Articolo 5 della Legge 26 febbraio 1952, n. 67
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 marzo 1952
Art. 5.
L'assunzione, la conferma in servizio e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei, sono disposte con contratti di lavoro conformi agli allegati 1, 2 e 3 della presente legge.
Tali contratti vengono approvati con decreto Ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.
Entrata in vigore il 1 marzo 1952