Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1812.
(Danni al comodatario per vizi della cosa).
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante e' tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.
(Danni al comodatario per vizi della cosa).
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante e' tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.
Commentari • 30
- 1. Danni al comodatario per vizi della cosa: la responsabilità del comodanteAccesso limitatoGiuseppe Cassano · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2022 · 220.1812
Giurisprudenza • 108
- 1. Trib. Bergamo, sentenza 18/12/2024, n. 2303Provvedimento: […] 2.1.1. Invero, come in parte riconosciuto dalla sentenza impugnata, siffatto risarcimento è dovuto se e nella misura in cui sia data dimostrazione della doverosità dei succitati esborsi, vale a dire dei presupposti di cui all'art. 1812 c.c.. Degli stessi – tuttavia – l'appellante non ha offerto puntuale prova, rimanendo esemplificativamente indimostrato il mancato avvertimento dell'appellante al comodatario, nella misura in cui avesse contezza di siffatto vizio dei box, come Parte_1 pur imposto dalla norma de qua.Leggi di più...
- art. 1812 c.c.·
- adempimento del terzo·
- interessi legali·
- spese processuali·
- compensazione spese·
- risarcimento danni·
- responsabilità extracontrattuale·
- rivalutazione monetaria·
- vizi comodato·
- art. 1227 c.c.