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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 16321/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario del Tribunale di Napoli, dott. Maria Esposito ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 20/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16321/2022 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (CF: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Renino (CF: ), C.F._1 C.F._2
come da procura in atti.
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] C.F. ed Controparte_1 C.F._3
, nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_2 C.F._4
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Ciro Carbone C.F.:
e dall'Avv. Marco Zeno Cf. , come da procure in atti C.F._5 C.F._6
in atti.
RESISTENTI
OGGETTO: comodato di immobile
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore, mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto,
1 considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta dei convenuti, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 c.p.c in qualità di proprietaria dell'immobile sito in Napoli, Parte_1
alla via Figurelle n. 9/R, giusta donazione effettuata il 06/07/1993 dalla madre, , Parte_2
conveniva in giudizio la figlia ed per ottenere il rilascio Controparte_1 Controparte_2
dell'immobile in questione in quanto dagli stessi occupato senza titolo.
Rappresentava di avere inutilmente richiesto alla figlia ed al marito di quest'ultima, CP_2
, la restituzione dell'immobile a mezzo legale con nota del 14/01/2014 e il 04/05/2020,
[...]
senza esito, e che senza esito era rimasto anche il tentativo obbligatorio di mediazione intrapreso nel
2021 prima dell'introduzione del presente giudizio.
Instauratosi il contraddittorio a seguito di regolare notifica del ricorso e del decreto si costituivano in giudizio i resistenti, deducendo di abitare l'immobile in questione da quando, deceduta
[...]
madre e dante causa della ricorrente, il marito – necessitando di assistenza Pt_2 Persona_1
continua - consentiva la coabitazione con sé di e della nipote , Controparte_2 Controparte_1
con il consenso di Deducevano tuttavia che nel gennaio 2011, come documentato con Parte_1
verbale di denuncia sporta ai Carabinieri da , i rapporti tra (padre) e Persona_1 Persona_1
(figlia) degeneravano, ma che non veniva mai intimato, neanche informalmente, agli Parte_1 odierni resistenti e di lasciare l'immobile il cui possesso era Controparte_1 Controparte_2
stato loro consentito pacificamente e acquisito in buona fede. Rappresentavano inoltre che nel
2013, sempre con il consenso di avevano ristrutturato l'immobile in questione, con un Parte_1
esborso di circa euro 30.000,00 come documentato dal computo metrico prodotto in atti.
Esponevano inoltre che nel 2014 la ricorrente, dopo aver consentito agli occupanti in buona fede di apportare miglioramenti all'immobile, ne richiedeva formalmente il rilascio salvo poi abbandonare tale proposito alla loro richiesta informale di ottenere la maggior somma tra il costo dei materiali e l'aumento di valore apportato all'immobile. Successivamente però reiterava la Parte_1
richiesta di rilascio nel 2020 e nel 2021 inoltrava procedimento di mediazione, chiedendo la risoluzione del contratto di comodato gratuito tra loro in essere, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio. Chiedevano pertanto di accertare il loro possesso in buona fede dell'immobile oggetto di causa e la condanna della ricorrente al pagamento in loro favore della maggior somma rappresentata dall'aumento di valore dell'immobile a seguito dei lavori edili commissionati ed eseguiti e, in via subordinata di condannare la medesima a
2 restituire loro la somma di euro 30.517,75 a titolo di rimborso delle spese sostenute per i lavori edili commissionati ed eseguiti.
Il Tribunale adito con ordinanza del 10.10.2023, ritenuto che, alla luce della documentata prospettazione di parte convenuta e secondo quanto era emerso dal contraddittorio delle parti in causa, la richiesta di occupazione senza titolo di un cespite oggetto di comodato gratuito fosse materia soggetta al rito speciale di cui agli artt.420 e seg. cpc e non al rito ex art. 702 bis cpc (rito con cui era stato originariamente introdotto il giudizio), disponeva il mutamento del rito ex art. 426
c.p.c. e fissava l'udienza per la discussione della causa, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie integrative.
Depositate dalle parti le rispettive memorie, falliti i molteplici tentativi di conciliazione tra le parti, ritenute superflue le prove orali articolate da queste ultime, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata a tal fine udienza per la discussione nella quale le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va precisato che il rito laburistico applicato alla fattispecie in esame non prevede il ricorso all'art. 190 c.p.c vigente ante riforma Cartabia.
Nel merito quindi deve rilevarsi che per concorde prospettazione delle parti, in particolare quella dedotta dalla stessa ricorrente nella istanza di mediazione agli atti, all'origine del rapporto che ci occupa vi è la concessione dell'immobile di che trattasi in comodato gratuito precario, senza determinazione del termine di scadenza, così come disciplinato dall'art. 1810 c.c., ai sensi del quale i comodatari sono tenuti alla restituzione dell'immobile non appena il comodante la richiede. D'altra parte i resistenti si erano originariamente trasferiti a vivere nell'immobile in questione per assistere
, padre della ricorrente e nonno di , restandovi poi con il consenso Persona_1 Controparte_1
della ricorrente anche successivamente, in virtù del riconosciuto rapporto di comodato gratuito, senza però specificare esattamente se per esigenze abitative od altro.
In ogni caso è indubbia la volontà della ricorrente di riottenere la disponibilità dell'immobile di cui si discute, avendone avanzata espressa richiesta nel 2014 e successivamente nel 2020 sia pure deducendo l'occupazione senza titolo da parte dei convenuti, dalla stessa poi smentita con la sottoscrizione dell'istanza di mediazione con la quale espressamente chiedeva la risoluzione del rapporto di comodato gratuito.
I resistenti avanzano invece in via riconvenzionale domanda di condanna della ricorrente al pagamento in loro favore della maggior somma rappresentata dall'aumento di valore dell'immobile a seguito dei lavori edili commissionati ed eseguiti e, in via subordinata di condannare la medesima a restituire loro la somma di euro 30.517,75 a titolo di rimborso delle spese sostenute per i lavori
3 edili commissionati ed eseguiti. Deducono tuttavia di possedere pacificamente ed in buona fede l'immobile.
Ed invero all'origine del rapporto di cui si discute vi è la volontà della ricorrente di concedere a titolo di comodato gratuito l'immobile in questione, circostanza tanto più verosimile anche in considerazione degli stretti legami parentali intercorrenti tra le parti, senza voler trascurare quanto già rilevato in ordine al riconoscimento documentale della sussistenza di un contratto di comodato a titolo gratuito senza determinazione del termine di scadenza di cui all'istanza di mediazione più volte richiamata.
Conseguentemente è indubbio che i resistenti occupassero l'immobile de quo in perfetta buona fede ed in maniera pacifica ed incontestata, sebbene non abbiano mai avanzato domanda di usucapione del bene in questione come adombrato dalla difesa di parte ricorrente con la memoria integrativa del
21.02.2024.
Ciò nonostante, la natura del rapporto che ci occupa, comodato a titolo gratuito senza termine di scadenza, comporta inevitabilmente che il bene oggetto del contratto debba essere restituito a richiesta della comodante, richiesta che è stata espressa senza ombra di dubbio nelle messe in mora del 2014 e del 2020 in atti, ed esplicitata in maniera inequivocabile con l'istanza di mediazione del
2021.
Pertanto il contratto in questione deve ritenersi risolto quantomeno alla data di ricezione dell'istanza di mediazione del 2021, con obbligo di rilascio dell'immobile oggetto di comodato da parte dei resistenti.
Resta da accertare se a questi ultimi spettino le somme richieste in via riconvenzionale per gli interventi di rinnovo e manutenzione dell'immobile oggetto di comodato.
Al riguardo si richiama l'art. 1808 c.c. il quale si compone di due distinti commi che è opportuno analizzare separatamente così da coglierne le rispettive differenze.
Il primo comma prevede che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del bene concesso in comodato.
Si tratta di una regola generale e di facile intuizione poiché è volta a limitare l'obbligazione assunta dal comodante nel consegnare il bene e riconoscerne il godimento in capo al comodatario.
Tale disposizione altro non è che una logica conseguenza del più generale dovere di custodia e di conservazione del bene che grava in capo al comodatario ex art. 1804 c.c.
Emerge dunque che le spese di ordinaria amministrazione, derivanti dall'uso del bene, siano completamente a carico del comodatario, quest'ultimo unico soggetto tenuto a sopportarle.
Il comma successivo dell'art. 1808 c.c. è volto a disciplinare la diversa situazione in cui il comodatario sostenga delle spese di manutenzione straordinaria.
4 Nello specifico, si prevede che il comodatario ha diritto ad essere rimborsato delle spese straordinarie, sostenute per la conservazione del bene, solo qualora queste risultino essere state necessarie ed urgenti.
Si può facilmente cogliere la differenza rispetto quanto disciplinato agli artt. 1575 e 1576 c.c. in tema di locazione. In tale ambito, il legislatore ha previsto che il locatore è tenuto a farsi carico di tutti gli interventi di manutenzione, con la sola eccezione di quelli di piccola manutenzione, questi ultimi gravanti sul conduttore. Si specifica altresì che il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di manutenzione ed in grado di servire all'uso convenuto.
Questa differente impostazione normativa induce ad interrogarsi se il comodante sia gravato da un'obbligazione di manutenzione straordinaria ed entro quali limiti possa essere riconosciuto il diritto al rimborso in capo al comodatario.
Invero il comodato è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del bene da parte del comodante e ciò costituisce l'unico obbligo cui lo stesso comodante è tenuto ad adempiere.
La peculiarità di tale schema negoziale permette così di escludere che sul comodante possano gravare gli ulteriori obblighi che invece ricadono in capo al locatore, e dunque l'obbligo di consegnare il bene in buono stato di conservazione e far sì che risulti essere idoneo all'uso convenuto per tutta la durata del rapporto.
Il comodante è obbligato a consegnare il bene nello stato in cui esso si trova, senza la necessità che siano rispettati determinati standard qualitativi e senza che risulti idoneo all'uso cui è destinato.
La destinazione d'uso del bene non è un parametro attraverso il quale valutare il bene ma, al contrario, rappresenta un vero e proprio limite imposto al godimento da parte del comodatario.
Conferma di quanto appena sostenuto si rinviene considerando quanto previsto dall'art. 1812 c.c.: qualora il bene dovesse presentare dei vizi, dei quali il comodante sia a conoscenza, questi è tenuto a segnalarli al comodatario, senza alcun obbligo di eliminazione, sostituzione o riparazione.
La posizione di maggior favore riconosciuta in capo al comodante rinviene la propria giustificazione nella gratuità del rapporto poiché, diversamente, rappresenterebbe un sacrificio economico eccessivamente gravoso.
Una volta che il bene sia stato consegnato al comodatario, l'unica obbligazione che si rinviene per il comodante è quella di non interferire con il relativo godimento.
Non trova applicazione l'art. 1150 sul possesso che riconosce al possessore di buona fede le migliorie.
Pertanto, indipendentemente dal consenso o meno del comodante ai comodatari non spetta alcunché per i lavori che si assumono eseguiti, non evincendosi in alcun modo che gli stessi fossero urgenti
5 ed indispensabili per la conservazione dell'immobile concesso in comodato, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale.
Per quanto innanzi deve essere accolta la sola richiesta della ricorrente di rilascio dell'immobile sito in Napoli via Figurelle n. 9/R, giacchè, pur originando il rapporto in questione da un contratto verbale di comodato gratuito senza termine di scadenza, dal momento in cui la ricorrente ne ha chiesto la restituzione i convenuti sono divenuti occupanti senza titolo del suo immobile e sono obbligati a restituirglielo. Invero, è pacifico in giurisprudenza che nell'ipotesi di contratto senza determinazione di durata il comodatario è tenuto alla restituzione non appena il comodante ne faccia richiesta (art. 1810 c.c.).
Va, pertanto, ordinato il rilascio dell'immobile in questione in favore del ricorrente, pur risultando opportuno differire lo stesso, fissando un congruo termine in ragione del fatto che il predetto è adibito ad abitazione dei convenuti, che devono avere il tempo materiale di allocare altrove la propria stabile dimora. In giurisprudenza è pacifica l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1183 c.c. ai casi come quello in esame, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti sul punto, deve stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, almeno quando ciò sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per rilasciare vuoto l'immobile e per trovare altra sistemazione abitativa (cfr. Cass. 12655/2001; Cass. 4921/1988). Nel caso in esame, trattandosi di immobile destinato ad uso abitativo del nucleo familiare dei convenuti appare equo stabilire, ex art. 1183 c.c., il termine del 31 maggio 2025 per la restituzione alla ricorrente dell'immobile già oggetto di comodato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022 nella misura minima, ridotta del 30 % tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di diritto e delle effettive attività svolte dalle parti.
PQM
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promossa in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda di rilascio avanzata dalla ricorrente ed ordina ai convenuti Controparte_1
ed di riconsegnare a l'immobile oggetto di causa entro e non oltre Controparte_2 Parte_1
il termine del 31.05.2025;
2. condanna i convenuti al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in €.
2034,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario al 15% con attribuzione all'avv. Ciro Renino per dichiarazione di anticipo fattane.
6 Così deciso in Napoli il 20.01.2025
Dott. Maria Esposito
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario del Tribunale di Napoli, dott. Maria Esposito ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 20/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16321/2022 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (CF: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Renino (CF: ), C.F._1 C.F._2
come da procura in atti.
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] C.F. ed Controparte_1 C.F._3
, nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_2 C.F._4
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Ciro Carbone C.F.:
e dall'Avv. Marco Zeno Cf. , come da procure in atti C.F._5 C.F._6
in atti.
RESISTENTI
OGGETTO: comodato di immobile
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore, mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto,
1 considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta dei convenuti, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 c.p.c in qualità di proprietaria dell'immobile sito in Napoli, Parte_1
alla via Figurelle n. 9/R, giusta donazione effettuata il 06/07/1993 dalla madre, , Parte_2
conveniva in giudizio la figlia ed per ottenere il rilascio Controparte_1 Controparte_2
dell'immobile in questione in quanto dagli stessi occupato senza titolo.
Rappresentava di avere inutilmente richiesto alla figlia ed al marito di quest'ultima, CP_2
, la restituzione dell'immobile a mezzo legale con nota del 14/01/2014 e il 04/05/2020,
[...]
senza esito, e che senza esito era rimasto anche il tentativo obbligatorio di mediazione intrapreso nel
2021 prima dell'introduzione del presente giudizio.
Instauratosi il contraddittorio a seguito di regolare notifica del ricorso e del decreto si costituivano in giudizio i resistenti, deducendo di abitare l'immobile in questione da quando, deceduta
[...]
madre e dante causa della ricorrente, il marito – necessitando di assistenza Pt_2 Persona_1
continua - consentiva la coabitazione con sé di e della nipote , Controparte_2 Controparte_1
con il consenso di Deducevano tuttavia che nel gennaio 2011, come documentato con Parte_1
verbale di denuncia sporta ai Carabinieri da , i rapporti tra (padre) e Persona_1 Persona_1
(figlia) degeneravano, ma che non veniva mai intimato, neanche informalmente, agli Parte_1 odierni resistenti e di lasciare l'immobile il cui possesso era Controparte_1 Controparte_2
stato loro consentito pacificamente e acquisito in buona fede. Rappresentavano inoltre che nel
2013, sempre con il consenso di avevano ristrutturato l'immobile in questione, con un Parte_1
esborso di circa euro 30.000,00 come documentato dal computo metrico prodotto in atti.
Esponevano inoltre che nel 2014 la ricorrente, dopo aver consentito agli occupanti in buona fede di apportare miglioramenti all'immobile, ne richiedeva formalmente il rilascio salvo poi abbandonare tale proposito alla loro richiesta informale di ottenere la maggior somma tra il costo dei materiali e l'aumento di valore apportato all'immobile. Successivamente però reiterava la Parte_1
richiesta di rilascio nel 2020 e nel 2021 inoltrava procedimento di mediazione, chiedendo la risoluzione del contratto di comodato gratuito tra loro in essere, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio. Chiedevano pertanto di accertare il loro possesso in buona fede dell'immobile oggetto di causa e la condanna della ricorrente al pagamento in loro favore della maggior somma rappresentata dall'aumento di valore dell'immobile a seguito dei lavori edili commissionati ed eseguiti e, in via subordinata di condannare la medesima a
2 restituire loro la somma di euro 30.517,75 a titolo di rimborso delle spese sostenute per i lavori edili commissionati ed eseguiti.
Il Tribunale adito con ordinanza del 10.10.2023, ritenuto che, alla luce della documentata prospettazione di parte convenuta e secondo quanto era emerso dal contraddittorio delle parti in causa, la richiesta di occupazione senza titolo di un cespite oggetto di comodato gratuito fosse materia soggetta al rito speciale di cui agli artt.420 e seg. cpc e non al rito ex art. 702 bis cpc (rito con cui era stato originariamente introdotto il giudizio), disponeva il mutamento del rito ex art. 426
c.p.c. e fissava l'udienza per la discussione della causa, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie integrative.
Depositate dalle parti le rispettive memorie, falliti i molteplici tentativi di conciliazione tra le parti, ritenute superflue le prove orali articolate da queste ultime, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata a tal fine udienza per la discussione nella quale le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va precisato che il rito laburistico applicato alla fattispecie in esame non prevede il ricorso all'art. 190 c.p.c vigente ante riforma Cartabia.
Nel merito quindi deve rilevarsi che per concorde prospettazione delle parti, in particolare quella dedotta dalla stessa ricorrente nella istanza di mediazione agli atti, all'origine del rapporto che ci occupa vi è la concessione dell'immobile di che trattasi in comodato gratuito precario, senza determinazione del termine di scadenza, così come disciplinato dall'art. 1810 c.c., ai sensi del quale i comodatari sono tenuti alla restituzione dell'immobile non appena il comodante la richiede. D'altra parte i resistenti si erano originariamente trasferiti a vivere nell'immobile in questione per assistere
, padre della ricorrente e nonno di , restandovi poi con il consenso Persona_1 Controparte_1
della ricorrente anche successivamente, in virtù del riconosciuto rapporto di comodato gratuito, senza però specificare esattamente se per esigenze abitative od altro.
In ogni caso è indubbia la volontà della ricorrente di riottenere la disponibilità dell'immobile di cui si discute, avendone avanzata espressa richiesta nel 2014 e successivamente nel 2020 sia pure deducendo l'occupazione senza titolo da parte dei convenuti, dalla stessa poi smentita con la sottoscrizione dell'istanza di mediazione con la quale espressamente chiedeva la risoluzione del rapporto di comodato gratuito.
I resistenti avanzano invece in via riconvenzionale domanda di condanna della ricorrente al pagamento in loro favore della maggior somma rappresentata dall'aumento di valore dell'immobile a seguito dei lavori edili commissionati ed eseguiti e, in via subordinata di condannare la medesima a restituire loro la somma di euro 30.517,75 a titolo di rimborso delle spese sostenute per i lavori
3 edili commissionati ed eseguiti. Deducono tuttavia di possedere pacificamente ed in buona fede l'immobile.
Ed invero all'origine del rapporto di cui si discute vi è la volontà della ricorrente di concedere a titolo di comodato gratuito l'immobile in questione, circostanza tanto più verosimile anche in considerazione degli stretti legami parentali intercorrenti tra le parti, senza voler trascurare quanto già rilevato in ordine al riconoscimento documentale della sussistenza di un contratto di comodato a titolo gratuito senza determinazione del termine di scadenza di cui all'istanza di mediazione più volte richiamata.
Conseguentemente è indubbio che i resistenti occupassero l'immobile de quo in perfetta buona fede ed in maniera pacifica ed incontestata, sebbene non abbiano mai avanzato domanda di usucapione del bene in questione come adombrato dalla difesa di parte ricorrente con la memoria integrativa del
21.02.2024.
Ciò nonostante, la natura del rapporto che ci occupa, comodato a titolo gratuito senza termine di scadenza, comporta inevitabilmente che il bene oggetto del contratto debba essere restituito a richiesta della comodante, richiesta che è stata espressa senza ombra di dubbio nelle messe in mora del 2014 e del 2020 in atti, ed esplicitata in maniera inequivocabile con l'istanza di mediazione del
2021.
Pertanto il contratto in questione deve ritenersi risolto quantomeno alla data di ricezione dell'istanza di mediazione del 2021, con obbligo di rilascio dell'immobile oggetto di comodato da parte dei resistenti.
Resta da accertare se a questi ultimi spettino le somme richieste in via riconvenzionale per gli interventi di rinnovo e manutenzione dell'immobile oggetto di comodato.
Al riguardo si richiama l'art. 1808 c.c. il quale si compone di due distinti commi che è opportuno analizzare separatamente così da coglierne le rispettive differenze.
Il primo comma prevede che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del bene concesso in comodato.
Si tratta di una regola generale e di facile intuizione poiché è volta a limitare l'obbligazione assunta dal comodante nel consegnare il bene e riconoscerne il godimento in capo al comodatario.
Tale disposizione altro non è che una logica conseguenza del più generale dovere di custodia e di conservazione del bene che grava in capo al comodatario ex art. 1804 c.c.
Emerge dunque che le spese di ordinaria amministrazione, derivanti dall'uso del bene, siano completamente a carico del comodatario, quest'ultimo unico soggetto tenuto a sopportarle.
Il comma successivo dell'art. 1808 c.c. è volto a disciplinare la diversa situazione in cui il comodatario sostenga delle spese di manutenzione straordinaria.
4 Nello specifico, si prevede che il comodatario ha diritto ad essere rimborsato delle spese straordinarie, sostenute per la conservazione del bene, solo qualora queste risultino essere state necessarie ed urgenti.
Si può facilmente cogliere la differenza rispetto quanto disciplinato agli artt. 1575 e 1576 c.c. in tema di locazione. In tale ambito, il legislatore ha previsto che il locatore è tenuto a farsi carico di tutti gli interventi di manutenzione, con la sola eccezione di quelli di piccola manutenzione, questi ultimi gravanti sul conduttore. Si specifica altresì che il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di manutenzione ed in grado di servire all'uso convenuto.
Questa differente impostazione normativa induce ad interrogarsi se il comodante sia gravato da un'obbligazione di manutenzione straordinaria ed entro quali limiti possa essere riconosciuto il diritto al rimborso in capo al comodatario.
Invero il comodato è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del bene da parte del comodante e ciò costituisce l'unico obbligo cui lo stesso comodante è tenuto ad adempiere.
La peculiarità di tale schema negoziale permette così di escludere che sul comodante possano gravare gli ulteriori obblighi che invece ricadono in capo al locatore, e dunque l'obbligo di consegnare il bene in buono stato di conservazione e far sì che risulti essere idoneo all'uso convenuto per tutta la durata del rapporto.
Il comodante è obbligato a consegnare il bene nello stato in cui esso si trova, senza la necessità che siano rispettati determinati standard qualitativi e senza che risulti idoneo all'uso cui è destinato.
La destinazione d'uso del bene non è un parametro attraverso il quale valutare il bene ma, al contrario, rappresenta un vero e proprio limite imposto al godimento da parte del comodatario.
Conferma di quanto appena sostenuto si rinviene considerando quanto previsto dall'art. 1812 c.c.: qualora il bene dovesse presentare dei vizi, dei quali il comodante sia a conoscenza, questi è tenuto a segnalarli al comodatario, senza alcun obbligo di eliminazione, sostituzione o riparazione.
La posizione di maggior favore riconosciuta in capo al comodante rinviene la propria giustificazione nella gratuità del rapporto poiché, diversamente, rappresenterebbe un sacrificio economico eccessivamente gravoso.
Una volta che il bene sia stato consegnato al comodatario, l'unica obbligazione che si rinviene per il comodante è quella di non interferire con il relativo godimento.
Non trova applicazione l'art. 1150 sul possesso che riconosce al possessore di buona fede le migliorie.
Pertanto, indipendentemente dal consenso o meno del comodante ai comodatari non spetta alcunché per i lavori che si assumono eseguiti, non evincendosi in alcun modo che gli stessi fossero urgenti
5 ed indispensabili per la conservazione dell'immobile concesso in comodato, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale.
Per quanto innanzi deve essere accolta la sola richiesta della ricorrente di rilascio dell'immobile sito in Napoli via Figurelle n. 9/R, giacchè, pur originando il rapporto in questione da un contratto verbale di comodato gratuito senza termine di scadenza, dal momento in cui la ricorrente ne ha chiesto la restituzione i convenuti sono divenuti occupanti senza titolo del suo immobile e sono obbligati a restituirglielo. Invero, è pacifico in giurisprudenza che nell'ipotesi di contratto senza determinazione di durata il comodatario è tenuto alla restituzione non appena il comodante ne faccia richiesta (art. 1810 c.c.).
Va, pertanto, ordinato il rilascio dell'immobile in questione in favore del ricorrente, pur risultando opportuno differire lo stesso, fissando un congruo termine in ragione del fatto che il predetto è adibito ad abitazione dei convenuti, che devono avere il tempo materiale di allocare altrove la propria stabile dimora. In giurisprudenza è pacifica l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1183 c.c. ai casi come quello in esame, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti sul punto, deve stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, almeno quando ciò sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per rilasciare vuoto l'immobile e per trovare altra sistemazione abitativa (cfr. Cass. 12655/2001; Cass. 4921/1988). Nel caso in esame, trattandosi di immobile destinato ad uso abitativo del nucleo familiare dei convenuti appare equo stabilire, ex art. 1183 c.c., il termine del 31 maggio 2025 per la restituzione alla ricorrente dell'immobile già oggetto di comodato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022 nella misura minima, ridotta del 30 % tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di diritto e delle effettive attività svolte dalle parti.
PQM
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promossa in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda di rilascio avanzata dalla ricorrente ed ordina ai convenuti Controparte_1
ed di riconsegnare a l'immobile oggetto di causa entro e non oltre Controparte_2 Parte_1
il termine del 31.05.2025;
2. condanna i convenuti al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in €.
2034,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario al 15% con attribuzione all'avv. Ciro Renino per dichiarazione di anticipo fattane.
6 Così deciso in Napoli il 20.01.2025
Dott. Maria Esposito
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