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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Notaro – Consigliere Per_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5269 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 17/2022 pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 11 novembre 2022, vertente
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali legali rappresentanti pro-tempore della C.F._2 [...]
, elettivamente domiciliati in Carife alla Via Controparte_1
Stefano Melina n.3 presso lo studio dell'Avv. Ermanno Salvatore dal quale sono rappresentati e difesi giusta allegata all'atto di appello
appellante
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Giancarlo Di Gregorio e con questi elettivamente domiciliato in Vallesaccarda alla
Via Torello n.150 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 28.1.2013, l'epigrafata appellante, premettendo di condurre in locazione a uso commerciale l'immobile sito in Grottaminarda alla
Piazza Giovanni XXIII, con contratto del 10.5.1999, da adibire a pizzeria da asporto e che, alla seconda scadenza del contratto, il locatore, , aveva Controparte_2
intimato il diniego alla rinnovazione dovendo adibire il locale all'attività professionale del figlio, agiva in giudizio chiedendo la condanna del locatore al versamento della indennità di avviamento ex L.392/78 per € 10.350,00, oltre alla restituzione del deposito cauzionale versato per un importo di € 1.032,00.
Si costituiva il quale deduceva che la conduttrice si fosse resa Controparte_2
inadempiente per avere asportato le opere dalla stessa realizzate, che, invece, giuste le previsioni contrattuali (art. 15), si era stabilito fossero portate a scomputo dei primi due anni di canone e che aveva lasciato l'immobile in condizioni di totale degrado per il cui ripristino occorrevano costosi interventi. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda per inadempimento e, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente al pagamento delle somme corrispondenti alle opere asportate, nonchè della somma da accertarsi per il ripristino dei danni. Solo subordinatamente, quantificava in un importo più modesto l'indennità richiesta e, previa compensazione, ne chiedeva la condanna al pagamento della differenza rispetto al proprio maggior credito.
Acquisita documentazione varia ed ammesse ed espletate la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, in data 11 novembre 2022, pronunciava la sentenza n. 17/2022 con cui così disponeva: “accoglie la domanda dei ricorrenti nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna parte resistente alla restituzione della somma di €. 1.032,91 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
rigetta la domanda dei ricorrenti di corresponsione dell'indennità di avviamento per grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna i ricorrenti al risarcimento dei danni in favore del locatore che vanno quantificati in € 12.654,633 ed Iva, cui va aggiunta la somma di € 4.957,98 in virtù di accordo contrattuale (art.8contratto) oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
attesa la tempestiva richiesta di compensazione avanzata dal parte resistente, compensa la somma dovuta ai ricorrenti pari ad € 1.032,91 con il debito maturato nei confronti del resistente per cui l'importo complessivo dovuto a è pari ad €. 16.579,00 (oltre Iva sulla somma di € CP_2
2 12.654,633) oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna e quali soci della Parte_3 Parte_4 Controparte_1 alla rifusione dei restanti 2/3 in favore di che liquida in
[...] Controparte_2 complessivi € 3.223,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giancarlo Di Gregorio, dichiaratosi antistatario”.
Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_5
nella loro qualità di legali rappresentanti della Controparte_1
invocandone la parziale riforma per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt.
[...]
132 c.p.c. e 111 Cost. per omessa motivazione o motivazione solo apparente;
2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per pronunzia extra petita;
3) duplice violazione e/o falsa applicazione degli art. 1453 c.c.; 4) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34
Legge 392/1978.
Radicato il contraddittorio, si costituiva eccependo, Controparte_2
preliminarmente, l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di legittimazione attiva degli appellanti, nella loro dichiarata qualità di legali rappresentanti della
, nonostante la società Controparte_3
risultasse cancellata fin dal 16.8.2011 ovvero ben prima della notifica dell'atto di appello e per inesistenza della procura alle liti;
quanto al merito deduceva la completa infondatezza dell'atto di appello sia in fatto che in diritto, chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 ottobre 2024, la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c..
Come eccepito dalla parte appellata e non contestato il gravame risulta essere stato proposto da e nella loro qualità di legali Parte_1 Parte_5
rappresentanti della nonostante la Controparte_4
sua cancellazione dal 16.8.2011, come emerge dalla visura camerale depositata in atti.
Ma, ancor prima, anche l'atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta depositato in data 28.1.2013 ovvero quando la società risultava già estinta.
Gioca ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che "...a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese,
3 viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso
a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate". Ne discende che i soci, successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all'ente (Cass. S.U. n.
6070/2013) - la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell'art.
110 c.p.c.- in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. n. 9418/01; Cass. n.
20874/04; Cass. n. 23765/08)".
Alla cancellazione della società dal registro delle imprese – o al più tardi alla data del
1° gennaio 2004 – consegue, pertanto, la definitiva scomparsa della società dal mondo giuridico, insuscettibile di una qualsiasi forma di reviviscenza, restando irrilevante anche l'eventuale protrazione, pur dopo l'annotamento camerale, di un'attività concretamente esplicata (cfr. Cass. 10/03/2023, n. 7179).
Qualora, dunque, come nella fattispecie, il giudizio sia stato introdotto dalla società estinta e non dai soci, si è in presenza di un giudizio che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo. Di qui l'inammissibilità dell'atto che lo promuove (cfr. Cass. n. 25275/2014 in una fattispecie in cui la cancellazione era intervenuta nel corso del giudizio di primo grado).
Quindi, non è l'identificazione della parte del processo ad essere in gioco, bensì la stessa possibilità di assumere la veste di parte.
E la Suprema Corte non ha mancato di affrontare proprio l'ipotesi in cui l'appello sia stato proposto dalla società, in persona del socio accomandatario, senza alcuna precisazione, da parte di quest'ultimo, di essere succeduto in proprio alla società cessata (cfr. Cass. Sez. III n. 25869 del 16.11.2020).
Invero, anche a tale specifico riguardo la Suprema Corte ha affermato che in caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese la legittimazione ad impugnare spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa e a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
4 Ordinanza n. 17192 del 21/6/2024 anche in questo caso con riguardo a una cancellazione avvenuta nel corso del giudizio di primo grado).
Ebbene, applicando tali principi nella fattispecie in esame, non vi è incertezza sull'identità della parte, essendo ben chiaro che e Parte_1 Parte_2
abbiano agito nella qualità di legali rappresentanti dell' , solo che Controparte_1
corrisponde al profilo di una parte (il legale rappresentante di una s.n.c. che, non dicendosi il contrario, deve supporsi ancora esistente) diversa da quella (socio succeduto a una s.n.c. estinta) che, sola, avrebbe potuto legittimare a introdurre il giudizio di primo grado e, poi, a proporre il gravame che ci occupa.
Né potrebbe ipotizzarsi la figura dell'ultrattività del mandato di recente affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U - , Sentenza n. 29812 del 19/11/2024) con il seguente principio: “in tema di giudizio di legittimità, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente (sia persona fisica, sia persona giuridica) intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina l'inammissibilità dell'atto
d'impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato”, evidentemente non applicabile alla fattispecie in esame in cui l'estinzione della società si è verificata prima del conferimento della procura al difensore per la proposizione dell'appello.
Tuttavia, il vizio non può ritenersi limitato al presente grado di giudizio, come assume l'appellato, dal momento che la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima dell'instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e fa venire in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, a una pronuncia declinatoria di rito (Cass. 31/3/2022, n. 10354, Cass. 19/9/2019, n. 23365, Cass.
21/12/2018, n. 33278, Cass. 23/3/2016, n. 5736, Cass. 8/10/2014, n. 21188).
Invero, la nullità assoluta che consegue alla citazione in giudizio da parte di una società estinta per inesistenza della parte attrice si estende agli atti del conseguente processo e rende inesistente la sentenza. Tale inesistenza va rilevata di ufficio e può essere fatta valere, anche dopo il passaggio della decisione in giudicato formale, con una autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o di
5 decadenza, ovvero con un'eccezione e, altresì, in sede di opposizione all'esecuzione
(cfr. Cass. 26/2/2024 n. 5066; Cass. 2/3/2023, n. 6324, Cass. 10/6/2004, n. 11047).
Detta statuizione di inesistenza della sentenza impugnata, rilevata d'ufficio dalla
Corte adita, è consequenziale alla circostanza che fin dal primo grado del giudizio e abbiano agito nella dichiarata qualità di legali Parte_1 Parte_2
rappresentanti della società estinta, richiamata nell'intestazione dell'atto di citazione e di appello, trattandosi di qualità giuridicamente impossibile in dipendenza dell'avvenuta cancellazione e stante la necessità che il mandato sia conferito da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio (Cass., sez. 6 -3, 22/05/2018, n. 12603;
Cass., sez. 22/01/2020, n. 1392; Cass., sez. 5, 17/06/2021, n. 17360; Cass., sez. 3,
19/05/2022, n. 16225).
Si ravvisano le ragioni, ai sensi della previsione di cui all'art.92 c.p.c. nella sua previsione vigente ratione temporis, per dichiarare interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio in considerazione del comportamento processuale degli appellanti che hanno agito nella dichiarata qualità di legali rappresentanti della società estinta e dell'appellata che ha eccepito tale difetto solo per il presente grado di giudizio.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante e per le ragioni innanzi dette, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 17/2022 pronunciata dal Tribunale di
Benevento in data 11 novembre 2022, così provvede:
a) dichiara l'inesistenza della sentenza n. 17/2022 pronunciata dal Tribunale di
Benevento in data 11 novembre 2022;
b) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio il 30 gennaio 2025.
6 La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore
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