Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 509
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Sentenza 27 gennaio 2026

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    Inapplicabilità dell'imposta

    Il Comune ha annullato l'atto impositivo in autotutela, riconoscendo la fondatezza della pretesa del contribuente. La Corte dichiara la cessata materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 509
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 509
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo