Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3707 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03707/2026REG.PROV.COLL.
N. 02698/2025 REG.RIC.
N. 02885/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2698 del 2025, proposto da EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ministero dell'Interno, Prefettura di Campobasso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
PP AN CO, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Scarano, con domicilio eletto presso lo studio EN AL in Roma, via Albalonga, 7;
sul ricorso numero di registro generale 2885 del 2025, proposto da CO PP AN in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Scarano, con domicilio eletto presso lo studio EN AL in Roma, via Albalonga, 7;
contro
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;
EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ufficio territoriale del Governo Campobasso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il SE (sezione Prima) n. 312/2024.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di PP AN CO, di EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e dell’Ufficio territoriale del Governo Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il Cons. AL AT e udito per la parte privata l’avv. Stefano Scarano.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. Con provvedimento del 6 aprile 2021 EA, dopo avere acquisito l’informativa interdittiva antimafia rilasciata dalla Prefettura, ha ordinato al privato la restituzione dei contributi relativi agli anni 2018 e 2019, concessi ai sensi dell’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, sotto la condizione risolutiva del rilascio dell’interdittiva.
Con successivo provvedimento del 6 settembre 2021 EA: ha rilevato che in data 3 gennaio 2001 è divenuta definitiva la misura di prevenzione che impedisce, ai sensi dell’art. 10, comma 1, l. n. 575/1965, e dell’art. 67, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, la percezione dei contributi pubblici; ha conseguentemente ordinato al privato di restituire i contributi percepiti dopo la predetta data e relativi agli anni dal 2000 al 2017.
Il destinatario ha impugnato i predetti provvedimenti con due autonomi ricorsi, successivamente riuniti, con cui ha dedotto:
- quanto al ricorso avente ad oggetto il provvedimento del 6 aprile 2021 (n. 226/2021 R.G.): violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990, in particolare anche degli artt. 10 e 10 bis ; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 159/2011 e, in particolare, degli artt. 67, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 94, 97; eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà, per sviamento della causa tipica e per erronea presupposizione dei fatti e difetto di istruttoria; eccesso di potere sotto molteplici, ulteriori profili;
- quanto al ricorso avente ad oggetto il provvedimento del 6 settembre 2021 (n. 381/2021 R.G.): violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990, in particolare anche degli artt. 10 e 10 bis ; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 per difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 159/2011 e, in particolare, degli artt. 67, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 94, 97; violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e seguenti l. n. 575/1965; violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e ss. c.c.; eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà, per sviamento della causa tipica e per erronea presupposizione dei fatti e difetto di istruttoria; eccesso di potere sotto molteplici, ulteriori profili.
Con sentenza n. 312 del 7 ottobre 2024 il Tar SE ha accolto il ricorso limitatamente all’intervenuta prescrizione del diritto di EA ad ottenere la restituzione dei contributi erogati fino all’anno 2010, respingendolo per il resto.
In particolare, secondo il giudice di primo grado:
- ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159/2011, le persone a cui è stata applicata una misura di prevenzione non possono ottenere finanziamenti e contributi pubblici e questo effetto può cessare, secondo quanto previsto dall’art. 70 d.lgs. n. 159/2011, solo in caso di riabilitazione;
- sono infondate le contestazioni relative alla non tempestività della richiesta d’informativa, atteso che l’art. 83 d.lgs. n. 159/2011 non detta una rigida disciplina decadenziale rispetto alla richiesta di informativa e l’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 subordina l’erogazione dei contributi alla condizione risolutiva dell’informativa interdittiva;
- l’art. 83, comma 3 bis , d.lgs. n. 159/2011, nel prescrivere come necessaria l’acquisizione preventiva della documentazione antimafia a fronte di erogazioni superiori ad una determinata soglia, non impedisce che la predetta documentazione sia utilizzata anche per erogazioni di ammontare inferiore;
- le censure concernenti la violazione della disciplina sulla partecipazione procedimentale sono infondate in ragione del carattere vincolato del provvedimento di risoluzione; inoltre, con riferimento al secondo provvedimento relativo alle annualità più risalenti, non può ritenersi esistente la lesione del legittimo affidamento a fronte di benefici illegittimamente conseguiti e della mancata attivazione da parte dell’interessato del procedimento di riabilitazione;
- la censura formulata nel corso del giudizio, con cui è stata dedotta l’illegittimità dei provvedimenti in quanto la disposizione penale che consentiva l’adozione della misura di prevenzione applicata al ricorrente è stata dichiarata incostituzionale, è inammissibile, trattandosi di un vizio di annullabilità che avrebbe dovuto essere fatto valere con il ricorso introduttivo anche in considerazione della anteriorità della sentenza della Corte rispetto all’adozione del provvedimento impugnato e della proposizione del ricorso;
- non sussiste alcun vizio di eccesso di potere per sviamento nella scelta dell’amministrazione di disporre le decadenze con due distinti procedimenti, anche in considerazione della circostanza che l’informazione prefettizia era stata originariamente fornita nell’ambito dei controlli correlati al procedimento di erogazione dei contributi per i soli anni 2018 e 2019 e che solo in un secondo tempo è emerso che le misure di prevenzione erano talmente risalenti da pregiudicare la percezione dei contributi dal 2000 al 2017;
- la censura con cui è stata dedotta la mancata previa pronuncia della decadenza per le annualità fino al 2017 è infondata atteso che, con entrambi i provvedimenti impugnati, l’amministrazione ha disposto la decadenza dal contributo fondandosi sulla conoscenza di un elemento idoneo a far venire meno l’originaria legittimazione del ricorrente a percepire i contributi;
- l’eccezione di prescrizione sollevata dal privato è fondata limitatamente alle somme corrisposte fino all’anno 2010;
- la censura con cui il ricorrente ha contestato che per i contributi erogato dal 2000 al 2010 il provvedimento impugnato si sarebbe fondato su una norma abrogata è improcedibile trattandosi di annualità per cui è stata accertata la prescrizione.
La sentenza è stata impugnata, con autonomi atti di appello, sia dal privato (n. 2885/2025 R.G.) sia dall’amministrazione (n. 2698/2025 R.G.).
Il privato ha dedotto con un unico articolato motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990, in particolare anche degli artt. 10 e 10 bis ; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 per difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 159/2011 e, in particolare, degli artt. 67, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 94, 97; violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e seguenti l. n. 575/1965; violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e ss. c.c.; eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà, per sviamento della causa tipica e per erronea presupposizione dei fatti e difetto di istruttoria; eccesso di potere sotto molteplici, ulteriori profili.
L’amministrazione ha invece dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. nonché dell’art. 10, comma 1, lett. f), l. n. 575/1965; erroneità della sentenza di primo grado, laddove il Tar ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione del credito dell’amministrazione fino all’annualità 2010.
Le rispettive controparti si sono costituite negli autonomi giudizi di impugnazione, contestandone reciprocamente la fondatezza. Inoltre, il privato ha eccepito l’inammissibilità dell’appello dell’amministrazione per violazione dell’art. 96, comma 2, c.p.a. e dell’art. 333, c.p.c., in forza del quale le parti alle quali è stata notificata l’impugnazione principale devono proporre la propria impugnazione in via incidentale nel medesimo processo.
Con ordinanza del 2 maggio 2025 questo consiglio ha respinto la domanda cautelare proposta dal privato nel giudizio n. 2885/2025 r.g.
All’udienza pubblica del 9 aprile 2026 sono stati trattati ed assunti in decisione entrambi i giudizi.
2. Va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi di appello n. 2698/2025 r.g. e n. 2885/2025 r.g., aventi ad oggetto la medesima sentenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 96, comma 1, c.p.a., secondo cui “Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza devono essere riunite in un solo processo”.
3. sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione con cui il privato ha dedotto l’inammissibilità dell’appello proposto dall’amministrazione per violazione dell’art. 96, comma 2, c.p.a. e dell’art. 333 c.p.c.
Al riguardo questo collegio ritiene decisivo richiamare l’orientamento della giurisprudenza civile e di quella amministrativa, secondo cui “Nel vigente sistema processuale, l’impugnazione proposta per prima assume la qualifica d’impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza. Le impugnazioni successive alla prima rivestono, pertanto, carattere di impugnazioni incidentali - pur se irritualmente proposte nella forma dell'impugnazione principale - sia che si tratti di impugnazioni incidentali tipiche, sia che si tratti di impugnazioni incidentali autonome, dirette cioè a tutelare un interesse non nascente dal gravame, ma rivolte contro un capo autonomo e diverso della pronuncia, con la conseguenza che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima, le quali, anziché essere proposte nelle forme e nei termini di cui all’art. 343 cod. proc. civ., siano state introdotte in via autonoma, non sono inammissibili, ma si convertono, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravami incidentali, purché proposte nel termine prescritto per quest’ultima impugnazione.” (v. Cass. civ. sez. I, 12 aprile 1988, n. 2878; conformi successive: Cass. civ., sez. I, 14 novembre 2001, n. 14167; ord., sez. VI, 21 ottobre 2019, n. 26811; per il giudizio amministrativo v. in termini già Cons. Stato, IV, 3 aprile 1985, n. 113).
La predetta giurisprudenza, come chiaramente evincibile dalla massima citata, costituisce espressione del principio di conservazione degli atti giuridici, che, oltre a costituire principio generale processualcivilistico certamente applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo esterno di cui all’art. 37 c.p.a. (per tutti v. regola del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c.), costituisce il fondamento della regola, espressa all’art. 32, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice qualifica l’azione in base ai suoi elementi sostanziali e, sussistendone i presupposti, può sempre disporre la conversione delle azioni.
Ciò premesso, l’appello autonomo proposto da EA può essere certamente convertito in appello incidentale, in quanto è stato rispettato il termine previsto per la sua proposizione dall’art. 96, comma 3, c.p.a.: l’appello incidentale deve essere infatti proposto entro trenta giorni dalla notifica dell’altra impugnazione e nel caso in esame è stato proposto appena il giorno dopo rispetto alla notifica dell’appello del privato.
3. Viene di seguito esaminato l’appello del privato.
3.1. Con una prima censura (sviluppata sia al punto I/A sia al punto VII) il destinatario dei provvedimenti ha contestato la decisione del Tar nella parte in cui ha ritenuto che gli effetti della misura di prevenzione permanessero fino all’ottenimento del provvedimento di riabilitazione.
Tale censura è infondata, condividendo questo collegio l’interpretazione fornita dal giudice di primo grado.
Al riguardo si osserva che l’art. 67, d.lgs. n. 159/2011, nel collegare all’adozione delle misure di prevenzione l’incapacità di ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni, non limita temporalmente tale effetto.
È invece l’art. 70, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 che prevede espressamente che la riabilitazione, che può essere richiesta solamente dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, “comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall’articolo 67”.
Dal combinato disposto delle disposizioni citate si evince chiaramente che l’effetto interdittivo prodotto dall’applicazione della misura di prevenzione può essere rimosso solo a seguito dell’ottenimento della riabilitazione, subordinato alla prova di costante ed effettiva buona condotta (sulla necessità della riabilitazione per rimuovere gli effetti della misura di prevenzione v. tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2026, n. 1079).
Né può condurre ad una diversa conclusione la considerazione di parte appellante secondo cui, nel caso in esame, gli effetti della misura di prevenzione sarebbero cessati automaticamente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione sulla base della quale è stata adottata la misura medesima, con la conseguenza che nessun provvedimento di riabilitazione avrebbe potrebbe essere ottenuto. Al riguardo il collegio rileva che queste argomentazioni non possono condurre ad un’interpretazione degli artt. 67 e 70 d.lgs. n. 159/2011 diversa da quella proposta, ma attengono più specificamente alla questione dell’incidenza della predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale sull’illegittimità dei provvedimenti impugnati, che verrà esaminata di seguito in quanto sollevata specificamente con autonomo motivo di appello.
3.2. Con una seconda censura (sviluppata sia al punto I/A.1 sia al punto II), l’interessato ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, con riguardo alle annualità 2018 e 2019, ha ritenuto decisivo che l’amministrazione avesse apposto all’atto di concessione la condizione risolutiva del rilascio dell’interdittiva antimafia. Secondo l’appellante, invece, la predetta condizione risolutiva avrebbe potuto essere apposta solo nel caso in cui l’amministrazione, prima dell’erogazione, avesse richiesto la documentazione antimafia, presupposto nel caso insussistente atteso che EA ha erogato il contributo in data 16 novembre 2018 e ha richiesto la documentazione antimafia solo in data 29 novembre 2019.
Anche tale censura è infondata.
Al riguardo questo collegio rileva che, ove il privato avesse voluto contestare l’apposizione della condizione risolutiva nell’atto di concessione, avrebbe dovuto impugnare tale atto e ciò non ha fatto, limitandosi ad impugnare l’atto di risoluzione con cui l’avveramento della predetta condizione è stato accertato, le richieste di EA dirette ad ottenere la documentazione antimafia e la comunicazione antimafia trasmessa dal Prefetto.
3.3. Con una terza censura (articolata al punto I/A.2 e al punto V) l’interessato ha dedotto l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto le censure, sollevate con il secondo ricorso n. 381/2021 R.G., relative allo sviamento di potere evincibile dall’adozione di due provvedimenti che hanno costretto il ricorrente a procedere a due distinte impugnazioni ed alla mancanza di una statuizione di decadenza nel secondo provvedimento di recupero da parte di EA. In particolare, l’appellante ribadisce che, con riguardo alle annualità dal 2001 al 2017, oggetto del secondo provvedimento, l’EA non ha disposto alcuna revoca o decadenza e non ha motivato in ordine al consolidarsi del diritto del privato ed alla sussistenza di aspettative in merito alla legittimità delle intervenute erogazioni, limitandosi a disporre il recupero delle somme erogate sulla base dell’esistenza delle misure di prevenzione.
Anche tale censura è infondata.
Con riguardo all’adozione di due diversi provvedimenti (il primo relativo alle annualità 2018 e 2019 ed il secondo relativo alle annualità dal 2001 al 2017), questo collegio condivide le considerazioni espresse dal giudice di primo grado: l’amministrazione ha adottato due diversi provvedimenti in quanto la verifica del rispetto della normativa antimafia era stata dapprima effettuata con riferimento alle annualità 2018 e 2019, mentre le ragioni ostative al trattenimento delle erogazioni corrisposte anteriormente sono emerse solamente a seguito di un successivo approfondimento istruttorio.
Per quanto attiene poi al contenuto del secondo provvedimento, che secondo l’appellante non conterrebbe alcuna declaratoria di decadenza o risoluzione, questo collegio rileva che l’interpretazione del provvedimento amministrativo va effettuata tenendo conto del tenore complessivo dell’atto (sulla necessità di interpretare l’atto sulla base di un apprezzamento complessivo e sistemico del fine perseguito, delle misure che si è inteso adottare, della situazione di fatto su cui si è inteso intervenire v. tra le altre Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3574).
Nel caso in esame, il provvedimento indica specificamente quale proprio oggetto “Provvedimento di decadenza dei contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite”, così evidenziando chiaramente e rendendo percepibile al destinatario che la restituzione è conseguenza della contestuale dichiarazione di decadenza dovuta all’accertamento dell’incapacità ex lege derivante all’applicazione delle misure di prevenzione personale, specificamente indicate nel provvedimento medesimo.
Né è condivisibile la prospettazione dell’appellante secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto motivare la declaratoria di decadenza in ragione del tempo trascorso rispetto all’applicazione delle misure di prevenzione e della circostanza che quest’ultime erano state già applicate al momento dell’erogazione dei contributi. Al riguardo deve rilevarsi che, per costante giurisprudenza, il potere di dichiarare la decadenza da un beneficio (istituto richiamato dallo stesso ricorrente) ha carattere vincolato e non richiede, ai fini della sua adozione, il contemperamento discrezionale di interessi pubblici e privati né la considerazione del legittimo affidamento del privato destinatario (v. Cons. Stato, ad. pl., n. 18/2020).
Ferme restando le considerazioni sopra esposte, deve aggiungersi che nel caso in esame è comunque difficile qualificare l’affidamento dell’interessato come legittimo e meritevole di tutela, dal momento che l’istante, quando ha presentato le domande di contributo, era a conoscenza delle misure di prevenzione applicate nei suoi confronti e che la conseguente incapacità legale alla percezione di contributi pubblici era chiaramente prevista dalla legge.
Infine, non è possibile affermare che l’amministrazione avesse violato l’obbligo di accertare la causa di incapacità prima dell’erogazione dei contributi, atteso che il legislatore fino al 2017 escludeva che la documentazione antimafia dovesse essere preventivamente acquisita per erogazione di contributi di valore complessivo superiore a 150.000 euro (v. art. 83 d.lgs. n. 159/2011 pro tempore vigente).
3.4. Con un’ulteriore censura (punto III) l’interessato ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione antimafia potesse essere utilizzata anche per le erogazioni di valore inferiore a quello per il quale l’art. 83 d.lgs. n. 159/2011 richiedeva la acquisizione, a carico dell’amministrazione, della documentazione antimafia.
Anche al riguardo il collegio condivide la ricostruzione del giudice di primo grado.
La circostanza che per le erogazioni oggetto di causa (tutte tranne quella dell’anno 2018) l’art. 83 non imponesse l’acquisizione preventiva della documentazione antimafia non significa che per tali erogazioni non valessero le cause di incapacità e decadenza previste dall’art. 67 d.lgs. n. 159/2011: tale disposizione, infatti, impedisce in generale la percezione ed il mantenimento di qualsiasi contributo, finanziamento o altra erogazione, senza alcun riferimento ad un valore minimo.
3.5. Con un’altra articolata censura (punto IV e punto VII) l’appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non fossero state violate le norme sulla partecipazione procedimentale e sul legittimo affidamento del privato.
Come già rilevato dalla costante giurisprudenza e come sopra ricordato, il provvedimento di decadenza ha natura vincolata e pertanto: per un verso, non deve essere preceduta dalla partecipazione procedimentale del soggetto interessato, il quale non ha neanche allegato l’unico presupposto che avrebbe potuto escludere la decadenza (provvedimento di riabilitazione ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 159/2011); per altro verso, non è subordinato al contemperamento tra l’interesse del privato (anche sub specie di legittimo affidamento) e l’interesse di ordine pubblico cui l’esercizio del potere dell’amministrazione è strumentale.
3.6. Con il motivo VIII l’appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto intempestivo il motivo con cui è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento in quanto fondato su una misura di prevenzione adottata in forza di una disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte cost. n. 24/2019.
Anche tale motivo è infondato.
Va in primo luogo rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la dichiarazione di incostituzionalità non ha inciso sulla norma che attribuisce all’amministrazione il potere di dichiarare la decadenza (art. 67 d.lgs. n. 159/2011 e art. 10 l. n. 575/1965), bensì su uno dei presupposti che possono condurre alla dichiarazione di decadenza.
L’amministrazione, quindi, nel dichiarare la decadenza in presenza di una misura di prevenzione adottata sulla base di una norma costituzionalmente illegittima non ha agito in assenza di potere ma al più in violazione dei presupposti per il legittimo esercizio del predetto potere, incorrendo quindi in una causa di mera annullabilità.
Tale causa di annullabilità, peraltro originaria e non sopravvenuta in quanto la sentenza della Corte costituzionale è stata pronunciata prima dell’adozione del provvedimento in questa sede impugnata, avrebbe dovuto essere fatta valere con apposito motivo tempestivamente formulato nel ricorso introduttivo del giudizio, mentre è stata dedotta solamente nel corso del giudizio di primo grado e senza la formale proposizione di motivi aggiunti.
Ad una diversa conclusione non si potrebbe giungere valorizzando la circostanza secondo cui l’interessato sarebbe venuto a conoscenza degli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale solamente a seguito della sentenza del gup di Larino n. 50/2022. Al riguardo deve infatti evidenziarsi che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale non richiedevano alcun chiarimento ed erano percepibili con evidenza già prima della predetta sentenza penale, anche in relazione alla loro incidenza sulla possibile illegittimità del provvedimento in questa sede impugnato.
3.7. Il motivo VI è espressamente riproduttivo delle censure sollevate ai punti I e II, già supra esaminate.
4. Deve quindi procedersi all’esame dell’appello con cui EA ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto prescritto il diritto dell’amministrazione alla ripetizione dei contributi corrisposti fino all’anno 2010. In particolare, secondo EA, il termine di prescrizione dovrebbe decorrere non dalla erogazione del contributo bensì da quando l’amministrazione è venuta a conoscenza dell’applicazione delle misure di prevenzione e, quindi, della incapacità legale originaria dell’interessato.
L’appello è solo parzialmente fondato.
Con riguardo ai contributi fino all’anno 2009 (quindi contributi percepiti fino al 18 dicembre 2009), l’intervenuta prescrizione del diritto di EA alla restituzione deve essere confermata, richiamando la ricostruzione del quadro normativo già operata da questa sezione con sentenza n. 1079 del 10 febbraio 2026, relativa ad una fattispecie analoga a quella esaminata nel presente giudizio.
In particolare, secondo il predetto precedente, il recupero degli aiuti in esame indebitamente erogati è disciplinato espressamente dal diritto europeo ed è pertanto a tale disciplina che occorre fare riferimento per verificare la tempestività del recupero operato dall’amministrazione. Ciò premesso, i regolamenti europei che nel tempo si sono succeduti in materia hanno previsto che nel caso di pagamento indebito l’obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento e quella in cui l’autorità ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento è superiore a dieci anni (v. art. 49 reg. CE n. 2419/2001 e art. 73 reg. CE n. 796/2004, applicabile alle domande di aiuto anteriori al primo gennaio 2010).
A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento all’annata 2010, dal momento che la disciplina successiva, applicabile a decorrere dalle domande di aiuto presentate a decorrere dal primo gennaio 2010 (reg. CE 1122/2009), non prevede più il predetto rigido limite temporale al diritto di recupero degli aiuti indebitamente corrisposti.
Pertanto, in virtù della richiamata disciplina europea, va confermata la prescrizione del diritto alla ripetizione dei contributi relativi alle domande presentate fino all’anno 2009 (cioè quelli percepiti fino al 18 dicembre 2009; v. sul punto prospetto contenuto nel provvedimento impugnato). Mentre, in riforma della sentenza appellata, deve essere considerato tempestivo il recupero relativo alla domanda presentata per l’annualità 2010.
5. In conclusione, quindi: l’appello del privato va integralmente respinto; l’appello dell’amministrazione va accolto in parte e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l’eccezione di prescrizione sollevata dal privato va accolta limitatamente al recupero dei contributi corrisposti fino al 31 dicembre 2009.
6. La particolarità della controversia e la pressocché integrale reciproca soccombenza (ad eccezione che per un’annualità di prescrizione) giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:
- respinge l’appello proposto dal privato (n. 2885/2025 R.G.);
- accoglie in parte l’appello di EA (n. 2698/2025 R.G.) e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie l’eccezione di prescrizione limitatamente al recupero dei contributi corrisposti fino al 31 dicembre 2009.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 9 aprile e 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere
AL AT, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AL AT | IO De Felice |
IL SEGRETARIO