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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 10/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1625/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1625/2014 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carmelo Cinnirella ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Caltagirone, Via Principe Amedeo n. 18, giusta procura in atti;
-ATTORE- contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Carmelo Garziano ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Caltagirone, Via Giovanni Pascoli n. 6, giusta procura in atti;
e contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], titolare Controparte_2 C.F._3 dell'omonima IT cessata, rappresentato e difeso dall'avv. Catia Puliafito ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima sito in Caltagirone, Via Mazzini n. 26, giusta procura in atti;
-CONVENUTI-
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e n.q., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e
[...] Controparte_2
dichiarare a fondatezza di quanto narrato in fatto ed esposto in diritto. In particolare, con riferimento
a quanto esposto in diritto, la sussistenza dei presupposti in ragione dei quali l'attore può ritenersi
pagina 1 di 11 titolare del diritto di cui agli artt. 1668 c.c., ossia il diritto al risarcimento dei danni lamentati. Ossia, quali presupposti oggettivi: la sussistenza dei fatti lesivi dei danni lamentati da essi scaturenti e del nesso eziologico tra questi e i predetti fatti;
quali presupposti soggettivi: il ricorrere della piena responsabilità delle parti convenute. Condannare le parti convenute a risarcire in solido i danni procurati alla parte attrice nella misura non inferiore a quella che sarà accertata e liquidata in base ai parametri supra indicati;
alla rifusione delle spese legali sopportate da parte attrice”.
A fondamento della domanda ha dedotto: a) che in data 09.03.2009, l'attore unitamente agli altri condomini aveva dato l'incarico al geometra della direzione dei lavori di Controparte_1 impermeabilizzazione e rifacimento dell'intonaco dei prospetti del fabbricato di loro proprietà, sito in
Caltagirone Via Nigro n. 4, previa approvazione del preventivo di spesa dallo stesso prodotto (cfr. allegato 1); b) che, con scrittura privata del 15.03.2010, e gli altri condomini avevano Parte_1 affidato alla IT l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'intonaco dei prospetti, Controparte_2 lavori specificatamente indicati nell'offerta prezzi allegata alla stessa;
c) che il 18.05.2011 veniva rilasciata regolare certificazione dei lavori eseguiti e collaudo degli stessi da parte del direttore dei lavori per un importo netto complessivo di euro 124.000,00 (cfr. allegato 3 certificato di regolare esecuzione); d) che, a seguito delle piogge verificatesi in data 10.03.2012, 29.11.2013 e 02.12.2013, all'interno dell'appartamento del venivano riscontrate infiltrazioni di acqua che Pt_1
compromettevano parti dello stesso nonché il suo godimento;
e) che il tecnico di fiducia, geometra aveva constatato che i lavori sopra indicati non erano stati eseguiti a regola d'arte, Controparte_3 in particolare “quelli di siliconatura e stuccatura delle soglie tra stipiti e cappotto”, comportando – nelle parti in cui erano stati male eseguiti - infiltrazioni d'acqua e, in alcuni casi, anche stillicidio (cfr. allegato 2 relazione tecnica del 06.12.2013); f) che il 12.12.2013, tramite lo sportello Movimento difesa del cittadino, l'attore aveva denunciato ai convenuti le difformità riscontrate richiedendo il risarcimento dei danni, previo invito ad una soluzione transattiva della vicenda (cfr. allegato 4); g) che in data
17.01.2014, in sede di sopralluogo nell'appartamento di proprietà dell'attore, il geometra CP_1
nella sua qualità di direttore dei lavori, si era impegnato a informare e invitare la IT CP_2
ad effettuare un immediato sopralluogo per i dovuti accertamenti del caso (cfr. allegato 3a);
[...]
h) che in data 30.01.2014, previa richiesta del direttore dei lavori, la aveva manifestato la CP_4
propria disponibilità ad eseguire gli interventi di siliconatura alla presenza del geometra (cfr. CP_1
allegato 3b); i) che nulla di quanto concordato era stato rispettato.
pagina 2 di 11 Secondo parte attrice, in conclusione, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi per ritenere sussistente la piena responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori – oggi convenuti – per i danni lamentati e derivanti dalla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori sopra indicati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.02.2015, , in via preliminare, Controparte_2 ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per assenza del petitum e della causa petendi, e - considerando applicabile la disciplina del contratto d'opera – ha eccepito la decadenza dell'attore dall'azione di garanzia per vizi e difformità dell'opera ex art. 2226 c.c. e la prescrizione dell'azione incoata in quanto non esercitata nel termine annuale dalla consegna avvenuta in data 18.05.2011. Nel merito, ha contestato la domanda attorea, insistendo per il suo rigetto, poiché le presunte infiltrazioni nell'appartamento dell'attore sarebbero imputabili all'opera di terzi, incaricati dell'apposizione delle soglie, collocate in maniera erronea, tali da causare le predette infiltrazioni. I lavori pretesi dall'attore, infatti, non rientrerebbero nel contratto d'opera intercorso tra le parti, che prevedeva: “montaggio di impalcature metallica per ponteggio;
rimozione di tubazioni di scarico, acqua;
preparazione della base di supporto dove si dovrà realizzare l'intonaco “cappotto”; realizzazione di intonaco a
“cappotto”; sostituzione dei pluviali esistenti;
realizzazione di zoccolatura;
manutenzione straordinaria dei ballatoi, smontaggio di impalcatura metallica per ponteggio”. Pertanto, nessuna responsabilità sarebbe da addebitare al . CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.03.2015, ha contestato la Controparte_1
domanda, ritenendo che nessuna responsabilità fosse allo stesso addebitabile. A sostegno delle proprie difese, ha rappresentato che avrebbe omesso di riferire circa l'esecuzione di ulteriori Parte_1
lavori effettuati nella parete interessata dalle infiltrazioni in questione e in prossimità della finestra, consistenti nella collocazione di una pompa di calore di grandi dimensioni mediante tasselli posti all'interno della parete. Non sarebbe, dunque, da escludere che tali ulteriori lavori fossero la causa dei danni lamentati – relativamente alle infiltrazioni tra la soglia e l'infisso –, precisando che lo stesso consulente di parte attrice non avrebbe indicato una causa certa in ordine alle suddette infiltrazioni.
Ad ogni modo, il ha ritenuto applicabile, al caso in questione, la disciplina prevista dall'art. CP_1
1667 c.c. – e non quella di cui all'art. 1669 c.c., come invocata dall'attore – perché trattasi di lavori di manutenzione di un manufatto e non nuova costruzione di beni immobili. Alla luce di ciò, l'attore sarebbe decaduto dall'azione per aver denunciato i vizi oltre il termine di sessanta giorni dalla scoperta
– vizi già riscontrati alla data del 10.03.2010 e denunciati il 12.12.2013 – e la presente azione pagina 3 di 11 giudiziaria risulterebbe prescritta per essere stata intrapresa oltre il termine di due anni dalla consegna dell'opera, avvenuta in data 18.05.2011.
Ha sostenuto, quindi, che la mancata tempestiva denuncia dei vizi da parte dell'attore avrebbe aggravato le conseguenze del danno, circostanza che dovrà essere tenuta in considerazione in sede di risarcimento. Ed ha così concluso: “ritenere e dichiarare che i danni lamentati dall'attore non sono addebitabili a responsabilità del geometra che il geom. non deve alcun CP_1 CP_1 risarcimento del danno e pertanto, nulla deve all'attore; in subordine, ritenere e dichiarare che
l'attore ha contribuito all'aggravamento del danno in maniera determinante e pertanto ridurre proporzionalmente l'importo risarcitorio richiesto dall'attore. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, tramite l'espletamento delle prove testimoniali richieste dalle parti, nei limiti di cui all'ordinanza del
15.12.2016, nonché tramite consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza del 03.04.2021.
Il giudice unico ha formulato alle parti una proposta transattiva della controversia ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la quale però non ha trovato riscontro positivo da parte dei convenuti.
Lo svolgimento dell'udienza del 18.07.2024 è stato sostituito dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato le conclusioni e, con ordinanza di pari data, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 per il deposito di scritti conclusivi.
***
È d'uopo esaminare preliminarmente l'eccezione di nullità della citazione sollevata dai convenuti. Sul punto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 163 e 164 c.p.c. sul presupposto dell'indeterminatezza del “petitum” e della “causa petendi” deve essere pronunciata solo quando il “petitutm”, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la “causa petendi”, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessa situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel
pagina 4 di 11 corso del giudizio” o “attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, e dei documenti ad esso allegati … E ciò in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum)”, “fermo restando, in ogni caso, relativamente alla “causa petendi”, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen iuris” diverso da quelle indicato dalle parti” (in questo senso, Trib. Brescia n.
574/2023; Cass. Civ. Sez. II, n. 1681/2015; Cass. Civ. Sez. III, n. 11751/2013; Cass. Civ. Sez. III, n.
18783/2009; Cass. Civ. Sez. II, n. 4828/2006).
Date le superiori premesse, l'atto di citazione in esame appare chiaro nel petitum (risarcimento del danno per vizi) e nella causa petendi, come è ragionevole desumere, altresì, dalla circostanza che entrambi i convenuti hanno potuto approntare le proprie difese tenuto conto delle richieste e delle ragioni addotte dall'attore.
Pertanto, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione deve essere rigettata.
Andando al merito della controversia, come già espresso nell'ordinanza istruttoria del 15.12.2016, è opportuno evidenziare che il contratto intercorso tra le parti deve essere qualificato come contratto d'opera, la cui disciplina è prevista agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. Tale è il contratto con cui una parte si obbliga verso un corrispettivo a compiere un'opera o un servizio in favore di un'altra, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Lo spartiacque tra contratto d'opera e appalto risiede, infatti, nell'assenza nella prima fattispecie di una stabile organizzazione d'impresa all'interno della quale il datore-appaltatore si avvale del lavoro subordinato altrui e nell'utilizzo, al contrario, del lavoro proprio, della propria famiglia o di qualche collaboratore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa previsto dall'art. 2083 c.c.
Tale contratto, si caratterizza per l'assunzione del rischio di attività in capo al prestatore dell'opera che, ai sensi dell'art. 2226 c.c., è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera. Solo l'accettazione dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per le difformità o per i vizi della medesima.
Ai sensi dell'art. 2226 c.c., l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il
pagina 5 di 11 committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668 c.c.
Appare, allora, opportuno puntualizzare due aspetti.
In primo luogo, il contratto d'opera è sottoposto ad un duplice regime in materia di inadempimento, in quanto le disposizioni speciali per difformità e vizi dell'opera proprie del contratto di appalto richiamate dalla disciplina del contratto d'opera integrano, ma non escludono, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali. Ciò significa che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt.
1453 e 1455 c.c. sorge allorquando egli non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito;
mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica e richiede necessariamente il totale compimento dell'opera
(cfr. Cass. civ., n. 7364 del 1996; Cass. civ., n., 49 del 1988; Tribunale Roma, n. 19631 del 14/10/2019;
Tribunale Massa, n.765 del 30/10/2018). E cioè la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e segg. c.c., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453
e segg. c.c. (Cass. civ., n. 10255 del 1998; nello stesso senso anche Cass. civ., n. 4019 del 2021; Cass. civ., n. 7364 del 1996; Tribunale Roma, n. 19631 del 14/10/2019).
In secondo luogo, posto che la presente controversia ha ad oggetto la garanzia per vizi, quanto alle eccepite decadenza e prescrizione dell'azione, se in generale, come precisato dalla Corte di Cassazione,
“in tema di contratto d'opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione”
(Cass., n. 4908/2015; cfr. anche Tribunale Potenza, n. 183 del 2021; Tribunale Lecce, n.879 del 2019)
e, con principio che si ritiene applicabile al caso di specie per via del rinvio operato dall'art. 2226 c.c.,
“in tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non
pagina 6 di 11 apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'articolo 1667, terzo comma, del codice civile, decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, conoscenza che può ritenersi comunque avvenuta, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato” (in termini Cassazione civile , sez. VI , 07/06/2017 , n. 14199; nello stesso senso pure Corte d'Appello di
Catania, sez. I, 08/06/2017, n. 1093; Tribunale di Latina, sez. II, 20/10/2020, n. 1898); purtuttavia, bisogna anche considerare che “l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare
l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore – ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all' articolo 1667 del codice civile”
(Cassazione civile, sez. II, 06/11/2023, n. 30786).
Nel caso in esame - premesso comunque che l'attore ha denunciato i vizi entro il termine di otto giorni dalla scoperta, avendo inviato una lettera di diffida al e al il 12.12.2013, dopo sei CP_1 CP_2
giorni dal ricevimento (06.12.2013) della relazione del proprio tecnico di fiducia dalla quale emergeva la sussistenza dei vizi – il riconoscimento di questi ultimi da parte del direttore dei lavori e il successivo impegno da parte del alla loro rimozione hanno comportato l'effetto di svincolare l'attore dal CP_2
termine di prescrizione. In merito, costituiscono circostanze non contestate e documentate dai verbali sottoscritti dalle parti che il 17.01.2014 il geometra “constatato che nelle finestre oggetto di CP_1 infiltrazione d'acqua la stuccatura delle soglie non è uniforme e potrebbe essere causa di infiltrazioni
d'acqua”, abbia assunto l'impegno di informare la IT esecutrice invitandola “ad un urgente e immediato sopralluogo per gli accertamenti del caso”. Sopralluogo che ha avuto luogo il 30.01.2014, durante il quale il geometra nella sua qualità di direttore dei lavori, ha ordinato a CP_1 CP_2
la siliconatura delle parti in marmo (stipiti, architravi e infissi) non eseguita, mentre
[...] quest'ultimo manifestava la propria disponibilità al detto intervento, prevedendone l'attuazione, condizioni metereologiche favorevoli, entro il mese di febbraio dello stesso anno. Inoltre, veniva indicato che solo all'esito dei detti lavori sarebbe stata valutata l'avvenuta risoluzione del problema e, in sede di assemblea condominiale, la richiesta di risarcimento dei danni da parte del Pt_1
Le superiori dichiarazioni per la loro chiarezza letterale e per il contesto (a seguito della richiesta risarcitoria stragiudiziale inviata dall'odierno attore) appaiono idonee ad esimere il Fassari dal rispetto del termine annuale di prescrizione, giacché qualificabili inequivocabilmente come riconoscimento dei pagina 7 di 11 vizi lamentati.
Soltanto per completezza espositiva, si rammenta che i termini di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, alle quali è soggetta anche la sola azione risarcitoria fondata sul medesimo presupposto, non operano nei confronti del direttore dei lavori, il rapporto con il quale è sussumibile nella fattispecie del contratto di prestazione d'opera professionale disciplinato dall'art. 2230 c.c. Da un canto, infatti, la disposizione da ultimo citata non richiama la disciplina dei vizi in materia d'appalto, dall'altro la prestazione del direttore dei lavori – sia che le obbligazioni assunte consistano nella sola progettazione o anche nella direzione dei lavori – ha natura eterogenea e non assimilabile alla prestazione d'opera manuale (Tribunale di Alessandria, sez. I,
13/12/2021, n. 968; Tribunale di Perugia, 26/04/2021, n. 655; Tribunale di Firenze, sez. III,
17/02/2021, n. 377; Cassazione civile, sez. III, 09/11/2020, n. 24981).
Valutata, dunque, la tempestività dell'azione proposta, bisogna accertare se l'attore abbia compiutamente assolto il proprio onere probatorio in ordine all'esistenza dei vizi e al danno patito
(Cassazione civile, sez. II 13/12/2021, n. 39599).
In senso favorevole depongono numerosi elementi probatori, anche di natura indiziaria, in atti.
In primo luogo, i lavori contestati sono inseriti nel preventivo di spesa redatto dal geometra e CP_1
sottoscritto dalla IT , ove a pagina 3 si legge: “Fornitura e collocazione di bordura in marmo CP_2
tipo Botticino o Travertino dello spessore di cm 2,00 e delle dimensioni di cm 5,00 per la definizione dell'intonaco a cappotto, attorno agli infissi, compreso eventuali scassi, ripristini e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte”. Sicché risulta documentalmente smentita la circostanza allegata dal per cui l'apposizione della bordura avrebbe avuto soltanto natura CP_2
decorativa e sarebbe stata attuata sopra quella già esistente. Appare opportuno precisare che dalle fotografie in atti emerge l'esistenza di una doppia bordura sulle finestre. Tale circostanza, però, a differenza delle conclusioni alle quali giunge il , non ne esclude la responsabilità, in quanto è CP_2
agevole ritenere che la siliconatura riguardasse proprio quella seconda bordura in marmo, resasi necessaria per collegare le aperture preesistenti con le pareti che, a seguito dell'apposizione del cappotto termico, hanno acquisito un nuovo spessore.
Inoltre, dalle foto allegate da parte attrice, non contestate sul punto dai convenuti, si evince che le infiltrazioni si sono verificate proprio in corrispondenza delle finestre e della loro bordura esterna. Il fatto che le medesime infiltrazioni abbiano avuto luogo anche nelle stanze ove il non ha Pt_2
apposto il climatizzatore lascia agevolmente presumere che non è stata l'apposizione sulla parete pagina 8 di 11 esterna del motore del macchinario a causare le infiltrazioni.
Occorre valorizzare, poi, le dichiarazioni del teste ex dipendente della IT Testimone_1
, il quale ha confermato che quest'ultima si è occupata del rifacimento delle finestre e degli CP_2
altri lavori individuati nel preventivo di spesa e, per quel che qui interessa, anche dell'impermeabilizzazione dell'appartamento dell'attore, pur essendo subentrata ad altra IT. Ha riferito, altresì, di essersi occupato solo in parte dell'impermeabilizzazione, di avere eseguito le opere secondo quanto gli veniva richiesto e di avere riferito al le lamentele ricevute in merito alla CP_2
non corretta stuccatura e siliconatura delle soglie. Le superiori dichiarazioni appaiono genuine e confortate dalle ulteriori risultanze processuali e, pertanto, non sussistono ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste nonostante questi abbia dichiarato della pendenza di un giudizio di lavoro contro il proprio ex datore di lavoro.
Infine, le dichiarazioni rese dal e dal in sede di sopralluogo sopra citate, e non CP_1 CP_2
contestate, non avrebbero avuto giustificazione qualora gli stessi non avessero riconosciuto la possibilità che i vizi lamentati fossero conseguenza del proprio operato.
La IT , infatti, ha assunto l'obbligo di eseguire i lavori in questione a regola d'arte in tutti gli CP_2
appartamenti del condominio . Pertanto, anche in caso di subentro ad altra IT, avrebbe Parte_3
dovuto eseguire le prestazioni alle quali si era obbligato a regola d'arte. Ed invece, dalle dichiarazioni del teste e dagli ulteriori elementi sopra evidenziati, emerge che il lavoro di stuccatura e Tes_1
siliconatura è stato eseguito in maniera disattenta, lasciando parti non ben sigillate e consentendo così all'acqua di infiltrarsi nelle pareti.
Appare opportuno aggiungere che, sebbene il consulente tecnico d'ufficio, geometra CP_5
, non abbia potuto verificare lo stato dei luoghi in relazione alle infiltrazioni provenienti dalle
[...]
due finestre interessate (poiché l'attore ha provveduto nelle more del giudizio al ripristino dello stato dei luoghi), nella sua relazione si legge: “Sempre nel corso delle operazioni, mi è stato fatto osservare che alcune soglie e stipiti, ancora oggi si presentano non sigillate, segnatamente quelle degli infissi posti al di sotto dei balconi, lato cucina/servizi. Però tali ultime non sigillate, non producono danni, appunto, perché coperte dai balconi soprastanti, quindi scevre da possibilità di infiltrazioni d'acqua (i balconi creano un “effetto ombrello”)”. Il CTU non ha preso posizione sulla validità di tale opinione, non avendo potuto appurare lo stato dei luoghi al momento del verificarsi dei danni;
tuttavia, a parere di questo giudice, tale ipotesi appare plausibile e l'accertamento compiuto dal CTU costituisce ulteriore elemento a prova della cattiva esecuzione della sigillatura e della riconducibilità dei danni alle pagina 9 di 11 omissioni in sede di adempimento del contratto d'opera.
Accanto alla responsabilità del sorge anche quella del nella qualità di direttore dei CP_2 CP_1
lavori. È stato, infatti, appurato, mediante le dichiarazioni testimoniali di e Testimone_1
dell'amministratore del condominio , che il si recasse in cantiere con Parte_4 CP_1
cadenza giornaliera e rendicontasse i lavori effettuati all'amministratore due tre volte la settimana (cfr. verbali del 14.03.2018 e del 22.11.2018). Egli, allora, avrebbe dovuto verificare che le lavorazioni venissero eseguite a regola d'arte e, con particolare riferimento alla stuccatura e siliconatura delle soglie e delle bordure, che non venissero lasciati spazi vuoti. Infatti, nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'esecutore e, in mancanza, di riferire al committente (Cassazione civile, sez.
II, 18 ottobre 2024, n. 27045).
È d'uopo precisare, in proposito, che la responsabilità del direttore dei lavori segue il regime probatorio dell'art. 1218 c.c., con la conseguenza che una volta che il creditore (in questo caso il ne abbia Pt_1
allegato l'inadempimento sarà suo onere dimostrare o di avere correttamente adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile. Onere che nel presente giudizio non è stato adempiuto.
Per quanto riguarda la misura del danno patrimoniale patito, esso va parametrato alle spese necessarie per eliminare i vizi, con la precisazione che, avendo tale somma natura risarcitoria e costituendo quindi un debito di valore, la stessa è soggetta alla rivalutazione monetaria (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21 giugno 2023, n. 17710).
Per la quantificazione dei danni può tenersi conto della valutazione fatta dal CTU, con esclusione dei danni relativi al parquet che non risultano adeguatamente documentati, in quanto dalle foto prodotte non è possibile verificarne portata ed estensione né tali aspetti sono individuati nella perizia di parte a firma del geometra né, ancora, il CTU ha potuto accertarli, in quanto al momento del suo CP_3
accesso ai luoghi i vizi erano già stati riparati. Con riguardo ai danni alle pareti, sulla base dei conteggi e delle misurazioni operati dal CTU, essi consistono nella rimozione della carta da parati, nella preparazione del fondo della parete e nella successiva pittura, per complessivi euro 2.000,00 (cfr. p. 3 relazione peritale). Non possono essere accolte le conclusioni del CTU successive alle osservazioni delle parti nelle quali il danno è determinato tenendo conto dei costi di posa in opera di nuova carta da pagina 10 di 11 parati di qualità media. Poiché, infatti, l'attore nell'eliminare i vizi ha ritenuto di tinteggiare le pareti e di non far collocare una nuova carta da parati, condannare i convenuti al risarcimento dei costi relativi a tale ultima lavorazione significherebbe riconoscere all'attore un danno superiore a quello effettivamente patito, tenuto conto peraltro che l'obbligazione assunta non consisteva nella consegna di un bene determinato, bensì in un facere.
In conclusione, la domanda merita accoglimento nei limiti di quanto sopra argomentato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia secondo il decisum e delle attività effettivamente prestate, secondo i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara la responsabilità solidale della IT e del geometra Controparte_2
per i vizi all'appartamento di proprietà di sito in Controparte_1 Parte_1
Caltagirone, via Nigro n. 4, presso il condominio;
Parte_3
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice di euro 2.000,00
a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria dal 12.12.2013 alla pubblicazione della sentenza;
- condanna i convenuti in solido tra loro, in favore di parte attrice, alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e al rimborso delle spese del presente giudizio;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Così deciso in Caltagirone il 7 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1625/2014 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carmelo Cinnirella ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Caltagirone, Via Principe Amedeo n. 18, giusta procura in atti;
-ATTORE- contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Carmelo Garziano ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Caltagirone, Via Giovanni Pascoli n. 6, giusta procura in atti;
e contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], titolare Controparte_2 C.F._3 dell'omonima IT cessata, rappresentato e difeso dall'avv. Catia Puliafito ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima sito in Caltagirone, Via Mazzini n. 26, giusta procura in atti;
-CONVENUTI-
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e n.q., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e
[...] Controparte_2
dichiarare a fondatezza di quanto narrato in fatto ed esposto in diritto. In particolare, con riferimento
a quanto esposto in diritto, la sussistenza dei presupposti in ragione dei quali l'attore può ritenersi
pagina 1 di 11 titolare del diritto di cui agli artt. 1668 c.c., ossia il diritto al risarcimento dei danni lamentati. Ossia, quali presupposti oggettivi: la sussistenza dei fatti lesivi dei danni lamentati da essi scaturenti e del nesso eziologico tra questi e i predetti fatti;
quali presupposti soggettivi: il ricorrere della piena responsabilità delle parti convenute. Condannare le parti convenute a risarcire in solido i danni procurati alla parte attrice nella misura non inferiore a quella che sarà accertata e liquidata in base ai parametri supra indicati;
alla rifusione delle spese legali sopportate da parte attrice”.
A fondamento della domanda ha dedotto: a) che in data 09.03.2009, l'attore unitamente agli altri condomini aveva dato l'incarico al geometra della direzione dei lavori di Controparte_1 impermeabilizzazione e rifacimento dell'intonaco dei prospetti del fabbricato di loro proprietà, sito in
Caltagirone Via Nigro n. 4, previa approvazione del preventivo di spesa dallo stesso prodotto (cfr. allegato 1); b) che, con scrittura privata del 15.03.2010, e gli altri condomini avevano Parte_1 affidato alla IT l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'intonaco dei prospetti, Controparte_2 lavori specificatamente indicati nell'offerta prezzi allegata alla stessa;
c) che il 18.05.2011 veniva rilasciata regolare certificazione dei lavori eseguiti e collaudo degli stessi da parte del direttore dei lavori per un importo netto complessivo di euro 124.000,00 (cfr. allegato 3 certificato di regolare esecuzione); d) che, a seguito delle piogge verificatesi in data 10.03.2012, 29.11.2013 e 02.12.2013, all'interno dell'appartamento del venivano riscontrate infiltrazioni di acqua che Pt_1
compromettevano parti dello stesso nonché il suo godimento;
e) che il tecnico di fiducia, geometra aveva constatato che i lavori sopra indicati non erano stati eseguiti a regola d'arte, Controparte_3 in particolare “quelli di siliconatura e stuccatura delle soglie tra stipiti e cappotto”, comportando – nelle parti in cui erano stati male eseguiti - infiltrazioni d'acqua e, in alcuni casi, anche stillicidio (cfr. allegato 2 relazione tecnica del 06.12.2013); f) che il 12.12.2013, tramite lo sportello Movimento difesa del cittadino, l'attore aveva denunciato ai convenuti le difformità riscontrate richiedendo il risarcimento dei danni, previo invito ad una soluzione transattiva della vicenda (cfr. allegato 4); g) che in data
17.01.2014, in sede di sopralluogo nell'appartamento di proprietà dell'attore, il geometra CP_1
nella sua qualità di direttore dei lavori, si era impegnato a informare e invitare la IT CP_2
ad effettuare un immediato sopralluogo per i dovuti accertamenti del caso (cfr. allegato 3a);
[...]
h) che in data 30.01.2014, previa richiesta del direttore dei lavori, la aveva manifestato la CP_4
propria disponibilità ad eseguire gli interventi di siliconatura alla presenza del geometra (cfr. CP_1
allegato 3b); i) che nulla di quanto concordato era stato rispettato.
pagina 2 di 11 Secondo parte attrice, in conclusione, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi per ritenere sussistente la piena responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori – oggi convenuti – per i danni lamentati e derivanti dalla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori sopra indicati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.02.2015, , in via preliminare, Controparte_2 ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per assenza del petitum e della causa petendi, e - considerando applicabile la disciplina del contratto d'opera – ha eccepito la decadenza dell'attore dall'azione di garanzia per vizi e difformità dell'opera ex art. 2226 c.c. e la prescrizione dell'azione incoata in quanto non esercitata nel termine annuale dalla consegna avvenuta in data 18.05.2011. Nel merito, ha contestato la domanda attorea, insistendo per il suo rigetto, poiché le presunte infiltrazioni nell'appartamento dell'attore sarebbero imputabili all'opera di terzi, incaricati dell'apposizione delle soglie, collocate in maniera erronea, tali da causare le predette infiltrazioni. I lavori pretesi dall'attore, infatti, non rientrerebbero nel contratto d'opera intercorso tra le parti, che prevedeva: “montaggio di impalcature metallica per ponteggio;
rimozione di tubazioni di scarico, acqua;
preparazione della base di supporto dove si dovrà realizzare l'intonaco “cappotto”; realizzazione di intonaco a
“cappotto”; sostituzione dei pluviali esistenti;
realizzazione di zoccolatura;
manutenzione straordinaria dei ballatoi, smontaggio di impalcatura metallica per ponteggio”. Pertanto, nessuna responsabilità sarebbe da addebitare al . CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.03.2015, ha contestato la Controparte_1
domanda, ritenendo che nessuna responsabilità fosse allo stesso addebitabile. A sostegno delle proprie difese, ha rappresentato che avrebbe omesso di riferire circa l'esecuzione di ulteriori Parte_1
lavori effettuati nella parete interessata dalle infiltrazioni in questione e in prossimità della finestra, consistenti nella collocazione di una pompa di calore di grandi dimensioni mediante tasselli posti all'interno della parete. Non sarebbe, dunque, da escludere che tali ulteriori lavori fossero la causa dei danni lamentati – relativamente alle infiltrazioni tra la soglia e l'infisso –, precisando che lo stesso consulente di parte attrice non avrebbe indicato una causa certa in ordine alle suddette infiltrazioni.
Ad ogni modo, il ha ritenuto applicabile, al caso in questione, la disciplina prevista dall'art. CP_1
1667 c.c. – e non quella di cui all'art. 1669 c.c., come invocata dall'attore – perché trattasi di lavori di manutenzione di un manufatto e non nuova costruzione di beni immobili. Alla luce di ciò, l'attore sarebbe decaduto dall'azione per aver denunciato i vizi oltre il termine di sessanta giorni dalla scoperta
– vizi già riscontrati alla data del 10.03.2010 e denunciati il 12.12.2013 – e la presente azione pagina 3 di 11 giudiziaria risulterebbe prescritta per essere stata intrapresa oltre il termine di due anni dalla consegna dell'opera, avvenuta in data 18.05.2011.
Ha sostenuto, quindi, che la mancata tempestiva denuncia dei vizi da parte dell'attore avrebbe aggravato le conseguenze del danno, circostanza che dovrà essere tenuta in considerazione in sede di risarcimento. Ed ha così concluso: “ritenere e dichiarare che i danni lamentati dall'attore non sono addebitabili a responsabilità del geometra che il geom. non deve alcun CP_1 CP_1 risarcimento del danno e pertanto, nulla deve all'attore; in subordine, ritenere e dichiarare che
l'attore ha contribuito all'aggravamento del danno in maniera determinante e pertanto ridurre proporzionalmente l'importo risarcitorio richiesto dall'attore. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, tramite l'espletamento delle prove testimoniali richieste dalle parti, nei limiti di cui all'ordinanza del
15.12.2016, nonché tramite consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza del 03.04.2021.
Il giudice unico ha formulato alle parti una proposta transattiva della controversia ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la quale però non ha trovato riscontro positivo da parte dei convenuti.
Lo svolgimento dell'udienza del 18.07.2024 è stato sostituito dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato le conclusioni e, con ordinanza di pari data, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 per il deposito di scritti conclusivi.
***
È d'uopo esaminare preliminarmente l'eccezione di nullità della citazione sollevata dai convenuti. Sul punto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 163 e 164 c.p.c. sul presupposto dell'indeterminatezza del “petitum” e della “causa petendi” deve essere pronunciata solo quando il “petitutm”, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la “causa petendi”, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessa situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel
pagina 4 di 11 corso del giudizio” o “attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, e dei documenti ad esso allegati … E ciò in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum)”, “fermo restando, in ogni caso, relativamente alla “causa petendi”, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen iuris” diverso da quelle indicato dalle parti” (in questo senso, Trib. Brescia n.
574/2023; Cass. Civ. Sez. II, n. 1681/2015; Cass. Civ. Sez. III, n. 11751/2013; Cass. Civ. Sez. III, n.
18783/2009; Cass. Civ. Sez. II, n. 4828/2006).
Date le superiori premesse, l'atto di citazione in esame appare chiaro nel petitum (risarcimento del danno per vizi) e nella causa petendi, come è ragionevole desumere, altresì, dalla circostanza che entrambi i convenuti hanno potuto approntare le proprie difese tenuto conto delle richieste e delle ragioni addotte dall'attore.
Pertanto, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione deve essere rigettata.
Andando al merito della controversia, come già espresso nell'ordinanza istruttoria del 15.12.2016, è opportuno evidenziare che il contratto intercorso tra le parti deve essere qualificato come contratto d'opera, la cui disciplina è prevista agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. Tale è il contratto con cui una parte si obbliga verso un corrispettivo a compiere un'opera o un servizio in favore di un'altra, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Lo spartiacque tra contratto d'opera e appalto risiede, infatti, nell'assenza nella prima fattispecie di una stabile organizzazione d'impresa all'interno della quale il datore-appaltatore si avvale del lavoro subordinato altrui e nell'utilizzo, al contrario, del lavoro proprio, della propria famiglia o di qualche collaboratore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa previsto dall'art. 2083 c.c.
Tale contratto, si caratterizza per l'assunzione del rischio di attività in capo al prestatore dell'opera che, ai sensi dell'art. 2226 c.c., è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera. Solo l'accettazione dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per le difformità o per i vizi della medesima.
Ai sensi dell'art. 2226 c.c., l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il
pagina 5 di 11 committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668 c.c.
Appare, allora, opportuno puntualizzare due aspetti.
In primo luogo, il contratto d'opera è sottoposto ad un duplice regime in materia di inadempimento, in quanto le disposizioni speciali per difformità e vizi dell'opera proprie del contratto di appalto richiamate dalla disciplina del contratto d'opera integrano, ma non escludono, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali. Ciò significa che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt.
1453 e 1455 c.c. sorge allorquando egli non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito;
mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica e richiede necessariamente il totale compimento dell'opera
(cfr. Cass. civ., n. 7364 del 1996; Cass. civ., n., 49 del 1988; Tribunale Roma, n. 19631 del 14/10/2019;
Tribunale Massa, n.765 del 30/10/2018). E cioè la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e segg. c.c., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453
e segg. c.c. (Cass. civ., n. 10255 del 1998; nello stesso senso anche Cass. civ., n. 4019 del 2021; Cass. civ., n. 7364 del 1996; Tribunale Roma, n. 19631 del 14/10/2019).
In secondo luogo, posto che la presente controversia ha ad oggetto la garanzia per vizi, quanto alle eccepite decadenza e prescrizione dell'azione, se in generale, come precisato dalla Corte di Cassazione,
“in tema di contratto d'opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione”
(Cass., n. 4908/2015; cfr. anche Tribunale Potenza, n. 183 del 2021; Tribunale Lecce, n.879 del 2019)
e, con principio che si ritiene applicabile al caso di specie per via del rinvio operato dall'art. 2226 c.c.,
“in tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non
pagina 6 di 11 apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'articolo 1667, terzo comma, del codice civile, decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, conoscenza che può ritenersi comunque avvenuta, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato” (in termini Cassazione civile , sez. VI , 07/06/2017 , n. 14199; nello stesso senso pure Corte d'Appello di
Catania, sez. I, 08/06/2017, n. 1093; Tribunale di Latina, sez. II, 20/10/2020, n. 1898); purtuttavia, bisogna anche considerare che “l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare
l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore – ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all' articolo 1667 del codice civile”
(Cassazione civile, sez. II, 06/11/2023, n. 30786).
Nel caso in esame - premesso comunque che l'attore ha denunciato i vizi entro il termine di otto giorni dalla scoperta, avendo inviato una lettera di diffida al e al il 12.12.2013, dopo sei CP_1 CP_2
giorni dal ricevimento (06.12.2013) della relazione del proprio tecnico di fiducia dalla quale emergeva la sussistenza dei vizi – il riconoscimento di questi ultimi da parte del direttore dei lavori e il successivo impegno da parte del alla loro rimozione hanno comportato l'effetto di svincolare l'attore dal CP_2
termine di prescrizione. In merito, costituiscono circostanze non contestate e documentate dai verbali sottoscritti dalle parti che il 17.01.2014 il geometra “constatato che nelle finestre oggetto di CP_1 infiltrazione d'acqua la stuccatura delle soglie non è uniforme e potrebbe essere causa di infiltrazioni
d'acqua”, abbia assunto l'impegno di informare la IT esecutrice invitandola “ad un urgente e immediato sopralluogo per gli accertamenti del caso”. Sopralluogo che ha avuto luogo il 30.01.2014, durante il quale il geometra nella sua qualità di direttore dei lavori, ha ordinato a CP_1 CP_2
la siliconatura delle parti in marmo (stipiti, architravi e infissi) non eseguita, mentre
[...] quest'ultimo manifestava la propria disponibilità al detto intervento, prevedendone l'attuazione, condizioni metereologiche favorevoli, entro il mese di febbraio dello stesso anno. Inoltre, veniva indicato che solo all'esito dei detti lavori sarebbe stata valutata l'avvenuta risoluzione del problema e, in sede di assemblea condominiale, la richiesta di risarcimento dei danni da parte del Pt_1
Le superiori dichiarazioni per la loro chiarezza letterale e per il contesto (a seguito della richiesta risarcitoria stragiudiziale inviata dall'odierno attore) appaiono idonee ad esimere il Fassari dal rispetto del termine annuale di prescrizione, giacché qualificabili inequivocabilmente come riconoscimento dei pagina 7 di 11 vizi lamentati.
Soltanto per completezza espositiva, si rammenta che i termini di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, alle quali è soggetta anche la sola azione risarcitoria fondata sul medesimo presupposto, non operano nei confronti del direttore dei lavori, il rapporto con il quale è sussumibile nella fattispecie del contratto di prestazione d'opera professionale disciplinato dall'art. 2230 c.c. Da un canto, infatti, la disposizione da ultimo citata non richiama la disciplina dei vizi in materia d'appalto, dall'altro la prestazione del direttore dei lavori – sia che le obbligazioni assunte consistano nella sola progettazione o anche nella direzione dei lavori – ha natura eterogenea e non assimilabile alla prestazione d'opera manuale (Tribunale di Alessandria, sez. I,
13/12/2021, n. 968; Tribunale di Perugia, 26/04/2021, n. 655; Tribunale di Firenze, sez. III,
17/02/2021, n. 377; Cassazione civile, sez. III, 09/11/2020, n. 24981).
Valutata, dunque, la tempestività dell'azione proposta, bisogna accertare se l'attore abbia compiutamente assolto il proprio onere probatorio in ordine all'esistenza dei vizi e al danno patito
(Cassazione civile, sez. II 13/12/2021, n. 39599).
In senso favorevole depongono numerosi elementi probatori, anche di natura indiziaria, in atti.
In primo luogo, i lavori contestati sono inseriti nel preventivo di spesa redatto dal geometra e CP_1
sottoscritto dalla IT , ove a pagina 3 si legge: “Fornitura e collocazione di bordura in marmo CP_2
tipo Botticino o Travertino dello spessore di cm 2,00 e delle dimensioni di cm 5,00 per la definizione dell'intonaco a cappotto, attorno agli infissi, compreso eventuali scassi, ripristini e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte”. Sicché risulta documentalmente smentita la circostanza allegata dal per cui l'apposizione della bordura avrebbe avuto soltanto natura CP_2
decorativa e sarebbe stata attuata sopra quella già esistente. Appare opportuno precisare che dalle fotografie in atti emerge l'esistenza di una doppia bordura sulle finestre. Tale circostanza, però, a differenza delle conclusioni alle quali giunge il , non ne esclude la responsabilità, in quanto è CP_2
agevole ritenere che la siliconatura riguardasse proprio quella seconda bordura in marmo, resasi necessaria per collegare le aperture preesistenti con le pareti che, a seguito dell'apposizione del cappotto termico, hanno acquisito un nuovo spessore.
Inoltre, dalle foto allegate da parte attrice, non contestate sul punto dai convenuti, si evince che le infiltrazioni si sono verificate proprio in corrispondenza delle finestre e della loro bordura esterna. Il fatto che le medesime infiltrazioni abbiano avuto luogo anche nelle stanze ove il non ha Pt_2
apposto il climatizzatore lascia agevolmente presumere che non è stata l'apposizione sulla parete pagina 8 di 11 esterna del motore del macchinario a causare le infiltrazioni.
Occorre valorizzare, poi, le dichiarazioni del teste ex dipendente della IT Testimone_1
, il quale ha confermato che quest'ultima si è occupata del rifacimento delle finestre e degli CP_2
altri lavori individuati nel preventivo di spesa e, per quel che qui interessa, anche dell'impermeabilizzazione dell'appartamento dell'attore, pur essendo subentrata ad altra IT. Ha riferito, altresì, di essersi occupato solo in parte dell'impermeabilizzazione, di avere eseguito le opere secondo quanto gli veniva richiesto e di avere riferito al le lamentele ricevute in merito alla CP_2
non corretta stuccatura e siliconatura delle soglie. Le superiori dichiarazioni appaiono genuine e confortate dalle ulteriori risultanze processuali e, pertanto, non sussistono ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste nonostante questi abbia dichiarato della pendenza di un giudizio di lavoro contro il proprio ex datore di lavoro.
Infine, le dichiarazioni rese dal e dal in sede di sopralluogo sopra citate, e non CP_1 CP_2
contestate, non avrebbero avuto giustificazione qualora gli stessi non avessero riconosciuto la possibilità che i vizi lamentati fossero conseguenza del proprio operato.
La IT , infatti, ha assunto l'obbligo di eseguire i lavori in questione a regola d'arte in tutti gli CP_2
appartamenti del condominio . Pertanto, anche in caso di subentro ad altra IT, avrebbe Parte_3
dovuto eseguire le prestazioni alle quali si era obbligato a regola d'arte. Ed invece, dalle dichiarazioni del teste e dagli ulteriori elementi sopra evidenziati, emerge che il lavoro di stuccatura e Tes_1
siliconatura è stato eseguito in maniera disattenta, lasciando parti non ben sigillate e consentendo così all'acqua di infiltrarsi nelle pareti.
Appare opportuno aggiungere che, sebbene il consulente tecnico d'ufficio, geometra CP_5
, non abbia potuto verificare lo stato dei luoghi in relazione alle infiltrazioni provenienti dalle
[...]
due finestre interessate (poiché l'attore ha provveduto nelle more del giudizio al ripristino dello stato dei luoghi), nella sua relazione si legge: “Sempre nel corso delle operazioni, mi è stato fatto osservare che alcune soglie e stipiti, ancora oggi si presentano non sigillate, segnatamente quelle degli infissi posti al di sotto dei balconi, lato cucina/servizi. Però tali ultime non sigillate, non producono danni, appunto, perché coperte dai balconi soprastanti, quindi scevre da possibilità di infiltrazioni d'acqua (i balconi creano un “effetto ombrello”)”. Il CTU non ha preso posizione sulla validità di tale opinione, non avendo potuto appurare lo stato dei luoghi al momento del verificarsi dei danni;
tuttavia, a parere di questo giudice, tale ipotesi appare plausibile e l'accertamento compiuto dal CTU costituisce ulteriore elemento a prova della cattiva esecuzione della sigillatura e della riconducibilità dei danni alle pagina 9 di 11 omissioni in sede di adempimento del contratto d'opera.
Accanto alla responsabilità del sorge anche quella del nella qualità di direttore dei CP_2 CP_1
lavori. È stato, infatti, appurato, mediante le dichiarazioni testimoniali di e Testimone_1
dell'amministratore del condominio , che il si recasse in cantiere con Parte_4 CP_1
cadenza giornaliera e rendicontasse i lavori effettuati all'amministratore due tre volte la settimana (cfr. verbali del 14.03.2018 e del 22.11.2018). Egli, allora, avrebbe dovuto verificare che le lavorazioni venissero eseguite a regola d'arte e, con particolare riferimento alla stuccatura e siliconatura delle soglie e delle bordure, che non venissero lasciati spazi vuoti. Infatti, nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'esecutore e, in mancanza, di riferire al committente (Cassazione civile, sez.
II, 18 ottobre 2024, n. 27045).
È d'uopo precisare, in proposito, che la responsabilità del direttore dei lavori segue il regime probatorio dell'art. 1218 c.c., con la conseguenza che una volta che il creditore (in questo caso il ne abbia Pt_1
allegato l'inadempimento sarà suo onere dimostrare o di avere correttamente adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile. Onere che nel presente giudizio non è stato adempiuto.
Per quanto riguarda la misura del danno patrimoniale patito, esso va parametrato alle spese necessarie per eliminare i vizi, con la precisazione che, avendo tale somma natura risarcitoria e costituendo quindi un debito di valore, la stessa è soggetta alla rivalutazione monetaria (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21 giugno 2023, n. 17710).
Per la quantificazione dei danni può tenersi conto della valutazione fatta dal CTU, con esclusione dei danni relativi al parquet che non risultano adeguatamente documentati, in quanto dalle foto prodotte non è possibile verificarne portata ed estensione né tali aspetti sono individuati nella perizia di parte a firma del geometra né, ancora, il CTU ha potuto accertarli, in quanto al momento del suo CP_3
accesso ai luoghi i vizi erano già stati riparati. Con riguardo ai danni alle pareti, sulla base dei conteggi e delle misurazioni operati dal CTU, essi consistono nella rimozione della carta da parati, nella preparazione del fondo della parete e nella successiva pittura, per complessivi euro 2.000,00 (cfr. p. 3 relazione peritale). Non possono essere accolte le conclusioni del CTU successive alle osservazioni delle parti nelle quali il danno è determinato tenendo conto dei costi di posa in opera di nuova carta da pagina 10 di 11 parati di qualità media. Poiché, infatti, l'attore nell'eliminare i vizi ha ritenuto di tinteggiare le pareti e di non far collocare una nuova carta da parati, condannare i convenuti al risarcimento dei costi relativi a tale ultima lavorazione significherebbe riconoscere all'attore un danno superiore a quello effettivamente patito, tenuto conto peraltro che l'obbligazione assunta non consisteva nella consegna di un bene determinato, bensì in un facere.
In conclusione, la domanda merita accoglimento nei limiti di quanto sopra argomentato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia secondo il decisum e delle attività effettivamente prestate, secondo i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara la responsabilità solidale della IT e del geometra Controparte_2
per i vizi all'appartamento di proprietà di sito in Controparte_1 Parte_1
Caltagirone, via Nigro n. 4, presso il condominio;
Parte_3
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice di euro 2.000,00
a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria dal 12.12.2013 alla pubblicazione della sentenza;
- condanna i convenuti in solido tra loro, in favore di parte attrice, alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e al rimborso delle spese del presente giudizio;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Così deciso in Caltagirone il 7 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
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