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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 509/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/09/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 13/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3499/2023 depositato il 24/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siderno - Piazza Vittorio Emenuele 89048 Siderno RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44733 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.5.2023 alla C.G.T. di Reggio Calabria., notificato al Comune di Siderno,
Ricorrente_1 codice fiscale CF_Ricorrente_1 domiciliata in Indirizzo_1 presso lo studio del dott. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 792 E SS DELLA L. 160/2019 IMU 2018 Prot. n. 32341/2022 del 10/11/2022 Provvedimento n.
44733 del 07/11/2022 IMU 2017, sostenendo la non sottoposizione del bene all'imposta in quanto trattasi di beni in uso alla madre quale abitazione principale, e concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia
Tributaria l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Ente convenuto rilevando la fondatezza dell'assunto ricorrente e pertanto di aver provveduto in autotutela all'annullamento integrale dell'atto opposto, chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia e la compensazione delle spese.
All'udienza del 13.9.2024 in camera di consiglio, il giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, ai sensi dell'art. 46 D.lgv n. 546/1992 va dichiarata cessata la materia del contendere e quindi la causa estinta con compensazione delle spese processuali tra le parti. L'annullamento in autotutela e la dichiarazione di acquiescenza del ricorrente attestano l'estinzione del giudizio e pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, giudice unico, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.
Reggio Calabria, 13.9.2024
Il Giudice
Dott. Eugenio Facciolla
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/09/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 13/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3499/2023 depositato il 24/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siderno - Piazza Vittorio Emenuele 89048 Siderno RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44733 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.5.2023 alla C.G.T. di Reggio Calabria., notificato al Comune di Siderno,
Ricorrente_1 codice fiscale CF_Ricorrente_1 domiciliata in Indirizzo_1 presso lo studio del dott. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 792 E SS DELLA L. 160/2019 IMU 2018 Prot. n. 32341/2022 del 10/11/2022 Provvedimento n.
44733 del 07/11/2022 IMU 2017, sostenendo la non sottoposizione del bene all'imposta in quanto trattasi di beni in uso alla madre quale abitazione principale, e concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia
Tributaria l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Ente convenuto rilevando la fondatezza dell'assunto ricorrente e pertanto di aver provveduto in autotutela all'annullamento integrale dell'atto opposto, chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia e la compensazione delle spese.
All'udienza del 13.9.2024 in camera di consiglio, il giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, ai sensi dell'art. 46 D.lgv n. 546/1992 va dichiarata cessata la materia del contendere e quindi la causa estinta con compensazione delle spese processuali tra le parti. L'annullamento in autotutela e la dichiarazione di acquiescenza del ricorrente attestano l'estinzione del giudizio e pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, giudice unico, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.
Reggio Calabria, 13.9.2024
Il Giudice
Dott. Eugenio Facciolla