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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/07/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 22.05.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3535 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Domenica Riello ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.05.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 7.05.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 15.05.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo al ricorrente le condizioni sanitarie richieste per ottenere l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 118/'71.
Invero, dalla lettura della consulenza integrativa disposta nella presente fase di opposizione, anche sulla base della documentazione medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., è emerso che “…Considerando la documentazione medica allegata agli atti e i sintomi e segni accertati durante la visita, si può stabilire che nel ricorrente non si è potuta verificare l'esistenza di una valida funzione neuromotoria che gli consente di potere utilmente ed autonomamente assumere e mantenere le posture. Il ricorrente non deambula e utilizza con severa e significativa limitazione gli arti solo in posizione supina.
Inoltre sono evidenti i disturbi psicologici e neurologici. Per tali motivi il Sig. non Parte_1
è decisamente in grado di potersi autodeterminare alla effettuazione degli atti quotidiani della sua vita, (legati alla cura del corpo e della persona, alla possibilità di chiedere aiuto, etc.), e non e' in grado di poterli materialmente effettuare e di poterne comprendere la portata e le conseguenze. Ne deriva, in conclusione, che per il ricorrente risultano verificati
i requisiti medico-legali legittimanti la richiesta di riconoscimento di accompagnamento (…) con decorrenza dal 01-08-2024” (cfr. integraz. ctu).
Pertanto, il nominato ausiliare tecnico attesta che solo successivamente all'esaurirsi del procedimento amministrativo, nonché alla proposizione dell'odierno ricorso e, più precisamente, almeno dal mese di agosto 2024, è dimostrato che le condizioni di salute del ricorrente sono tali da non consentirgli più di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente ed esaustivamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
in particolare, la valutazione riguardo alla decorrenza, espressa dal consulente in termini probabilistici, merita d'essere condivisa perché risulta conforme al consolidato insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui: “in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale.
Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore.
Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al memento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino gli elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (Cass. 1.3.2001, n. 2955; cfr. anche Cass. n.
3047/1996; Cass. n. 7191/1995; Cass. n. 6884/1994).
Deve quindi concludersi che solo dal mese di agosto del 2024 è invalso il requisito sanitario che, ai sensi dell'art. 1 l. n. 18/1980, giustifica l'accesso dell'odierno ricorrente al beneficio assistenziale che rivendica.
L'insorgere del diritto nel corso del giudizio induce a compensare le spese di lite (cfr.
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7307 del 30/03/2011), mentre quelle di consulenza vanno CP_ poste definitivamente a carico dell' .
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. n. 18/1980 con decorrenza dal
01.08.2024.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio. CP_ c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza.
S.M.C.V., 07.07.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino