Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Enna, il contratto collettivo 27 ottobre 1954, relativo ai lavoratori addetti alle fumigazioni degli agrumi;
- per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 30 giugno 1960, relativo ai lavoratori addetti alle fumigazioni anticoccidiche; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alle fumigazioni degli agrumi della provincia di Enna ed alle fumigazioni anticoccidiche della provincia di Siracusa.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Enna, il contratto collettivo 27 ottobre 1954, relativo ai lavoratori addetti alle fumigazioni degli agrumi;
- per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 30 giugno 1960, relativo ai lavoratori addetti alle fumigazioni anticoccidiche; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alle fumigazioni degli agrumi della provincia di Enna ed alle fumigazioni anticoccidiche della provincia di Siracusa.