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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/10/2024, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 651/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. FRANCIOSA ANNALISA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. indicato: , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domicilia per legge;
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa CP_2
Assunta Riccio, giusta di servizio del Direttore di Sede n. 54 del 14.09.2012 depositato presso la cancelleria del Tribunale di Avellino in data 18/09/2012, e con quest'ultimo elettivamente domiciliata presso la Sede Provinciale di sita in Via Roma n. 17 CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso depositato in data 27.2.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' e la CP_2 Controparte_3
chiedendo l'accertamento del requisito sanitario nella misura pari o superiore
[...] al 46 % con condanna della ad iscriverlo nelle liste Parte_2 speciali ex lege 68/1999. Spese vinte con attribuzione.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_2 eccependo la inammissibilità del ricorso, la improponibilità della domanda per omessa presentazione della domanda amministrativa, la nullità per difetto di causa petendi, la decadenza ex art. 42, D.L. 269/03, la prescrizione e il difetto di interesse ad agire e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese.
Si costituiva altresì l' , che Controparte_1 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla sola parte ricorrente, disposte con provvedimento del
23.2.2024, ritualmente comunicato a tutte le parti costituite (vedasi nel fascicolo telematico le comunicazioni di cancelleria eseguite il 2.2.2024), la causa veniva decisa come da sentenza.
3. Giova premettere che la legge n. 68/1999 stabilisce che tutti gli invalidi civili con una percentuale superiore al 45% possono iscriversi alle liste speciali di collocamento che sono attivate presso gli Uffici del lavoro competenti.
È configurabile il diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato secondo la
Legge 12 marzo 1999, n. 68 intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, il cui art. 2 statuisce:
“Per collocamento mirato disabili si intende l'insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione”.
Con questo obiettivo, predispone servizi di sostegno e di collocamento mirato per i lavoratori svantaggiati, favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro. Il collocamento mirato implica una valutazione delle capacità lavorative dei soggetti con disabilità, per garantire loro l'inserimento in un posto di lavoro idoneo.
2 Nello specifico sono indicate diverse tipologie di disabilità:
1) Individui in età lavorativa, affetti da invalidità fisica o psichica o portatori di handicap intellettivo con conseguente riduzione della capacità lavorativa superiore al
45%;
2) Invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
3) Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio;
4) Non vedenti, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi;
5) Sordomuti, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
6) Vittime di terrorismo e criminalità organizzata.
4. Ciò posto, va premesso, anche richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni già rese dal Tribunale di Avellino come precedenti conformi (cfr. sentenza del 5.11.2020 n. 496 R.G. N. 3973/2019; sentenza dell'8.4.2021 n. 244 R.G.N.
1075/2019; sentenza del 23.3.2021 n. 218/2021 R.G. 4713/2018), che chi voglia richiedere in giudizio benefici collegati all'invalidità diversi dalle prestazioni economiche, deve proporre la domanda nei confronti del titolare dal lato passivo della pretesa fatta valere.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato “… il principio secondo cui legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale
è il soggetto che, in forza della disciplina (sostanziale) di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla;
ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di certi presupposti di spettanza del beneficio, e su cui grava il relativo onere economico” (Cass., n. 13854/14 e n. 11919/15).
Ne consegue che l' relativamente alla domanda giudiziale proposta dal CP_2 ricorrente, riveste la posizione di mero litisconsorte processuale, ai soli fini dell'accertamento sanitario, mentre, per effetto del subentro delle Regioni alle
Province nelle competenze in materia di collocamento, legittimata passiva deve ritenersi Regione Campania in quanto soggetto istituzionalmente preposto ad operare l'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato di cui alla legge 68/1999.
Dal punto di vista dell'excursus normativo, va evidenziato il trasferimento alle Regioni della funzione del collocamento obbligatorio, disposto con il D. Lgs. 23 dicembre 1997,
n. 469, e, in via successiva, con legge regionale, emanata ai sensi dell'art. 4 del d.lgs.
3 cit., l'assegnazione alle Province dei compiti di iscrizione alle liste di collocamento in presenza dei requisiti di legge.
Anteriormente all'attribuzione alle Regioni della funzione del collocamento obbligatorio, disposta con d. lgs 23.12.1997 n. 469 soltanto il Ministero del lavoro era tenuto ad effettuare, in presenza dei requisiti di legge, detta iscrizione.
Il d. lgs n. 150 del 2015 ha, poi, abrogato le disposizioni di cui al d.lgs del 1997 e ha attribuito, con l'art. 11, comma 1, lett. d) alle Regioni e Province autonome le funzioni e i compiti di cui all'articolo 18, nonchè i servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999.
Poiché, la controversia soggiace, ratione temporis, alla disciplina di cui alla citata legge del 2015, unico soggetto legittimato risulta essere la Regione Campania.
Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra sviluppate, complessivamente considerate, il ricorso in esame, volto ad ottenere l'iscrizione nelle liste speciali degli invalidi ex lege n. 68/99, deve essere dichiarato inammissibile in quanto sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania e non dell'
[...]
. Controparte_1
5. Spese compensate attese la difficile perimetrazione ermeneutica della fattispecie e le continue modifiche legislative intervenute in materia.
P.Q.M.
1) DICHIARA inammissibile il ricorso;
2) COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino il 30.10.2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 651/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. FRANCIOSA ANNALISA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. indicato: , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domicilia per legge;
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa CP_2
Assunta Riccio, giusta di servizio del Direttore di Sede n. 54 del 14.09.2012 depositato presso la cancelleria del Tribunale di Avellino in data 18/09/2012, e con quest'ultimo elettivamente domiciliata presso la Sede Provinciale di sita in Via Roma n. 17 CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso depositato in data 27.2.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' e la CP_2 Controparte_3
chiedendo l'accertamento del requisito sanitario nella misura pari o superiore
[...] al 46 % con condanna della ad iscriverlo nelle liste Parte_2 speciali ex lege 68/1999. Spese vinte con attribuzione.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_2 eccependo la inammissibilità del ricorso, la improponibilità della domanda per omessa presentazione della domanda amministrativa, la nullità per difetto di causa petendi, la decadenza ex art. 42, D.L. 269/03, la prescrizione e il difetto di interesse ad agire e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese.
Si costituiva altresì l' , che Controparte_1 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla sola parte ricorrente, disposte con provvedimento del
23.2.2024, ritualmente comunicato a tutte le parti costituite (vedasi nel fascicolo telematico le comunicazioni di cancelleria eseguite il 2.2.2024), la causa veniva decisa come da sentenza.
3. Giova premettere che la legge n. 68/1999 stabilisce che tutti gli invalidi civili con una percentuale superiore al 45% possono iscriversi alle liste speciali di collocamento che sono attivate presso gli Uffici del lavoro competenti.
È configurabile il diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato secondo la
Legge 12 marzo 1999, n. 68 intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, il cui art. 2 statuisce:
“Per collocamento mirato disabili si intende l'insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione”.
Con questo obiettivo, predispone servizi di sostegno e di collocamento mirato per i lavoratori svantaggiati, favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro. Il collocamento mirato implica una valutazione delle capacità lavorative dei soggetti con disabilità, per garantire loro l'inserimento in un posto di lavoro idoneo.
2 Nello specifico sono indicate diverse tipologie di disabilità:
1) Individui in età lavorativa, affetti da invalidità fisica o psichica o portatori di handicap intellettivo con conseguente riduzione della capacità lavorativa superiore al
45%;
2) Invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
3) Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio;
4) Non vedenti, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi;
5) Sordomuti, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
6) Vittime di terrorismo e criminalità organizzata.
4. Ciò posto, va premesso, anche richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni già rese dal Tribunale di Avellino come precedenti conformi (cfr. sentenza del 5.11.2020 n. 496 R.G. N. 3973/2019; sentenza dell'8.4.2021 n. 244 R.G.N.
1075/2019; sentenza del 23.3.2021 n. 218/2021 R.G. 4713/2018), che chi voglia richiedere in giudizio benefici collegati all'invalidità diversi dalle prestazioni economiche, deve proporre la domanda nei confronti del titolare dal lato passivo della pretesa fatta valere.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato “… il principio secondo cui legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale
è il soggetto che, in forza della disciplina (sostanziale) di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla;
ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di certi presupposti di spettanza del beneficio, e su cui grava il relativo onere economico” (Cass., n. 13854/14 e n. 11919/15).
Ne consegue che l' relativamente alla domanda giudiziale proposta dal CP_2 ricorrente, riveste la posizione di mero litisconsorte processuale, ai soli fini dell'accertamento sanitario, mentre, per effetto del subentro delle Regioni alle
Province nelle competenze in materia di collocamento, legittimata passiva deve ritenersi Regione Campania in quanto soggetto istituzionalmente preposto ad operare l'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato di cui alla legge 68/1999.
Dal punto di vista dell'excursus normativo, va evidenziato il trasferimento alle Regioni della funzione del collocamento obbligatorio, disposto con il D. Lgs. 23 dicembre 1997,
n. 469, e, in via successiva, con legge regionale, emanata ai sensi dell'art. 4 del d.lgs.
3 cit., l'assegnazione alle Province dei compiti di iscrizione alle liste di collocamento in presenza dei requisiti di legge.
Anteriormente all'attribuzione alle Regioni della funzione del collocamento obbligatorio, disposta con d. lgs 23.12.1997 n. 469 soltanto il Ministero del lavoro era tenuto ad effettuare, in presenza dei requisiti di legge, detta iscrizione.
Il d. lgs n. 150 del 2015 ha, poi, abrogato le disposizioni di cui al d.lgs del 1997 e ha attribuito, con l'art. 11, comma 1, lett. d) alle Regioni e Province autonome le funzioni e i compiti di cui all'articolo 18, nonchè i servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999.
Poiché, la controversia soggiace, ratione temporis, alla disciplina di cui alla citata legge del 2015, unico soggetto legittimato risulta essere la Regione Campania.
Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra sviluppate, complessivamente considerate, il ricorso in esame, volto ad ottenere l'iscrizione nelle liste speciali degli invalidi ex lege n. 68/99, deve essere dichiarato inammissibile in quanto sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania e non dell'
[...]
. Controparte_1
5. Spese compensate attese la difficile perimetrazione ermeneutica della fattispecie e le continue modifiche legislative intervenute in materia.
P.Q.M.
1) DICHIARA inammissibile il ricorso;
2) COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino il 30.10.2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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