Sentenza 12 dicembre 2014
Sentenza 18 giugno 2019
Ordinanza cautelare 4 luglio 2019
Ordinanza cautelare 5 giugno 2020
Ordinanza cautelare 24 giugno 2020
Sentenza 16 luglio 2020
Ordinanza cautelare 16 luglio 2020
Decreto cautelare 28 luglio 2020
Ordinanza cautelare 11 settembre 2020
Rigetto
Sentenza 25 gennaio 2021
Parere definitivo 15 luglio 2021
Accoglimento
Sentenza 30 luglio 2021
Decreto cautelare 30 luglio 2021
Rigetto
Sentenza 27 settembre 2021
Sentenza 27 ottobre 2021
Decreto presidenziale 5 novembre 2021
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2021
Inammissibile
Sentenza 28 febbraio 2022
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- 1. Senza unanimità deliberazione assembleare nulla se si ledono diritti esclusivi dei condominiDi Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
La Cassazione, nell'affrontare una controversia remota, ritorna sulla rilevabilità d'ufficio delle deliberazioni assembleari nulle e su altre rilevanti questioni: nel condominio, la lesione dei diritti esclusivi dei singoli condomini comporta la nullità della deliberazione assembleare se non c'è l'unanimità. Decisione: Sentenza n. 4726/2016 Cassazione Civile – Sezione II Il caso. Alcune comproprietarie di nove appartamenti agivano in giudizio contro il condominio chiedendo la sospensione dei lavori di realizzazione di un ascensore esterno, la demolizione della “gabbia” in costruzione e il risarcimento dei danni offerti per l'opera illegittimamente eseguita e lesiva della proprietà …
Leggi di più… - 2. TAR Veneto, sezione II, sentenza 10 ottobre 2023, n. 1412https://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO Con ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui il Comune di Vazzola le ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 11.000,00 (undicimila euro/00), per aver realizzato, senza titolo abilitativo, un manufatto destinato all'alloggiamento della centrale termica dell'impianto idro-termo-sanitario dell'Hotel Villa Materninile Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato, sostenendo che il manufatto di cui trattasi non poteva considerarsi realizzato senza titolo abilitativo poiché la ricorrente aveva …
Leggi di più… - 3. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
L'autotutela c.d. esterna al contratto pubblico Di Cesare Valentino Abstract Con il presente elaborato è offerta una disamina sul concreto atteggiarsi dei poteri di autotutela "esterna" al contratto pubblico. Ci si chiederà in particolare se sia ammissibile una autotutela "esterna" caducatoria nella fase successiva alla stipula di tale contratto, non sussistendo per la fase anteriore alla stipula, come si avrà modo di dimostrare, alcuna difficoltà ad ammettere i poteri de quibus. Particolare attenzione verrà inoltre dedicata ai connessi profili disciplinari e all'ammissibilità, in subiecta materia, di un'autotutela esterna di tipo "conservativo". This paper offers an analysis of the …
Leggi di più… - 4. Consulenza, preclusioni e poteri del giudice. Le Sezioni Unite ed il cammino verso la decisione giusta (nota a Corte di Cassazione, Sezioni unite, 1 febbraio 2022,…Roberto Bellè · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Roberto Bellè Ragionando sulle facoltà del consulente d'ufficio si finisce inevitabilmente per affrontare il tema dei poteri del giudice. La pronuncia sugli effetti dell'indagine peritale oltre i confini tracciati dal quesito è così l'occasione per una disamina delle dinamiche cognitive giudiziali. La condivisibile soluzione, diretta a valorizzare poteri officiosi al di là d'un regime di rigide preclusioni, richiede a sua volta una riflessione sulla realtà del processo civile di merito, non sempre adeguata nei fatti al modello delineato dalle Sezione Unite. Sommario: 1. Le indagini peritali nell'art. 194 e nell'art. 198 c.p.c. secondo la lettura delle S.U. - 2. Dal c.t.u. al giudice. …
Leggi di più… - 5. Frazionamento del credito? La Cassazione cambia le regole: la declaratoria di improponibilità non può portare alla perdita del diritto! (Cass. SS.UU. 7299/25)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 2 febbraio 2026
Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE Il CENTRO FLEGREO ha articolato due motivi di ricorso. 1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 111 Cost. e 112 c.p.c. in relazione all'art 360 n. 4 c.p.c. Evidenzia di aver segnalato fin dal primo grado che, laddove i crediti relativi al mese di ottobre 2008 erano di pronta realizzabilità sul piano processuale (tant'è che il relativo decreto ingiuntivo non è stato opposto dalla ASL), per i crediti di novembre, il cui pagamento è stato ingiunto con separato decreto monitorio contestualmente richiesto, sussisteva il rischio dell'intervenuto superamento dei tetti di spesa ovvero della capacità operativa massima. Per questa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12/03/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02042/2025REG.PROV.COLL.
N. 05659/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5659 del 2024, proposto da
-OMISSIS- s.c. a r.l. in iquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Hebert D'Herin, Andrea Gino Giunti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Lorenzo Sommo, Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta n. 58/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aosta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, da parte degli avvocati Giunti e Saracco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società -OMISSIS- s.c. a r.l. in liquidazione ha proposto azione di risarcimento dei danni da essa asseritamente subiti in conseguenza della determinazione n. -OMISSIS- del 19 maggio 2020, con cui il Dirigente del servizio sport e impianti sportivi dell'area A3 del Comune di Aosta ha statuito, per quanto di interesse: “(i) di accertare il sopravvenuto venir meno dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 in capo alla -OMISSIS- s.c. a r.l. e la conseguente inidoneità soggettiva dell'operatore economico alla stipula della convenzione per l’affidamento in concessione della gestione dell'impianto natatorio comunale scoperto, dell’annesso bar e delle relative pertinenze -OMISSIS-; (ii) di revocare la propria determinazione dirigenziale n. 403 del 5.6.20196, nella parte in cui, dopo aver preso atto degli esiti della procedura di gara per l'affidamento in concessione del suddetto impianto natatorio (CIG 777647020E), disponeva l'esecuzione anticipata del contratto di concessione a decorrere dal 6.6.2019; (iii) di non procedere alla stipula del contratto di concessione suddetto per sopravvenuto difetti dei requisiti generali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) in capo all'operatore economico aggiudicatario -OMISSIS- s.c. a r.l.; (iv) di provvedere alla escussione della garanzia definitiva costituita in vista della stipulazione per la cifra di € 34.825,49; (v) di comunicare il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza Regionale (CUC), per quanto di sua eventuale competenza; (vi) di comunicare il presente provvedimento all'ANAC ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza ”; determinazione annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 5/12/2022, n. 10622, passata in giudicato.
In punto di fatto, essa ha esposto:
- di avere realizzato e/o gestito gran parte degli impianti sportivi e natatori siti nel territorio regionale, in particolare assumendo la gestione ininterrotta dal 1997 delle piscine regionali coperte di Aosta, Verrès e Pré-Saint-Didier e dal 2009 della piscina scoperta del Comune di Aosta;
- che con provvedimento n. 4 del 17 gennaio 2019 il Comune di Aosta ha deliberato di procedere all’affidamento in concessione della gestione dell’impianto natatorio comunale scoperto sino ad allora gestito dalla ricorrente, conferendo mandato alla Centrale Unica di Committenza regionale (CUC) per l’espletamento di una procedura aperta;
- di essere stata l’unica a partecipare alla gara effettuando tutte le dichiarazioni richieste e presentando la propria offerta;
- che previa nomina a custode dell’impianto, con nota prot. n. 26968 del 28 maggio 2019, la CUC ha comunicato l’approvazione dell’aggiudicazione e con determinazione n. 403 del 5 giugno 2019, il dirigente del servizio sport e impianti sportivi dell’area A3 del Comune di Aosta ha ordinato l’esecuzione anticipata dal 6 giugno 2019 del contratto, impegnandosi a sottoscriverlo entro 60 giorni dall’aggiudicazione;
- che, nonostante i ripetuti solleciti, tale sottoscrizione è stata più volte posticipata, e, a seguito dell’intervenuta condanna in sede penale (con sentenza del Tribunale di Aosta del 18 febbraio 2020) dei vertici della società -OMISSIS- s.c.a r.l., la stazione appaltante, con il provvedimento meglio individuato in oggetto, ha disposto la revoca dell’aggiudicazione e conseguentemente ingiunto il rilascio dell’impianto;
- di avere proposto, avverso tali provvedimenti, ricorso presso questo T.A.R. che, con decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a. n. 26 del 224 giugno 2020 ha sospeso l’efficacia esecutiva dei predetti provvedimenti;
- che all’udienza camerale del 14 luglio 2020, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare a fronte dell’impegno dell’Amministrazione comunale di consentire la prosecuzione della gestione dell’impianto – di fatto proseguita – sino alla definizione del merito della controversia, conclusasi con sentenza n. 15 del 24 febbraio 2021 con cui il TAR Valle D’Aosta ha respinto il ricorso;
- di avere pertanto – alla luce della reiezione del ricorso – riconsegnato l’impianto e interposto appello dinnanzi al Consiglio di Stato che con ordinanza dell’8 luglio 2021 ha sospeso gli effetti della sentenza impugnata limitatamente all’escussione della cauzione definitiva;
- che con sentenza n. 6204 del 7 ottobre 2021, la Corte d’appello di Torino ha annullato la sentenza del Tribunale di Aosta del 18 febbraio 2020, assolvendo gli imputati con la formula “ perché il fatto non sussiste ”;
- di avere ceduto, giusta atto a rogito Notaio -OMISSIS- rep. n. -OMISSIS- del 20 ottobre 2021, il ramo d’azienda inerente alla gestione delle piscine regionali e della palestra del Pont Suaz in Charvensod alla società -OMISSIS- società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata;
- che, con sentenza n. 10622 del 5 dicembre 2022, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del T.A.R. Aosta facendo salva la riedizione del potere amministrativo.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR Valle D’Aosta per ottenere il risarcimento del danno sofferto per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, tradottosi nell’adozione della determinazione del Dirigente del servizio sport e impianti sportivi dell’area A3 del Comune di Aosta n. -OMISSIS- del 19/5/2020, annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 10622 del 5/12/2022.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Aosta ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 58/23 il TAR Valle D’Aosta ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la società -OMISSIS- s.c. a r.l. in liquidazione ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) erroneo accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva; 2) fondatezza, nel merito, della proposta azione risarcitoria.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna del Comune di Aosta al risarcimento di tutti i danni da essa subiti nella vicenda in esame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Aosta ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 27.2.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con atto per notar -OMISSIS- del 20.10.2021 l’odierna appellante ha ceduto l’intero complesso aziendale alla società -OMISSIS- SSD.
Ai sensi dell’art. 1 del contratto di cessione dell’azienda in esame: “ Le parti prevedono la possibilità di richiedere indennizzi o contributi collegati o conseguenti ai contratti, appalti, concessioni esercitate dalla società cedente ad eccezione di quelle in corso e subentrerà quindi la società cessionaria in ogni diritto e possibilità di stare in giudizio nell’ambito delle suddette eventuali azioni risarcitorie o richieste di contributi ”.
Orbene, ad avviso del Collegio, ai sensi di tale previsione negoziale le cause in corso alla data della cessione rimangono in testa alla società cedente, nel mentre quelle future, rispetto alle quali manchi la certezza, liquidità ed esigibilità, passano alla cessionaria.
4. Conforta tale interpretazione:
a) il dato letterale (“ ad eccezione di quelle in corso ”), da cui emerge che la regola è quella della cessione, mentre l’eccezione è quella delle cause in corso. E poiché la causa risarcitoria non era in corso al momento della cessione (avvenuta nell’ottobre 2021), essendo iniziata nel 2023, si rientra nell’ambito dell’eccezione, e dunque della legittimazione in capo alla cessionaria, e non della cedente, nonché odierna appellante;
b) il fatto che il ricorso al TAR avverso la revoca dell’aggiudicazione (proposto nel 2020, sub n. 39/20 R.G.) aveva ad oggetto soltanto l’azione impugnatoria, ma non conteneva l’azione risarcitoria, neanche a livello di mero preannuncio (non risulta preannunciata azione risarcitoria né nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, né nelle memorie ex art. 73 c.p.a.), la qual cosa rafforza la convinzione che al momento della cessione non si era in presenza di una “ causa in corso ”;
c) l’art. 2559 c.c, che prevede il passaggio automatico dei rapporti giuridici in capo alla cessionaria, rafforzando la tesi della legittimazione attiva unicamente in capo a quest’ultima.
5. Per tali ragioni, reputa il Collegio che la pronuncia di prime cure sia esente da censure, avendo escluso la legittimazione attiva dell’odierna appellante alla luce della corretta applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche.
6. Per tali ragioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Aosta, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad
identificare la parte ricorrente e i soggetti citati nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO