CA
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/06/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. r.g. 2424/2024 ed al n.rg. 2444\2024 promosse in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ), elettivamente P.IVA_3 Controparte_1 P.IVA_4
domiciliate in VIA DI GIURA, 54 85100 POTENZA presso lo studio dell'avv. DE
BONIS MICHELE, che le rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI nella causa rg. 2424\2024 ed appellate nella causa rg.2444\2024
CONTRO pagina 1 di 21 (C.F. , elettivamente domiciliato in AR C.F._1
VIA DANTE, 2 27043 BRONI presso lo studio dell'avv. FRATTONI REALDO
FILIPPO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE nella causa rg. 2444\2024 ed appellato nella causa rg. 2424\2024
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_3 P.IVA_5
MARCO POLO 8 31015 CONEGLIANO presso lo studio dell'avv. PIAZZA ALOMA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA in entrambi i giudizi riuniti
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_6
APPELLATA contumace in entrambi i giudizi riuniti
C.F. ) Controparte_5 P.IVA_7
APPELLATA contumace in entrambi i giudizi riuniti
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_8
APPELLATA contumace in entrambi i giudizi riuniti
(C.F. ) Controparte_7 P.IVA_9
APPELLATA contumace in entrambi i giudizi riuniti
C.F. ) Controparte_8 P.IVA_10
APPELLATA contumace in entrambi i giudizi riuniti pagina 2 di 21 avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 Pt_2 Parte_2
,
[...] Parte_3 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia 3^ Sezione Civile, n. 1064/2024 (doc. B) datata
29.06.2024, depositata e pubblicata il 02.07.2024 (repert. n. 1396/2024 del
02.07.2024) accogliere tutte le conclusioni, richieste ed istanze avanzate in prime cure che qui abbiansi per come riportate e trascritte e, precisamente,
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere tutte le richieste istruttorie formulate e qui reiterate e, precisamente,
- ammettere e disporre l'espletamento dell'interrogatorio formale, così come deferito dalla parte attrice (odierna appellante) nei confronti della parte convenuta
(odierna appellata)
- ammettere la prova per testi sui capitoli dedotti;
- disporre CTU contabile per la quantificazione analitica dei danni come sopra specificati.
NEL MERITO:
1. accertare e dichiarare la responsabilità della parte convenuta
( in persona del suo l.r.p.t. e del rag. Controparte_4
in relazione a quanto è oggetto del presente giudizio AR
e, per l'effetto, condannare i convenuti Controparte_4
in persona del suo l.r.p.t. e del rg. in solido tra loro
[...] AR
(ovvero ciascuno per le proprie responsabilità), al pagamento:
1a. della somma di € 1.567.338,57 in favore della suo l.r.p.t. Parte_1
2b. della somma di € 511.012,86 in favore della , suo l.r.p.t. Parte_3
pagina 3 di 21 3c. della somma di € 69.256,14 in favore della suo l.r.p.t. CP_9
ovvero di quelle maggiori o minori (diverse) somme che dovessero essere eventualmente meglio accertate in corso di causa, oltre interessi legali a far data dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo,
2. accertare e dichiarare la responsabilità della parte convenuta
( in persona del suo l.r.p.t. e del rag. Controparte_4
in relazione a quanto è oggetto del presente giudizio AR
e, per l'effetto, condannare i convenuti Controparte_4
in persona del suo l.r.p.t. e del rg. in solido tra loro
[...] AR
(ovvero ciascuno per le proprie responsabilità), al risarcimento del danno (alla reputazione ed all'immagine) subito dalla società , in persona CP_1
del suo l.r.p.t., mediante pagamento, in favore di detta ultima Società della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del complessivo danno non patrimoniale subito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali,
3. dichiarare operante la polizza AXA n. 503508, stabilendo l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare alla parte attrice;
4. in ogni caso, condannare i convenuti ( Controparte_4
in persona del suo l.r.p.t. e del rg. al pagamento
[...] AR
delle spese di lite e compensi professionali dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per AR
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita contrariis reiectis: in via principale e nel merito
- accogliere l'appello di per i motivi tutti dedotti in narrativa, e per AR
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1064/2024 emessa in data 29.06.2024 dal pagina 4 di 21 Tribunale di Pavia Sezione Civile Giudice Dott. Giacomo Rocchetti nell'ambito del giudizio NRG 1072/2022 pubblicata in data 02.06.2024, notificata in data 03.07.2024;
1) annullare e/o revocare la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di dichiarando l'integrale compensazione Controparte_3
delle medesime;
2) annullare e/o revocare la condanna di al pagamento in favore di AR [...]
, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di Euro 10.000,00; Controparte_3
- respingere l'appello proposto da Parte_1 Parte_3 CP_10
e avverso la sentenza n. 1064/2024 del Tribunale di Pavia perché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto con la conferma del capo della sentenza di primo grado oggetto di gravame;
con vittoria di spese e compensi, rimborso forf. spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_3
(nel giudizio 2424/2024)
In via preliminare: si formula istanza di acquisizione ex art. 345 c.p.c. dei documenti da 2 a 4 di parte appellata di formazione successiva rispetto Controparte_3
alla pubblicazione della sentenza di primo grado, trattandosi di documenti rilevanti ai fini della dimostrazione dell'infondatezza del motivo di gravame.
Nel merito: respingere ogni domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza n. 1064/2024 pronunciata dal Giudice del
Tribunale di Pavia, Dott. Giacomo Rocchetti, nel contenzioso n. 1072/2022 R.G., in data
29.6.2024, pubblicata in data 2.7.2024 e notificata in data 3.7.2024 e nell'eventualità respingere sempre ogni domanda delle appellanti per assenza di operatività della polizza
.n. 503508 per fatto sinistro cagionato con dolo dell'assicurato ai sensi dell'art. 1900
pagina 5 di 21 comma 1 c.c. e art. 10 lett. d) C.G.A. o in subordine la perdita del diritto all'indennizzo per l'inadempimento dell'assicurato dagli obblighi di cui agli artt. 1915 e 11 delle CGA.
In ogni caso con rifusione delle spese di lite in favore di carico di Controparte_3
parte soccombente.
(nel giudizio riunito di cui al n. 2444/2024)
In via preliminare: si formula istanza di acquisizione ex art. 345 c.p.c. dei documenti da 2 a 5 di parte appellata di formazione successiva rispetto Controparte_3
alla pubblicazione della sentenza di primo grado trattandosi di documenti rilevanti ai fini della dimostrazione dell'infondatezza del motivo di gravame.
Nel merito: respingere ogni domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza n. 1064/2024 pronunciata dal Giudice del
Tribunale di Pavia, Dott. Giacomo Rocchetti, nel contenzioso n. 1072/2022 R.G., in data
29.6.2024, pubblicata in data 2.7.2024 e notificata in data 3.7.2024 e nell'eventualità respingere sempre ogni domanda dell'appellante per assenza di operatività della polizza
.n. 503508 per fatto sinistro cagionato con dolo dell'assicurato ai sensi dell'art. 1900 comma 1 c.c. e art. 10 lett. d) C.G.A. o in subordine la perdita del diritto all'indennizzo per l'inadempimento dell'assicurato dagli obblighi di cui agli artt. 1915 e 11 delle CGA.
In ogni caso con rifusione delle spese di lite in favore di a Controparte_3
carico dell'appellante soccombente.
pagina 6 di 21
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n.1064\2024 pubblicata il 2-7-2024, provvedendo sulle domande proposte da Parte_1 Parte_3 CP_10 Controparte_5 Controparte_1
nei confronti di e Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_11
e su quella da quest'ultimo avanzata nei confronti della terza chiamata AR [...]
Controparte_3 rigettava le domande risarcitorie proposte da Parte_1 Parte_3 CP_10
, e Controparte_5 Controparte_12 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_1 nei confronti di e Controparte_4 AR per l'effetto, dichiarava assorbita la domanda di manleva avanzata da nei confronti di AR
Controparte_3 condannava al pagamento delle spese processuali in favore di AR Controparte_3
liquidate in € 49.336,00 per compensi, oltre accessori;
[...] condannava, altresì, al pagamento in favore di di una AR Controparte_3 somma equitativa di € 10.000,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; compensava integralmente le spese del giudizio tra le altre parti.
Le pregresse vicende processuali sono state così riassunte nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato il 28/02/2022, le società in epigrafe indicate convenivano in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, la e esponendo: Controparte_4 AR
- che dopo una serie di incontri e colloqui, avvenuti tra i legali rappresentanti e per il tramite del commercialista e revisore rag. , la (operante nel settore bancario e CP_2 CP_2 Controparte_1
d'intermediazione in transazione di crediti fiscali muniti di visto di conformità ed iscritti in bilancio) e la (esercente l'attività d'impresa nel settore edile) stipulavano, in data Parte_4
27/09/2017, un “contratto di utilizzo congiunto di crediti in accollo”, in forza del quale la CP_4
“metteva a disposizione” il suo credito Iva vantato verso il Fisco (residuo disponibile di €
[...]
1.464.715,16 al 02/10/2017), garantito e certificato esistente, mentre la provvedeva alla CP_1 ricerca di terzi “acquirenti/utilizzatori di quote parti di tale credito”, mediante la stipula di accolli tributari ai sensi dell'art. 8, comma 2 L. n. 212 del 2000; che in siffatto “accordo di utilizzo congiunto di crediti in accollo”, la garantiva alla Controparte_1 il pagamento di una somma pari al 34,13 % del credito utilizzato Controparte_4 pagina 7 di 21 mediante l'istituto dell'accollo tributario;
- che l'esistenza del credito Iva e l'intera operazione di cessione del credito mediante accollo tributario trovava il suo presupposto fondamentale nella presenza del c.d. “visto di conformità” o “visto pesante”
(e relative garanzie assicurative), indispensabile ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti, nella specie rilasciato dal rag. consulente della società convenuta, come risultante dal AR cassetto fiscale di quest'ultima e dai documenti offerti dal revisore legale (bilancio di esercizio al
31/12/2016, dichiarazione Iva 2017, Unico 2017);
- che la procedeva, quindi, con la stipula di tanti contratti di accollo tributario ex art. 8, Controparte_1 comma 2 L. n. 212/2000 con le sette società attrici, in qualità di “acquirenti/utilizzatori di quote parti di tale credito”, nelle seguenti date: il 27/09/2017 con (doc. 14a) ed Parte_1 Parte_3
(doc. 14b); il 13/10/2017 con (doc. 14c); il 16/10/2017 con (doc. CP_10 Controparte_13
14e), (doc. 14f) e (doc. 14g); il 07/11/2017 con Controparte_7 Controparte_8 [...]
(doc. 14d); contratti ai quali facevano seguito, come previsto, i rispettivi accolli tributari CP_5 mediante versamento con i modelli F24 (doc. 15);
- che all'atto del rilascio delle quietanze di pagamento dell'Agenzia delle Entrate (doc. 15), la CP_1
previa emissione delle fatture (doc. 16), versava il corrispettivo pattuito in favore della
[...]
(doc. 17) e i compensi dei consulenti che collaboravano alla predisposizione dei contratti CP_4 di accollo tributario (doc. 18);
- che successivamente, a seguito di controlli, l'Agenzia delle Entrate contestava detti accolli tributari sia alla società convenuta (doc. 19), sia nei confronti delle società attrici (doc. 20),
- che a nulla portavano i ricorsi tributari proposti dalle società, in quanto il credito Iva asseritamente vantato dalla , accertato con visto “pesante” dal professionista convenuto, si rivelava del CP_4 tutto “inesistente”;
- che le società “acquirenti/utilizzatrici” si vedevano recapitare gli avvisi di recupero da parte degli
Uffici dell'AE territorialmente competenti, comprensivi di sanzioni, spese e interessi (doc. 20 e 21ss);
- che inoltre, le società ed per effetto dell'inesistenza del credito oggetto di Parte_1 Parte_3 compensazione, decadevano anche dalla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, con applicazione di ulteriori sanzioni (doc. 20d e 20e), mentre la subiva un danno alla Controparte_1 reputazione commerciale e all'immagine.
Sulla base di quanto dedotto in fatto e ritenuto, in diritto, sussistere la responsabilità concorrente e solidale della società cedente e del professionista attestatore in ordine all'operazione di cessione in pagina 8 di 21 accollo tributario di crediti Iva rivelatisi – in realtà – inesistenti, le attrici domandavano il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti, quantificati in misura complessivamente superiore ai due milioni di euro.
Si costituiva tempestivamente in giudizio contestando la domanda sostenendo di AR avere svolto tutte le verifiche e i controlli necessari sui dati esposti dalla Controparte_4 da cui emergeva la correttezza formale della dichiarazione e la regolare tenuta delle scritture contabili della società. In ogni caso, deduceva di avere sottoscritto in data 18/02/2010 la polizza n. 503508 per la
RC professionale con (doc. 1), garanzia estesa – a decorrere dal 12/02/2016 Controparte_3
(doc. 2) – alle prestazioni di assistenza fiscale mediante apposizione del “visto di conformità”, con un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 3.000.000, ai sensi del D.M. 164 del 1999 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2014; sicché, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo con differimento della prima udienza di comparizione, chiedeva la manleva della compagnia di assicurazione in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva ritualmente Controparte_3 eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda di manleva per omesso esperimento del procedimento di mediazione, obbligatoria in materia di contratti assicurativi, e, nel merito,
l'inoperatività della garanzia per esclusione della copertura assicurativa in ordine al fatto sinistro cagionato con dolo dall'assicurato, ai sensi dell'art. 1900, comma 1 c.c. e art. 10, lett. d) c.g.a., ovvero, in subordine, la perdita del diritto all'indennizzo per l'inadempimento dell'assicurato dagli obblighi di cui agli artt. 1915 c.c. e 11 c.g.a. (doc. 1).
In sintesi, la difesa della terza chiamata evidenziava quanto segue:
- di avere appreso dalle notizie diffuse dagli organi della stampa locale dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del rag. , indagato dalla Procura della AR
Repubblica di Pavia per gravi fatti di reato (associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti Iva inesistenti, false comunicazioni sociali);
- che dall'attività investigativa emergeva il ruolo del rag. quale amministratore di fatto di CP_2 varie società (tra cui la rivelatesi semplici cartiere ai fini di evasione Controparte_4 fiscale;
- che sempre dagli articoli di stampa apprendeva come l'indagato avesse ammesso le accuse elevate a pagina 9 di 21 suo carico (doc. 2-4);
- che a quel punto l'ufficio antifrode della compagnia assicuratrice, richiesto l'accesso agli atti del procedimento penale a fini difensivi, approfondiva i possibili legami tra le società parte del presente giudizio e il rag. rilevando numerosi punti di contatto tra i legali rappresentanti delle società CP_2 ed indizi spazio-temporali che lascerebbero deporre per l'esistenza di un sistema criminoso posto in essere per frodare il Fisco, oltre che per frode assicurativa;
- che lo stesso legale rappresentante della ( partecipava, Parte_1 Parte_5 direttamente o indirettamente, nei C.d.a. delle altre società (tra cui e Pt_3 Parte_3 Controparte_1 oltre alla Finmedia Holding S.p.A., fallita in data 10/01/2017) e che era anche lui indagato per fatti- reato di indebita compensazione, ossia per irregolare utilizzo della compensazione tributaria (doc. 5 ss);
- che in relazione ai numerosi elementi, anche indiziari, le suesposte circostanze provavano l'invalidità degli accordi intercorsi tra le parti, sui quali si era peraltro già pronunciata la CTP di Potenza, con sentenza n. 185 del 29/01/2020, su ricorso presentato dall'attrice anche a prescindere CP_10 dall'inesistenza del credito Iva portato in compensazione (doc. 15).
Da ultimo, la terza chiamata contestava le avversarie richieste risarcitorie per difetto di prova del nesso causale e del quantum, concludendo come in epigrafe.
nonostante la ritualità della notificazione ..non si costituiva in giudizio e Controparte_4 alla prima udienza del 05/10/2022 ne veniva dichiarata la contumacia”.
Il tribunale, senza sostanziale attività istruttoria, ha deciso la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice osservava come, sostanzialmente, le società attrici si fossero dolute di non essersi potute “liberare” dai debiti tributari, indicati nei modelli F24 trasmessi in forza dei contratti di accollo tributario stipulati con la ai sensi dell'art. 8, comma 2 L. n. 212 del 2000 e di essere Controparte_1 state, quindi, costrette ingiustamente a dovere corrispondere al Fisco ingenti somme a titolo di debiti di imposta, sanzioni ed interessi, come riportate negli avvisi notificati dall'Agenzia delle Entrate, per un importo complessivo di € 2.426.808,90, in conseguenza dell'altrui condotta, consistita nel fare apparire
(nei bilanci e nel cassetto fiscale della e certificare, contrariamente al Controparte_4 vero, come esistente - attraverso l'apposizione del “visto di conformità” del professionista incaricato un credito Iva da utilizzare in compensazione.
Il tribunale riteneva anzitutto come il contratto di “utilizzazione congiunta di crediti in accollo” ed i contratti di “accollo tributario” stipulati in date coeve o di poco successive tra loro, fossero funzionalmente ed espressamente collegati tra loro, posto che il fine ultimo della complessiva pagina 10 di 21 operazione era quello di consentire alle società attrici (“accollate”) di regolarizzare la propria posizione fiscale per debiti di imposta e contributivi attraverso lo schema del c.d. accollo tributario, utilizzando in compensazione i crediti d'imposta apparentemente vantati dal terzo (“accollante”).
Il primo giudice rilevava come la complessiva operazione negoziale passasse attraverso l'utilizzo dello schema dell'accollo tributario, richiamato dall'art. 8, comma 2, L. n. 212/2000, ritenuto quale lecito strumento per il pagamento dei debiti fiscali, a fronte, da un lato, della riconosciuta validità nell'ordinamento tributario alla volontaria assunzione da parte di un soggetto terzo dell'impegno di pagare le imposte dovute da altro contribuente e, dall'altro lato, della legittimità della compensazione tra crediti e debiti erariali.
Secondo il tribunale, tale complessivo schema negoziale utilizzato dalle parti non poteva considerarsi lecito.
Il giudice di primo grado ricordava anzitutto come in ambito tributario, a differenza di quanto stabilito nel codice civile, l'accollo c.d. liberatorio non fosse ammesso, come stabilito dall'art. 8, comma 2, L. n.
212/2000 secondo cui “è ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario”, e ciò per l'inderogabile dovere del singolo debitore di contribuire personalmente alla spesa pubblica.
Il tribunale osservava come, seppure i contratti di accollo tributario erano stati, nella fattispecie, espressamente qualificati come “cumulativi” si dà conformarsi, almeno in apparenza, al dettato normativo e giurisprudenziale, era la modalità di soddisfazione del debito erariale, attraverso il meccanismo della compensazione con un credito d'imposta altrui, a rendere l'operazione illecita tanto nei confronti del Fisco, quanto nei rapporti tra i privati.
Il primo giudice ricordava come il principio affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'estinzione del debito mediante compensazione può avvenire, nel settore tributario, solo ove la legge lo ammetta espressamente, non era stato superato per effetto della L. 27 luglio 2000, n.
212, art. 8 (nella versione ratione temporis applicabile, prima delle modifiche del D.L. 26 ottobre 2019,
n. 124, art.2, co. 1) - il quale, nel prevedere, al comma 1, che l'obbligazione tributaria «può essere estinta anche per compensazione», aveva lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno di imposta 2002.
Rilevava il tribunale come, tuttavia, tale normativa di dettaglio non fosse mai stata emanata, con la conseguenza che il detto meccanismo di compensazione non poteva ritenersi consentito, ciò che pagina 11 di 21 trovava conferma nella risoluzione n. 140/E del 15/11/2017 da parte dell'Agenzia delle Entrate, che nel prendere posizione sulla legittimità del pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d'imposta a seguito del c.d. “accollo fiscale”, aveva fornito una risposta negativa.
Secondo il primo giudice “l'operazione negoziata nel caso di specie tra le società attrici e la società convenuta attraverso il congeniato meccanismo del collegamento tra i contratti di utilizzazione di credito d'imposta e gli accolli tributari, con il ruolo intermediario della prevedeva Controparte_1 esattamente ciò che è (ed era) vietato dalla legge, ossia che il debito delle società accollate venisse pagato da una terza società (in apparenza la , in realtà la ), che l'avrebbe onorato CP_1 CP_4 non pagandolo direttamente, bensì mediante compensazione con un asserito credito d'imposta, salvo poi corrispondere all'accollante una percentuale (34,13%) del valore del proprio debito, risparmiando così la differenza".
Aggiungeva il tribunale come siffatta operazione di compensazione dei debiti in accollo – fiscalmente illecita – non poteva consentire l'estinzione dei debiti fiscali delle società “accollate”, anche se il credito d'imposta dell'accollante fosse (stato) realmente esistente, in quanto i pagamenti sarebbero considerati come non avvenuti.
Il tribunale osservava ancora come la qualificazione del meccanismo in questione come illecito fosse stata affermata nelle motivazioni delle sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali pronunciatesi sui ricorsi proposti da alcune delle odierne attrici contro gli atti di recupero dell'Agenzia delle Entrate, in particolare dalla sentenza della CTP di Potenza del 29/01/2020 resa su ricorso della CP_10 in cui il Collegio aveva respinto il ricorso, confermando la legittimità dell'atto impugnato, ribadendo che: “…questo tipo di accollo tributario non risulta conforme alle norme che disciplinano la compensazione in ambito tributario che espressamente vietano che possa intercorrere tra soggetti diversi da quelli originari. In buona sostanza, non è consentito pagare debiti altrui servendosi di un proprio credito pur esistente e spendibile”.
Pertanto, secondo il tribunale, da ciò conseguiva che “l'inesistenza dei crediti della portati CP_4 illegittimamente in compensazione dalle società accollate, pure oggetto di accertamento nelle decisioni delle Commissioni Tributarie prodotte, non si pone(va) quale presupposto legittimante degli atti di recupero dell'Agenzia delle Entrate, trattandosi di somme che le accollate avrebbero dovuto in ogni caso versare al Fisco".
Secondo il giudice di primo grado "..sul piano civilistico delle responsabilità invocate, sia contrattuali
(art. 1218 c.c.) che extracontrattuali (art. 2043 c.c.), se ne trae la conclusione che gli atti di recupero dei pagina 12 di 21 crediti d'imposta per gli importi (comprensivi di interessi, oneri di riscossione, costi di notifica) emessi dall' nei confronti delle odierne attrici non configurano né un “danno ingiusto”, né Controparte_14 un pregiudizio patrimoniale causalmente derivante dall'inadempimento della società convenuta
(cessione di un credito d'imposta inesistente) ovvero dal fatto illecito del professionista attestatore
(rilascio di un visto di conformità mendace)”.
Il giudice di primo grado osservava ancora, per completezza espositiva, come “a porre un argine all'evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali commesse con lo schema dell'accollo del debito d'imposta altrui mediante compensazione, il Legislatore è intervenuto con l'art. 1 del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ponendo fine alla questione e chiarendo espressamente che «per il pagamento del tributo è escluso, in ogni caso,
l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante» e che in caso di versamenti in violazione delle modalità previste dalle disposizioni normative vigenti, questi «si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. L'interpretazione storico evolutiva e giurisprudenziale della normativa fin qui esaminata non consente, comunque, di scorgere elementi di reale novità di tale intervento normativo rispetto al divieto già esistente per il passato, se non che renderlo ora esplicito”.
Osservava conclusivamente sulla questione il primo giudice come “ se l'Amministrazione finanziaria, come è stato accertato, ha legittimamente richiesto sia all'accollante che all'accollato il pagamento dell'obbligazione tributaria, anche a prescindere dall'esistenza o inesistenza dei crediti d'imposta dichiarati dalla e se dunque è pienamente legittimo l'integrale recupero Controparte_4 dei crediti dell'Agenzia delle Entrate verso le società odierne attrici, è giocoforza concludere che il
“danno da mancata liberazione del debito tributario oggetto di accollo”, identificato dagli attori in tutte CP_1 le “somme richieste da , genericamente comprensive di “sanzioni, spese ed interessi (oltre alle ulteriori somme recuperate dall'erario per decadenze da definizioni agevolate)”, in questi termini non si configura”.
Secondo il primo giudice, inoltre, era priva di fondamento anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale alla reputazione e all'immagine proposta dalla posto che Controparte_1
“dell'illecito tributario sopra descritto la stessa ha partecipato direttamente, intermediando nella messa in relazione tra le parti, al fine di consentire la realizzazione del risultato vietato dalla legge;
la stessa, perciò, è chiamata a rispondere, per il principio generale di autoresponsabilità (arg. ex artt. 2 Cost. e
1227, comma 1 c.c., valutabile anche d'ufficio da parte del giudice), delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dalla propria condotta”.
pagina 13 di 21 Il tribunale, dopo aver rilevato come a fronte del rigetto della domanda principale, restava assorbito anche il profilo assicurativo implicato dalla domanda di manleva proposta dall'assicurato nei confronti della terza chiamata, riteneva che dagli elementi, numerosi e convergenti, che emergevano dalle indagini penali svolte nei confronti nei confronti, tra gli altri, del legale rappresentante della e di , dovesse ravvisarsi una partecipazione dolosa di Controparte_4 AR quest'ultimo alle condotte al medesimo addebitate, inerenti le certificazioni degli inesistenti crediti fiscali, il che avrebbe comportato l'accoglimento della eccezione di inoperatività della polizza per dolo dell'assicurato, sollevata dalla Controparte_3
Ciò giustificava, secondo il tribunale, che "in punto di spese di lite, alla regola per cui “una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ne ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia” (Cass. n. 23552/2011), vale a dire in capo agli attori, subentra la deroga determinata dalla manifesta infondatezza e dalla palese arbitrarietà della domanda di manleva proposta dal convenuto- chiamante nei confronti della compagnia terza chiamata (cfr. ex multis Cass. n. 10364/2023), sicché tali spese restano interamente a carico del convenuto”.
Per le stesse ragioni, il primo giudice ravvisava la ricorrenza dei requisiti per condannare CP_2
al pagamento della somma di euro 10.000,00 ex art. 96 c.p.c.
[...]
Detta sentenza è stata impugnata da e Parte_1 Parte_3 CP_10 CP_1
e con un distinto atto di appello, da .
[...] AR
I due giudizi, rispettivamente, originatisi, n.rg. 2424\2024 e n. rg. 2444\2024, sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c.
Nel giudizio n.g. 2424\2024, si sono costituiti e mentre sono AR Controparte_3 rimaste contumaci CP_16 CP_17 Controparte_6 Controparte_5 [...]
Controparte_11
Nel giudizio n.rg. 2444\2024 si sono costituiti Controparte_3 Parte_1 Parte_3
e mentre sono rimaste contumaci CP_10 Controparte_1 CP_16 CP_17 [...]
Controparte_6 Controparte_5 Controparte_11
Il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 29 aprile 2025 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e delle note scritte pagina 14 di 21 sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 29 aprile 2025, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
In via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa delle parti appellanti della causa rg. 2424\2024, quanto alla asserita “inammissibilità dell'avversa comparsa Cont conclusionale 14-4-2025”, depositata dalla nel termine assegnato per le memorie di replica, e quindi tardivamente.
Osserva la Corte come il detto atto difensivo, seppure intitolato come “comparsa conclusionale”, per evidente refuso, ha il contenuto della memoria di replica, atteso che, come si evince senza margine di dubbio dal suo contenuto, prende in esame le difese svolte da e dalle parti appellanti AR
e nelle rispettive comparse conclusionali. Parte_6 Parte_3 CP_10 Controparte_1
Va parimenti respinta la richiesta delle appellanti e Parte_6 Parte_3 CP_10
di cancellazione di alcune frasi, asseritamente ingiuriose contenute nella detta memoria Controparte_1
Cont di replica di Cont Le espressioni utilizzate dalla difesa di seppure aspre e graffianti, non risultano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo ma conservano un rapporto con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, essendo preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la assoluta infondatezza delle sue affermazioni.
Ciò premesso, l'esame delle impugnazione deve svolgersi separatamente per ognuna di esse.
Appello proposto da Parte_1 Parte_3 CP_10 Controparte_1
Le dette società hanno impugnato la sentenza di primo grado in forza di due motivi di appello.
Con il primo le appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto illecita l'operazione di compensazione dei debiti in accollo, a prescindere dalla inesistenza dei crediti di imposta.
Assumono le dette società come il tribunale, pur non ignorando che le operazioni di compensazione oggetto del giudizio erano avvenute nel 2017, e quindi priva dell'entrata in vigore del d.l. 124 del 2019, aveva ritenuto quest'ultima normativa di carattere interpretativo, rispetto ad un divieto già esistente.
Secondo le appellanti il primo giudice aveva omesso di considerare come ai sensi dell'art. 1 della legge
212 del 2000, l'adozione di norme interpretative in materia tributaria poteva essere disposta solo in casi eccezionali, il che doveva escludersi nel caso di specie, e come secondo l'art. 3 della suddetta legge, le disposizioni tributarie non potevano avere efficacia retroattiva.
Aggiungono le appellanti come il disposto dell'art. 8 della legge 212 del 2000, che stabiliva come pagina 15 di 21 “l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione” e che “è ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario” confermava l'erroneità della decisione impugnata.
Le società sopra indicate invocano anche l'art. 10 e l'art. 10 bis della legge 212 del 2000, quanto alla rilevanza della buona fede del contribuente e delle conseguenze dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale, che provocavano non la nullità ma solo l'inefficacia relativa del negozio, trovando la eventuale frode la sua sanzione solo nelle disposizioni fiscali, senza comportare la nullità del contratto, ed assumono la irrilevanza degli aspetti penali della vicenda, che semmai vedeva le società come parti lese.
Pertanto, secondo le appellanti, doveva trovare accoglimento la loro domanda di risarcimento del danno patrimoniale e, quanto alla anche non patrimoniale. Controparte_1
Il motivo è infondato.
Il nucleo essenziale del motivo di appello può sintetizzarsi negli assunti che solo con il d.l. 157 del
2019 sarebbe stato vietato lo schema dell'accollo del debito d'imposta altrui mediante compensazione, che detta disposizione non aveva carattere retroattivo, e che quindi, nel 2017, momento di accadimento dei fatti oggetto del presente giudizio, il detto meccanismo doveva considerarsi perfettamente lecito ed ammissibile.
La tesi delle appellanti è smentita dai principi di recente affermati dalla Suprema Corte, con la pronuncia n. 23934\2024, che, senza peraltro innovare l'orientamento precedente, ha affermato che “in caso di accollo negoziale per l'assolvimento del debito di imposta, l'utilizzo in compensazione di un maggior credito dell'accollante era precluso all'accollato anche prima dell'introduzione dell'espressa previsione di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, conv. con modif., dalla l. n. 157 del 2019, atteso che tale possibilità, di per sé di carattere eccezionale, non era prevista da alcuna disposizione di legge e difettava, in ogni caso, dei presupposti della compensazione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, per non afferire i debiti e crediti al medesimo soggetto”.
La Corte Regolatrice richiama anzitutto quell' insuperato “insegnamento, di carattere generale, a termini del quale, in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. statuto dei diritti del contribuente), il pagina 16 di 21 quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno di imposta
2002” .
Osservano i Giudici Supremi come la tesi secondo la quale, poiché solo con l'art. 1, comma 2, d.l. n.
124 del 2019 era stato previsto il divieto di compensazione in caso di accollo, detto divieto non si applicherebbe retroattivamente (in violazione dell'art. 11 prel. cod. civ.), non aveva fondamento.
Secondo il Collegio Supremo detta tesi “..non è condivisibile, giacché, anche prima dell'introduzione dell'art. 1, comma 2, d.l. n. 124 del 2019, conv. con mod., dalla l. n. 157 del 2019, nessuna norma abilitava alla compensazione in caso di accollo, neppure l'art. 8 st. contr., in difetto della normazione secondaria di attuazione. Talché l'art. 1, comma 2, d.l. n. 124 del 2019, ben lungi dall'avere una portata innovativa in senso contrario alla compensazione, non fa altro che espressamente sancire la non compensabilità già in precedenza vigente”.
Con il secondo motivo le appellanti sopra indicate censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sulla eccepita, dalla inoperatività della copertura Controparte_3 assicurativa invocata da . AR
Fanno rilevare le appellanti come il primo giudice, avuto riguardo alle equivoche espressioni utilizzate, non si fosse pronunciato sulla inoperatività della polizza eccepita per fatto dell'assicurato, e comunque non vi erano in giudizio elementi per ravvisare il dolo di e delle società attrici. AR
Espongono le appellanti come nel caso di specie si trattava di una assicurazione obbligatoria, atteso che gli artt. 21 e 22 del DM n.164\99 obbligano i professionisti autorizzati al rilascio del visto di conformità o all'asseverazione a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile.
Fanno rilevare le società appellanti come il danneggiato, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, non poteva agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, e come il al CP_2 fine di garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata, aveva ritualmente evocato in giudizio la Controparte_3
Aggiungono le appellanti come trattandosi di assicurazione obbligatoria, vi era obbligo della compagnia di prestare la garanzia, anche nel caso di dolo dell'assicurato, salvo pur sempre il regresso nei confronti di quest'ultimo da parte dell'assicuratore.
Infine, fanno rilevare le appellanti come la non aveva dimostrato di avere Controparte_3 ottemperato al disposto di cui all'art. 22 del dm 164\99, comunicando al dipartimento delle entrate pagina 17 di 21 l'esistenza di circostanza che comportavano il venir meno della garanzia assicurativa.
Il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile, per assoluto difetto di interesse ex art. 100
c.p.c., ad una statuizione sulla operatività della polizza.
Deve anzitutto rilevarsi come le appellanti, con il motivo in esame, abbiano impugnato una statuizione a loro completo favore, e quindi non siano titolari di un interesse giuridico ad una sua modifica.
Il tribunale, infatti, dopo avere ricordato il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui nel caso di proposizione di domanda risultata infondata, le spese processuali del terzo chiamato in garanzia dal convenuto, devono essere poste in via di regola, su parte attrice, ha ritenuto applicabile l'ulteriore insegnamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il detto principio trova eccezione nel caso in cui la domanda di garanzia svolta dal convenuto nei confronti del terzo risulti palesemente arbitraria ed infondata, nel qual caso le spese processuali di quest'ultimo, devono essere poste a carico della parte che l'ha chiamato.
Sulla scorta di tale secondo principio, il giudice di primo grado, ravvisato il carattere doloso dei fatti illeciti compiuti dal ha posto a carico del medesimo le spese processuali della CP_2 [...]
che altrimenti, sarebbero state poste a carico delle attrici, odierne appellanti. CP_3
In secondo luogo, la pacifica, e riconosciuta dalle stesse appellanti, assenza di una qualsiasi azione diretta nei confronti della determina l'assoluta estraneità delle società appellanti al Controparte_3 rapporto processuale tra il e la con la conseguente inesistenza di un CP_2 Controparte_3 interesse giuridico alle questioni inerenti l'efficacia della polizza.
Per tutte le ragioni che precedono, l'appello proposto da Parte_1 Parte_3 CP_10
e va respinto.
[...] Controparte_1
Appello proposto da . AR
, con un sostanziale unico motivo, ha impugnato le statuizioni della sentenza di primo AR grado con le quali veniva condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
10.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in favore della Controparte_3
L'appellante assume come la sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non Controparte_3 aveva dimostrato che la copertura assicurativa era esclusa per fatti dolosi dell'assicurato e che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dagli atti del procedimento penale richiamati dal tribunale, non emergeva alcun riscontro in ordine a comportamenti dolosi del con CP_2 riferimento ai reati fiscali contestati a , amministratore di fatto della Controparte_18 CP_4
[...]
pagina 18 di 21 Da ciò discendeva, secondo l'appellante, l'erroneità sia della condanna alle spese processuali, sia di quella disposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il motivo ha profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
L'appellante, anzitutto, non si confronta, se non in modo del tutto generico, con le argomentazioni in forza della quali il primo giudice ha ravvisato, nella vicenda, una condotta dolosa del medesimo.
Il tribunale, richiamati i principi giurisprudenziali secondo i quali il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le cd. prove atipiche, tra cui le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, osservava come ”..dalle relazioni informative redatte dalla Guardia di
Finanza di Voghera nel contesto del procedimento penale ..sulla scorta della documentazione contabile acquisita presso la lo studio commercialista dell'indagato e gli Uffici Controparte_4 dell'Agenzia delle Entrate e di numerosi elementi di riscontro, è stata evidenziata la spiccata attitudine alla commissione di delitti di frode fiscale da parte del rag. nella sua qualità di consulente CP_2 della in specie ..in ordine al meccanismo fraudolento attuato negli anni Controparte_4
2016 e 2017 portando in compensazione, in modo del tutto indebito, crediti Iva artificiosamente generati, accompagnati dal rilascio di falsi visti di conformità per le dichiarazioni Iva ..nei confronti di oltre 100 soggetti (persone fisiche e giuridiche)..il tutto allo scopo di evadere il Fisco per milioni di euro”.
Ancora evidenziava il giudice di primo grado come “..i gravi indizi di colpevolezza raccolti nel corso delle indagini preliminari che vedono coinvolto, in prima battuta, il professionista attestatore in ordine a gravi fatti-reato a lui addebitati, ampiamente ricostruiti dagli organi inquirenti e ripercorsi nelle oltre cento sessanta pagine dell'ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari di Pavia ha motivato l'applicazione, nei suoi confronti, della custodia cautelare in carcere durante la pendenza del presente giudizio…sono stati in questa sede “glissati” dalla sua difesa con una generica negazione di valenza probatoria e di responsabilità in ordine al fatto di cui è causa, in controtendenza rispetto alle ammissioni parallelamente rese innanzi al GIP in sede di interrogatorio..”.
A fronte di tali specifiche argomentazioni utilizzate dal primo giudice, l'appellante oppone una generica, e quindi inefficace, critica secondo la quale il giudice non avrebbe bene applicato il regime dell'onere probatorio.
In secondo luogo, il contenuto degli atti di indagine penale, offre elementi sufficienti, così come valutato dal tribunale, per ravvisare nella condotta professionale tenuta dal all'atto della CP_2
pagina 19 di 21 certificazione dei crediti fiscali inesistenti, profili di illiceità.
In particolare, dai documenti prodotti in primo grado dalla presi in esame dal primo Controparte_3 giudice, ed in particolare da quelli nn. 49, 50, 51 e 55, costituiti rispettivamente dalla ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di , dall'interrogatorio innanzi al Gip AR del dall'ordinanza di modifica della misura cautelare nei confronti del CP_2 CP_2 dall'informativa della Guardia di Finanza del 30-1-2020, emergono plurimi e concordanti elementi a sostegno del carattere doloso delle condotte professionali dell'odierno appellante commesse nel certificare inesistenti crediti fiscali.
In particolare, come non ha mancato di sottolineare il primo giudice, il stesso ha ammesso di CP_2 essere l'artefice del vorticoso giro di fatture per operazioni inesistenti.
A fronte di tali molteplici elementi, valorizzati dal tribunale, l'appellante non ha articolato, come detto, alcuna critica specifica diretta ad inficiarne l'efficacia probatoria.
Per le ragioni che precedono, anche l'appello proposto da non ha fondamento. AR
Secondo il criterio della soccombenza, Parte_1 Parte_3 CP_10 CP_1
e , tutti soccombenti nei confronti di vanno condannati al
[...] AR Controparte_3 rimborso delle spese processuali sostenute da quest'ultima, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri, presi nei valori medi, di cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 24.064,00 per compenso, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria -dovendosi specificare che la solidarietà di è AR limitata all'importo di 9.991,00 corrispondente allo scaglione di valore della domanda proposta nei Cont confronti avente ad oggetto il capo della sentenza di primo grado che lo ha condannato alle spese ed al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c.- oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie,
Sempre in base al criterio della soccombenza, Parte_1 Parte_3 CP_10 vanno condannate al rimborso delle spese processuali di questo grado di appello in Controparte_1 favore di , liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di AR cui al DM 55\2014 (e successive modifiche), presi nei valori minimi, atteso che l'attività difensiva Cont svolta ha riguardato per la maggior parte il rapporto processuale con in euro 7.120,00 per compenso, utilizzando lo scaglione corrispondente alle cause di valore da euro da euro 260.001 fino ad euro 520.000, senza alcun ulteriore aumento, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di pagina 20 di 21 contributo unificato da parte delle appellanti nel giudizio n.2424\2024 e dell'appellante nel giudizio n.rg. 2444\2024, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e Parte_1 Parte_3 CP_10 Controparte_1
b)respinge l'appello proposto da;
AR
c)conferma la sentenza impugnata;
d)condanna e al Parte_1 Parte_3 CP_10 Controparte_1 AR pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore della Controparte_3 liquidate in euro 24.064,00 -con limitazione della solidarietà di all'importo di euro AR
9.991,00- per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
e)condanna al pagamento delle Parte_1 Parte_3 CP_10 Controparte_1 spese processuali di questo grado di giudizio in favore di , liquidate in euro 7.120,00 AR per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
f) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti Parte_1 Parte_3 CP_10 nel giudizio rg. n. 2424\2024 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a Controparte_1 norma del cit. art. 13, comma 1-bis;
g) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante nel giudizio rg. n. 2444\2024 dell'ulteriore AR importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio 23 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. r.g. 2424/2024 ed al n.rg. 2444\2024 promosse in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ), elettivamente P.IVA_3 Controparte_1 P.IVA_4
domiciliate in VIA DI GIURA, 54 85100 POTENZA presso lo studio dell'avv. DE
BONIS MICHELE, che le rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI nella causa rg. 2424\2024 ed appellate nella causa rg.2444\2024
CONTRO pagina 1 di 21 (C.F. , elettivamente domiciliato in AR C.F._1
VIA DANTE, 2 27043 BRONI presso lo studio dell'avv. FRATTONI REALDO
FILIPPO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE nella causa rg. 2444\2024 ed appellato nella causa rg. 2424\2024
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_3 P.IVA_5
MARCO POLO 8 31015 CONEGLIANO presso lo studio dell'avv. PIAZZA ALOMA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA in entrambi i giudizi riuniti
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_6
APPELLATA contumace in entrambi i giudizi riuniti
C.F. ) Controparte_5 P.IVA_7
APPELLATA contumace in entrambi i giudizi riuniti
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_8
APPELLATA contumace in entrambi i giudizi riuniti
(C.F. ) Controparte_7 P.IVA_9
APPELLATA contumace in entrambi i giudizi riuniti
C.F. ) Controparte_8 P.IVA_10
APPELLATA contumace in entrambi i giudizi riuniti pagina 2 di 21 avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 Pt_2 Parte_2
,
[...] Parte_3 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia 3^ Sezione Civile, n. 1064/2024 (doc. B) datata
29.06.2024, depositata e pubblicata il 02.07.2024 (repert. n. 1396/2024 del
02.07.2024) accogliere tutte le conclusioni, richieste ed istanze avanzate in prime cure che qui abbiansi per come riportate e trascritte e, precisamente,
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere tutte le richieste istruttorie formulate e qui reiterate e, precisamente,
- ammettere e disporre l'espletamento dell'interrogatorio formale, così come deferito dalla parte attrice (odierna appellante) nei confronti della parte convenuta
(odierna appellata)
- ammettere la prova per testi sui capitoli dedotti;
- disporre CTU contabile per la quantificazione analitica dei danni come sopra specificati.
NEL MERITO:
1. accertare e dichiarare la responsabilità della parte convenuta
( in persona del suo l.r.p.t. e del rag. Controparte_4
in relazione a quanto è oggetto del presente giudizio AR
e, per l'effetto, condannare i convenuti Controparte_4
in persona del suo l.r.p.t. e del rg. in solido tra loro
[...] AR
(ovvero ciascuno per le proprie responsabilità), al pagamento:
1a. della somma di € 1.567.338,57 in favore della suo l.r.p.t. Parte_1
2b. della somma di € 511.012,86 in favore della , suo l.r.p.t. Parte_3
pagina 3 di 21 3c. della somma di € 69.256,14 in favore della suo l.r.p.t. CP_9
ovvero di quelle maggiori o minori (diverse) somme che dovessero essere eventualmente meglio accertate in corso di causa, oltre interessi legali a far data dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo,
2. accertare e dichiarare la responsabilità della parte convenuta
( in persona del suo l.r.p.t. e del rag. Controparte_4
in relazione a quanto è oggetto del presente giudizio AR
e, per l'effetto, condannare i convenuti Controparte_4
in persona del suo l.r.p.t. e del rg. in solido tra loro
[...] AR
(ovvero ciascuno per le proprie responsabilità), al risarcimento del danno (alla reputazione ed all'immagine) subito dalla società , in persona CP_1
del suo l.r.p.t., mediante pagamento, in favore di detta ultima Società della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del complessivo danno non patrimoniale subito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali,
3. dichiarare operante la polizza AXA n. 503508, stabilendo l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare alla parte attrice;
4. in ogni caso, condannare i convenuti ( Controparte_4
in persona del suo l.r.p.t. e del rg. al pagamento
[...] AR
delle spese di lite e compensi professionali dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per AR
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita contrariis reiectis: in via principale e nel merito
- accogliere l'appello di per i motivi tutti dedotti in narrativa, e per AR
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1064/2024 emessa in data 29.06.2024 dal pagina 4 di 21 Tribunale di Pavia Sezione Civile Giudice Dott. Giacomo Rocchetti nell'ambito del giudizio NRG 1072/2022 pubblicata in data 02.06.2024, notificata in data 03.07.2024;
1) annullare e/o revocare la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di dichiarando l'integrale compensazione Controparte_3
delle medesime;
2) annullare e/o revocare la condanna di al pagamento in favore di AR [...]
, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di Euro 10.000,00; Controparte_3
- respingere l'appello proposto da Parte_1 Parte_3 CP_10
e avverso la sentenza n. 1064/2024 del Tribunale di Pavia perché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto con la conferma del capo della sentenza di primo grado oggetto di gravame;
con vittoria di spese e compensi, rimborso forf. spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_3
(nel giudizio 2424/2024)
In via preliminare: si formula istanza di acquisizione ex art. 345 c.p.c. dei documenti da 2 a 4 di parte appellata di formazione successiva rispetto Controparte_3
alla pubblicazione della sentenza di primo grado, trattandosi di documenti rilevanti ai fini della dimostrazione dell'infondatezza del motivo di gravame.
Nel merito: respingere ogni domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza n. 1064/2024 pronunciata dal Giudice del
Tribunale di Pavia, Dott. Giacomo Rocchetti, nel contenzioso n. 1072/2022 R.G., in data
29.6.2024, pubblicata in data 2.7.2024 e notificata in data 3.7.2024 e nell'eventualità respingere sempre ogni domanda delle appellanti per assenza di operatività della polizza
.n. 503508 per fatto sinistro cagionato con dolo dell'assicurato ai sensi dell'art. 1900
pagina 5 di 21 comma 1 c.c. e art. 10 lett. d) C.G.A. o in subordine la perdita del diritto all'indennizzo per l'inadempimento dell'assicurato dagli obblighi di cui agli artt. 1915 e 11 delle CGA.
In ogni caso con rifusione delle spese di lite in favore di carico di Controparte_3
parte soccombente.
(nel giudizio riunito di cui al n. 2444/2024)
In via preliminare: si formula istanza di acquisizione ex art. 345 c.p.c. dei documenti da 2 a 5 di parte appellata di formazione successiva rispetto Controparte_3
alla pubblicazione della sentenza di primo grado trattandosi di documenti rilevanti ai fini della dimostrazione dell'infondatezza del motivo di gravame.
Nel merito: respingere ogni domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza n. 1064/2024 pronunciata dal Giudice del
Tribunale di Pavia, Dott. Giacomo Rocchetti, nel contenzioso n. 1072/2022 R.G., in data
29.6.2024, pubblicata in data 2.7.2024 e notificata in data 3.7.2024 e nell'eventualità respingere sempre ogni domanda dell'appellante per assenza di operatività della polizza
.n. 503508 per fatto sinistro cagionato con dolo dell'assicurato ai sensi dell'art. 1900 comma 1 c.c. e art. 10 lett. d) C.G.A. o in subordine la perdita del diritto all'indennizzo per l'inadempimento dell'assicurato dagli obblighi di cui agli artt. 1915 e 11 delle CGA.
In ogni caso con rifusione delle spese di lite in favore di a Controparte_3
carico dell'appellante soccombente.
pagina 6 di 21
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n.1064\2024 pubblicata il 2-7-2024, provvedendo sulle domande proposte da Parte_1 Parte_3 CP_10 Controparte_5 Controparte_1
nei confronti di e Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_11
e su quella da quest'ultimo avanzata nei confronti della terza chiamata AR [...]
Controparte_3 rigettava le domande risarcitorie proposte da Parte_1 Parte_3 CP_10
, e Controparte_5 Controparte_12 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_1 nei confronti di e Controparte_4 AR per l'effetto, dichiarava assorbita la domanda di manleva avanzata da nei confronti di AR
Controparte_3 condannava al pagamento delle spese processuali in favore di AR Controparte_3
liquidate in € 49.336,00 per compensi, oltre accessori;
[...] condannava, altresì, al pagamento in favore di di una AR Controparte_3 somma equitativa di € 10.000,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; compensava integralmente le spese del giudizio tra le altre parti.
Le pregresse vicende processuali sono state così riassunte nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato il 28/02/2022, le società in epigrafe indicate convenivano in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, la e esponendo: Controparte_4 AR
- che dopo una serie di incontri e colloqui, avvenuti tra i legali rappresentanti e per il tramite del commercialista e revisore rag. , la (operante nel settore bancario e CP_2 CP_2 Controparte_1
d'intermediazione in transazione di crediti fiscali muniti di visto di conformità ed iscritti in bilancio) e la (esercente l'attività d'impresa nel settore edile) stipulavano, in data Parte_4
27/09/2017, un “contratto di utilizzo congiunto di crediti in accollo”, in forza del quale la CP_4
“metteva a disposizione” il suo credito Iva vantato verso il Fisco (residuo disponibile di €
[...]
1.464.715,16 al 02/10/2017), garantito e certificato esistente, mentre la provvedeva alla CP_1 ricerca di terzi “acquirenti/utilizzatori di quote parti di tale credito”, mediante la stipula di accolli tributari ai sensi dell'art. 8, comma 2 L. n. 212 del 2000; che in siffatto “accordo di utilizzo congiunto di crediti in accollo”, la garantiva alla Controparte_1 il pagamento di una somma pari al 34,13 % del credito utilizzato Controparte_4 pagina 7 di 21 mediante l'istituto dell'accollo tributario;
- che l'esistenza del credito Iva e l'intera operazione di cessione del credito mediante accollo tributario trovava il suo presupposto fondamentale nella presenza del c.d. “visto di conformità” o “visto pesante”
(e relative garanzie assicurative), indispensabile ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti, nella specie rilasciato dal rag. consulente della società convenuta, come risultante dal AR cassetto fiscale di quest'ultima e dai documenti offerti dal revisore legale (bilancio di esercizio al
31/12/2016, dichiarazione Iva 2017, Unico 2017);
- che la procedeva, quindi, con la stipula di tanti contratti di accollo tributario ex art. 8, Controparte_1 comma 2 L. n. 212/2000 con le sette società attrici, in qualità di “acquirenti/utilizzatori di quote parti di tale credito”, nelle seguenti date: il 27/09/2017 con (doc. 14a) ed Parte_1 Parte_3
(doc. 14b); il 13/10/2017 con (doc. 14c); il 16/10/2017 con (doc. CP_10 Controparte_13
14e), (doc. 14f) e (doc. 14g); il 07/11/2017 con Controparte_7 Controparte_8 [...]
(doc. 14d); contratti ai quali facevano seguito, come previsto, i rispettivi accolli tributari CP_5 mediante versamento con i modelli F24 (doc. 15);
- che all'atto del rilascio delle quietanze di pagamento dell'Agenzia delle Entrate (doc. 15), la CP_1
previa emissione delle fatture (doc. 16), versava il corrispettivo pattuito in favore della
[...]
(doc. 17) e i compensi dei consulenti che collaboravano alla predisposizione dei contratti CP_4 di accollo tributario (doc. 18);
- che successivamente, a seguito di controlli, l'Agenzia delle Entrate contestava detti accolli tributari sia alla società convenuta (doc. 19), sia nei confronti delle società attrici (doc. 20),
- che a nulla portavano i ricorsi tributari proposti dalle società, in quanto il credito Iva asseritamente vantato dalla , accertato con visto “pesante” dal professionista convenuto, si rivelava del CP_4 tutto “inesistente”;
- che le società “acquirenti/utilizzatrici” si vedevano recapitare gli avvisi di recupero da parte degli
Uffici dell'AE territorialmente competenti, comprensivi di sanzioni, spese e interessi (doc. 20 e 21ss);
- che inoltre, le società ed per effetto dell'inesistenza del credito oggetto di Parte_1 Parte_3 compensazione, decadevano anche dalla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, con applicazione di ulteriori sanzioni (doc. 20d e 20e), mentre la subiva un danno alla Controparte_1 reputazione commerciale e all'immagine.
Sulla base di quanto dedotto in fatto e ritenuto, in diritto, sussistere la responsabilità concorrente e solidale della società cedente e del professionista attestatore in ordine all'operazione di cessione in pagina 8 di 21 accollo tributario di crediti Iva rivelatisi – in realtà – inesistenti, le attrici domandavano il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti, quantificati in misura complessivamente superiore ai due milioni di euro.
Si costituiva tempestivamente in giudizio contestando la domanda sostenendo di AR avere svolto tutte le verifiche e i controlli necessari sui dati esposti dalla Controparte_4 da cui emergeva la correttezza formale della dichiarazione e la regolare tenuta delle scritture contabili della società. In ogni caso, deduceva di avere sottoscritto in data 18/02/2010 la polizza n. 503508 per la
RC professionale con (doc. 1), garanzia estesa – a decorrere dal 12/02/2016 Controparte_3
(doc. 2) – alle prestazioni di assistenza fiscale mediante apposizione del “visto di conformità”, con un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 3.000.000, ai sensi del D.M. 164 del 1999 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2014; sicché, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo con differimento della prima udienza di comparizione, chiedeva la manleva della compagnia di assicurazione in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva ritualmente Controparte_3 eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda di manleva per omesso esperimento del procedimento di mediazione, obbligatoria in materia di contratti assicurativi, e, nel merito,
l'inoperatività della garanzia per esclusione della copertura assicurativa in ordine al fatto sinistro cagionato con dolo dall'assicurato, ai sensi dell'art. 1900, comma 1 c.c. e art. 10, lett. d) c.g.a., ovvero, in subordine, la perdita del diritto all'indennizzo per l'inadempimento dell'assicurato dagli obblighi di cui agli artt. 1915 c.c. e 11 c.g.a. (doc. 1).
In sintesi, la difesa della terza chiamata evidenziava quanto segue:
- di avere appreso dalle notizie diffuse dagli organi della stampa locale dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del rag. , indagato dalla Procura della AR
Repubblica di Pavia per gravi fatti di reato (associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti Iva inesistenti, false comunicazioni sociali);
- che dall'attività investigativa emergeva il ruolo del rag. quale amministratore di fatto di CP_2 varie società (tra cui la rivelatesi semplici cartiere ai fini di evasione Controparte_4 fiscale;
- che sempre dagli articoli di stampa apprendeva come l'indagato avesse ammesso le accuse elevate a pagina 9 di 21 suo carico (doc. 2-4);
- che a quel punto l'ufficio antifrode della compagnia assicuratrice, richiesto l'accesso agli atti del procedimento penale a fini difensivi, approfondiva i possibili legami tra le società parte del presente giudizio e il rag. rilevando numerosi punti di contatto tra i legali rappresentanti delle società CP_2 ed indizi spazio-temporali che lascerebbero deporre per l'esistenza di un sistema criminoso posto in essere per frodare il Fisco, oltre che per frode assicurativa;
- che lo stesso legale rappresentante della ( partecipava, Parte_1 Parte_5 direttamente o indirettamente, nei C.d.a. delle altre società (tra cui e Pt_3 Parte_3 Controparte_1 oltre alla Finmedia Holding S.p.A., fallita in data 10/01/2017) e che era anche lui indagato per fatti- reato di indebita compensazione, ossia per irregolare utilizzo della compensazione tributaria (doc. 5 ss);
- che in relazione ai numerosi elementi, anche indiziari, le suesposte circostanze provavano l'invalidità degli accordi intercorsi tra le parti, sui quali si era peraltro già pronunciata la CTP di Potenza, con sentenza n. 185 del 29/01/2020, su ricorso presentato dall'attrice anche a prescindere CP_10 dall'inesistenza del credito Iva portato in compensazione (doc. 15).
Da ultimo, la terza chiamata contestava le avversarie richieste risarcitorie per difetto di prova del nesso causale e del quantum, concludendo come in epigrafe.
nonostante la ritualità della notificazione ..non si costituiva in giudizio e Controparte_4 alla prima udienza del 05/10/2022 ne veniva dichiarata la contumacia”.
Il tribunale, senza sostanziale attività istruttoria, ha deciso la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice osservava come, sostanzialmente, le società attrici si fossero dolute di non essersi potute “liberare” dai debiti tributari, indicati nei modelli F24 trasmessi in forza dei contratti di accollo tributario stipulati con la ai sensi dell'art. 8, comma 2 L. n. 212 del 2000 e di essere Controparte_1 state, quindi, costrette ingiustamente a dovere corrispondere al Fisco ingenti somme a titolo di debiti di imposta, sanzioni ed interessi, come riportate negli avvisi notificati dall'Agenzia delle Entrate, per un importo complessivo di € 2.426.808,90, in conseguenza dell'altrui condotta, consistita nel fare apparire
(nei bilanci e nel cassetto fiscale della e certificare, contrariamente al Controparte_4 vero, come esistente - attraverso l'apposizione del “visto di conformità” del professionista incaricato un credito Iva da utilizzare in compensazione.
Il tribunale riteneva anzitutto come il contratto di “utilizzazione congiunta di crediti in accollo” ed i contratti di “accollo tributario” stipulati in date coeve o di poco successive tra loro, fossero funzionalmente ed espressamente collegati tra loro, posto che il fine ultimo della complessiva pagina 10 di 21 operazione era quello di consentire alle società attrici (“accollate”) di regolarizzare la propria posizione fiscale per debiti di imposta e contributivi attraverso lo schema del c.d. accollo tributario, utilizzando in compensazione i crediti d'imposta apparentemente vantati dal terzo (“accollante”).
Il primo giudice rilevava come la complessiva operazione negoziale passasse attraverso l'utilizzo dello schema dell'accollo tributario, richiamato dall'art. 8, comma 2, L. n. 212/2000, ritenuto quale lecito strumento per il pagamento dei debiti fiscali, a fronte, da un lato, della riconosciuta validità nell'ordinamento tributario alla volontaria assunzione da parte di un soggetto terzo dell'impegno di pagare le imposte dovute da altro contribuente e, dall'altro lato, della legittimità della compensazione tra crediti e debiti erariali.
Secondo il tribunale, tale complessivo schema negoziale utilizzato dalle parti non poteva considerarsi lecito.
Il giudice di primo grado ricordava anzitutto come in ambito tributario, a differenza di quanto stabilito nel codice civile, l'accollo c.d. liberatorio non fosse ammesso, come stabilito dall'art. 8, comma 2, L. n.
212/2000 secondo cui “è ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario”, e ciò per l'inderogabile dovere del singolo debitore di contribuire personalmente alla spesa pubblica.
Il tribunale osservava come, seppure i contratti di accollo tributario erano stati, nella fattispecie, espressamente qualificati come “cumulativi” si dà conformarsi, almeno in apparenza, al dettato normativo e giurisprudenziale, era la modalità di soddisfazione del debito erariale, attraverso il meccanismo della compensazione con un credito d'imposta altrui, a rendere l'operazione illecita tanto nei confronti del Fisco, quanto nei rapporti tra i privati.
Il primo giudice ricordava come il principio affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'estinzione del debito mediante compensazione può avvenire, nel settore tributario, solo ove la legge lo ammetta espressamente, non era stato superato per effetto della L. 27 luglio 2000, n.
212, art. 8 (nella versione ratione temporis applicabile, prima delle modifiche del D.L. 26 ottobre 2019,
n. 124, art.2, co. 1) - il quale, nel prevedere, al comma 1, che l'obbligazione tributaria «può essere estinta anche per compensazione», aveva lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno di imposta 2002.
Rilevava il tribunale come, tuttavia, tale normativa di dettaglio non fosse mai stata emanata, con la conseguenza che il detto meccanismo di compensazione non poteva ritenersi consentito, ciò che pagina 11 di 21 trovava conferma nella risoluzione n. 140/E del 15/11/2017 da parte dell'Agenzia delle Entrate, che nel prendere posizione sulla legittimità del pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d'imposta a seguito del c.d. “accollo fiscale”, aveva fornito una risposta negativa.
Secondo il primo giudice “l'operazione negoziata nel caso di specie tra le società attrici e la società convenuta attraverso il congeniato meccanismo del collegamento tra i contratti di utilizzazione di credito d'imposta e gli accolli tributari, con il ruolo intermediario della prevedeva Controparte_1 esattamente ciò che è (ed era) vietato dalla legge, ossia che il debito delle società accollate venisse pagato da una terza società (in apparenza la , in realtà la ), che l'avrebbe onorato CP_1 CP_4 non pagandolo direttamente, bensì mediante compensazione con un asserito credito d'imposta, salvo poi corrispondere all'accollante una percentuale (34,13%) del valore del proprio debito, risparmiando così la differenza".
Aggiungeva il tribunale come siffatta operazione di compensazione dei debiti in accollo – fiscalmente illecita – non poteva consentire l'estinzione dei debiti fiscali delle società “accollate”, anche se il credito d'imposta dell'accollante fosse (stato) realmente esistente, in quanto i pagamenti sarebbero considerati come non avvenuti.
Il tribunale osservava ancora come la qualificazione del meccanismo in questione come illecito fosse stata affermata nelle motivazioni delle sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali pronunciatesi sui ricorsi proposti da alcune delle odierne attrici contro gli atti di recupero dell'Agenzia delle Entrate, in particolare dalla sentenza della CTP di Potenza del 29/01/2020 resa su ricorso della CP_10 in cui il Collegio aveva respinto il ricorso, confermando la legittimità dell'atto impugnato, ribadendo che: “…questo tipo di accollo tributario non risulta conforme alle norme che disciplinano la compensazione in ambito tributario che espressamente vietano che possa intercorrere tra soggetti diversi da quelli originari. In buona sostanza, non è consentito pagare debiti altrui servendosi di un proprio credito pur esistente e spendibile”.
Pertanto, secondo il tribunale, da ciò conseguiva che “l'inesistenza dei crediti della portati CP_4 illegittimamente in compensazione dalle società accollate, pure oggetto di accertamento nelle decisioni delle Commissioni Tributarie prodotte, non si pone(va) quale presupposto legittimante degli atti di recupero dell'Agenzia delle Entrate, trattandosi di somme che le accollate avrebbero dovuto in ogni caso versare al Fisco".
Secondo il giudice di primo grado "..sul piano civilistico delle responsabilità invocate, sia contrattuali
(art. 1218 c.c.) che extracontrattuali (art. 2043 c.c.), se ne trae la conclusione che gli atti di recupero dei pagina 12 di 21 crediti d'imposta per gli importi (comprensivi di interessi, oneri di riscossione, costi di notifica) emessi dall' nei confronti delle odierne attrici non configurano né un “danno ingiusto”, né Controparte_14 un pregiudizio patrimoniale causalmente derivante dall'inadempimento della società convenuta
(cessione di un credito d'imposta inesistente) ovvero dal fatto illecito del professionista attestatore
(rilascio di un visto di conformità mendace)”.
Il giudice di primo grado osservava ancora, per completezza espositiva, come “a porre un argine all'evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali commesse con lo schema dell'accollo del debito d'imposta altrui mediante compensazione, il Legislatore è intervenuto con l'art. 1 del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ponendo fine alla questione e chiarendo espressamente che «per il pagamento del tributo è escluso, in ogni caso,
l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante» e che in caso di versamenti in violazione delle modalità previste dalle disposizioni normative vigenti, questi «si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. L'interpretazione storico evolutiva e giurisprudenziale della normativa fin qui esaminata non consente, comunque, di scorgere elementi di reale novità di tale intervento normativo rispetto al divieto già esistente per il passato, se non che renderlo ora esplicito”.
Osservava conclusivamente sulla questione il primo giudice come “ se l'Amministrazione finanziaria, come è stato accertato, ha legittimamente richiesto sia all'accollante che all'accollato il pagamento dell'obbligazione tributaria, anche a prescindere dall'esistenza o inesistenza dei crediti d'imposta dichiarati dalla e se dunque è pienamente legittimo l'integrale recupero Controparte_4 dei crediti dell'Agenzia delle Entrate verso le società odierne attrici, è giocoforza concludere che il
“danno da mancata liberazione del debito tributario oggetto di accollo”, identificato dagli attori in tutte CP_1 le “somme richieste da , genericamente comprensive di “sanzioni, spese ed interessi (oltre alle ulteriori somme recuperate dall'erario per decadenze da definizioni agevolate)”, in questi termini non si configura”.
Secondo il primo giudice, inoltre, era priva di fondamento anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale alla reputazione e all'immagine proposta dalla posto che Controparte_1
“dell'illecito tributario sopra descritto la stessa ha partecipato direttamente, intermediando nella messa in relazione tra le parti, al fine di consentire la realizzazione del risultato vietato dalla legge;
la stessa, perciò, è chiamata a rispondere, per il principio generale di autoresponsabilità (arg. ex artt. 2 Cost. e
1227, comma 1 c.c., valutabile anche d'ufficio da parte del giudice), delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dalla propria condotta”.
pagina 13 di 21 Il tribunale, dopo aver rilevato come a fronte del rigetto della domanda principale, restava assorbito anche il profilo assicurativo implicato dalla domanda di manleva proposta dall'assicurato nei confronti della terza chiamata, riteneva che dagli elementi, numerosi e convergenti, che emergevano dalle indagini penali svolte nei confronti nei confronti, tra gli altri, del legale rappresentante della e di , dovesse ravvisarsi una partecipazione dolosa di Controparte_4 AR quest'ultimo alle condotte al medesimo addebitate, inerenti le certificazioni degli inesistenti crediti fiscali, il che avrebbe comportato l'accoglimento della eccezione di inoperatività della polizza per dolo dell'assicurato, sollevata dalla Controparte_3
Ciò giustificava, secondo il tribunale, che "in punto di spese di lite, alla regola per cui “una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ne ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia” (Cass. n. 23552/2011), vale a dire in capo agli attori, subentra la deroga determinata dalla manifesta infondatezza e dalla palese arbitrarietà della domanda di manleva proposta dal convenuto- chiamante nei confronti della compagnia terza chiamata (cfr. ex multis Cass. n. 10364/2023), sicché tali spese restano interamente a carico del convenuto”.
Per le stesse ragioni, il primo giudice ravvisava la ricorrenza dei requisiti per condannare CP_2
al pagamento della somma di euro 10.000,00 ex art. 96 c.p.c.
[...]
Detta sentenza è stata impugnata da e Parte_1 Parte_3 CP_10 CP_1
e con un distinto atto di appello, da .
[...] AR
I due giudizi, rispettivamente, originatisi, n.rg. 2424\2024 e n. rg. 2444\2024, sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c.
Nel giudizio n.g. 2424\2024, si sono costituiti e mentre sono AR Controparte_3 rimaste contumaci CP_16 CP_17 Controparte_6 Controparte_5 [...]
Controparte_11
Nel giudizio n.rg. 2444\2024 si sono costituiti Controparte_3 Parte_1 Parte_3
e mentre sono rimaste contumaci CP_10 Controparte_1 CP_16 CP_17 [...]
Controparte_6 Controparte_5 Controparte_11
Il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 29 aprile 2025 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e delle note scritte pagina 14 di 21 sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 29 aprile 2025, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
In via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa delle parti appellanti della causa rg. 2424\2024, quanto alla asserita “inammissibilità dell'avversa comparsa Cont conclusionale 14-4-2025”, depositata dalla nel termine assegnato per le memorie di replica, e quindi tardivamente.
Osserva la Corte come il detto atto difensivo, seppure intitolato come “comparsa conclusionale”, per evidente refuso, ha il contenuto della memoria di replica, atteso che, come si evince senza margine di dubbio dal suo contenuto, prende in esame le difese svolte da e dalle parti appellanti AR
e nelle rispettive comparse conclusionali. Parte_6 Parte_3 CP_10 Controparte_1
Va parimenti respinta la richiesta delle appellanti e Parte_6 Parte_3 CP_10
di cancellazione di alcune frasi, asseritamente ingiuriose contenute nella detta memoria Controparte_1
Cont di replica di Cont Le espressioni utilizzate dalla difesa di seppure aspre e graffianti, non risultano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo ma conservano un rapporto con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, essendo preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la assoluta infondatezza delle sue affermazioni.
Ciò premesso, l'esame delle impugnazione deve svolgersi separatamente per ognuna di esse.
Appello proposto da Parte_1 Parte_3 CP_10 Controparte_1
Le dette società hanno impugnato la sentenza di primo grado in forza di due motivi di appello.
Con il primo le appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto illecita l'operazione di compensazione dei debiti in accollo, a prescindere dalla inesistenza dei crediti di imposta.
Assumono le dette società come il tribunale, pur non ignorando che le operazioni di compensazione oggetto del giudizio erano avvenute nel 2017, e quindi priva dell'entrata in vigore del d.l. 124 del 2019, aveva ritenuto quest'ultima normativa di carattere interpretativo, rispetto ad un divieto già esistente.
Secondo le appellanti il primo giudice aveva omesso di considerare come ai sensi dell'art. 1 della legge
212 del 2000, l'adozione di norme interpretative in materia tributaria poteva essere disposta solo in casi eccezionali, il che doveva escludersi nel caso di specie, e come secondo l'art. 3 della suddetta legge, le disposizioni tributarie non potevano avere efficacia retroattiva.
Aggiungono le appellanti come il disposto dell'art. 8 della legge 212 del 2000, che stabiliva come pagina 15 di 21 “l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione” e che “è ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario” confermava l'erroneità della decisione impugnata.
Le società sopra indicate invocano anche l'art. 10 e l'art. 10 bis della legge 212 del 2000, quanto alla rilevanza della buona fede del contribuente e delle conseguenze dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale, che provocavano non la nullità ma solo l'inefficacia relativa del negozio, trovando la eventuale frode la sua sanzione solo nelle disposizioni fiscali, senza comportare la nullità del contratto, ed assumono la irrilevanza degli aspetti penali della vicenda, che semmai vedeva le società come parti lese.
Pertanto, secondo le appellanti, doveva trovare accoglimento la loro domanda di risarcimento del danno patrimoniale e, quanto alla anche non patrimoniale. Controparte_1
Il motivo è infondato.
Il nucleo essenziale del motivo di appello può sintetizzarsi negli assunti che solo con il d.l. 157 del
2019 sarebbe stato vietato lo schema dell'accollo del debito d'imposta altrui mediante compensazione, che detta disposizione non aveva carattere retroattivo, e che quindi, nel 2017, momento di accadimento dei fatti oggetto del presente giudizio, il detto meccanismo doveva considerarsi perfettamente lecito ed ammissibile.
La tesi delle appellanti è smentita dai principi di recente affermati dalla Suprema Corte, con la pronuncia n. 23934\2024, che, senza peraltro innovare l'orientamento precedente, ha affermato che “in caso di accollo negoziale per l'assolvimento del debito di imposta, l'utilizzo in compensazione di un maggior credito dell'accollante era precluso all'accollato anche prima dell'introduzione dell'espressa previsione di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, conv. con modif., dalla l. n. 157 del 2019, atteso che tale possibilità, di per sé di carattere eccezionale, non era prevista da alcuna disposizione di legge e difettava, in ogni caso, dei presupposti della compensazione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, per non afferire i debiti e crediti al medesimo soggetto”.
La Corte Regolatrice richiama anzitutto quell' insuperato “insegnamento, di carattere generale, a termini del quale, in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. statuto dei diritti del contribuente), il pagina 16 di 21 quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno di imposta
2002” .
Osservano i Giudici Supremi come la tesi secondo la quale, poiché solo con l'art. 1, comma 2, d.l. n.
124 del 2019 era stato previsto il divieto di compensazione in caso di accollo, detto divieto non si applicherebbe retroattivamente (in violazione dell'art. 11 prel. cod. civ.), non aveva fondamento.
Secondo il Collegio Supremo detta tesi “..non è condivisibile, giacché, anche prima dell'introduzione dell'art. 1, comma 2, d.l. n. 124 del 2019, conv. con mod., dalla l. n. 157 del 2019, nessuna norma abilitava alla compensazione in caso di accollo, neppure l'art. 8 st. contr., in difetto della normazione secondaria di attuazione. Talché l'art. 1, comma 2, d.l. n. 124 del 2019, ben lungi dall'avere una portata innovativa in senso contrario alla compensazione, non fa altro che espressamente sancire la non compensabilità già in precedenza vigente”.
Con il secondo motivo le appellanti sopra indicate censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sulla eccepita, dalla inoperatività della copertura Controparte_3 assicurativa invocata da . AR
Fanno rilevare le appellanti come il primo giudice, avuto riguardo alle equivoche espressioni utilizzate, non si fosse pronunciato sulla inoperatività della polizza eccepita per fatto dell'assicurato, e comunque non vi erano in giudizio elementi per ravvisare il dolo di e delle società attrici. AR
Espongono le appellanti come nel caso di specie si trattava di una assicurazione obbligatoria, atteso che gli artt. 21 e 22 del DM n.164\99 obbligano i professionisti autorizzati al rilascio del visto di conformità o all'asseverazione a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile.
Fanno rilevare le società appellanti come il danneggiato, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, non poteva agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, e come il al CP_2 fine di garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata, aveva ritualmente evocato in giudizio la Controparte_3
Aggiungono le appellanti come trattandosi di assicurazione obbligatoria, vi era obbligo della compagnia di prestare la garanzia, anche nel caso di dolo dell'assicurato, salvo pur sempre il regresso nei confronti di quest'ultimo da parte dell'assicuratore.
Infine, fanno rilevare le appellanti come la non aveva dimostrato di avere Controparte_3 ottemperato al disposto di cui all'art. 22 del dm 164\99, comunicando al dipartimento delle entrate pagina 17 di 21 l'esistenza di circostanza che comportavano il venir meno della garanzia assicurativa.
Il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile, per assoluto difetto di interesse ex art. 100
c.p.c., ad una statuizione sulla operatività della polizza.
Deve anzitutto rilevarsi come le appellanti, con il motivo in esame, abbiano impugnato una statuizione a loro completo favore, e quindi non siano titolari di un interesse giuridico ad una sua modifica.
Il tribunale, infatti, dopo avere ricordato il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui nel caso di proposizione di domanda risultata infondata, le spese processuali del terzo chiamato in garanzia dal convenuto, devono essere poste in via di regola, su parte attrice, ha ritenuto applicabile l'ulteriore insegnamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il detto principio trova eccezione nel caso in cui la domanda di garanzia svolta dal convenuto nei confronti del terzo risulti palesemente arbitraria ed infondata, nel qual caso le spese processuali di quest'ultimo, devono essere poste a carico della parte che l'ha chiamato.
Sulla scorta di tale secondo principio, il giudice di primo grado, ravvisato il carattere doloso dei fatti illeciti compiuti dal ha posto a carico del medesimo le spese processuali della CP_2 [...]
che altrimenti, sarebbero state poste a carico delle attrici, odierne appellanti. CP_3
In secondo luogo, la pacifica, e riconosciuta dalle stesse appellanti, assenza di una qualsiasi azione diretta nei confronti della determina l'assoluta estraneità delle società appellanti al Controparte_3 rapporto processuale tra il e la con la conseguente inesistenza di un CP_2 Controparte_3 interesse giuridico alle questioni inerenti l'efficacia della polizza.
Per tutte le ragioni che precedono, l'appello proposto da Parte_1 Parte_3 CP_10
e va respinto.
[...] Controparte_1
Appello proposto da . AR
, con un sostanziale unico motivo, ha impugnato le statuizioni della sentenza di primo AR grado con le quali veniva condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
10.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in favore della Controparte_3
L'appellante assume come la sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non Controparte_3 aveva dimostrato che la copertura assicurativa era esclusa per fatti dolosi dell'assicurato e che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dagli atti del procedimento penale richiamati dal tribunale, non emergeva alcun riscontro in ordine a comportamenti dolosi del con CP_2 riferimento ai reati fiscali contestati a , amministratore di fatto della Controparte_18 CP_4
[...]
pagina 18 di 21 Da ciò discendeva, secondo l'appellante, l'erroneità sia della condanna alle spese processuali, sia di quella disposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il motivo ha profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
L'appellante, anzitutto, non si confronta, se non in modo del tutto generico, con le argomentazioni in forza della quali il primo giudice ha ravvisato, nella vicenda, una condotta dolosa del medesimo.
Il tribunale, richiamati i principi giurisprudenziali secondo i quali il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le cd. prove atipiche, tra cui le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, osservava come ”..dalle relazioni informative redatte dalla Guardia di
Finanza di Voghera nel contesto del procedimento penale ..sulla scorta della documentazione contabile acquisita presso la lo studio commercialista dell'indagato e gli Uffici Controparte_4 dell'Agenzia delle Entrate e di numerosi elementi di riscontro, è stata evidenziata la spiccata attitudine alla commissione di delitti di frode fiscale da parte del rag. nella sua qualità di consulente CP_2 della in specie ..in ordine al meccanismo fraudolento attuato negli anni Controparte_4
2016 e 2017 portando in compensazione, in modo del tutto indebito, crediti Iva artificiosamente generati, accompagnati dal rilascio di falsi visti di conformità per le dichiarazioni Iva ..nei confronti di oltre 100 soggetti (persone fisiche e giuridiche)..il tutto allo scopo di evadere il Fisco per milioni di euro”.
Ancora evidenziava il giudice di primo grado come “..i gravi indizi di colpevolezza raccolti nel corso delle indagini preliminari che vedono coinvolto, in prima battuta, il professionista attestatore in ordine a gravi fatti-reato a lui addebitati, ampiamente ricostruiti dagli organi inquirenti e ripercorsi nelle oltre cento sessanta pagine dell'ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari di Pavia ha motivato l'applicazione, nei suoi confronti, della custodia cautelare in carcere durante la pendenza del presente giudizio…sono stati in questa sede “glissati” dalla sua difesa con una generica negazione di valenza probatoria e di responsabilità in ordine al fatto di cui è causa, in controtendenza rispetto alle ammissioni parallelamente rese innanzi al GIP in sede di interrogatorio..”.
A fronte di tali specifiche argomentazioni utilizzate dal primo giudice, l'appellante oppone una generica, e quindi inefficace, critica secondo la quale il giudice non avrebbe bene applicato il regime dell'onere probatorio.
In secondo luogo, il contenuto degli atti di indagine penale, offre elementi sufficienti, così come valutato dal tribunale, per ravvisare nella condotta professionale tenuta dal all'atto della CP_2
pagina 19 di 21 certificazione dei crediti fiscali inesistenti, profili di illiceità.
In particolare, dai documenti prodotti in primo grado dalla presi in esame dal primo Controparte_3 giudice, ed in particolare da quelli nn. 49, 50, 51 e 55, costituiti rispettivamente dalla ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di , dall'interrogatorio innanzi al Gip AR del dall'ordinanza di modifica della misura cautelare nei confronti del CP_2 CP_2 dall'informativa della Guardia di Finanza del 30-1-2020, emergono plurimi e concordanti elementi a sostegno del carattere doloso delle condotte professionali dell'odierno appellante commesse nel certificare inesistenti crediti fiscali.
In particolare, come non ha mancato di sottolineare il primo giudice, il stesso ha ammesso di CP_2 essere l'artefice del vorticoso giro di fatture per operazioni inesistenti.
A fronte di tali molteplici elementi, valorizzati dal tribunale, l'appellante non ha articolato, come detto, alcuna critica specifica diretta ad inficiarne l'efficacia probatoria.
Per le ragioni che precedono, anche l'appello proposto da non ha fondamento. AR
Secondo il criterio della soccombenza, Parte_1 Parte_3 CP_10 CP_1
e , tutti soccombenti nei confronti di vanno condannati al
[...] AR Controparte_3 rimborso delle spese processuali sostenute da quest'ultima, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri, presi nei valori medi, di cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 24.064,00 per compenso, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria -dovendosi specificare che la solidarietà di è AR limitata all'importo di 9.991,00 corrispondente allo scaglione di valore della domanda proposta nei Cont confronti avente ad oggetto il capo della sentenza di primo grado che lo ha condannato alle spese ed al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c.- oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie,
Sempre in base al criterio della soccombenza, Parte_1 Parte_3 CP_10 vanno condannate al rimborso delle spese processuali di questo grado di appello in Controparte_1 favore di , liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di AR cui al DM 55\2014 (e successive modifiche), presi nei valori minimi, atteso che l'attività difensiva Cont svolta ha riguardato per la maggior parte il rapporto processuale con in euro 7.120,00 per compenso, utilizzando lo scaglione corrispondente alle cause di valore da euro da euro 260.001 fino ad euro 520.000, senza alcun ulteriore aumento, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di pagina 20 di 21 contributo unificato da parte delle appellanti nel giudizio n.2424\2024 e dell'appellante nel giudizio n.rg. 2444\2024, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e Parte_1 Parte_3 CP_10 Controparte_1
b)respinge l'appello proposto da;
AR
c)conferma la sentenza impugnata;
d)condanna e al Parte_1 Parte_3 CP_10 Controparte_1 AR pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore della Controparte_3 liquidate in euro 24.064,00 -con limitazione della solidarietà di all'importo di euro AR
9.991,00- per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
e)condanna al pagamento delle Parte_1 Parte_3 CP_10 Controparte_1 spese processuali di questo grado di giudizio in favore di , liquidate in euro 7.120,00 AR per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
f) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti Parte_1 Parte_3 CP_10 nel giudizio rg. n. 2424\2024 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a Controparte_1 norma del cit. art. 13, comma 1-bis;
g) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante nel giudizio rg. n. 2444\2024 dell'ulteriore AR importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio 23 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 21 di 21