Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3707
CS
Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
>
CS
Rigetto
Sentenza 12 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione norme sulla partecipazione procedimentale e legittimo affidamento

    Il provvedimento di decadenza ha natura vincolata e non richiede la partecipazione procedimentale. L'affidamento del privato non è considerato legittimo data la sua conoscenza delle misure di prevenzione e dell'incapacità legale.

  • Rigettato
    Condizione risolutiva apposta illegittimamente

    Il privato avrebbe dovuto impugnare l'atto di concessione con la condizione risolutiva, non l'atto di risoluzione. L'amministrazione non era obbligata ad acquisire la documentazione antimafia preventivamente per erogazioni inferiori a una certa soglia.

  • Rigettato
    Sviamento di potere nell'adozione di due provvedimenti distinti

    L'amministrazione ha adottato due provvedimenti distinti a causa di un approfondimento istruttorio successivo che ha fatto emergere ragioni ostative per le annualità precedenti.

  • Rigettato
    Mancanza di declaratoria di decadenza nel secondo provvedimento

    Il provvedimento indicava chiaramente l'oggetto come 'Provvedimento di decadenza dei contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite'.

  • Rigettato
    Utilizzo della documentazione antimafia per erogazioni di valore inferiore

    Le cause di incapacità e decadenza previste dall'art. 67 D.lgs. n. 159/2011 si applicano a qualsiasi contributo, senza riferimento a un valore minimo.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento basato su misura di prevenzione dichiarata incostituzionale

    La dichiarazione di incostituzionalità non ha inciso sul potere di dichiarare la decadenza, ma solo su uno dei presupposti. La censura è stata dedotta tardivamente nel corso del giudizio di primo grado, senza motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Permanenza degli effetti della misura di prevenzione fino alla riabilitazione

    L'art. 70 D.lgs. n. 159/2011 prevede espressamente che la riabilitazione comporta la cessazione degli effetti pregiudizievoli della misura di prevenzione.

  • Rigettato
    Violazione norme sulla partecipazione procedimentale e legittimo affidamento

    Il provvedimento di decadenza ha natura vincolata e non richiede la partecipazione procedimentale. L'affidamento del privato non è considerato legittimo data la sua conoscenza delle misure di prevenzione e dell'incapacità legale.

  • Rigettato
    Sviamento di potere nell'adozione di due provvedimenti distinti

    L'amministrazione ha adottato due provvedimenti distinti a causa di un approfondimento istruttorio successivo che ha fatto emergere ragioni ostative per le annualità precedenti.

  • Rigettato
    Mancanza di declaratoria di decadenza nel secondo provvedimento

    Il provvedimento indicava chiaramente l'oggetto come 'Provvedimento di decadenza dei contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite'.

  • Rigettato
    Utilizzo della documentazione antimafia per erogazioni di valore inferiore

    Le cause di incapacità e decadenza previste dall'art. 67 D.lgs. n. 159/2011 si applicano a qualsiasi contributo, senza riferimento a un valore minimo.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento basato su misura di prevenzione dichiarata incostituzionale

    La dichiarazione di incostituzionalità non ha inciso sul potere di dichiarare la decadenza, ma solo su uno dei presupposti. La censura è stata dedotta tardivamente nel corso del giudizio di primo grado, senza motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Permanenza degli effetti della misura di prevenzione fino alla riabilitazione

    L'art. 70 D.lgs. n. 159/2011 prevede espressamente che la riabilitazione comporta la cessazione degli effetti pregiudizievoli della misura di prevenzione.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto alla restituzione dei contributi

    I regolamenti europei prevedono un limite temporale di dieci anni per il recupero degli aiuti indebitamente erogati. Tale limite si applica ai contributi percepiti fino al 18 dicembre 2009.

  • Rigettato
    Tempestività del recupero contributi 2010

    La disciplina successiva (Reg. CE 1122/2009) non prevede più un rigido limite temporale al diritto di recupero degli aiuti indebitamente corrisposti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3707
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3707
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo