Articolo 1812 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1812.

(Danni al comodatario per vizi della cosa).

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante e' tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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