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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 7530 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017 e promossa
da
(P.VA ), in persona del legale Parte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Moroni, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via Bartolo n.
10-16
APPELLANTE contro
(P.VA , in persona del legale Controparte_1 P.VA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Errani, Mirko Manoni e Maria Luisa
Mammoli, elettivamente domiciliata presso lo Studio
dell'Avv. Mammoli in Perugia, Via Mazzini n. 16.
APPELLATA
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI All'udienza del 12 dicembre 2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e dunque come segue.
L'appellante: “Chiede che l'Ecc.mo Tribunale adìto Voglia, contrariis reiectis, in riforma totale o, in subordine,
parziale della sentenza impugnata n. 400/2017, emessa inter
partes dal Giudice di Pace di Perugia nel giudizio n.
2015/2016 R.G. in data 02.05.2017, depositata in pari data,
comunicata via fax il 04.05.2017, non notificata,
accogliere il presente gravame, per i motivi e le ragioni
indicate nel presente atto, con conseguente condanna della
controparte alla refusione delle somme medio tempore
percepite in virtù della sentenza impugnata e con condanna
della stessa alle spese di lite del doppio grado di
giudizio”.
Per l'appellata: “In via preliminare: Voglia il Tribunale dichiarare inammissibile l'appello proposto poiché ex art.
348 cpc non vi è alcuna possibilità che possa essere
accolto e, comunque, poiché le rassegnate conclusioni
risultano assolutamente generiche ed inidonee ad
identificare quali dovrebbero essere i concreti effetti
della riforma della sentenza impugnata. Nel merito: Voglia
il Tribunale rigettare la domanda in appello. In ogni caso
con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di
Perugia, ritualmente notificato, l'odierna appellata pag. 2/16 introduceva il giudizio rubricato al n. 781/2014 R.G.,
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
5254/2015 R.G. (n. 3674/2015 D.I.), con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'odierna appellante, della somma di € 975,02 (VA compresa), a titolo di corrispettivo per l'attività di vettore/spedizioniere da quest'ultima svolta nell'interesse dell'appellata stessa.
1.1. Eccepiva l'opponente:
- di aver commissionato all'odierna appellante il trasporto e la consegna di materiale in alluminio alla Parte_2
, materiale, che, alla consegna, il destinatario
[...]
accettava con riserva ma che, al momento dell'apertura dell'imballaggio, risultava affetto da vizi tali da renderlo inutilizzabile;
- che la circostanza veniva contestata, con e-mail del 24
novembre 2014, dalla all'odierna Parte_2
appellata, la quale, a sua volta, rivolgeva la medesima contestazione all'odierna appellante, comunicandole di essere stata costretta, per tale motivo, a sostituire il materiale danneggiato, accollandosi una spesa pari ad €
1.342,00 (VA compresa), che l'appellata stessa dichiarava di voler compensare parzialmente con la minore somma richiestale quale corrispettivo del servizio effettuato in suo favore;
pag. 3/16 - che l'odierna appellante contestava tale compensazione,
chiedendo il pagamento del corrispettivo pattuito per il servizio prestato (€ 975,02, VA compresa) e, a seguito del diniego ricevuto, azionando il credito vantato con il ricorso per decreto ingiuntivo di cui è causa, decreto opposto dall'appellata, per i motivi di cui sopra, con la richiesta non solo di revoca del medesimo ma anche, in via riconvenzionale, di condanna dell'odierna appellante al pagamento della somma di € 366,98, pari alla differenza fra la somma ingiunta (€ 975,02, VA compresa) ed il controcredito generato dalla citata spesa sostenuta per sostituire il materiale danneggiato (€ 1.342,00, VA
compresa).
1.2. Si costituiva in giudizio l'odierna appellante, contestando la proposta opposizione e deducendo:
- che la dicitura “con riserva di controllo – pacco
sigillato”, apposta sul D.D.T. 148/2014 del 19.11.2014 dal destinatario della merce asseritamente danneggiata, non può
essere considerata come valida riserva scritta apposta dal destinatario stesso al momento della consegna della merce ma anzi come un esplicito riconoscimento del fatto che l'imballo della merce stessa, predisposto a cura dell'odierna appellata, al momento della consegna risultava integro;
- che, per i contratti come quello di cui è causa, l'art. 1697 c.c. prevede un vero e proprio onere, a carico del pag. 4/16 destinatario della consegna, “di far accertare a sue spese,
prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose
trasportate” e che quindi, qualora questi accetti, come nel caso di specie, la consegna della merce senza effettuare detto accertamento, deve presumersi che la consegna stessa sia stata eseguita, circa quantità e qualità dei beni,
conformemente alle indicazioni trascritte nel D.D.T. di riferimento;
- che, in ogni caso e comunque in subordine, nella fattispecie in esame deve trovare applicazione il limite risarcitorio di cui all'art. 1696, comma 2, c.c., non potendo accollarsi all'odierno appellante alcuna responsabilità a titolo di dolo o colpa grave per l'accaduto;
1.3. Istruita la controversia, anche mediante l'assunzione di prove testimoniali, la causa veniva definita con la sentenza n. 400/2017, emessa in data 02
maggio 2017, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 781/2014 R.G. ed in questa sede impugnata, con la quale il Giudice di Pace di
Perugia accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo de
quo e, per l'effetto, pur non accogliendo la domanda proposta dall'opponente in via riconvenzionale, revocava il decreto stesso, condannando l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
pag. 5/16 1.4. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società appellante introduceva il presente giudizio,
impugnando la predetta sentenza del Giudice di Pace e chiedendone la riforma – oltre che per violazione dell'art. 91, comma 4, c.p.c., avendo il Giudice, nella liquidazione delle spese (€ 2.000,00), superato il valore della domanda
(€ 1.100,00, VA esclusa) – in quanto decisione:
1.4.1. fondata su un'erronea valutazione della prova documentale rappresentata dalla documentazione fotografica allegata dall'odierna appellata, documentazione priva di qualunque riferimento cronologico e inerente materiale non identificato (senza traccia di imballaggio, di numero di spedizione o altro elemento identificativo) e quindi, anche per questo, non idonea:
- a confutare il fatto che la dicitura apposta sul D.D.T.
148/2014 del 19.11.2014 dal destinatario della merce asseritamente danneggiata (“con riserva di controllo –
pacco sigillato”) non può considerarsi valida riserva scritta apposta dal destinatario al momento della consegna della merce;
- a considerare rispettata, da parte del destinatario della consegna, la previsione di cui all'art. 1697 c.c., che prevede un vero e proprio onere a carico del destinatario stesso “di far accertare a sue spese, prima della
riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate” e a norma della quale deve quindi presumersi, qualora il pag. 6/16 destinatario accetti, come nel caso di specie, la consegna della merce senza effettuare detto accertamento, che la consegna sia stata eseguita, circa quantità e qualità dei beni, conformemente alle indicazioni trascritte nel D.D.T.
di riferimento;
1.4.2 fondata su un'erronea valutazione dell'assunta prova testimoniale, non avendo il Giudice di primo grado tenuto nella dovuta considerazione il fatto che:
- il legale rappresentante di non è Parte_2
stato in grado di riferire nulla sullo stato della merce al momento della consegna, avendola visionata solo in un momento successivo, quando era già stata depositata in magazzino;
- il teste dichiarando che “il pacco era Tes_1
rovinato, sia l'imballaggio che il materiale”, ha sconfessato quanto dallo stesso scritto sul D.D.T. al momento della consegna della merce, ovvero che il pacco
“era sigillato”;
- i testi e , citati dall'odierna Tes_2 Tes_3
appellata, hanno in effetti confermato che il pacco contenente la merce asseritamente danneggiata fosse integro al momento della consegna;
1.4.3 adottata senza tenere nella dovuta considerazione il fatto che l'odierna appellata non è stata in grado di dimostrare non solo l'effettivo depauperamento della merce asseritamente danneggiata, ma neanche l'ammontare del danno pag. 7/16 subìto, quantificato in € 1.100,00 oltre VA senza fornire alcuna prova a sostegno della fondatezza di tale quantificazione;
1.4.4 l'appellante chiedeva quindi l'accoglimento della domanda sopra riportata.
1.5. Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo:
- l'infondatezza della contestazione relativa alla quantificazione delle spese di lite, rispetto alle quali il limite citato dall'appellante non sarebbe applicabile,
risultando previsto solo per le controversie devolute alla giurisdizione equitativa del Giudice di Pace;
- la corretta valutazione, da parte del Giudice di Pace,
delle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali;
- l'inammissibilità dell'appello, per mancata specifica indicazione, da parte dell'appellante, delle specifiche modifiche da apportare alla sentenza impugnata.
1.6. All'udienza del 12 dicembre 2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
* * *
2. L'appello è risultato infondato e non può dunque essere accolto.
2.1. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione, formulata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello di cui pag. 8/16 è causa, per presunta violazione, con l'atto di citazione,
delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
L'appellante, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata e in ossequio al disposto della citata norma,
risulta infatti aver indicato, in modo specifico:
- il capo della decisione di primo grado impugnato, citando in modo letterale (punto 2.1 a pagina 4 dell'atto di appello) il capo stesso;
- le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, contestando la valutazione delle risultanze testimoniali effettuata dal giudice;
- le norme di legge a suo dire non rispettate dal giudice nella propria decisione, ovvero l'art. 1693, comma 1, c.c.,
l'art. 696 c.p.c. e l'art. 91, comma 4, c.p.c.
Da ciò l'infondatezza dell'eccezione sollevata sul punto da parte appellata.
3. Nel merito, con il primo complesso motivo di appello censura la sentenza impugnata per non avere il Parte_1
primo giudice correttamente ricostruito i fatti di causa,
in particolare per avere omesso l'esame di alcune risultanze istruttorie.
Va premesso che il primo giudice ha accertato che i danni ai beni trasportati si sono verificati nel corso della spedizione sulla base di plurimi elementi istruttori,
tra cui le deposizioni dei testimoni Testimone_4
l.r. della e Parte_2 Testimone_5
pag. 9/16 dipendente di tale società destinataria della merce oggetto spedizione, le fotografie dei beni trasportati danneggiati e da ultimo la tipologia dei danni.
3.1. La società appellante muove la prima censura con riferimento all'inidoneità probatoria della documentazione fotografica, essendo la stessa priva di riferimenti cronologici e non potendo essere univocamente riferita al materiale oggetto di trasporto.
La censura in questione è infondata, in quanto non tiene conto dell'attendibile testimonianza resa sul punto da dipendente della società a cui erano Testimone_5
diretti i beni, dunque, assolutamente indifferente rispetto agli interessi di cui sono portatrici le parti dell'odierno giudizio (mittente e spedizioniere). Testimone_5
infatti, ha ricordato di avere lui stesso scattato le fotografie prodotte in giudizio (risposta cap. 15). Alla
luce della testimonianza di deve ritenersi Testimone_5
che il materiale di cui alle fotografie prodotte in giudizio è quello oggetto del contratto di trasportato e che le fotografie ritraggono tale materiale una volta che,
ricevuta la merce, il dipendente della Siteur Italia
S.r.l., ha liberato i beni Testimone_5
dall'imballaggio. Il materiale in questione si presenta all'evidenza come danneggiato.
3.2. Con una seconda censura la società appellante eccepisce come il primo Giudice non abbia compiutamente pag. 10/16 valorizzato il contenuto della riserva apposta da
[...]
sul ddt 148/14. Su tale documento, infatti, si Tes_5
legge la dicitura “CON RISERVA DI CONTROLLO – PACCO
SIGILLATO”. Sostiene la società appellante che tale riserva sia assolutamente generica, come tale inidonea a documentare la presenza di danni ai beni.
Ritiene il Tribunale che la dicitura “CON RISERVA DI
CONTROLLO – è evocativa della circostanza Controparte_2
che – come anche spiegato in sede testimoniale -
[...]
, accortosi che l'imballaggio era rovinato, così Tes_5
come risultava rovinato parte del materiale (visibile),
apponeva la riserva sul ddt, riservandosi di meglio controllare le condizioni del materiale una volta rimosso interamente l'imballo (definito come sigillato). In questi termini si spiega l'apposizione di riserva (che,
altrimenti, laddove non avesse avuto Testimone_5
percezione di un problema all'imballo o al materiale non avrebbe avuto senso apporre) e l'indicazione che il pacco era sigillato (sicché ulteriori accertamenti dovevano essere fatti una volta tolto nella sua interezza l'imballaggio). Tale controllo è stato effettuato poco dopo da parte dello stesso e di Testimone_5 Tes_4
, l.r. della entrambi i testi
[...] Parte_2
(assolutamente indifferenti alle parti per le medesime ragioni sopra indicate) hanno ricordato che l'alluminio oggetto di fornitura era graffiato e “strisciato”, così
pag. 11/16 come appare anche nelle foto. Difetti, che – come anche indicato il primo giudice – sono evocativi di un danneggiamento avvenuto durante il trasporto. Sul punto alcun errore di valutazione è stato compiuto dal primo giudice, non dovendosi fare ricorso all'art. 115 c. II
c.p.c. per ritenere che la tipologia di danno è compatibile con un danno, verosimilmente, verificatosi nella fase del trasporto.
3.3. Infine, la società appellante eccepisce come parte appellata non abbia accertato il danneggiamento del materiale trasportato nelle forme di cui all'art. 1697
c.c., cioè mediante procedimento ex art. 696 c.p.c..
La doglianza è infondata, atteso che – secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, (Cass. sent.
n. 5573 del 1997) “in tema di trasporto di cose, il mancato
esperimento dell'accertamento tecnico preventivo previsto
dall'art. 1697, terzo comma cod. civ., al fine di far
acclarare, prima della loro riconsegna, l'identità e lo
stato delle cose trasportate, non preclude al mittente di
provare altrimenti la perdita o l'avaria della merce”.
3.4. Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi immune da censura l'accertamento compiuto dal primo giudice in ordine al fatto che la società appellante ha consegnato alla materiale non Parte_2
conforme, in quanto danneggiatosi durante il viaggio.
Ai sensi dell'art. 1693 c.c., una volta accertato che il pag. 12/16 bene trasportato è danneggiato, spetta al vettore provare che tale danneggiamento sia imputabile ad un difetto di imballaggio o al fatto del mittente o del destinatario.
Tale prova non è stata offerta, operando peraltro ai sensi dell'art. 1693 c. II c.c. la presunzione che le cose non presentano vizi apparenti di imballaggio, quando – come nel caso di specie – il vettore le accetta senza riserve.
Quanto al fatto che i beni oggetto di trasporto sono stati consegnati danneggiati, costituiscono adeguate prove in merito:
a) la riserva apposta sul DDT, così come spiegata dal teste che l'ha formulata e che ha chiarito Testimone_5
che al momento di ricevere il materiale l'imballaggio si presentava come rovinato e che una volta tolto l'imballaggio ha appurato che i beni ricevuti risultavano vistosamente danneggiati;
b) i danni poi verificati dal medesimo teste
[...]
e dal teste l.r. della Tes_5 Testimone_4 [...]
; Parte_2
c) le foto scattate dal teste Testimone_5
riproduttive dei danni lamentati.
A fronte di tali evidenze, irrilevanti sono le deposizioni dei testimoni e , che hanno riferito mere Tes_2 Tes_3
valutazioni, quali il fatto che – a parere del primo teste
– dal d.d.t. non risulta il danneggiamento di materiale,
che lo stesso teste ritiene – da quanto mostratogli –
pag. 13/16 integro ed idoneo così come consegnato al vettore, nonché
la circostanza che la riserva di controllo non certificava un danno da trasporto.
4. La società appellante censura altresì la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha quantificato in euro
1.100,00 oltre VA il danno patito dalla società appellata,
pari al valore del materiale sostituito.
La censura è infondata, atteso che Testimone_4
l.r. della ha confermato che a Parte_2
seguito della contestazione di nei Parte_2
confronti dell'odierna società appellata, quest'ultima sostituiva il materiale danneggiato, che aveva un valore commerciale di euro 1.100,00 oltre VA. Il teste ha poi aggiunto che fino alla sostituzione del materiale danneggiato non provvedeva a pagare la fornitura ad
Controparte_1
5. Con l'ultimo motivo di appello la gravata sentenza era censurata in punto di importo liquidato a titolo di rimborso delle spese di lite;
importo che – in violazione a quanto stabilito dall'art. 91 c. IV c.p.c. – supera il valore della domanda.
La doglianza è infondata, atteso che il valore a cui fa riferimento l'art. 91 c. IV c.p.c., giusta il richiamo all'art. 82 c.p.c. è di euro 1.100,00. Nel giudizio che interessa il Tribunale la società opposta ha chiesto accertarsi il danno patito corrispondente alla somma di pag. 14/16 euro 1.100,00 oltre VA, con condanna della società
appellante a corrispondere la differenza tra tale importo e quanto preteso dalla società appellata con il provvedimento monitorio. Dunque, in ragione di tale accertamento il valore della causa deve dirsi superiore ad euro 1.100,00,
atteso che la domanda riconvenzionale di condanna formulata da parte opposta (per il minore importo di euro 366,98)
comporta – per come tale domanda è formulata - la compensazione tra la somma di euro 1.100,00 oltre VA,
necessariamente oggetto di domanda riconvenzionale di condanna per risarcimento del danno, e la somma oggetto di ingiunzione (euro 975,02). Dunque, la domanda riconvenzionale di accertamento del danno di euro 1.100,00
oltre VA e di condanna a corrispondere tale somma
(presupposto necessario per poter procedere alla chiesta compensazione con il credito ingiunto da parte appellante e consentire alla società appellata di ottenere la minore somma di euro 366,98) determina che il valore della causa supera l'importo di euro 1.100,00 di cui agli artt. 91 c.
IV e 82 c.p.c..
6. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase trattazione/istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando pag. 15/16 sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace Controparte_1
di Perugia n. 400 del 2017 ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
– rigetta l'appello formulato da parte attrice e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
– condanna a corrispondere ad Parte_1 CP_3
a titolo di rimborso delle spese di lite del
[...]
presente grado di giudizio, la somma di euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%,
VA e CPA;
- visto l'art. 13 c. I quater D.P.R. n. 115 del 2002
dichiara tenuta a versare un ulteriore importo Parte_1
pari a quello versato per l'impugnazione a titolo di contributo unificato.
Perugia, lì 11.3.2025 Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 7530 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017 e promossa
da
(P.VA ), in persona del legale Parte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Moroni, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via Bartolo n.
10-16
APPELLANTE contro
(P.VA , in persona del legale Controparte_1 P.VA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Errani, Mirko Manoni e Maria Luisa
Mammoli, elettivamente domiciliata presso lo Studio
dell'Avv. Mammoli in Perugia, Via Mazzini n. 16.
APPELLATA
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI All'udienza del 12 dicembre 2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e dunque come segue.
L'appellante: “Chiede che l'Ecc.mo Tribunale adìto Voglia, contrariis reiectis, in riforma totale o, in subordine,
parziale della sentenza impugnata n. 400/2017, emessa inter
partes dal Giudice di Pace di Perugia nel giudizio n.
2015/2016 R.G. in data 02.05.2017, depositata in pari data,
comunicata via fax il 04.05.2017, non notificata,
accogliere il presente gravame, per i motivi e le ragioni
indicate nel presente atto, con conseguente condanna della
controparte alla refusione delle somme medio tempore
percepite in virtù della sentenza impugnata e con condanna
della stessa alle spese di lite del doppio grado di
giudizio”.
Per l'appellata: “In via preliminare: Voglia il Tribunale dichiarare inammissibile l'appello proposto poiché ex art.
348 cpc non vi è alcuna possibilità che possa essere
accolto e, comunque, poiché le rassegnate conclusioni
risultano assolutamente generiche ed inidonee ad
identificare quali dovrebbero essere i concreti effetti
della riforma della sentenza impugnata. Nel merito: Voglia
il Tribunale rigettare la domanda in appello. In ogni caso
con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di
Perugia, ritualmente notificato, l'odierna appellata pag. 2/16 introduceva il giudizio rubricato al n. 781/2014 R.G.,
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
5254/2015 R.G. (n. 3674/2015 D.I.), con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'odierna appellante, della somma di € 975,02 (VA compresa), a titolo di corrispettivo per l'attività di vettore/spedizioniere da quest'ultima svolta nell'interesse dell'appellata stessa.
1.1. Eccepiva l'opponente:
- di aver commissionato all'odierna appellante il trasporto e la consegna di materiale in alluminio alla Parte_2
, materiale, che, alla consegna, il destinatario
[...]
accettava con riserva ma che, al momento dell'apertura dell'imballaggio, risultava affetto da vizi tali da renderlo inutilizzabile;
- che la circostanza veniva contestata, con e-mail del 24
novembre 2014, dalla all'odierna Parte_2
appellata, la quale, a sua volta, rivolgeva la medesima contestazione all'odierna appellante, comunicandole di essere stata costretta, per tale motivo, a sostituire il materiale danneggiato, accollandosi una spesa pari ad €
1.342,00 (VA compresa), che l'appellata stessa dichiarava di voler compensare parzialmente con la minore somma richiestale quale corrispettivo del servizio effettuato in suo favore;
pag. 3/16 - che l'odierna appellante contestava tale compensazione,
chiedendo il pagamento del corrispettivo pattuito per il servizio prestato (€ 975,02, VA compresa) e, a seguito del diniego ricevuto, azionando il credito vantato con il ricorso per decreto ingiuntivo di cui è causa, decreto opposto dall'appellata, per i motivi di cui sopra, con la richiesta non solo di revoca del medesimo ma anche, in via riconvenzionale, di condanna dell'odierna appellante al pagamento della somma di € 366,98, pari alla differenza fra la somma ingiunta (€ 975,02, VA compresa) ed il controcredito generato dalla citata spesa sostenuta per sostituire il materiale danneggiato (€ 1.342,00, VA
compresa).
1.2. Si costituiva in giudizio l'odierna appellante, contestando la proposta opposizione e deducendo:
- che la dicitura “con riserva di controllo – pacco
sigillato”, apposta sul D.D.T. 148/2014 del 19.11.2014 dal destinatario della merce asseritamente danneggiata, non può
essere considerata come valida riserva scritta apposta dal destinatario stesso al momento della consegna della merce ma anzi come un esplicito riconoscimento del fatto che l'imballo della merce stessa, predisposto a cura dell'odierna appellata, al momento della consegna risultava integro;
- che, per i contratti come quello di cui è causa, l'art. 1697 c.c. prevede un vero e proprio onere, a carico del pag. 4/16 destinatario della consegna, “di far accertare a sue spese,
prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose
trasportate” e che quindi, qualora questi accetti, come nel caso di specie, la consegna della merce senza effettuare detto accertamento, deve presumersi che la consegna stessa sia stata eseguita, circa quantità e qualità dei beni,
conformemente alle indicazioni trascritte nel D.D.T. di riferimento;
- che, in ogni caso e comunque in subordine, nella fattispecie in esame deve trovare applicazione il limite risarcitorio di cui all'art. 1696, comma 2, c.c., non potendo accollarsi all'odierno appellante alcuna responsabilità a titolo di dolo o colpa grave per l'accaduto;
1.3. Istruita la controversia, anche mediante l'assunzione di prove testimoniali, la causa veniva definita con la sentenza n. 400/2017, emessa in data 02
maggio 2017, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 781/2014 R.G. ed in questa sede impugnata, con la quale il Giudice di Pace di
Perugia accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo de
quo e, per l'effetto, pur non accogliendo la domanda proposta dall'opponente in via riconvenzionale, revocava il decreto stesso, condannando l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
pag. 5/16 1.4. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società appellante introduceva il presente giudizio,
impugnando la predetta sentenza del Giudice di Pace e chiedendone la riforma – oltre che per violazione dell'art. 91, comma 4, c.p.c., avendo il Giudice, nella liquidazione delle spese (€ 2.000,00), superato il valore della domanda
(€ 1.100,00, VA esclusa) – in quanto decisione:
1.4.1. fondata su un'erronea valutazione della prova documentale rappresentata dalla documentazione fotografica allegata dall'odierna appellata, documentazione priva di qualunque riferimento cronologico e inerente materiale non identificato (senza traccia di imballaggio, di numero di spedizione o altro elemento identificativo) e quindi, anche per questo, non idonea:
- a confutare il fatto che la dicitura apposta sul D.D.T.
148/2014 del 19.11.2014 dal destinatario della merce asseritamente danneggiata (“con riserva di controllo –
pacco sigillato”) non può considerarsi valida riserva scritta apposta dal destinatario al momento della consegna della merce;
- a considerare rispettata, da parte del destinatario della consegna, la previsione di cui all'art. 1697 c.c., che prevede un vero e proprio onere a carico del destinatario stesso “di far accertare a sue spese, prima della
riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate” e a norma della quale deve quindi presumersi, qualora il pag. 6/16 destinatario accetti, come nel caso di specie, la consegna della merce senza effettuare detto accertamento, che la consegna sia stata eseguita, circa quantità e qualità dei beni, conformemente alle indicazioni trascritte nel D.D.T.
di riferimento;
1.4.2 fondata su un'erronea valutazione dell'assunta prova testimoniale, non avendo il Giudice di primo grado tenuto nella dovuta considerazione il fatto che:
- il legale rappresentante di non è Parte_2
stato in grado di riferire nulla sullo stato della merce al momento della consegna, avendola visionata solo in un momento successivo, quando era già stata depositata in magazzino;
- il teste dichiarando che “il pacco era Tes_1
rovinato, sia l'imballaggio che il materiale”, ha sconfessato quanto dallo stesso scritto sul D.D.T. al momento della consegna della merce, ovvero che il pacco
“era sigillato”;
- i testi e , citati dall'odierna Tes_2 Tes_3
appellata, hanno in effetti confermato che il pacco contenente la merce asseritamente danneggiata fosse integro al momento della consegna;
1.4.3 adottata senza tenere nella dovuta considerazione il fatto che l'odierna appellata non è stata in grado di dimostrare non solo l'effettivo depauperamento della merce asseritamente danneggiata, ma neanche l'ammontare del danno pag. 7/16 subìto, quantificato in € 1.100,00 oltre VA senza fornire alcuna prova a sostegno della fondatezza di tale quantificazione;
1.4.4 l'appellante chiedeva quindi l'accoglimento della domanda sopra riportata.
1.5. Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo:
- l'infondatezza della contestazione relativa alla quantificazione delle spese di lite, rispetto alle quali il limite citato dall'appellante non sarebbe applicabile,
risultando previsto solo per le controversie devolute alla giurisdizione equitativa del Giudice di Pace;
- la corretta valutazione, da parte del Giudice di Pace,
delle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali;
- l'inammissibilità dell'appello, per mancata specifica indicazione, da parte dell'appellante, delle specifiche modifiche da apportare alla sentenza impugnata.
1.6. All'udienza del 12 dicembre 2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
* * *
2. L'appello è risultato infondato e non può dunque essere accolto.
2.1. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione, formulata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello di cui pag. 8/16 è causa, per presunta violazione, con l'atto di citazione,
delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
L'appellante, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata e in ossequio al disposto della citata norma,
risulta infatti aver indicato, in modo specifico:
- il capo della decisione di primo grado impugnato, citando in modo letterale (punto 2.1 a pagina 4 dell'atto di appello) il capo stesso;
- le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, contestando la valutazione delle risultanze testimoniali effettuata dal giudice;
- le norme di legge a suo dire non rispettate dal giudice nella propria decisione, ovvero l'art. 1693, comma 1, c.c.,
l'art. 696 c.p.c. e l'art. 91, comma 4, c.p.c.
Da ciò l'infondatezza dell'eccezione sollevata sul punto da parte appellata.
3. Nel merito, con il primo complesso motivo di appello censura la sentenza impugnata per non avere il Parte_1
primo giudice correttamente ricostruito i fatti di causa,
in particolare per avere omesso l'esame di alcune risultanze istruttorie.
Va premesso che il primo giudice ha accertato che i danni ai beni trasportati si sono verificati nel corso della spedizione sulla base di plurimi elementi istruttori,
tra cui le deposizioni dei testimoni Testimone_4
l.r. della e Parte_2 Testimone_5
pag. 9/16 dipendente di tale società destinataria della merce oggetto spedizione, le fotografie dei beni trasportati danneggiati e da ultimo la tipologia dei danni.
3.1. La società appellante muove la prima censura con riferimento all'inidoneità probatoria della documentazione fotografica, essendo la stessa priva di riferimenti cronologici e non potendo essere univocamente riferita al materiale oggetto di trasporto.
La censura in questione è infondata, in quanto non tiene conto dell'attendibile testimonianza resa sul punto da dipendente della società a cui erano Testimone_5
diretti i beni, dunque, assolutamente indifferente rispetto agli interessi di cui sono portatrici le parti dell'odierno giudizio (mittente e spedizioniere). Testimone_5
infatti, ha ricordato di avere lui stesso scattato le fotografie prodotte in giudizio (risposta cap. 15). Alla
luce della testimonianza di deve ritenersi Testimone_5
che il materiale di cui alle fotografie prodotte in giudizio è quello oggetto del contratto di trasportato e che le fotografie ritraggono tale materiale una volta che,
ricevuta la merce, il dipendente della Siteur Italia
S.r.l., ha liberato i beni Testimone_5
dall'imballaggio. Il materiale in questione si presenta all'evidenza come danneggiato.
3.2. Con una seconda censura la società appellante eccepisce come il primo Giudice non abbia compiutamente pag. 10/16 valorizzato il contenuto della riserva apposta da
[...]
sul ddt 148/14. Su tale documento, infatti, si Tes_5
legge la dicitura “CON RISERVA DI CONTROLLO – PACCO
SIGILLATO”. Sostiene la società appellante che tale riserva sia assolutamente generica, come tale inidonea a documentare la presenza di danni ai beni.
Ritiene il Tribunale che la dicitura “CON RISERVA DI
CONTROLLO – è evocativa della circostanza Controparte_2
che – come anche spiegato in sede testimoniale -
[...]
, accortosi che l'imballaggio era rovinato, così Tes_5
come risultava rovinato parte del materiale (visibile),
apponeva la riserva sul ddt, riservandosi di meglio controllare le condizioni del materiale una volta rimosso interamente l'imballo (definito come sigillato). In questi termini si spiega l'apposizione di riserva (che,
altrimenti, laddove non avesse avuto Testimone_5
percezione di un problema all'imballo o al materiale non avrebbe avuto senso apporre) e l'indicazione che il pacco era sigillato (sicché ulteriori accertamenti dovevano essere fatti una volta tolto nella sua interezza l'imballaggio). Tale controllo è stato effettuato poco dopo da parte dello stesso e di Testimone_5 Tes_4
, l.r. della entrambi i testi
[...] Parte_2
(assolutamente indifferenti alle parti per le medesime ragioni sopra indicate) hanno ricordato che l'alluminio oggetto di fornitura era graffiato e “strisciato”, così
pag. 11/16 come appare anche nelle foto. Difetti, che – come anche indicato il primo giudice – sono evocativi di un danneggiamento avvenuto durante il trasporto. Sul punto alcun errore di valutazione è stato compiuto dal primo giudice, non dovendosi fare ricorso all'art. 115 c. II
c.p.c. per ritenere che la tipologia di danno è compatibile con un danno, verosimilmente, verificatosi nella fase del trasporto.
3.3. Infine, la società appellante eccepisce come parte appellata non abbia accertato il danneggiamento del materiale trasportato nelle forme di cui all'art. 1697
c.c., cioè mediante procedimento ex art. 696 c.p.c..
La doglianza è infondata, atteso che – secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, (Cass. sent.
n. 5573 del 1997) “in tema di trasporto di cose, il mancato
esperimento dell'accertamento tecnico preventivo previsto
dall'art. 1697, terzo comma cod. civ., al fine di far
acclarare, prima della loro riconsegna, l'identità e lo
stato delle cose trasportate, non preclude al mittente di
provare altrimenti la perdita o l'avaria della merce”.
3.4. Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi immune da censura l'accertamento compiuto dal primo giudice in ordine al fatto che la società appellante ha consegnato alla materiale non Parte_2
conforme, in quanto danneggiatosi durante il viaggio.
Ai sensi dell'art. 1693 c.c., una volta accertato che il pag. 12/16 bene trasportato è danneggiato, spetta al vettore provare che tale danneggiamento sia imputabile ad un difetto di imballaggio o al fatto del mittente o del destinatario.
Tale prova non è stata offerta, operando peraltro ai sensi dell'art. 1693 c. II c.c. la presunzione che le cose non presentano vizi apparenti di imballaggio, quando – come nel caso di specie – il vettore le accetta senza riserve.
Quanto al fatto che i beni oggetto di trasporto sono stati consegnati danneggiati, costituiscono adeguate prove in merito:
a) la riserva apposta sul DDT, così come spiegata dal teste che l'ha formulata e che ha chiarito Testimone_5
che al momento di ricevere il materiale l'imballaggio si presentava come rovinato e che una volta tolto l'imballaggio ha appurato che i beni ricevuti risultavano vistosamente danneggiati;
b) i danni poi verificati dal medesimo teste
[...]
e dal teste l.r. della Tes_5 Testimone_4 [...]
; Parte_2
c) le foto scattate dal teste Testimone_5
riproduttive dei danni lamentati.
A fronte di tali evidenze, irrilevanti sono le deposizioni dei testimoni e , che hanno riferito mere Tes_2 Tes_3
valutazioni, quali il fatto che – a parere del primo teste
– dal d.d.t. non risulta il danneggiamento di materiale,
che lo stesso teste ritiene – da quanto mostratogli –
pag. 13/16 integro ed idoneo così come consegnato al vettore, nonché
la circostanza che la riserva di controllo non certificava un danno da trasporto.
4. La società appellante censura altresì la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha quantificato in euro
1.100,00 oltre VA il danno patito dalla società appellata,
pari al valore del materiale sostituito.
La censura è infondata, atteso che Testimone_4
l.r. della ha confermato che a Parte_2
seguito della contestazione di nei Parte_2
confronti dell'odierna società appellata, quest'ultima sostituiva il materiale danneggiato, che aveva un valore commerciale di euro 1.100,00 oltre VA. Il teste ha poi aggiunto che fino alla sostituzione del materiale danneggiato non provvedeva a pagare la fornitura ad
Controparte_1
5. Con l'ultimo motivo di appello la gravata sentenza era censurata in punto di importo liquidato a titolo di rimborso delle spese di lite;
importo che – in violazione a quanto stabilito dall'art. 91 c. IV c.p.c. – supera il valore della domanda.
La doglianza è infondata, atteso che il valore a cui fa riferimento l'art. 91 c. IV c.p.c., giusta il richiamo all'art. 82 c.p.c. è di euro 1.100,00. Nel giudizio che interessa il Tribunale la società opposta ha chiesto accertarsi il danno patito corrispondente alla somma di pag. 14/16 euro 1.100,00 oltre VA, con condanna della società
appellante a corrispondere la differenza tra tale importo e quanto preteso dalla società appellata con il provvedimento monitorio. Dunque, in ragione di tale accertamento il valore della causa deve dirsi superiore ad euro 1.100,00,
atteso che la domanda riconvenzionale di condanna formulata da parte opposta (per il minore importo di euro 366,98)
comporta – per come tale domanda è formulata - la compensazione tra la somma di euro 1.100,00 oltre VA,
necessariamente oggetto di domanda riconvenzionale di condanna per risarcimento del danno, e la somma oggetto di ingiunzione (euro 975,02). Dunque, la domanda riconvenzionale di accertamento del danno di euro 1.100,00
oltre VA e di condanna a corrispondere tale somma
(presupposto necessario per poter procedere alla chiesta compensazione con il credito ingiunto da parte appellante e consentire alla società appellata di ottenere la minore somma di euro 366,98) determina che il valore della causa supera l'importo di euro 1.100,00 di cui agli artt. 91 c.
IV e 82 c.p.c..
6. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase trattazione/istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando pag. 15/16 sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace Controparte_1
di Perugia n. 400 del 2017 ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
– rigetta l'appello formulato da parte attrice e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
– condanna a corrispondere ad Parte_1 CP_3
a titolo di rimborso delle spese di lite del
[...]
presente grado di giudizio, la somma di euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%,
VA e CPA;
- visto l'art. 13 c. I quater D.P.R. n. 115 del 2002
dichiara tenuta a versare un ulteriore importo Parte_1
pari a quello versato per l'impugnazione a titolo di contributo unificato.
Perugia, lì 11.3.2025 Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 16/16