Sentenza 27 aprile 2004
Massime • 1
Il requisito dell'apparenza della servitù richiede la sussistenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù stessa; in particolare, in riferimento alla servitù di passaggio, anche se è sufficiente ad integrare l'apparenza l'esistenza di un sentiero formatosi per effetto del calpestio, occorre che, dal suo tracciato o da altra opera o segno di raccordo su di esso esistente si possa desumere, senza incertezze o ambiguità la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente che l'esistenza dell'opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell'utilità del fondo dominante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, in una situazione in cui il proprietario del fondo asseritamente dominante passava per il fondo servente attraverso due diversi sentieri, i quali erano funzionali sicuramente alle attività svolte nel fondo servente, mentre non risultavano segni inequivocabili atti a far ritenere che i passaggi fossero stati creati per l'utilità del fondo asseritamente dominante).
Commentario • 1
- 1. L'usucapione delle servitù di passaggioFrancesco Isola · https://www.diritto.it/ · 15 gennaio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2004, n. 8039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8039 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2004 |
Testo completo
M - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 3 SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITUD ( Allio 0 ·ACIARENZA- Composta dagli Illami s ri gis ati: 08 - Presidente R.G.N. 8041/01 Dott. Vincenz PETRA Cron. 15453 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Rep. 1302 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud.19/12/03 - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANITA' LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 28, presso 10 studio dell'avvocato MANILIO GRAMSCI A difeso dall'avvocato GIUSEPPE TODINI, giusta FRANCHI, delega in atti;
- ricorrente-
contro
NT BR, NT RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso 10 studio D'OTTAVI, difesi dall'avvocato ANTONIO MASTRANGELI, giusta delega in atti;
controricorrenti 2003 - avverso la sentenza n. 409/00 della Corte d'Appello di 1797 -1- 言 ROMA, depositata il 09/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZ ZACANE;
udito l'Avvocato TODINI Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso, l'inammissibilità 3 -2- 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16.1.1995 il Tribunale di Frosinone rigettava la domanda con la quale i fratelli NC e UN AN, in qualità di proprietari del fondo sito in Veroli, località La Vittoria, foglio catastale 90, partita 312347 p.93 e partita 312344 p.253 pedonale, avevano chiesto che tale immobile fosse dichiarato libero da servitù di passo a favore del contiguo terreno di AN NI il quale, dopo averla esercitata per tolleranza, aveva ottenuto dal Pretore diloro Frosinone una pronuncia di reintegra nel possesso;
; la stessa sentenza, poi, in accoglimento di una riconvenzionale, dichiarava l'usucapionedomanda della servitù di passaggio pedonale in favore del NI esercitabile negli stradelli identificati ed insistenti sul fondo medesimo. A seguito di impugnazione da parte di NC e UN AN cui resisteva il NI, la Corte di Appello di Roma con sentenza del 9.2.2000 dichiarava l'inesistenza di servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà del NI ed a carico del fondo di proprietà dei AN. La Corte territoriale, premesso che il Tribunale aveva giustificato il passaggio 3 esercitato dal NI sul fondo dei AN sulla base dei buoni rapporti intercorsi in passato tra le parti, rilevava che peraltro il giudice di primo grado non aveva tratto le conseguenze derivanti da tali circostanze, ovvero che tale passaggio doveva essere attribuito ad un comportamento di tolleranza da parte dei AN;
inoltre quel passaggio, che aveva luogo su più tracciati, presumibilmente utilizzati dagli appellanti per l'esercizio della propria attività di raccoglitori di latte proveniente anche dal confinante terreno del NI non poteva recare turbamento né impedimento - ad essi nell'utilizzazione del proprio fondo, considerato altresì che verosimilmente i AN usufruivano di quei percorsi per la coltivazione del fondo stesso. Del resto, aggiungeva il giudice d'appello, qualora i AN avessero voluto consentire ai componenti della famiglia NI il passaggio sul proprio terreno, il passaggio stesso non sarebbe stato esercitato su più strade, circostanza che si ricollegava ad una tolleranza e ad una compiacenza da parte degli appellanti. Infine la Corte territoriale escludeva la sussistenza della prova dell'apparenza di un utilizzo del passaggio solo a favore del fondo del NI, essendo invece emerso che tale passaggio veniva esercitato anche per le necessità del fondo AN, considerate le diverse attività su questo espletate e la correlativa esigenza di servirsi anche di quei tracciati. Per la cassazione di tale sentenza il NI ha proposto un ricorso affidato ad un unico motivo cui hanno resistito con controricorso NC e UN ricorrente ha successivamente AN;
il depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo proposto il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1168 e seguenti c.c. e 116 c.p.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato che il passaggio esercitato dal NI sul fondo dei AN non poteva recare turbamento ○ impedimento a questi ultimi;
in proposito osserva che avrebbe dovuto escludersi la tolleranza dei AN in ordine all'esercizio del passaggio da parte dei NI sui due sentieri a tal fine utilizzati, considerato che, secondo gli stessi testi RI e LI NI citati dal giudice di appello, tale uso non era limitato alla 5 sola raccolta del latte, ma era finalizzato anche all'accesso alla strada pubblica della Vittoria. Il ricorrente evidenzia inoltre l'illogicità sentenza impugnata secondo cui dell'assunto della il passaggio dei NI sul fondo di proprietà dei AN avrebbe dovuto escludere il pari uso dei due sentieri da parte di questi ultimi, posto che l'apparenza, se esiste, riguarda tutti coloro che se ne servono. Il NI infine rileva che il giudice di appello non ha valutato nel loro complesso tutte le considerato che un simile risultanze istruttorie, apprezzamento avrebbe determinato una decisione diversa da quella adottata. La censura è infondata. La Corte territoriale, dopo aver esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che il passaggio esercitato dal NI sul fondo di proprietà dei AN avveniva per effetto di un comportamento tollerante da parte di questi ultimi, ha poi escluso il requisito dell'apparenza, necessario, ai sensi dell'art.1061 C.C., per l'acquisto della servitù; in proposito ha affermato, in ordine ai due tracciati attraverso i quali il NI pretendeva di esercitare il passaggio in questione, 6 i che l'uno tagliava trasversalmente il fondo di proprietà degli appellanti e l'altro ne lambiva il perimetro, così evidenziando la destinazione di entrambi i percorsi ad essere utilizzati da parte dei AN, esercenti l'attività di raccoglitori di latte proveniente anche dai NI, e quindi pure mediante l'accesso di costoro direttamente dal proprio fondo. Il giudice d'appello, pertanto, con di fatto congruamente motivato e apprezzamento privo di vizi logici ha accertato che i due suddetti passaggi erano funzionali alle esigenze del fondo di proprietà dei AN, considerate le diverse attività da costoro svolte su di esso, mentre, per altro verso, non era emerso in modo inequivocabile che tali tracciati fossero stati predisposti per un utilizzo esclusivo del fondo di proprietà del NI: in proposito è significativo il sopra richiamato accenno all'uso di due percorsi da parte dell'attuale ricorrente per trasportare il latte proveniente dal proprio fondo ai AN che svolgevano attività di raccoglitori di tale prodotto. Orbene le richiamate affermazioni del giudice di appello sono sufficienti di per sé a sorreggere 7 la decisione adottata. E' noto che il requisito dell'apparenza della servitù richiede la sussistenza di una situazione di fatto caratterizzata da opere inequivocabilmente destinate, per la loro struttura e funzionalità, all'esercizio della servitù medesima, così rivelando inequivocabilmente l'onere gravante su un fondo a vantaggio di un altro fondo. riferimento alla servitù diCon specifico passaggio, poi, ai fini del requisito dell'apparenza, non è sufficiente accertare l'esistenza di una strada, di un sentiero o di un viottolo sul fondo servente, ma Occorre che dallo stesso tracciato sia consentito desumere, senza incertezze ambiguità, che esso è stato predisposto al servizio del fondo dominante (Cass.
8.7.1976 n.2575); una servitù di passaggio può dunque considerarsi apparente, e quindi suscettibile di acquisto per usucapione, anche se è esercitat A solo attraverso un sentiero naturalmente formatosi per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare senza incertezze ed ambiguità la sua funzione visibile e permanente di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente, secondo l'apprezzamento del 8 " giudice di merito che, se congruamente motivato, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità (Cass. 11.4.1996 n.3405; Cass. 29.8.1998 n.8633). L'esigenza poi che i segni о le opere che integrano il requisito dell'apparenza costituiscano un inequivoco indice del peso imposto al fondo dal vicino implica, nel caso (ricorrente appunto nella fattispecie) in cui si tratti di opere che ricadono interamente nel fondo servente, al quale servono 0 possono servire, la presenza di un segno di raccordo (non necessariamente fisico ma) almeno funzionale dell'opera con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che l'opera è anche in funzione dell'utilità di questo (Cass.
9.2.1995 n.1456). Tale indirizzo appare di indubbio rilievo nella fattispecie, dove, come si è visto, i due percorsi che attraversano il fondo dei AN si sono funzionali alle diverserivelati oggettivamente attività espletate da questi ultimi sulla loro proprietà, mentre, sempre secondo l'apprezzamento del giudice di merito, non sono risultati segni inequivocabili per ritenere che tali passaggi fossero destinati alla sola utilità del fondo del NI. 9 T Neppure appare fondato l'assunto del ricorrente secondo il quale l'apparenza, se esiste, giova per tutti quelli che se ne servono. l'accertamento del requisito Infatti dell'apparenza e quindi dell'esistenza di opere e permanenti rileva, ai sensi visibili dell'art. 1061 c.c., sotto il profilo di un elemento indispensabile per l'acquisto delle servitù per usucapione о per destinazione del padre di famiglia, con riferimento quindi ad un rapporto di fatto o funzionale con il preteso fondo dominante, mentre la destinazione di opere di tale natura all'utilità dello stesso fondo in cui esse si trovano non riguarda il profilo dell'apparenza, ma CONNESSE semmai quello diverso della facoltà comune all'esercizio del diritto di proprietà da parte del titolare di tale fondo, facoltà che possono risultare limitate, tra l'altro, proprio per l'esistenza di un peso imposto su quel fondo per altro fondo appartenente ad unl'utilità di un diverso proprietario;
nella fattispecie una simile evenienza è stata appunto esclusa dal giudice di appello sulla base dell'accertamento che i due tracciati che attraversano il fondo di proprietà dei AN trovano la loro oggettiva 10 giustificazione in rapporto ad una specifica utilità di tale fondo, mentre le suddette opere non presentano caratteri di inequivocabile destinazione al servizio del fondo di proprietà del NI. Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio. Cosi deciso in Roma il 19.12.2003 Pres.н еуравлю View Женевшие ежити IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Maria Di Nuzzo 27 APR. 2004 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di NuzzZO По блоге 11