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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/05/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3084 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3084 del 2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'Avv. Giuseppe Alfonsi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
Latina (LT), Via Carlo Armellini, n. 4, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
CONTRO
nato a [...] il [...]; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: interdizione.
Conclusioni dei ricorrenti in sede di udienza di discussione: “… insiste per la dichiarazione di interdizione.” Conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “ricorrono al Tribunale di Latina affinché, svolti gli opportuni accertamenti, anche di carattere medico legale, Voglia ai sensi dell'art.712 c.p.c., dichiarare l'interdizione (ex art. 414 e ss. c.c.) del Sig. CP_1
con ogni conseguenza di legge.”.
[...]
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Pagina 1 I ricorrenti indicati in epigrafe n.q. dedotta di madre, padre e fratello dell'interdicendo hanno chiesto di dichiarare l'interdizione di rappresentando che lo stesso versa in uno Controparte_1
stato di totale incapacità di attendere alle più elementari esigenze della vita quotidiana e non è in grado di assumere alcuna decisione in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute, né di provvedere alla cura della sua persona e dei suoi interessi patrimoniali.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati comunicati al Pm che non ha formulato alcuna osservazione.
L'interdicendo, pur avendo avuto rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio e va, pertanto, dichiarato contumace.
Sono state depositate le dichiarazioni di adesione al ricorso dei soggetti di cui all'art. 473-bis.52
c.p.c..
Alla prima udienza è comparso anche l'interdicendo che, sentito dal Giudice relatore designato, si è espresso con un linguaggio elementare riuscendo a formulare solo concetti infantili.
Pertanto, non apparendo l'interdicendo in grado di attendere ai propri interessi, è stato nominato tutore provvisorio dell'interdicendo la madre, nata a [...] il [...] Parte_1
e residente in [...], e, ritenuta la causa matura per la decisione,
è stata fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c., con la concessione dei termini a ritroso, mandando ai ricorrenti di depositare un certificato medico aggiornato da parte del medico Asl presso cui è in cura l'interdicendo che certifichi le condizioni attuali di salute psicofisica dell'interdicendo, e l'adesione o meno dell'interdicendo alle cure, nonché l'estratto di nascita dell'interdicendo con indicazione di paternità e di maternità.
All'udienza di discussione, i ricorrenti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
I ricorrenti, per quanto riguarda le condizioni di salute dell'interdicendo, hanno prodotto il verbale del 6 ottobre 2022 della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, da cui risulta il riconoscimento dell'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, con diagnosi così descritta: “Autismo grave e psicosi d'innesto in terapia farmacologica psicotropa in soggetto con gravissima compromissione del funzionamento adattivo”.
Su ordine di esibizione del Giudice relatore designato, hanno prodotto certificato del 6 giugno 2024
a firma della Dott.ssa medico psichiatra dell'ASL Latina, DSM, Unità Operativa CSM Per_1
Latina, che attesta che l'interdicendo “è affetto da Autismo grave e Psicosi d'innesto. Il paziente è
Pagina 2 seguito presso il CSM di Latina con periodiche visite psichiatriche domiciliari e terapia farmacologica psicotropa costituita da neurolettici e stabilizzatori dell'umore con discreta stabilità del quadro psicopatologico. Il funzionamento adattivo è compromesso in modo gravissimo in tutte le capacità e pertanto il paziente viene assistito per tutte le necessità dai familiari non essendo in nessun modo in grado di vivere in modo autonomo;
non conosce il valore dei soldi, ha difficoltà a stare in luoghi non conosciuti, non interagisce con gli estranei.”.
La documentazione medica prodotta, considerata anche alla luce dell'audizione dell'interdicendo, è idonea a dare contezza dello stato di salute dell'interdicendo e della sua incapacità ad attendere alla cura dei propri interessi.
Ciò premesso, per consolidato orientamento della Suprema Corte, il discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione (od inabilitazione) non va individuato con riferimento allo stato più o meno grave d'incapacità manifestata dal soggetto, secondo un criterio quantitativo, ma alla luce di un criterio funzionale, che tenga conto dell'adeguatezza della misura di protezione alla concreta situazione in cui versa il soggetto debole, ciò tenuto conto anche della complessità dei rapporti patrimoniali in capo allo stesso, essendo, preferibile, ove adeguata, la misura dell'amministrazione di sostegno, che non priva totalmente l'individuo della capacità d'intendere e volere (v. tra le molte
Cass. sent. 13684 del 2006).
Nel caso di specie, l'interdicendo, in udienza, pur esprimendosi in modo elementare, verbalizzando concetti infantili e palesando una mancanza di consapevolezza delle sue condizioni economiche
(alla domanda “Prendi una pensione, dei soldi” ha risposto “No, i soldi sono miei”, non apparendo, pertanto, consapevole di percepire una pensione che, invece, percepisce, come dichiarato dai suoi genitori), è apparso collaborativo.
I genitori hanno dichiarato: “Prende una pensione di € 1.200,00, non ha proprietà immobiliari, non ha buoni fruttiferi né titoli intestati, ha un conto corrente intestato esclusivamente a lui dove viene accreditata la pensione” “Solo di terapie al mese spendiamo per nostro figlio circa 600,00 /700,00 euro più le spese per altre incombenze. Nostro figlio lavora e abita con noi.” e la madre ha dichiarato: “Io lavoro, sono ragioniera, mio marito sta con mio figlio”.
Dal certificato medico dell'ASL risulta che l'interdicendo tuttora ha una gravissima compromissione del funzionamento adattivo, tuttavia non emerge la non adesione alle cure, essendo, anzi stata indicata una discreta stabilità del quadro psico-patologico.
Si ritiene, dunque, da quanto osservato in udienza e dichiarato dai ricorrenti, alla stregua della documentazione medica in atti, nonché tenuto conto della non complessità del patrimonio di
, adeguata, al caso di specie, la misura dell'Amministrazione di sostegno, Controparte_1
misura che appare da preferire, secondo quanto sopra riportato.
Pagina 3 Pertanto, va rigettata la domanda d'interdizione e, contestualmente, va disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per i provvedimenti di relativa competenza, ai sensi dell'art. 418 c.c.
Va pure revocata la nomina di nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Latina, Via San Francesco d'Assisi n. 15 quale Tutore provvisorio di . Controparte_1
Visto l'art. 418 comma 3 c.c., stante la palese incapacità di ad attendere ai Controparte_1
propri interessi, ritenute sussistenti ragioni di urgenza, si ritiene congruo nominare Parte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...],
[...] quale A.d.s. provvisorio di , autorizzandola sin d'ora a riscuotere in nome e per Controparte_1
conto di , come sopra generalizzato, gli emolumenti Inps allo stesso spettanti. Controparte_1
Stante la natura della causa le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa RG n. 3084 del 2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“Dichiara la contumacia di . Controparte_1
Rigetta il ricorso.
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per i provvedimenti di relativa competenza.
Revoca la nomina di nata a [...] il [...] e residente in [...]
San Francesco d'Assisi n. 15 quale Tutore provvisorio di . Controparte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Francesco d'Assisi n. 15, Amministratore di sostegno provvisorio di . Controparte_1
Spese irripetibili.”
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra. Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3084 del 2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'Avv. Giuseppe Alfonsi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
Latina (LT), Via Carlo Armellini, n. 4, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
CONTRO
nato a [...] il [...]; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: interdizione.
Conclusioni dei ricorrenti in sede di udienza di discussione: “… insiste per la dichiarazione di interdizione.” Conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “ricorrono al Tribunale di Latina affinché, svolti gli opportuni accertamenti, anche di carattere medico legale, Voglia ai sensi dell'art.712 c.p.c., dichiarare l'interdizione (ex art. 414 e ss. c.c.) del Sig. CP_1
con ogni conseguenza di legge.”.
[...]
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Pagina 1 I ricorrenti indicati in epigrafe n.q. dedotta di madre, padre e fratello dell'interdicendo hanno chiesto di dichiarare l'interdizione di rappresentando che lo stesso versa in uno Controparte_1
stato di totale incapacità di attendere alle più elementari esigenze della vita quotidiana e non è in grado di assumere alcuna decisione in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute, né di provvedere alla cura della sua persona e dei suoi interessi patrimoniali.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati comunicati al Pm che non ha formulato alcuna osservazione.
L'interdicendo, pur avendo avuto rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio e va, pertanto, dichiarato contumace.
Sono state depositate le dichiarazioni di adesione al ricorso dei soggetti di cui all'art. 473-bis.52
c.p.c..
Alla prima udienza è comparso anche l'interdicendo che, sentito dal Giudice relatore designato, si è espresso con un linguaggio elementare riuscendo a formulare solo concetti infantili.
Pertanto, non apparendo l'interdicendo in grado di attendere ai propri interessi, è stato nominato tutore provvisorio dell'interdicendo la madre, nata a [...] il [...] Parte_1
e residente in [...], e, ritenuta la causa matura per la decisione,
è stata fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c., con la concessione dei termini a ritroso, mandando ai ricorrenti di depositare un certificato medico aggiornato da parte del medico Asl presso cui è in cura l'interdicendo che certifichi le condizioni attuali di salute psicofisica dell'interdicendo, e l'adesione o meno dell'interdicendo alle cure, nonché l'estratto di nascita dell'interdicendo con indicazione di paternità e di maternità.
All'udienza di discussione, i ricorrenti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
I ricorrenti, per quanto riguarda le condizioni di salute dell'interdicendo, hanno prodotto il verbale del 6 ottobre 2022 della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, da cui risulta il riconoscimento dell'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, con diagnosi così descritta: “Autismo grave e psicosi d'innesto in terapia farmacologica psicotropa in soggetto con gravissima compromissione del funzionamento adattivo”.
Su ordine di esibizione del Giudice relatore designato, hanno prodotto certificato del 6 giugno 2024
a firma della Dott.ssa medico psichiatra dell'ASL Latina, DSM, Unità Operativa CSM Per_1
Latina, che attesta che l'interdicendo “è affetto da Autismo grave e Psicosi d'innesto. Il paziente è
Pagina 2 seguito presso il CSM di Latina con periodiche visite psichiatriche domiciliari e terapia farmacologica psicotropa costituita da neurolettici e stabilizzatori dell'umore con discreta stabilità del quadro psicopatologico. Il funzionamento adattivo è compromesso in modo gravissimo in tutte le capacità e pertanto il paziente viene assistito per tutte le necessità dai familiari non essendo in nessun modo in grado di vivere in modo autonomo;
non conosce il valore dei soldi, ha difficoltà a stare in luoghi non conosciuti, non interagisce con gli estranei.”.
La documentazione medica prodotta, considerata anche alla luce dell'audizione dell'interdicendo, è idonea a dare contezza dello stato di salute dell'interdicendo e della sua incapacità ad attendere alla cura dei propri interessi.
Ciò premesso, per consolidato orientamento della Suprema Corte, il discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione (od inabilitazione) non va individuato con riferimento allo stato più o meno grave d'incapacità manifestata dal soggetto, secondo un criterio quantitativo, ma alla luce di un criterio funzionale, che tenga conto dell'adeguatezza della misura di protezione alla concreta situazione in cui versa il soggetto debole, ciò tenuto conto anche della complessità dei rapporti patrimoniali in capo allo stesso, essendo, preferibile, ove adeguata, la misura dell'amministrazione di sostegno, che non priva totalmente l'individuo della capacità d'intendere e volere (v. tra le molte
Cass. sent. 13684 del 2006).
Nel caso di specie, l'interdicendo, in udienza, pur esprimendosi in modo elementare, verbalizzando concetti infantili e palesando una mancanza di consapevolezza delle sue condizioni economiche
(alla domanda “Prendi una pensione, dei soldi” ha risposto “No, i soldi sono miei”, non apparendo, pertanto, consapevole di percepire una pensione che, invece, percepisce, come dichiarato dai suoi genitori), è apparso collaborativo.
I genitori hanno dichiarato: “Prende una pensione di € 1.200,00, non ha proprietà immobiliari, non ha buoni fruttiferi né titoli intestati, ha un conto corrente intestato esclusivamente a lui dove viene accreditata la pensione” “Solo di terapie al mese spendiamo per nostro figlio circa 600,00 /700,00 euro più le spese per altre incombenze. Nostro figlio lavora e abita con noi.” e la madre ha dichiarato: “Io lavoro, sono ragioniera, mio marito sta con mio figlio”.
Dal certificato medico dell'ASL risulta che l'interdicendo tuttora ha una gravissima compromissione del funzionamento adattivo, tuttavia non emerge la non adesione alle cure, essendo, anzi stata indicata una discreta stabilità del quadro psico-patologico.
Si ritiene, dunque, da quanto osservato in udienza e dichiarato dai ricorrenti, alla stregua della documentazione medica in atti, nonché tenuto conto della non complessità del patrimonio di
, adeguata, al caso di specie, la misura dell'Amministrazione di sostegno, Controparte_1
misura che appare da preferire, secondo quanto sopra riportato.
Pagina 3 Pertanto, va rigettata la domanda d'interdizione e, contestualmente, va disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per i provvedimenti di relativa competenza, ai sensi dell'art. 418 c.c.
Va pure revocata la nomina di nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Latina, Via San Francesco d'Assisi n. 15 quale Tutore provvisorio di . Controparte_1
Visto l'art. 418 comma 3 c.c., stante la palese incapacità di ad attendere ai Controparte_1
propri interessi, ritenute sussistenti ragioni di urgenza, si ritiene congruo nominare Parte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...],
[...] quale A.d.s. provvisorio di , autorizzandola sin d'ora a riscuotere in nome e per Controparte_1
conto di , come sopra generalizzato, gli emolumenti Inps allo stesso spettanti. Controparte_1
Stante la natura della causa le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa RG n. 3084 del 2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“Dichiara la contumacia di . Controparte_1
Rigetta il ricorso.
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per i provvedimenti di relativa competenza.
Revoca la nomina di nata a [...] il [...] e residente in [...]
San Francesco d'Assisi n. 15 quale Tutore provvisorio di . Controparte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Francesco d'Assisi n. 15, Amministratore di sostegno provvisorio di . Controparte_1
Spese irripetibili.”
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra. Dott. Pier Luigi De Cinti.
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