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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 4663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4663 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12292/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11623/2025 promossa da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore - rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 27.10.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione in data 18.6.2025 avverso il decreto del Giudice di
Pace di Torino, Dr. del 13/05/2025, comunicato il 17.6.2025, di liquidazione ex art. 82 DPR Per_1
115/2002 del compenso al difensore di fiducia di per le prestazioni professionali Parte_2 svolte in relazione al procedimento n. RG 15186/2021 per la convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ex art. 14 d.lgs. 286/1998 (definito con decreto del 22.11.2021 di non luogo a provvedere), essendo stato liquidato l'importo di € 100 oltre IVA, CPA e rimborso forf. spese generali
15%.
Il si è costituito chiedendo giudicarsi secondo giustizia e compensarsi le spese Controparte_2 di lite.
Parte ricorrente ha dedotto che la richiesta presentata al Giudice di Pace era di € 293, coincidente con il minimo tariffario per le fasi di studio e decisionale e che il giudice aveva liquidato il compenso, in pagina 1 di 3 misura inferiore al minimo legale, senza motivare le proprie determinazioni;
ha richiamato la giurisprudenza in ordine all'inderogabilità dei minimi tariffari, derivante dalla modifica introdotta all'art. 4 c. 1 D M. 55/2014 con D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e quella che richiama il limite assoluto della tutela del decoro della professione nella determinazione del compenso.
Con la presente opposizione ha chiesto che la liquidazione fosse pari al minimo tariffario, così determinato:
• Fase di studio: € 213,00
• Fase decisionale: € 373,00
• Compenso tabellare: € 586,00
• Riduzione del 50 % ex art. 130 Dpr 115/02: € 293,00 • oltre spese forf. del 15% con condanna della controparte al rimborso delle spese di lite per il presente giudizio
**
L'attività difensiva, a seguito della nomina del ricorrente, risulta dalla documentazione prodotta (docc.
3 e 6) e la richiesta di liquidazione concerne il procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Torino, avente ad oggetto la convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 286/1998 (giudizio definito con provvedimento di non luogo a provvedere), svolto in un'unica udienza e senza attività istruttoria.
Le fasi effettivamente svolte sono soltanto quelle di studio e decisionale e l'attività difensiva riguarda questioni semplici;
peraltro, la stessa parte ricorrente ha dichiarato di volere chiedere il minimo edittale per le predette fasi.
Premesso quanto sopra e rilevato che i parametri generali non possono essere diminuiti oltre il 50%
(cfr. art. 4 d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 2018), vanno liquidate le fasi di studio e decisionale nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile nei giudizi che si svolgono avanti al
Giudice di Pace (da € 5.200,01 a € 26.000 – cfr. art. 5 co. 6 d.m. 55/2014 che consente di tenere conto anche dello scaglione che ricomprende il “valore uguale a € 26.000” e cfr. anche art. 13 comma 1 lett. c
TUSG), tenendo conto del minimo tariffario previsto - per quanto già esposto sulla consistenza dell'attività svolta - pari a complessivi € 557,50 (fase studio € 202,50, fase decisionale € 355), che, a seguito della dimidiazione ex art. 130 TUSG, ammonta a € 278,75 oltre accessori di legge.
Le diverse cifre indicate dal ricorrente non tengono conto del fatto che gli importi da considerare non risentono della modifica (in aumento, rispetto al d.m. 55/2014) di cui al d.m. 147/2022 (entrato in vigore il 23.10.2022) e ciò in quanto le prestazioni professionali si erano già esaurite nel 2021
Invero, l'art. 6 “Disposizione temporale” del d.m. 14772022 prevede che “1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua pagina 2 di 3 entrata in vigore.” mentre, nella specie, le prestazioni si sono esaurite precedentemente all'entrata in vigore del 23.10.2022.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti gli esposti documentati (contributo unificato e marca).
Deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
modificando il decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. quale legale di ammesso ex lege Parte_1 Parte_2 al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n. 15186/2021 il compenso di € 278,75, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. le spese Controparte_2 Parte_1 della presente causa che liquida in € 70 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 29/10/2025
Il Presidente delegato dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11623/2025 promossa da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore - rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 27.10.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione in data 18.6.2025 avverso il decreto del Giudice di
Pace di Torino, Dr. del 13/05/2025, comunicato il 17.6.2025, di liquidazione ex art. 82 DPR Per_1
115/2002 del compenso al difensore di fiducia di per le prestazioni professionali Parte_2 svolte in relazione al procedimento n. RG 15186/2021 per la convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ex art. 14 d.lgs. 286/1998 (definito con decreto del 22.11.2021 di non luogo a provvedere), essendo stato liquidato l'importo di € 100 oltre IVA, CPA e rimborso forf. spese generali
15%.
Il si è costituito chiedendo giudicarsi secondo giustizia e compensarsi le spese Controparte_2 di lite.
Parte ricorrente ha dedotto che la richiesta presentata al Giudice di Pace era di € 293, coincidente con il minimo tariffario per le fasi di studio e decisionale e che il giudice aveva liquidato il compenso, in pagina 1 di 3 misura inferiore al minimo legale, senza motivare le proprie determinazioni;
ha richiamato la giurisprudenza in ordine all'inderogabilità dei minimi tariffari, derivante dalla modifica introdotta all'art. 4 c. 1 D M. 55/2014 con D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e quella che richiama il limite assoluto della tutela del decoro della professione nella determinazione del compenso.
Con la presente opposizione ha chiesto che la liquidazione fosse pari al minimo tariffario, così determinato:
• Fase di studio: € 213,00
• Fase decisionale: € 373,00
• Compenso tabellare: € 586,00
• Riduzione del 50 % ex art. 130 Dpr 115/02: € 293,00 • oltre spese forf. del 15% con condanna della controparte al rimborso delle spese di lite per il presente giudizio
**
L'attività difensiva, a seguito della nomina del ricorrente, risulta dalla documentazione prodotta (docc.
3 e 6) e la richiesta di liquidazione concerne il procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Torino, avente ad oggetto la convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 286/1998 (giudizio definito con provvedimento di non luogo a provvedere), svolto in un'unica udienza e senza attività istruttoria.
Le fasi effettivamente svolte sono soltanto quelle di studio e decisionale e l'attività difensiva riguarda questioni semplici;
peraltro, la stessa parte ricorrente ha dichiarato di volere chiedere il minimo edittale per le predette fasi.
Premesso quanto sopra e rilevato che i parametri generali non possono essere diminuiti oltre il 50%
(cfr. art. 4 d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 2018), vanno liquidate le fasi di studio e decisionale nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile nei giudizi che si svolgono avanti al
Giudice di Pace (da € 5.200,01 a € 26.000 – cfr. art. 5 co. 6 d.m. 55/2014 che consente di tenere conto anche dello scaglione che ricomprende il “valore uguale a € 26.000” e cfr. anche art. 13 comma 1 lett. c
TUSG), tenendo conto del minimo tariffario previsto - per quanto già esposto sulla consistenza dell'attività svolta - pari a complessivi € 557,50 (fase studio € 202,50, fase decisionale € 355), che, a seguito della dimidiazione ex art. 130 TUSG, ammonta a € 278,75 oltre accessori di legge.
Le diverse cifre indicate dal ricorrente non tengono conto del fatto che gli importi da considerare non risentono della modifica (in aumento, rispetto al d.m. 55/2014) di cui al d.m. 147/2022 (entrato in vigore il 23.10.2022) e ciò in quanto le prestazioni professionali si erano già esaurite nel 2021
Invero, l'art. 6 “Disposizione temporale” del d.m. 14772022 prevede che “1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua pagina 2 di 3 entrata in vigore.” mentre, nella specie, le prestazioni si sono esaurite precedentemente all'entrata in vigore del 23.10.2022.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti gli esposti documentati (contributo unificato e marca).
Deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
modificando il decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. quale legale di ammesso ex lege Parte_1 Parte_2 al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n. 15186/2021 il compenso di € 278,75, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. le spese Controparte_2 Parte_1 della presente causa che liquida in € 70 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 29/10/2025
Il Presidente delegato dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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