine di verificare la effettiva intenzione delle parti di transigere la lite alle condizioni indicate P.T.M. assegna alle parti termine sino alla data di udienza, da tenersi in trattazione scritta, del 15.05.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle questioni indicate nella parte motiva.
22.Nel termine assegnato gli appellanti hanno manifestato la volontà di proseguire il giudizio e la Corte all' udienza in trattazione scritta del 26/6/2025 alla quale si perveniva in seguito ad alcuni rinvii disposti per impedimento del relatore tratteneva la causa in decisione.
23.Precisate le conclusioni all' udienza in trattazione scritta del 26/6/2025 mediante richiamo dei difensori ai rispettivi atti difensivi la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
***
24.L'appello è fondato solo riguardo alle censure afferenti il profilo del quantum debatur, invece, non meritando condivisione quelle afferenti l'an debatur.
25.Come accennato in premessa gli appellanti ripropongono nei motivi di appello le eccezioni già diffusamente trattate negli atti difensivi di primo grado e tratteggiate nella descrizione dei motivi di appello sopra riportati ai quali si rinvia.
26.Per ragioni di ordine logico-giuridico deve tuttavia procedersi preliminarmente alla verifica della correttezza dell'inquadramento del rapporto contrattuale instaurato tra i genitori del minore e lo CP_1
del ritualmente evocato in giudizio dagli attori odierni appellati , e all' accertamento
[...] CP_1 della responsabilità contrattuale del convenuto ai sensi dell' art. 1218 c.c. . 27.Tanto in relazione alle censura svolta dagli appellanti nel quinto motivo relativa all' inesistenza di un vincolo contrattuale con la scuola sci, in quanto non supportata da allegazioni e prove del versamento di un corrispettivo da parte degli attori , e della diversa natura e tipologia dell' allenamento agonistico, in quanto- a detta degli appellanti- disciplinato da regole proprie che non prevedono il pagamento di alcun corrispettivo da parte dell' atleta diversamente da quanto previsto per la lezione di sci risultante dalla normativa nazionale e regionale ( Legge n. 81/91 e L.R. n. 21/96).
28.In relazione a tale profilo il Tribunale a riguardo ha così motivato “Gli attori hanno dunque fornito la prova positiva della responsabilità delle controparti - (contrattuale quanto alla Scuola Sci - le cui lezioni per la frequentazione dei corsi erano “a pagamento” prevendendo pertanto il contratto una prestazione ed una controprestazione - ed extracontrattuale quanto a questa ed agli altri convenuti) - mentre queste ultime non hanno fornito la prova contraria ovvero la prova del caso fortuito/fattore eccezionale tale da rendere l'evento ad essi non imputabile, ivi compreso il fatto imputabile agli stessi attori n.q. di legali rappresentanti del figlio minore…”
29.Ad avviso della Corte la decisione adottata sul punto dal Tribunale è ampiamente condivisibile in quanto perfettamente coerente con le risultanze processuali dalle quali risulta provato l' assunto attoreo dell' affidamento del minore al maestro ( legale rappresentante anche dello ) Parte_1 CP_1 contro versamento di un corrispettivo pattuito (v. testimonianza teste affinché Testimone_4 venisse inserito nel gruppo di ragazzi che seguivano le lezioni di sci impartite presso a scuola di sci operante all' interno dello . La tesi attorea è invero suffragata dalle CP_1 COparte_1 dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali dallo stesso , maestro di sci Parte_1
e Presidente dello del : “Il giorno 18 febbraio 2012 il papà del minore mi COparte_1 CP_1 chiedeva se potesse far sciare il figlio con lo sci club in quanto vi era un compagno di he già Per_1 era iscritto al corso e questo avrebbe fatto da sprone al di lui figlio per iniziare detta attività) .Lo stesso precisava in tale sede che “ …l'attività dello sci club è propedeutica per l'avvio dell'attività Parte_1 agonistica…” , smentendo quindi trattarsi di allenamento agonistico al di là della terminologia utilizzata impropriamente e atecnicamente negli atti difensivi di parte convenuta .
30.Peraltro l'assunto dell'allenamento agonistico non risulta provato da alcun elemento istruttorio mentre emerge in maniera chiara ed inequivocabile che si trattò di attività didattica. Depongono in tal senso tutte le emergenze processuali relative all' affidamento del minore al Presidente dello , CP_1 alla sua giovane età e alla incontestata mancanza dei presupposti fattuali per lo svolgimento di allenamento agonistico ( v. dichiarazioni Garattini e mastri presenti).
31.La decisione appare altresì conforme al consolidato orientamento di legittimità in base al quale la responsabilità della scuola sci per danni riportati dall' allievo ha natura contrattuale con conseguente applicabilità dei relativi principi in materia di riparto degli oneri probatori di cui all' art. 1218 c.c. .In tal senso si è espressa la Cassazione nella sentenza n. 7417/1017 :“Nel caso di danno alla persona subìto dall'allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., al creditore danneggiato spetta solo allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla controparte provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l'aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola. Tale prova può essere data anche a mezzo di presunzioni e solo se la causa resta ignota il sistema impone che conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente". (v. anche Cass. n. 3612/2014 ).
32.Ciò posto, gli attori erano tenuti a provare che il danno si era verificato durante lo svolgimento della lezione;
per contro, lo doveva dare prova di aver provveduto ad adempiere diligentemente CP_1 l'obbligazione gravante sul medesimo, nella specie dimostrando di aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo durante lo svolgimento della lezione, e di non aver potuto impedire l' evento dannoso a causa di circostanze autonome e non imputabili al convenuto .
33.Orbene dall' esame delle prove raccolte può ritenersi assolto solo l' onere probatorio gravante sugli attori e non quello gravante sui convenuti 34.Costituisce invero circostanza non contestata che la caduta si verificò al termine della discesa c.d. contro , ove il maestro veva tracciato Parte_4 Pt_2 un percorso di OM GA, mediante apposizione di pali sul pendio per allenare i ragazzi dello sci club;
che nella caduta il minore impattò con violenza contro una porta metallica della stazione di pompaggio dell' acqua per la neve artificiale;
che dalla parte del pendio da cui proveniva il minore, la porta non era protetta da reti di sicurezza che, per contro, erano presenti sul lato del pendio denominato ( v. annotazione servizio brigadiere doc. 2 fasc. attori) . Parte_4 Pt_5
35.Parte convenuta-appellante ha tentato -inutilmente- di dimostrare di aver prestato la diligenza richiesta nell' espletamento dell' attività, mediante le opportune verifiche sulle capacità tecniche del e la non imputabilità dell'evento dannoso in quanto dovuto a fattori estranei alla sfera della CP_2 convenuta ( caso fortuito, forza maggiore ).
35.Tuttavia dall'esame delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dai maestri Pt_2
dal dipendente delle che prestò soccorso al minore, nonché dalle Parte_1 CP_4 Persona_5 dichiarazioni testimoniali rese dal maestro e dal testimone indotto da parte attrice, Testimone_5
emerge che non vi fu un attento e scrupoloso esame delle effettive capacità del Testimone_4
di affrontare la pista il percorso a OM GA predisposto dal maestro e che l' allievo CP_2 Pt_2 venne sbrigativamente inserito nel gruppo che si stava allenando in base ad una approssimativa valutazione , da parte della istruttrice , basata sulla capacità di affrontare un percorso che non Tes_2 presentava le difficoltà di quello predisposto dal maestro ul pendio delle contro carbonaie. Nello Pt_2 specifico è emerso che diversamente da quanto dichiarato dal in sede di sommarie Parte_1 informazioni testimoniali, il si limitò a verificare l' attrezzatura del ( v. teste Parte_1 CP_2 Tes_4
“..Ho incontrato il insieme al figlio e ad un amichetto presso la piccola baita che era il punto CP_2 di ritrovo e partenza per le piste. Conoscevo già che alla presenza di mi disse che il CP_2 Parte_1 figlio avrebbe dovuto fare un corso di sci;
…Garattini vide che il ragazzo era attrezzato ma non fece controlli né commenti di sorta;
. è rimasto alla piccola baita ed altra istruttrice ha preso il Parte_1 bambino ed il suo amichetto poiché affidatigli da e li ha portati su dove dovevano fare la Parte_1 lezione..posso dire che sull'area innevata intorno alla Piccola al minore non è stato fatto alcun Pt_6 esame tecnico al fine di verificarne le capacità sciistiche..so all'interno dello si svolge attività CP_1 didattica..”.
35.Peraltro il convenuto ha dichiarato già in sede di SIT che “…il giorno 18 febbraio 2012 ero Pt_2 intento ad allenare alcuni allievi dello sci club ”…su un percorso di OM COparte_1 GA che io stesso avevo tracciato nel fuori pista denominato “contro ” quando, verso le Parte_4
10.15 la mia collega , mi affidava un nuovo allievo, . dicendomi che Persona_3 Persona_2 in accordo tra il Presidente ed il padre doveva sciare con il nostro gruppo. Visto che ero già in fase di allenamento, ho chiesto se avesse mai provato a fare lo OM GA e dopo averlo indirizzato con alcuni consigli, gli ho chiesto di mettersi in fila con gli altri e provare fino alla mia posizione che era alla fine del tracciato…ADR si (ero consapevole di far allenare gli allievi in un fuori pista) in quanto l'unico pendio innevato per potere svolgere la determinata attività … (non conoscevo le capacità tecniche del minore però, dopo averlo fatto scendere in GA, ho verificato che tecnicamente Persona_2 poteva far parte del gruppo…”.
36.La testimone maestra di sci ed estranea alla causa ha dichiarato: “… ra già Persona_3 Pt_2 sulla pista CO di allenamento..essendo arrivato tardi io stesso lo presi per Parte_4 Per_1 portarlo al li feci fare una discesa sulla pista - necessario percorso per raggiungere la Pt_2 Parte_4 pista CO . Verificai che sapeva sciare tanto che non cadde e lo portai dal Parte_4 Pt_2 Per_1 aveva le capacità tecniche per sciare con gli altri bambini seguiti dal . rimase nel punto Pt_2 Parte_1 della consegna..consegnai il bambino al ulla pista CO ..vidi che veva le Pt_2 Parte_4 Per_1 capacità tecniche per fare l'allenamento. . ha fatto due volte il percorso di allenamento su Per_1
CO Carbonaie, senza mai cadere..”
37.La verifica delle capacità tecniche del confermata anche dal teste , CP_2 Testimone_5 risulta quindi essere stata effettuata solo dalla istruttrice (alla quale il era stato Tes_2 CP_2 affidato dal Presidente , precisamente su un lato del pendio che non presentava il grado di Parte_1 difficoltà della pista
contro
-carbonaie , non essendo ivi stato tracciato alcun percorso di OM GA presente invece sul pendio predisposto dal maestro che culminava inoltre su una porta metallica Pt_2 non protetta .
A ciò si aggiunga che l' inserimento dell' allievo in un gruppo già costituito avrebbe richiesto una attenta e scrupolosa verifica delle capacità tecniche del minore in relazione all' obbligo di sorveglianza gravante sulla scuola a norma dell' art. 2048 c.c. e alla presunzione della violazione del suddetto per i danni riportati da terzi (salvo superamento della prova liberatoria) .
38.Nè-si osserva- la circostanza che il minore avesse concluso il percorso senza alcuna criticità riveste alcun rilievo decisivo ai fini invocati dai convenuti trattandosi di percorso del tutto diverso da quello in cui si è verificata la caduta, peraltro culminante con un ostacolo fisso non protetto da reti di sicurezza a differenza del primo .
39.A conclusioni non dissimili deve pervenirsi in relazione alla portata dirimente del controllo effettuato dai maestri , e in particolare del , durante la discesa , dovendosi ritenere al riguardo del tutto Pt_2 irrilevante la circostanza che il predetto si trovasse alla fine del pendio delle
contro
-carbonai , in collegamento via radio con altro maestro rimasto all' inizio del percorso .
40.Anche l' assunto della perdita di controllo del minore quale fattore estraneo e non imputabile allo sci club e ai suoi collaboratori, è quindi smentito dalla dinamica stessa dell' incidente risultante dalle prove raccolte nel primo grado.
41.Conclusivamente deve ritenersi che dalle prove espletate non risulta superata la prova della non imputabilità della caduta del per la presenza di fattori estranei alla scuola di sci o a cause CP_2 del tutto autonome e non riferibili alla convenuta .
42.Per le stesse ragioni indicate al punto 31) deve ritenersi superata la censura del capo della sentenza relativo all'accertamento della responsabilità extracontrattuale dei convenuti ( e maestri CP_1
e ai sensi degli artt. 2043,2048,20492050,2055,2056,2059 c.c.), trattandosi comunque Parte_1 Pt_2 di responsabilità contrattuale della scuola sci anche per illeciti posti in essere dai suoi collaboratori ex artt. 2028 e 2029 c.c. . Con la dovuta precisazione che in presenza del vincolo contrattuale con il convenuto sci club, trova applicazione il più favorevole regime probatorio previsto, in via generale, dall'art. 1218 c.c. e dalle ulteriori norme in materia di Responsabilità presuntiva dei genitori, dei tutori
, dei precettori e maestri d' arte ( art. 2048 c.c.) e oggettiva dei danni arrecati dal fatto illecito dei dipendenti o soggetti assimilati ( art. 2049 c.c.) , salvo la prova liberatoria dei predetti responsabili di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, nella fattispecie non offerta dallo . CP_1
43.La giurisprudenza richiamata invero riconduce la responsabilità presuntiva per fatto illecito prevista dall' art. 2048 c.c. nell' alveo della responsabilità contrattuale presuntiva basata sulla obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e l' incolumità dell' allievo, con l' effetto sul piano probatorio, di dispensare il danneggiato dall' onere della prova della colpa in ragione della presunta violazione dell' obbligo di vigilanza a suo carico, salvo il raggiungimento della prova liberatoria gravante sull' istituto di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno .
44.Inoltre la circostanza pacifica che l' evento dannoso ebbe a verificarsi allorchè il minore era stato affidato ai maestri e e che non è contestata la collaborazione dei predetti istruttori con Parte_1 Pt_2 lo , determina la responsabilità oggettiva del convenuto anche ai sensi degli artt. 2049 CP_1 CP_1
c.c. e 1228 c.c. per fatto altrui, a prescindere dalla esistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato (v. Cass., 11/12/2012, n. 22619).
45.Come affermato dalla Corte la responsabilità per fatto dell'ausiliario (e del preposto) prescinde infatti dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato o contrattuale, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi intercorrente ai fini considerati, fondamentale rilievo al riguardo la circostanza che dell'opera del terzo il debitore comunque si sia avvalso nell'attuazione della propria obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore (v., da ultimo, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass., 26/5/2011, n. 11590).
46.Corretta deve ritenersi la condanna in via solidale di tutti i convenuti (quindi anche dei maestri Pt_2
e ) ai sensi degli artt. 2048 e 2049 c.c. sia pure ricondotti nell' alveo della responsabilità Parte_1 contrattuale.
47.Restano pertanto assorbite tutte le altre eccezioni riproposte dagli appellanti relative ai profili di colpa dei convenuti e alle istanze istruttorie finalizzate ad infirmare la validità dell' annotazione di servizio dei C.C. di Viterbo dell' 8/2/2012 (accertamento incidentale della falsità in ordine a quanto dichiarato dal pubblico ufficiale in merito alla qualificazione fuori pista del tratto del pendio ove si è verificato l' incidente).
48.Prive di pregio sono poi le censure riguardanti la quantificazione del danno non patrimoniale per invalidità permanente (euro 8.524,95) liquidata dal Tribunale sulla base della consulenza tecnica di parte attrice, prodotta in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. con relativa documentazione medica, e delle tabelle del Tribunale di Roma all' epoca vigenti
49.Giova al riguardo precisare che gli odierni appellanti in primo grado non hanno sollevato specifiche contestazioni avverso la predetta consulenza e richiamata documentazione (v. memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.) nè chiesto l'applicazione di criteri tabellari di liquidazione diversi da quelli adottati dal giudice di prime cure (v. motivo di appello).
50.Nè sussiste l' invocato vizio di ultrapetizione in ragione del tenore delle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., nelle quali gli attori hanno chiesto di condannare i convenuti al risarcimento dei danni nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio.
51.Per contro, sono fondate le censure relative alla mancanza di prova del danno morale riconosciuto dal Tribunale nella misura di ¼ del danno biologico per il turbamento psicologico avvertito dal minore anche prima che si verificasse la caduta .
52.Il Giudice di primo grado applicando le tabelle del Tribunale di Roma (non oggetto di censure) ha accolto la domanda sulla base della seguente motivazione “Si ritiene inoltre dovuto - quale componente di personalizzazione del danno non patrimoniale/biologico in quanto da ritenersi presuntivamente provato, il danno morale da quantificarsi nei limiti di ¼ del danno biologico complessivamente liquidato: danno morale da intendersi quale turbativa ovvero patema d'animo immediatamente conseguenti all'infortunio subito e da considerarsi provato sulla base dell'id quod plerumque accidit ovvero avuto riguardo, in concreto, alla entità e gravità delle lesioni subite da ed in considerazione Persona_2 del fatto che il predetto era impaurito durante la discesa già prima della caduta. L'importo risarcitorio liquidato a tale titolo è da quantificarsi, pertanto, in ulteriori € .2929,23”. 53. Secondo l' insegnamento ormai consolidato dei giudici di legittimità “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023; Sez. 3, Sen tenza n. 5119 del 17/02/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022; Sez. III, ordinanza n. 9006 del 21.03.2022; ordinanza n. 15733 del 17/05/2022). Più recentemente Cass. n. 13383/2025 ha precisato “Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima”.
54.In altri termini si è ritenuto che anche in ipotesi di fatto illecito integrante gli estremi del reato, il danno morale non è in re ipsa, ma occorre pur sempre la prova che l'evento abbia cagionato al leso una lesione soggettiva, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sè, della paura, della disperazione. Necessita quindi la prova che in conseguenza delle lesioni di entità contenuta, il danneggiato abbia patito una sofferenza soggettiva particolarmente intensa, in termini di stress, turbamento interiore, angoscia, paura.
55.Ad avviso della Corte tali presupposti non si rinvengono nelle risultanze documentali e nelle prove testimoniali essendo esclusivamente provata la giovane età dell' infortunato e le circostanze fattuali in cui avvenne la caduta, elementi che tuttavia non provano, neppure in via presuntiva, la particolare sofferenza soggettiva sopra descritta trattandosi di conseguenze normalmente conseguenti al danno biologico con postumi di entità uguali a quelli in concreto considerati e già liquidati avendo riguardo all'età del danneggiato e alle menomazione che sono a quel grado di invalidità connesse.
56.L'appello deve accogliersi limitatamente a tale profilo e, conseguentemente, riformarsi il capo della sentenza che ha riconosciuto il danno morale, liquidandolo in euro 2.929,23. E, dunque, avendo il primo giudice indicato in dispositivo la somma finale dovuta in euro 7.646, 18 oltre accessori, per il risarcimento del danno non patrimoniale in tutte le sue componenti, già detratto quanto ricevuto dalla
“Funivia del Terminillo srl con la quale è stata transatta la lite – somma pari ad € 7000,00”, l'importo rideterminato a seguito del parziale accoglimento dell'appello sarà di €. 4.716,95, oltre accessori come riconosciuti nella sentenza di primo grado, non essendo stato tale profilo specificamente contestato con l'appello.
57.Atteso l' esito complessivo della lite che ha visto prevalentemente vittoriosi gli attori salvo che per il riconoscimento del danno morale, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite del doppio grado in ragione di un quarto del totale condannando i convenuti/appellanti a rifondere agli attori/appellati la residua parte che si liquida nella misura indicata nella parte dispositiva, in base al decisum e avuto riguardo ai parametri previsti dal DM n. 55/2014 e successive modificazioni per le controversie aventi analogo valore, per valori medi in ragione della natura della controversia e delle questioni trattate, e con espunzione della voce istruttoria, per il giudizio di appello, in quanto non espletata.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino n. 67/2019, così provvede: -accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ridetermina la somma spettante a e RI LL, in proprio e n.q. di legali COparte_2 rappresentanti di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nella minor Persona_2 somma di €. 4.716,95, oltre interessi e rivalutazione come attribuiti nella sentenza di primo grado;
- compensa in ragione di ¼ del totale le spese di lite del doppio grado e condanna , in Parte_1 proprio e n.q. di legale rappresentante di e a rifondere COparte_1 Parte_2
a e RI LL, in proprio e n. q. di legali rappresentanti di COparte_2 Persona_2
, i residui tre quarti che liquida, quanto al primo grado, in euro 388,50 per esborsi ed euro
[...]
3.807,00 per compensi professionali, compensata la residua parte, e quanto al secondo grado in euro 3.305,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge .
Così deciso nella Camera di consiglio del 21/11/2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino