TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7162 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice IE RA, all'esito dell'udienza del 18 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9920/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Marco Parte_1
PU e AE PU
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il funzionario delegato CP_1
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 17.03.2025 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei CP_1
maturati e maturandi dal mese di dicembre 2023, oltre gli accessori di legge.
Deduceva che con decreto di omologa del 01.11.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 1 l. n. 18/80 a decorrere dal mese di dicembre 2023; di aver notificato detta omologa all in data 05.11.2024; di CP_1
aver trasmesso all il modello di pagamento AP 70 in data 15.11.2024; che l CP_1 CP_1
non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l che chiedeva dichiararsi la cessata CP_1
materia del contendere per avere l'Istituto provveduto ad emettere in data 16.05.2025 il provvedimento di prima liquidazione (TE08) con accredito al 09.06.2025. Chiedeva la compensazione delle spese
All'esito dell'udienza del 18 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell' che ha provveduto al CP_1
pagamento oltre il termine di 120 dalla notifica del decreto di omologa.
Pertanto l va condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio e introduzione, nonché con applicazione della riduzione prevista per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE
CONDANNA L A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE CP_1
DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 600,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 18 giugno 2025
La Giudice
IE RA
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice IE RA, all'esito dell'udienza del 18 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9920/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Marco Parte_1
PU e AE PU
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il funzionario delegato CP_1
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 17.03.2025 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei CP_1
maturati e maturandi dal mese di dicembre 2023, oltre gli accessori di legge.
Deduceva che con decreto di omologa del 01.11.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 1 l. n. 18/80 a decorrere dal mese di dicembre 2023; di aver notificato detta omologa all in data 05.11.2024; di CP_1
aver trasmesso all il modello di pagamento AP 70 in data 15.11.2024; che l CP_1 CP_1
non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l che chiedeva dichiararsi la cessata CP_1
materia del contendere per avere l'Istituto provveduto ad emettere in data 16.05.2025 il provvedimento di prima liquidazione (TE08) con accredito al 09.06.2025. Chiedeva la compensazione delle spese
All'esito dell'udienza del 18 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell' che ha provveduto al CP_1
pagamento oltre il termine di 120 dalla notifica del decreto di omologa.
Pertanto l va condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio e introduzione, nonché con applicazione della riduzione prevista per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE
CONDANNA L A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE CP_1
DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 600,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 18 giugno 2025
La Giudice
IE RA
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3