Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 24130/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 24130/2023 R.G.,
e vertente tra
(C.F.: ), residente in [...] C.F._1
Vicinale S. Aniello, elett.te dom.to in Napoli, alla Via A. Scarlatti n. 55, presso lo studio dell'Avv.to Luigi BASELICE (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposi- zione;
- Opponente
contro
(P. Iva ) con sede in Milano, alla Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Della Trivulziana n. 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempo- re, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.to Raffaele
ZURLO (C.F. ) e dall'Avv.to Andrea ORNATI (C.F. C.F._3
, elett.te dom.ta in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Ta- C.F._4
viani n. 170, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposta
Conclusioni:
Per parte opponente:
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In via preliminare chiede di dichiarare l'improcedibilità della domanda per nul- lità della mediazione, come si evince dalla documentazione agli atti, l'istituto di mediazione presso cui è stata depositata la mediazione ha sede a Catanzaro e il mediatore nominato ha il proprio domicilio professionale a Taranto e pertanto il mediatore adito è incompetente per territorio. Nel merito non è stata provata la legittimazione dell'opponente - - che non solo ha disconosciuto le Parte_1
sottoscrizioni del contratto ma si è dichiarata - totalmente estranea allo stesso -
e vittima di furto di identità. Inoltre la stessa non ha dato prova della CP_2
propria legittimazione attiva in quanto non ha prodotto agli atti il contratto di cessione individuale del credito nè altra documentazione che possa attestare
l'avvenuta cessione del contratto e del credito. Conclude chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e di dichiararsi improcedibile la domanda dell'opposta; in su- bordine di dichiararsi che nulla è dovuto dalla sig.ra in quanto Parte_1
estranea ai fatti di causa.
Per parte opposta:
La impugna e contesta ogni deduzione, difesa e domanda avversa, ri- CP_1
portandosi integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti. Si chiede la revoca dell'ordinanza del
02/01/2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 10/12/2024, nella parte in cui Ill.mo Giudicante ha disatteso l'istanza di veri- ficazione ex artt. 216 e ss. c.p.c., così come articolata negli scritti difensivi e, per
l'effetto, ha rinviato per i predetti incombenti. Si insiste, pertanto, nell'accoglimento dell'istanza di verificazione come formulata in atti. Nella de- negata ipotesi di rigetto dell'istanza di revoca in oggetto, si chiede, previo riget- to di ogni richiesta istruttoria avversaria, di impugnare e contestare ogni dedu- zione, difesa e domanda avversa, riportandosi integralmente ai nostri scritti di- fensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti, e di pre-
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cisare le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta, insistendo per
l'integrale accoglimento delle stesse, che per brevità si intendono integralmente riportate e trascritte. Infine, si chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Veniva opposto il decreto ingiuntivo n. 5559/2023 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 19.09.2023 su ricorso di (nel prosie- Controparte_1 guo “ ”), e per essa quale procuratore KRUK Italia S.rl., con il quale veni- CP_1
va ingiunto a di pagare entro 40 giorni dalla notifica la Parte_2 somma di € 15.821,10, oltre interessi al tasso legale e sino al soddisfo, spese del- la procedura liquidate in € 145,50, ed € 567,00 per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, in ordine ai rapporti contrattuali nn. 9407703 (finanziamento), 9712541 (finanziamento) e
105341723 (conto corrente).
Per esattezza, la società ricorrente precisava di essere cessionaria del credito ori- ginariamente in titolarità di UniCredit S.p.a. discendente da un finanziamento (v. doc. nn. 6, 7, 8 e 9 fascicolo monitorio); agiva, quindi, in giudizio formulando istanza monitoria in atteso il mancato ripianamento della suddetta esposizione debitoria di . Pt_1
Nell'opporsi all'ingiunzione, in via preliminare, eccepiva la Parte_1
carenza della titolarità del credito in capo all'opposta; quanto al merito,
l'opponente impugnava e contestava la documentazione prodotta in sede monito- ria, rappresentando di non aver sottoscritto i contratti allegati ed asserendo l'inadeguato criterio di calcolo circa il quantum del credito azionato in monitorio e l'insufficienza della esibizione degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB su cui fondare la pretesa creditoria.
In particolare, eccepiva la nullità dei contratti posti a fondamento della pretesa spiegata in monitorio ai sensi dell'art. 117 TUB, sottolineava la natura vessatoria della clausola per gli interessi sulle rate non scadute, nonché l'incauto affidamen- to del credito da parte degli istituti bancari.
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Concludeva, dunque, chiedendo di accogliere la presente opposizione giacché fondata in fatto e/o diritto e di revocare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando- ne la condanna di pagamento.
Il tutto, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. della opposta e con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione in CP_1
quanto infondata in fatto ed in diritto, insistendo per la concessione della provvi- soria esecutività del d.i. per cui è causa.
Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di ius postulandi e rappresentava di aver fornito adeguata prova della cessione che ha interessato il credito oggetto dell'istanza monitoria, contestando l'eccezione rela- tiva alla carenza di titolarità promossa da parte opponente. In più, rappresentava sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo de quo e sull'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni rese con firma digi- tale apposte ai contratti da cui discende il credito ingiunto.
Orbene, in conclusione, chiedeva in via pregiudiziale, di rito - dichiarare
l'inammissibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo in quanto priva di procura alle liti;
In via pregiudiziale, ma gradata, concedere alla
[...]
il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via prelimi- CP_3
nare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 5559/2023, R.G. n. 17550/2023, del 15.09.2023 emesso dal
Tribunale di Napoli, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 5559/2023, R.G.
n. 17550/2023, del 15.09.2023 emesso dal Tribunale di Napoli. In via subordina- ta, nel merito, condannare, in ogni caso, la Sig. al pagamento in favore Pt_1
della società della diversa, maggiore o minore somma Controparte_1
che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
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Veniva concesso il termine per la proposizione del procedimento obbliga- torio di mediazione (v. verbale del 5.06.2024).
In data 28.2.2025, la causa veniva assegnata in decisione a seguito di discussione orale.
In via preliminare, va ritenuta procedibile la domanda essendo stata espletata la mediazione, sebbene con esito negativo (v. doc. verbale procedi- mento di mediazione n. 997/2024 agli atti).
A tal proposito, va chiarito che l'eccezione di improcedibilità spiegata da parte opponente non ha pregio di essere accolta siccome la Camera di Mediazione e
Conciliazione organismo presso cui è stato svolto il procedimen- CP_4
to di cui trattasi nel caso di specie, è competente territorialmente (secondo la di- sciplina disposta dall'art. 4, comma primo, del d.lgs. 28/2010) a nulla valendo che il mediatore-persona fisica della procedura abbia domicilio professionale presso Taranto, come rilevato dalla Pinto.
Ancora preliminarmente, quanto al difetto di ius postulandi eccepito dalla socie- tà opposta, va rilevata l'esistenza del presupposto della rappresentanza proces- suale di parte opponente ai fini del corretto esperimento dell'opposizione a de- creto ingiuntivo.
Invero, risulta agli atti la procura ad litem rilasciata da , la cui firma Parte_1
veniva autenticata dall'avv. Luigi Baselice, nella qualità di difensore di parte opponente.
Va rilevato, altresì preliminarmente, che proponeva opposizione Parte_1
eccependo, tra l'altro, la mancanza di prova di titolarità del credito in capo all'opposta, la quale non avrebbe dimostrato che il credito nei suoi confronti rientrasse tra quelli oggetto di cessione.
In materia di contestazione della reale titolarità attiva (o passiva) del diritto so- stanziale dedotto in giudizio si è affermato che la relativa questione attiene al merito della causa, e dunque alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., la parte che pro- muove un giudizio è tenuta a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve provare di essere titolare della posizio- ne giuridica soggettiva che la rende parte (Cass., S.U. 2951/2016).
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Il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un pro- blema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario. In particolare, la società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in giudizio, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (così Cass., sent. nn.
24798/2020, 10518/2016, 4116/2016).
Va rilevato che nel caso di specie, vista la contestazione specifica di parte op- ponente ed alla luce della documentazione versata in atti, l'odierna opposta non ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa.
Invero, sebbene parte opposta abbia precisato che il contratto di cessione pro- dotto non debba fare esplicito riferimento al credito controverso, non è possibile evincere tra i crediti oggetto della cessione quello vantato nei confronti dell'odierno opponente.
Lo stesso estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dall'opposta (G.U. n. 118 dell'8.10.2022 doc. n. 03 fascicolo monitorio) contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, non solo non prova, ma non è idoneo a rappresentare il contratto di cessione di cui è causa.
Infatti, il suddetto estratto identifica i contratti oggetto di cessione attraverso specifici requisiti: tra tali criteri, da rispettarsi congiuntamente, emerge
l'inclusione del credito ceduto nella lista depositata presso il notaio Dott.
[...]
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Persona_1
La Spezia e Massa, con studio in La Spezia, piazza Chiodo n. 14, Repertorio numero15465– Raccolta numero 6994, e ivi consultabile (vd. pag. 2 G.U. cit.).
Orbene, l'odierna opposta non ha provato che la posizione debitoria di Parte_3
vestisse ciascuno dei requisiti indicati in Gazzetta, e che dunque il credito rica- desse in quelli effettivamente oggetto di cessione, atteso che dalla certificazione notarile depositata in formato estratto (doc. n. 04 fascicolo monitorio) non è
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possibile evincere con esattezza le pretese creditorie oggetto di cessione in quanto non vengono prodotti gli allegati che ne realizzavano l'elenco.
Infatti, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo la ricorrente indica la sussisten- za tra le parti del rapporto numero 91301949, di tale rapporto non vi è traccia atteso che in realtà, risultano stipulati tra le parti, ben 4 contratti dal codice identificativo del tutto diverso dal predetto.
Non è chiaro come tali n. 4 contratti dal codice identificativo distinto dal
91301949 siano stati fatti ricondurre a tale codice. L'allegato della certificazio- ne notarile infatti, si riferisce esclusivamente a tale ultimo codice e non appare univoco nel ricomprendere i n. 4 contratti di credito intercorsi tra IC e l'opponente azionati con ricorso per decreto ingiuntivo.
Nessun ulteriore criterio di individuazione dei crediti è fornito dalla , CP_1
pertanto, l'eccezione di carenza di titolarità attiva sollevata dall'opponente non
è stata superata, neanche a seguito della produzione della visura camerale, la quale non sortisce l'effetto probatorio voluto dalla opposta.
Si ritiene, dunque, che l'onere sussistente in capo alla consistente nella CP_1
prova della comprensione del credito posto a fondamento della richiesta monito- ria con riferimento alla posizione oggetto del presente giudizio non sia stato soddisfatto, e ciò non consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto delle cessioni (cfr. Cass., sent. n. 21821/2023).
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata l'eccezione pregiudiziale di ca- renza di legittimazione attiva della società opposta in relazione alla titolarità del credito fatto valere dalla con il decreto ingiuntivo n. 5559/2023. CP_1
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione del difetto di titolarità del credito in capo alla . CP_1
Stante l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, rimangono assorbite le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
Non sussistono i presupposti per condannare l'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di € 2.540,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso per spese generali.
P.Q.M
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Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
5559/2023 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 19.09.2023 nei confronti di
; Parte_1
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre Iva, CPA e spese generali come per legge da attribuirsi al procu- ratore antistatario Avv.to Luigi Baselice.
Napoli 28.3.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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