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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/07/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 187/2025
TRA nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Ileana Capurro C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via F. Lomonaco n. 3;
RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 22.01.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di TE UR di effettuare la rettifica del proprio atto anagrafico affinché risulti come nome quello maschile di e di essere Per_1
autorizzata ad eseguire gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili in maschili. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso di aver abbandonato sin dall'infanzia in un'età compresa tra i 5 e i 9 anni i giochi femminili per dedicarsi a quelli maschili ricercando anche la compagnia dei bambini con cui si sentiva più a suo agio, ha esposto di aver vissuto con particolare disagio, durante l'adolescenza, i suoi sentimenti di incongruenza di genere subendo atti di bullismo all'interno dell'istituto scolastico per il solo fatto di aver assunto comportamenti e amicizie maschili. La parte ha, poi, evidenziato di aver raggiunto una maggiore
1/3 visione di sé e autodeterminazione all'appartenenza al genere maschile dopo aver compiuto i 18 anni desiderando allineare il suo corpo biologico femminile alla mente psichica maschile. La parte ha, infine, esposto di essere stata supportata dalla famiglia nelle scelte di presentarsi come ragazzo e di aver intrapreso una terapia endocrinologica nel 2022 sottoponendosi nel mese di luglio del
2024 ad ulteriori colloqui di valutazione presso l'Unità operativa complessa di psicologia del
D.A.I. di neuroscienze cliniche, anestesiologia, farmautilizzazione dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli.
All'udienza del 28.04.2025 la parte, comparsa personalmente, ha rinunciato alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione del Tribunale a sottoporsi ad un intervento chirurgico per la modifica dei connotati biologici e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Ciò premesso, la domanda deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
In punto di diritto vale evidenziare che la fattispecie in esame è disciplinata dalla legge n. 164 del
1982, modificata e integrata dall'art. 31 del D.Lgs. n. 150 del 2011. Infatti, l'art. 1 della L. n. 164 del 1982 prevede che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". Deve essere soggiunto che il diritto all'effettiva identità sessuale è ricompreso nell'ambito del più ampio diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. che non risulta circoscritto alla sola integrità fisica, ma riguarda anche il benessere psichico della persona.
Nella materia in esame, peraltro, è intervenuta la Corte Costituzione che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4°, del decreto legislativo n. 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico – chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte
Costituzionale 143/2024).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che, nel caso di specie, non sussiste alcuna incertezza sulla volontà manifestata dalla parte e sulla ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda azionata con il presente giudizio. Infatti, dall'esame della relazione depositata in atti del 10.02.2022, rilasciata dall'U.O. complessa di psichiatria e psicologia, emerge che, da circa tre anni, la richiesta degli interventi della cura ormonale di mascolinizzazione, di mastoplastica demolitiva (mastectomia), isterectomia e riconoscimento dei dati anagrafici è ponderata e decisa da parte dell'attrice, che è stata formulata “diagnosi di disforia di genere in soggetto adulto
2/3 biologicamente femmina, in assenza di disordini della differenziazione sessuale, in fase di pre- transione” ed infine che “La richiesta di tali interventi appare legittima, motivata, profondamente mediata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto…”. La diagnosi iniziale è stata, poi, confermata dall'aggiornamento presente nella seconda relazione del 28.11.2024, da cui è emerso che la parte è in cura da un anno e che “…la richiesta, di mastoplastica demolitiva, isterectomia, falloplastica ricostruttiva-neopene e del cambiamento dei dati anagrafici,
è considerata, allo stato attuale, urgente e indispensabile alla risoluzione della componente disforica di genere e, dunque, in grado di produrre un significativo miglioramento del grado di benessere psicologico, fisico e sociale” (cfr. pagina 3 della relazione). Osserva, quindi, il Tribunale che dall'esame delle relazioni e dei certificati depositati in atti emergono plurimi elementi per ritenere che sia necessario per la parte la rettificazione dei dati anagrafici. Pertanto, deve farsi ordine all'ufficiale di stato civile del comune di TE UR (Ce) di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, da femminile a maschile, con il cambiamento del nome da a . Pt_1 Per_1
In ordine alle spese di lite alcuna statuizione deve essere emessa in quanto per la natura del presente procedimento deve escludersi la sussistenza della soccombenza di una delle parti, peraltro, non ipotizzabile nei confronti del PM interventore ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da ordina all'ufficiale di Stato Civile Parte_1
del Comune di TE UR (Ce) di effettuare la rettificazione, nel relativo registro, dell'atto di nascita di con l'attribuzione del sesso maschile in luogo di quello femminile Parte_1
e del prenome di al posto di Per_1 Pt_1
- nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio il 26.6.2025
Il giudice relatore dott.ssa Paola beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 187/2025
TRA nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Ileana Capurro C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via F. Lomonaco n. 3;
RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 22.01.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di TE UR di effettuare la rettifica del proprio atto anagrafico affinché risulti come nome quello maschile di e di essere Per_1
autorizzata ad eseguire gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili in maschili. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso di aver abbandonato sin dall'infanzia in un'età compresa tra i 5 e i 9 anni i giochi femminili per dedicarsi a quelli maschili ricercando anche la compagnia dei bambini con cui si sentiva più a suo agio, ha esposto di aver vissuto con particolare disagio, durante l'adolescenza, i suoi sentimenti di incongruenza di genere subendo atti di bullismo all'interno dell'istituto scolastico per il solo fatto di aver assunto comportamenti e amicizie maschili. La parte ha, poi, evidenziato di aver raggiunto una maggiore
1/3 visione di sé e autodeterminazione all'appartenenza al genere maschile dopo aver compiuto i 18 anni desiderando allineare il suo corpo biologico femminile alla mente psichica maschile. La parte ha, infine, esposto di essere stata supportata dalla famiglia nelle scelte di presentarsi come ragazzo e di aver intrapreso una terapia endocrinologica nel 2022 sottoponendosi nel mese di luglio del
2024 ad ulteriori colloqui di valutazione presso l'Unità operativa complessa di psicologia del
D.A.I. di neuroscienze cliniche, anestesiologia, farmautilizzazione dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli.
All'udienza del 28.04.2025 la parte, comparsa personalmente, ha rinunciato alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione del Tribunale a sottoporsi ad un intervento chirurgico per la modifica dei connotati biologici e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Ciò premesso, la domanda deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
In punto di diritto vale evidenziare che la fattispecie in esame è disciplinata dalla legge n. 164 del
1982, modificata e integrata dall'art. 31 del D.Lgs. n. 150 del 2011. Infatti, l'art. 1 della L. n. 164 del 1982 prevede che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". Deve essere soggiunto che il diritto all'effettiva identità sessuale è ricompreso nell'ambito del più ampio diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. che non risulta circoscritto alla sola integrità fisica, ma riguarda anche il benessere psichico della persona.
Nella materia in esame, peraltro, è intervenuta la Corte Costituzione che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4°, del decreto legislativo n. 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico – chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte
Costituzionale 143/2024).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che, nel caso di specie, non sussiste alcuna incertezza sulla volontà manifestata dalla parte e sulla ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda azionata con il presente giudizio. Infatti, dall'esame della relazione depositata in atti del 10.02.2022, rilasciata dall'U.O. complessa di psichiatria e psicologia, emerge che, da circa tre anni, la richiesta degli interventi della cura ormonale di mascolinizzazione, di mastoplastica demolitiva (mastectomia), isterectomia e riconoscimento dei dati anagrafici è ponderata e decisa da parte dell'attrice, che è stata formulata “diagnosi di disforia di genere in soggetto adulto
2/3 biologicamente femmina, in assenza di disordini della differenziazione sessuale, in fase di pre- transione” ed infine che “La richiesta di tali interventi appare legittima, motivata, profondamente mediata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto…”. La diagnosi iniziale è stata, poi, confermata dall'aggiornamento presente nella seconda relazione del 28.11.2024, da cui è emerso che la parte è in cura da un anno e che “…la richiesta, di mastoplastica demolitiva, isterectomia, falloplastica ricostruttiva-neopene e del cambiamento dei dati anagrafici,
è considerata, allo stato attuale, urgente e indispensabile alla risoluzione della componente disforica di genere e, dunque, in grado di produrre un significativo miglioramento del grado di benessere psicologico, fisico e sociale” (cfr. pagina 3 della relazione). Osserva, quindi, il Tribunale che dall'esame delle relazioni e dei certificati depositati in atti emergono plurimi elementi per ritenere che sia necessario per la parte la rettificazione dei dati anagrafici. Pertanto, deve farsi ordine all'ufficiale di stato civile del comune di TE UR (Ce) di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, da femminile a maschile, con il cambiamento del nome da a . Pt_1 Per_1
In ordine alle spese di lite alcuna statuizione deve essere emessa in quanto per la natura del presente procedimento deve escludersi la sussistenza della soccombenza di una delle parti, peraltro, non ipotizzabile nei confronti del PM interventore ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da ordina all'ufficiale di Stato Civile Parte_1
del Comune di TE UR (Ce) di effettuare la rettificazione, nel relativo registro, dell'atto di nascita di con l'attribuzione del sesso maschile in luogo di quello femminile Parte_1
e del prenome di al posto di Per_1 Pt_1
- nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio il 26.6.2025
Il giudice relatore dott.ssa Paola beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
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