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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6025 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto
“Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)” TRA
, C.F. , rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 sé medesimo, congiuntamente e disgiuntamente, agli avv.ti Mirella Caporale e Antonio Feleppa, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati, in Salerno (SA) al Corso Vittorio Emanuele n. 140; Opponente E P. VA , (già appartenente al Gruppo CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
direz ame .), che agisce in nome e per conto di C.F. Controparte_3 P.IVA_2 che a sua volta agisce in qualità di società di gestione per conto del fondo di investimento alternativo italiano, mobiliare, di tipo chiuso, riservato, denominato ” in persona CP_4 del suo rappresentante, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, v.ti Cosimo Lombardi e Angela Zuolo, unitamente ai quali elettivamente domiciliato in Padova, Via Beato Pellegrino, 26; Opposto Nonché C.F. , in persona dell'Amministratore Delegato p.t., Controparte_5 P.IVA_3 quale mandataria di C.F. in persona Controparte_6 P.IVA_4 dell'Amministratore uni giunta tamente, dagli Avv.ti Gianluca de Lima Souza e Giuliana Di Girolamo, giusta procura in atti, unitamente ai quali elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia n.267; Terzo interveniente
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato il 25.07.2023, parte attorea si opponeva al precetto ricevuto in pari data con cui le veniva ingiunto il pagamento di € 1.538.638,00, oltre spese e competenze di precetto, nella sua qualità di fideiussore della Parte_2
(in prosieguo , in forza di n. 2 contratti di mutuo fondiari e
[...] Pt_2 in data 27 d 06, a rogito del dott. Persona_1
(Repertorio n. 33826, Raccolta n. 13564, registrato avanti l'Agenzia d il 28 dicembre 2006 al n. 7096 Serie 1T), con il quale veniva concesso mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38, D. Lgs. 385/1993, dell'importo di € 10.000.000,00; contratto di mutuo fondiario del 4 luglio 2012, a rogito del dott. (Repertorio n. 39472, Persona_1
Raccolta n. 17485, registrato il 9 luglio 2012 al n. 6834 Serie 1T), dell'importo di € 3.000.000,00. Conveniva in giudizio l'istituto di credito articolando plurimi profili di doglianza. In via preliminare, lamentava il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla parte precettante. Contestava, in particolare, che la pretesa creditoria azionata fosse stata oggetto di cessione in blocco, assumendo che non risultava né pubblicata né notificata ai sensi dell'art. 1264 c.c. l'operazione richiamata, né tantomeno era offerta prova dell'inclusione del credito tra quelli asseritamente ceduti. Lamentava, poi, il difetto di procura in capo al Fondo . CP_4
Nel merito, qualificando la zia prestata come contratto autonomo di garanzia, eccepiva la carenza del diritto ad agire per il recupero coattivo della posta debitoria nei propri confronti, essendo venuta meno la garanzia stessa. In via ulteriore, affermava che, anche a voler ricondurre il rapporto controverso alla fattispecie della fideiussione, vi era nullità assoluta ovvero parziale del contratto in quanto riproduttivo delle clausole invalide dello schema ABI e, ancora, si qualificava consumatore. In ultimo, lamentava la sopravvenuta decadenza di controparte al lume dell'art. 1957 c.c., non essendo stata intrapresa alcuna tempestiva iniziativa esecutiva nei riguardi della società garantita Pt_2
[...] eva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di: “1) Accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, sospendere l'esecutività dei titoli posti a base del precetto sia perché nulli, sia perché non prodotti e non richiamati nell'atto di precetto;
2) Dichiarare la nullità del precetto per difetto di legittimazione processuale e sostanziale;
3) Dichiarare la nullità del precetto per mancata trascrizione e/o indicazione del trasferimento alla precettante del credito nei confronti dei fideiussori, per inesistenza di qualsivoglia modalità di trasferimento del titolo di credito di cui non vi è alcun riferimento o traccia nell'atto di precetto;
4) Dichiarare la natura sostanziale di atto autonomo di garanzia della fideiussione sottoscritta;
5) Dichiarare la nullità della fideiussione per le ragioni rappresentate in atti;
6) Dichiarare la temerarietà dell'intimazione e per l'effetto condannare la al risarcimento del danno per lite temeraria CP_1 ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e com te giudizio, oltre VA, Cpa e spese generali come per legge”. 1.1 Con propria memoria, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, replicava ai singoli profili di contestazione formulati dalla parte opponente. Preliminarmente, evidenziava di aver esibito documentazione comprovante l'avvenuta cessione del credito, eccependo che la parte opponente avesse piena contezza della vicenda traslativa relativa alla titolarità del credito. Quanto alla natura giuridica delle garanzie prestate dalla parte attorea, sosteneva che le doglianze articolate non cogliessero nel segno, essendo evincibile dai contratti di fideiussione sottoscritti il carattere accessorio del rapporto ed essendo espressamente sottoscritte le deroghe pattuite alla disciplina generale. Contestava, altresì, la riconducibilità delle clausole richiamate allo schema ABI, evidenziando che non vi fosse prova di alcuna intesa restrittiva della concorrenza a danno della parte intimata e che, in ogni caso, il termine ex art. 1957 c.c. per l'escussione della garanzia non fosse elasso, essendo intervenuta la risoluzione dei contratti di mutuo sottesi all'incoata azione esecutiva solo con la comunicazione del 12.06.2023, trasmessa sia al debitore in via principale, sia ai garanti. In ultimo, contestava l'avversa domanda di condanna per lite temeraria e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese del giudizio. 1.2 Delibata e sommariamente rigettata l'istanza cautelare all'esito delle verifiche preliminari, con provvedimento del 16.10.2024, il giudizio veniva istruito in via documentale e rinviato all'udienza dell'08.01.2025, di rimessione della causa in decisione, ove veniva trattenuto a sentenza e, poi, rimesso su ruolo istruttorio al fine di vagliare la sussistenza di profili di pregiudizialità con altro giudizio pendente innanzi questo Tribunale – iscritto con RG 2856/2017. Rinviata la causa all'udienza del 02.04.2025, la stessa veniva trattenuta definitivamente per la decisione. 1.3 Con propria memoria depositata in data 23.01.2025, si costituiva altresì la CP_5
quale mandataria di deducendo di aver acquis
[...] Controparte_6 to di cessione in edito controverso nell'ambito di un'operazione per la cartolarizzazione a titolo oneroso e pro soluto, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 3 del 07.01.2025. In ordine ai motivi dell'opposizione, l'interveniente ne evidenziava l'assoluta infondatezza e concludeva per l'estromissione della parte opposta. 2. Le domande avanzate dalla parte opponente risultano infondate e non possono trovare accoglimento. L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico. Va, in apertura, osservato come la natura sui generis dell'azione di oppozione pre-esecutiva si riverbera sul concreto contenuto del provvedimento cautelare ad esso connaturato, il quale non potrà che rapportarsi alla causa petendi azionata e comportare, allora, la delimitazione della sospensione eventualmente concessa, benché formalmente - in ossequio alla lettera della disposizione - all'efficacia esecutiva del titolo, ai motivi dedotti con l'opposizione, con anche solo implicita salvezza, da un lato, dell'azionabilità sotto qualunque altro profilo e, dall'altro, della reiterabilità del precetto che elimini le ragioni di illegittimità eventualmente già delibate, ove possibile e finanche se riferite al titolo esecutivo su cui il precetto stesso si fonda (Cfr. Cass. sez. un., 23/07/2019, n.19889). A tanto discende che le ragioni sottese alla delibazione prognostica dell'istanza cautelare resa in altro giudizio di opposizione a precetto - pendente innanzi a questo Tribunale nei confronti di diversa parte garante per i medesimi titoli esecutivi richiamati dall'atto di precetto odiernamente opposto – non possano assumere rilievo dirimente nel presente. 2.1 Sempre in limine litis, va rilevata l'inammissibilità della domanda concernente l'indeterminatezza ovvero l'erronea quantificazione delle somme oggetto di intimazione, avendo la parte opponente articolato la relativa doglianze oltre il termine dedicato alla precisazione e/o modifica delle domande con la prima memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c. In proposito, va applicato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è improponibile la domanda nuova proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni qualora integri una mutatio libelli e non semplicemente una mera emendatio. Invero, benché la giurisprudenza più recente tenda ad attenuare il rigore del divieto d'introdurre domande nuove, attraverso il riconoscimento dell'ammissibilità di una modificazione della domanda che riguardi anche uno od entrambi gli elementi costitutivi della stessa – petitum e causa petendi – (a condizione che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini una compromissione delle facoltà difensive della controparte, ovvero un allungamento dei tempi processuali, cfr. Cass. civ., sez. II, 6 settembre 2024, n. 23975; Cass. civ., sez. III, 2 novembre 2023, n. 30455; Cfr. Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310), una siffatta modificazione non è tuttavia consentita al di fuori di qualsiasi limite temporale, fino all'assegnazione della causa in decisione, potendo avere luogo, al più tardi, con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (prima della riforma Cartabia), che costituisce l'ultimo momento utile per la modificazione o la precisazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte dalle parti (Cfr. Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2021, n. 3127; Cass. civ., sez. VI, 3 dicembre 2020, n. 27620; Cass. civ., sez. un., 13 settembre 2018, n. 22404). In tal senso, è opportuno precisare che sol la memoria di cui all'attuale art. 171 ter c.p.c. consente all'attore di
“proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”, con la conseguenza che le deduzioni alla stessa successive sono tardive e, dunque, inammissibili. 3. Venendo ai motivi scrutinabili, deve rilevarsi come la cessione di credito in corso di causa determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009). Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la successione a titolo particolare nella titolarità del diritto controverso ha un'incidenza specifica sullo svolgimento del processo solo se avviene mortis causa, determinando l'evento l'interruzione del processo che può proseguire solo nei confronti del successore, previa riassunzione. Diversamente avviene nell'ipotesi di successione a titolo particolare per atto inter vivos, come nel caso di cessione nel credito, in cui la vicenda successoria non impedisce lo svolgimento del processo tra le parti originarie. Nell'ipotesi specifica in cui la cessione avvenga nel corso del processo per l'esecuzione, il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o particolare. La sentenza che definisce il presente giudizio è, pertanto, pronunciata nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., non avendo le parti richiesto o concordato l'estromissione della cedente o la condanna diretta in favore della cessionaria. 3.1 Ancora, l'opponente censura la legittimazione del cessionario. Il profilo di contestazione che rileva concerne la posizione di Controparte_3
- e per essa della sua mandataria
[...] CP_1 CP_2
a dell'istituto di credito in segui e
[...] credito in blocco pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte seconda n. 37 del 27.03.2021, nonché quale gestore del fondo comune di investimento alternativo denominato “Efesto”. Con riguardo a tale ultimo profilo, va anzitutto rilevato come emerga per tabulas che la società cessionaria agisca per conto del , essendone chiaramente richiamati gli estremi della procura conferita Per_2 sin dall'at o. Venendo alla titolarità del credito, va considerata la posizione della cessionaria, quindi la legittimazione della società incaricata di recuperare presso l'odierno opponente il credito in contestazione. Per quanto concerne va rilevato come Controparte_3 nella specifica mater rt. 4 della L. n. 130/1999 - il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 T.u.b.
–e prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto. Il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore (e ai terzi) una conoscenza legale della cessione. Muovendo da tali presupposti, ampia parte della giurisprudenza ha pertanto più volte ritenuto che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrà produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato (in alcuni casi, le sentenze che hanno esaminato funditus la questione ritengono che la prova possa essere raggiunta anche in assenza di contratto di cessione, ma solo se la società veicolo dimostra che il singolo credito rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Fondamentale sul punto la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 l.fall., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione. Si tratta di un orientamento nell'ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che "il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi seppur non "anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito"”. Sul punto, è noto come la giurisprudenza anche di legittimità affronti, da tempo e con andamento altalenante, il tema della prova della esistenza della cessione ovvero della necessità o meno della indicazione precisa di ogni e ciascun credito ceduto nella cessione in blocco ai fini della esperibilità da parte del creditore cessionario, sul piano della legittimazione, delle necessarie azioni di recupero credito. Operando una ricognizione degli orientamenti sviluppatisi in materia, senz'altro superato risulta l'indirizzo secondo il quale, in caso di contestazione della titolarità del credito vantato dalla cessionaria, sarebbe sufficiente la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ad integrare il presupposto dell'invocata legittimazione. Tale adempimento, di carattere pubblicitario e (comunque) sostitutivo della notificazione della cessione del debitore ceduto (tanto in risposta alla deduzione di parte di mancata comunicazione della cessione) non può però di per sé assurgere a prova del trasferimento della posizione debitoria né, fuori da certi parametri, della inclusione del credito controverso nel compenso di quelli oggetto dell'avviso, non attenendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al perfezionamento della fattispecie traslativa né alla produzione del relativo effetto. Il soggetto che pretenda di realizzare coattivamente il credito di cui si assuma titolare è, dunque, tenuto ad uno sforzo probatorio indubbiamente maggiore. Secondo gli approdi giurisprudenziali più recenti, occorre tuttavia distinguere due ipotesi: in caso di contestazioni specificamente dirette non già al contratto di cessione, bensì soltanto all'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, deve ritenersi che il fatto da provare sia costituito unicamente dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Di contro, in caso di specifica contestazione da parte del debitore ceduto della stessa esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere certamente oggetto di prova non potendosi, a tal fine, di regola ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale “notificazione” sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai senti dell'art.58 t.u.b., dalla società cessionaria ai rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (cfr. Cass. ord. del 22/06/2023 n.17944). Una volta precisato il principio alla luce del quale valutare la documentazione depositata, appare palese l'infondatezza della doglianza. Infatti, l'opponente non ha sollevato una specifica contestazione in merito alla esistenza della cessione: la traslazione dell'onere della prova in capo al cessionario della vicenda, nel caso in cui - si ribadisce - della cessione venga revocata in dubbio la stessa esistenza, non vale in alcun modo ad esonerare la parte che intenda disconoscere il trasferimento del credito dall'onere di una non generica allegazione degli elementi dai quale tale negazione origina;
onere che, per vero, risulta mancato nel caso in esame. Invero, l'opponente si è sostanzialmente limitato a contestare l'idoneità dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 27.03.2021 a costituire prova della titolarità del credito in capo alla società precettante. Peraltro, l'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione può ritenersi sufficientemente certa alla luce del tenore dell'avviso e della documentazione complessivamente depositata dalla controparte. Infatti, dal carteggio versato in atti (segnatamente GU Parte Seconda n. 37 del 27.03.2021), emerge che
[...] acquistava pro-soluto (ai sensi della L. Controparte_3 dell'art. 58 del D.lgs. n.385 del 1° settembre 1993), per conto del fondo comune di investimento alternativo denominato dalla stessa istituito e gestito, un portafoglio CP_4 di crediti vantati da resentavano le seguenti caratteristiche “crediti Controparte_7 che: - alla data del classificati dalla rispettiva cedente come “inadempienza probabile” (unlikely to pay), in conformità alla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata e integrata, e tale classificazione è stata segnalata dalla rispettiva Cedente alla Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata;
- derivano, prevalentemente, da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito, anticipazioni su fatture e sconfinamenti di conto corrente;
- derivano da rapporti sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1960 e il 31 dicembre 2020;
- i cui debitori non sono classificati “consumatori” ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (come di tempo in tempo modificato o sostituito)”. È incontestato che la Banca, creditrice originaria, vantava un credito a rischio
“inadempienza probabile” nei confronti della quale debitore in via principale, Pt_2
e dall'estratto della GU allegato si ricava che “l ssivo dei Crediti oggetto della Cessione nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, saranno messi a disposizione da parte della per conto del Fondo (quest'ultima anche per conto della cedente, quale mandatario a tal fine incaricato dalla cedente stesse), ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet di con socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di doValue S.p.A. Controparte_2
(“ITF”) e.it/it/italfondiario”. Dal medesimo estratto p si evince che (per brevità ) veniva incaricata dalla per conto del Fondo Controparte_2
Efesto, di svolgere in relazione ai Crediti oggetto della cessione, inter alia, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento e, quindi, in tale qualità, quale soggetto incaricato “(a) della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei Crediti, nonché (b) delle attività di cui all'articolo 2, comma 6 -bis della Legge 130, in quanto applicabile, ed ogni altra normativa applicabile (il “Servicer”). La medesima è stata inoltre incaricata di porre in essere le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei diti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie”. Peraltro, è documentalmente prodotta prova del conferimento da parte della cessionaria dell'incarico a di CP_2 agire – ora per il recupero dei crediti oggetto di cessione attraverso procura CP_1 speciale au 1.2020, a cura della dott.ssa Notaio in Treviso, Rep. Persona_3
n. 2199, Racc. n. 1693, e successiva modifica e integr ra, autenticata presso il medesimo notaio, Rep n. 2510., Racc. n. 1896, del 24.05.2021. A fronte delle allegazioni prodotte, tenuti in debito conto l'indicato sito web consultabile e gli estremi identificativi forniti dall'opposta, non puntualmente sconfessati ma solo genericamente rinnegati dalle parti opponenti, risulta oltremodo inconferente la contestazione di parte opponente circa l'impossibilità di individuare nell'estratto in G.U. puntualmente il credito oggetto di causa e la sua inclusione tra quelli oggetto di cessione, dal momento che tale indicazione era chiaramente rinvenibile collegandosi alla pagina indicata. 4. Venendo al merito della pretesa e, specificatamente, ai profili di doglianza che involgono il negozio costitutivo della garanzia personale rilasciata dall'opponente in favore dell'istituto di credito, originario creditore, e osservato che i motivi sollevati paiono strettamente connessi, deve rilevarsi come gli stessi possano esaminarsi congiuntamente secondo un ordine logico-sistematico di trattazione. In primo luogo, la parte attorea sostiene che le vicende negoziali che hanno avvinto le parti sin dalla stipulazione del primo contratto di mutuo siano riconducibili allo schema del contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che la garanzia prestata si sarebbe estinta e l'operazione di cartolarizzazione non sarebbe opponibile, non avendo la istante reso una dichiarazione negoziale di accettazione. L'evidenza di ciò si coglierebbe, a suo dire, nella circostanza che l'articolato contrattuale rechi clausole, come quella di pagamento "a prima richiesta", incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, per come regolato dalla disciplina generale. Diversamente, parte opposta sostiene che le argomentazioni siano genericamente formulate e non provate, risultando, invece, evidente dall'esame complessivo dei contratti di fideiussione sottoscritti una stretta correlazione col rapporto fondamentale intrattenuto tra il debitore in via principale e l'istituto di credito. Chiarisce, infatti, che ove fossero previste deroghe alle norme codicistiche, le stesse venivano espressamente pattuite e insiste nel rilevare che la garanzia resa sia assolutamente compatibile con l'accessorietà che caratterizza l'impegno fideiussorio. Tanto premesso in ordine alle tesi difensive, la censura in parola sollecita un'indagine complessiva del rapporto di garanzia in commento, a partire dal dato letterale recato dalle pattuizioni sottoscritte. La garanzia personale di parte opponente è stata prestata direttamente nei contratti di mutuo fondiario del 27 dicembre 2006 e del 4 luglio 2012 ove, all'art. 5 di ciascun contratto recato in atti, è chiarito che l'opponente, insieme con gli altri garanti, prestava fideiussione pro-quota (nei limiti di valore espressamente menzionati) per l'adempimento dell'obbligazione di parte mutuataria derivante dagli mutui erogati e le condizioni disciplinanti il vincolo in esame venivano poi esplicitate negli allegati ai contratti medesimi, rubricati come “Capitolato di patti e condizioni generali”. Ebbene, l'esame della documentazione esibita consente di sussumere la garanzia prestata dall'opponente nello schema della fideiussione, non apparendo da prediligere una ricostruzione nel senso dell'autonomia del vincolo. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione ordinaria, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia (cfr. Cass. civile sez. III, 15/11/2004, n. 21585). Come spiegato da Cass. n. 25914/2019, "il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, pertanto, per l'assenza dell'accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale, propria della fideiussione" (in senso conforme, Cass., sez. U, n. 3947/2010, cit;
Cass., 17/06/2013, n. 15108; Cass., 31/07/2015, n. 16213; Cass., 14/06/2016, n. 12152; Cass., 28/3/2017, n. 7883; Cass., 11/12/2018, n. 31956). La caratteristica fondamentale del contratto di garanzia autonomo, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione, è la carenza dell'elemento dell'accessorietà, per cui il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni né in ordine alla validità né all'efficacia del rapporto di base, è di palmare evidenza, che detti elementi, che caratterizzano il contratto autonomo di garanzia e lo differenziano dalla fideiussione ordinaria, devono necessariamente essere esplicitati nel contratto con l'impiego di specifiche clausole idonee ad indicare la esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l'estinzione del rapporto (cfr. Cass. 23 giugno 2000, n. 8540, ove il rilievo che a fronte della qualificazione della garanzia come fideiussoria ordinaria, soggetta, in quanto tale, alla sorte del debito principale, la parte che faccia valere la diversa configurazione di detta garanzia come autonoma, e, quindi, svincolata dal debito principale, ha l'onere di dedurre gli elementi oggettivi sui quali tale configurazione si fonda;
v. anche Cass. 07/01/2004, n. 52). In altri termini, l'obbligazione autonoma di garanzia assume, rispetto al rapporto debitorio principale, un carattere certamente più elastico, di semplice collegamento-coordinamento tra obbligazioni, laddove, invece, non può trarsi argomento per l'autonomia della garanzia dalla presenza di deroghe espresse alla disciplina fideiussoria generale, sicché è destinata a permanere l'accessorietà col credito principale ogniqualvolta sia richiesto l'adempimento della medesima obbligazione pecuniaria dovuta dal debitore principale. Nel caso di specie, al di là del nomen iuris utilizzato, si desumono indici idonei a ritenere sussistente il carattere di accessorietà della garanzia prestata rispetto al rapporto fondamentale, con conseguente subentro, a pieno titolo, della cessionaria nei rapporti di garanzia vantati dall'istituto bancario, poi resosi cedente. Invero, non pare sintomatica della volontà di svincolare la garanzia dal rapporto sottostante, la previsione della clausola che dispone che il fideiussore sia tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole dal debitore principale per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Detta previsione, ponendo l'obbligo di pagamento "a semplice richiesta scritta" (e non "a semplice richiesta e senza eccezioni"), non elide in nuce la possibilità per i garanti di opporre al creditore eccezioni concernenti il rapporto base e, con essa, l'accessorietà della garanzia, bensì si limita a posticipare, rispetto al pagamento, la possibilità per il fideiussore di formulare tali eccezioni, in conformità con l'effetto della tipica clausola di cui all'art. 1462 c.c. (cfr. sul punto Corte Appello Napoli sez. VII, 02/08/2023, n. 3647). Manca, infatti, una pattuizione derogatoria delle eccezioni proponibili con riguardo al rapporto fondamentale. Ed infatti, la parte ha assunto l'obbligo di adempiere proprio l'obbligazione principale della società garantita e non l'impegno di tenere indenne il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. La garanzia in esame appare, in conclusione, riconducibile allo schema tipico della fideiussione, non risultando suffragata la tesi esposta da parte opponente. 4.1 Ciò posto in punto di qualificazione del rapporto, deve procedersi ad esaminare gli ulteriori motivi di censura proposti da parte opponente, la quale adduce l'assoluta invalidità delle fideiussioni sottoscritte in favore della società in quanto recanti clausole Pt_2
- conformi alle clausole n. 2), n. 6) e n. 8) (clausole nza, deroga al rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. e sopravvivenza) - violative dell'art. 2 comma 2 lett. A) della Legge n. 287/1990 in relazione allo schema ABI sanzionato da Banca d'Italia, perché in contrasto con norme imperative e paventa, al riguardo, la propria debolezza contrattuale in quanto consumatore nel rapporto in scrutinio. La Suprema Corte di Cassazione è, ormai, costante nell'affermare che compete all'attore che deduca l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale provare il carattere uniforme della clausola che si assuma essere oggetto dell'intesa stessa (cfr. Cass., sentenza n. 13846 del 22/05/2019). L'opponente non ha formulato istanze di prova al riguardo, né ha dimostrato l'effettiva sussistenza dell'applicazione uniforme dello schema negoziale oggetto di causa e quindi dell'intesa anticoncorrenziale lamentata, né ha provato il concreto pregiudizio che avrebbe subito per effetto della stessa. Né può considerarsi sufficiente, al riguardo, la produzione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005, emesso in relazione alla natura della delibera ABI del 2003. Non vi è stato accertamento, infatti, del fatto che le clausole di cui parte opponente lamenta la nullità siano state inserite nel contratto fideiussorio oggetto del presente procedimento in forza di un accordo anticoncorrenziale (allegato solo genericamente), così come non può peraltro dirsi dimostrato che il loro inserimento nel contratto per cui è causa abbia leso la libertà contrattuale e gli interessi concreti del garante. Peraltro, le clausole per le quali la parte invoca l'invalidità risultano approvate specificatamente ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. (cfr. documentazione in atti, in particolare gli allegati dei contratti di mutuo fondiari denominati “Capitolato di patti e condizioni generali”, artt. 3 bis, rubricati “Condizioni generali disciplinanti le fideiussioni”, ove sono riprodotte le clausole derogatorie della disciplina generale di fideiussione). Tanto vale osservare anche con riguardo alla dedotta natura vessatoria delle clausole riproduttive dello schema ABI. Ed infatti, benché un'intesa vietata possa essere dannosa anche per un soggetto che non vi abbia preso parte, di talché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. n. 287 del 1990, non è tuttavia sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti. In altri termini, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. in motivazione, Cass. n. 30383 del 2024) i contratti di fideiussione "a valle" dell'intesa sanzionata dall'allora Autorità Garante, con il provvedimento n. 55 del 2005, sono stati ritenuti parzialmente nulli, nel quadro di applicazione dell'articolo 1419 cod. civ., dalla pronuncia resa da Cass., SU, n. 41994 del 2021, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti: salvo che, in altri termini, non risulti che senza le tre clausole i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione. Ma, come si legge nella recente pronuncia della Cassazione n. 30383 del 2024, spetta "a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto". Sicché è destituita di qualunque fondamento la pretesa di veder rilevata d'ufficio dal giudice la totale nullità della fideiussione perché le parti non avrebbero concluso il contratto in mancanza delle tre clausole, laddove stesse non abbiano dedotto e provato siffatto assetto della loro volontà (cfr. da ultimo Cass. n. 8669/2025). Peraltro, la rilevazione della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, che nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite si produce di default,
“richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata". Nella fattispecie in esame, le argomentazioni dell'opponente non paiono adeguate a ritenere dimostrata l'invocata nullità assoluta ovvero parziale delle garanzie prestate. E nemmeno può sottacersi che, quand'anche si fossero accertate con rilevazione d'ufficio nullità parziali dei contratti di garanzia in scrutinio, le stesse non avrebbero intaccato il diritto di agire in executivis della parte opposta nei confronti del garante. Dal compendio documentale versato in atti, si rinviene, infatti, prova del fatto che parte opposta, divenuta cessionaria del credito controverso, abbia informato tempestivamente l'opponente – con comunicazione resa a mezzo pec in data 12.06.2023 - della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista ai sensi dell'art. 1456 c.c. dai mutui fondiari del 2006 e del 2012, rispettivamente prevista agli artt. 8 e 9 dei contratti medesimi, e conseguentemente abbia proceduto ad intimare già con la missiva il pagamento del dovuto sia alla debitrice principale, la società sia ai garanti, espressamente richiamando Pt_2 tanto i titoli esecutivi, tanto le fideius te a garanzia dell'obbligazione principale. Vi è dimostrazione, dunque, che la parte precettante abbia agito legittimamente in forza di titoli dotati di valenza esecutiva e di idonei contratti di garanzia. Pertanto, anche a voler ammettere un'incidenza diretta della nullità dell'intesa anticoncorrenziale sui contratti di fideiussione stipulati, come argomentata da parte opponente, non si potrebbe ipotizzare una nullità parziale del contratto “a valle” tanto estesa, da deprivare di validità ed efficacia l'intentata azione esecutiva a carico del fideiussore. 4.2 In ultimo, per completezza espositiva, si rappresenta come neppure sia comprovata la decadenza eccepita. Sul punto, va rimarcato come concorde giurisprudenza di legittimità argomenti che la invocata decadenza violazione del termine ex art. 1957 c.c. possa essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico (cfr. Cass. 8839 del 13/04/2007; Cass. 2006, n. 394; vedi anche Cass. 2006, n. 2263 sulla derogabilità in generale delle norme dettate dall'art. 1957 c.c.). L'arresto interpretativo in esame esclude che la disposizione dell'art. 1957 c.c. sia inderogabile, non desumendosi tale carattere dal tenore letterale della norma né dalle posizioni, anche più risalenti, espresse dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4871/1988 e Cass. 4637/2002). La deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. né rientra nell'elencazione tassativa di cui si è detto, né determina un aggravamento dell'obbligazione del garante, il cui contenuto resta sostanzialmente inalterato (in tal senso v. C. Appello di Milano 21/03/2024), piuttosto, cagiona una mera semplificazione della posizione contrattuale del creditore, limitatamente all'esclusione di un onere di tempestiva azione nei confronti del debitore principale. Inoltre, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008). Nel caso de qua non risulta affatto maturata l'invocata decadenza a carico della parte precettante, la quale ha manifestato con la comunicazione del 12.06.2023 la volontà di azionare il proprio diritto alla risoluzione dei contratti di mutuo fondiario stipulati con la società debitrice in via principale, con conseguente esigibilità delle obbligazioni pecuniarie in essi dedotte, e, poi, ha agito tempestivamente con la richiesta di pagamento recata dall'atto di precetto impugnato nei confronti del fideiussore. Pertanto, anche sotto tale profilo, l'opposizione va respinta. Al complessivo rigetto consegue l'assorbimento della domanda spiegata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte opponente. 6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, atteso il rigetto della domanda attorea, le stesse vanno poste integralmente a carico dell'attore, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. A tal riguardo, va puntualizzato che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Al lume di tali considerazioni, le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 851,00 fase introduttiva del giudizio: € 602,00; fase decisionale € 1453,00; totale: € 2906,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. Rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata da;
Parte_1
2. Condanna parte opponente pese di lite Parte_1 in favore della parte opposta che si 6,00 per competenze legali, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Salerno il 14.04.25
IL GIUDICE Alessia Pecoraro