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18 aprile 1971
18 aprile 1971
Art. 2. (Requisiti per l'ammissione)
Gli aspiranti all'ammissione alle scuole per infermieri professionali debbono fare domanda nei termini e con le modalita' fissate dal regolamento speciale della scuola.
Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al precedente articolo debbono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, e, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1973-74, anche di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Devono altresi' aver compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione.
Gli aspiranti all'ammissione alle scuole per infermieri professionali debbono fare domanda nei termini e con le modalita' fissate dal regolamento speciale della scuola.
Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al precedente articolo debbono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, e, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1973-74, anche di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Devono altresi' aver compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione.
Giurisprudenza • 11
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 27/07/2004, n. 437Provvedimento: […] Avverso la pronuncia ha presentato appello l'INPDAP con il patrocinio dell'avvocato Ravano Marini che nell'atto scritto denuncia che la pronuncia è viziata per violazione della normativa in materia di riscatto degli anni di frequenza del corso di infermiera professionale (articolo 24 della legge 1646 del 1962, articolo 2 della legge n 124 del 1971 e dell'articolo 8 della legge n 274 del 1991). […] A sua volta aggiunge poi l'articolo 2 della legge 124 del 1971 richiedeva quale requisito di ammissione alla scuola per infermieri professionali il “possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1973\1974, anche di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado”.Leggi di più...
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