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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3308 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composto dai sig.ri Magistrati
Dott.Vincenza Totaro Presidente
Dott. Raffaella Genovese Consigliere relatore
Dott. Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19.06.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2196/2019 R.G. Aff. Contez. civili, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Longobardi e Parte_1
Massimo Fortunato e con gli stessi elettivamente domiciliato in via Leopardi n.5
– Castellammare di Stabia (NA)
A ppella nte
E
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e con la stessa elettivamente domiciliata in via A. Diaz n° 11 – Napoli
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.03.2016 convenne in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli - sezione civile - l'odierna appellata proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 13020 del
1 28.01.2016 (notificata in data 03.02.2016), con la quale l
[...]
, sede di Napoli, sulla Parte_2 scorta del verbale di contestazione e sequestro elevato in data 26.09.2011 dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata, gli aveva ingiunto di pagare (in solido con ) la somma di euro 20.000,00, a titolo di sanzione CP_2 amministrativa per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c) e d), del R.D.
18.6.1931, n. 773, in particolare per aver consentito l'installazione o comunque l'uso, in luogo aperto al pubblico - quale il di - Parte_3 CP_2 di n.4 apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110
, risultati non in regola con la normativa in vigore. CP_3
Dedusse la sua estraneità ai fatti contestati, in quanto mero dipendente del
[...]
, depositando all'uopo il decreto di archiviazione emesso in data Pt_3
22.11.2011 dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, con il quale erano state archiviate le accuse nei suoi confronti con riferimento ai fatti accertati dalla Guardia di Finanza.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituì l Controparte_1 insistendo con diverse argomentazioni per il rigetto
[...] dell'opposizione.
Con sentenza n.9792/2018 del 12.11.2018, pubblicata in pari data, il Tribunale adito rigettò integralmente il ricorso.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 06.05.2019, chiedendo alla Corte di Napoli – sez.civile, in riforma della sentenza impugnata, di voler dichiarare non dovuta la somma ingiunta. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l con comparsa depositata Controparte_1 il 10.06.2020, concludendo per l'infondatezza dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria di spese del giudizio.
Con decreto n.402/2024 del 12.12.2024 l della Corte Controparte_4
d'Appello di Napoli ha provveduto alla riassegnazione alla Sezione Lavoro e
Previdenza di n.274 processi d'appello in materia di Opposizione ad
Ingiunzione Amministrativa (OIA), tra i quali il presente giudizio sottoposto, pertanto, all'esame di questo Collegio.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare il Collegio rileva che non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità del proposto gravame, in quanto generico e carente degli elementi necessari dettati dalla normativa vigente ratione temporis in materia (art. 342 c.p.c.).
Esso, infatti, appare completo delle censure che intende muovere alla sentenza impugnata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti quanto in punto di diritto nonché degli argomenti, che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione.
Pertanto, i motivi d'appello possono essere scrutinati nel merito.
Con l'odierno gravame censura la sentenza impugnata per non Parte_1 avere il giudice di primo grado ritenuto la sua estraneità ai fatti imputati al titolare del , essendo egli un mero dipendente Parte_3 CP_2 del predetto locale e nonostante il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata in data 22.11.2011 avesse archiviato le accuse nei suoi confronti con riferimento ai fatti accertati dalla Guardia di Finanza in data 26.09.2011.
Ebbene, al riguardo la Corte ritiene di dover condividere le conclusioni a cui è giunto il giudice di prime cure.
Invero, correttamente quest'ultimo ha osservato che le norme sanzionatorie applicate dall' non prevedono che l'autore Controparte_1 dell'illecito amministrativo debba rivestire particolari qualità.
In particolare, l'art. 9, lett. c) e lett. d) dell'art. 110 del R.D. 18.6.1931, n. 773, nella versione applicabile ratione temporis, utilizza il pronome indefinito
“chiunque” consentendo in tal modo di applicare la prevista sanzione amministrativa a qualsiasi soggetto abbia consapevolmente distribuito od installato o comunque consentito, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, l'uso degli apparecchi illeciti.
Si rammenti, ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile
(c.d. preleggi) - che il giudice di ogni ordine e grado è obbligato ad applicare sia in forza dell'art. 101 co.2 Cost. ("I giudici sono soggetti soltanto alla legge") che per effetto dell'art. 113 c.p.c. ("Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto...") – che: "Nell'applicare la legge non si può ad
3 essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".
Ne consegue che nell'interpretare la legge il giudice deve innanzitutto cercare la c.d. interpretazione dichiarativa (lex tam dixit quam voluit), la "regina delle interpretazioni".
Pertanto, a fronte di una interpretazione letterale del dato normativo - che, come abbiamo già detto, riferisce la possibilità di erogare la sanzione amministrativa a “chiunque” abbia consapevolmente distribuito od installato o comunque consentito, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, l'uso degli apparecchi illeciti - il presupposto fattuale per individuare l'autore dell'illecito prescinde da un particolare ruolo giuridico da questi rivestito all'interno dell'organizzazione imprenditoriale.
Nella specie, dalla lettura del verbale del 26.09.2011 emerge che al momento dell'accesso della Guardia di Finanza presso il ” era presente solo Parte_3
, il quale, alla vista dei militari, “premendo un pulsante sotto il Parte_1 bancone in corrispondenza del registratore di cassa, resettava gli apparecchi irregolari, facendone scomparire il gioco illecito sul monitor, non prima che gli operanti ne avessero verificato l'irregolarità” (cfr. p. 6 del verbale).
Dunque, il era ben consapevole della presenza, all'interno Parte_1 dell'esercizio commerciale, di apparecchi di gioco illeciti tanto da essersi attivato per celarli al momento dell'arrivo della Guardia di Finanza mediante l'uso del pulsante posto al di sotto della cassa, con la logica conseguenza che non azionando tale pulsante consentiva l'uso dei giochi agli avventori.
Il non può quindi sostenere di essere estraneo ai fatti accertati nel Parte_1 verbale della Guardia di Finanza rispetto al quale giova, altresì, rammentare che “I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti…” (ex multis Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36573).
A nulla vale l'eccezione di parte appellante secondo cui avendo il giudice penale archiviato il procedimento nei suoi confronti, in quanto mero dipendente, egli non dovrebbe essere chiamato a pagare l'ordinanza-ingiunzione oggi impugnata.
4 Sul punto, infatti, a quanto già sopra affermato, in merito alla irrilevanza della posizione di dipendente dell'odierno appellante, va aggiunto il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (così, di recente, Cassazione civile,
Sez. 3^, ordinanza n. 25438/2023, pubblicata il 29 agosto 2023) secondo cui il decreto penale di archiviazione non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, dal momento che,
a differenza della sentenza di proscioglimento, il decreto di archiviazione presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di alcun genere e non ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata (Cass., Sez. 111, 2 luglio 2010, n. 15699; Cass., Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21089; Cass. 8 marzo
2001, n. 3423; Cass. 21 ottobre 2005, n. 20355; Cass. 13 aprile 2007, n. 8888;
Cass. 18 aprile 2014, n. 8999; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21089; Cass. ord.n.
19931 del 23.09.2020).
Ne consegue, che non può ritenersi essere estraneo ai fatti Parte_1 accertati nel verbale della Guardia di Finanza, avendo rivestito un ruolo attivo nella gestione degli apparecchi di gioco e per tale ragione deve essere ritenuto coautore dell'illecito insieme con , titolare del . CP_2 Parte_3
In definitiva, al lume delle riferite argomentazioni, la Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 2.766,00, oltre IVA, CPA e spese come per legge;
• da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n.
228/2012.
Napoli, 19/6/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Raffaella Genovese Dott. Vincenza Totaro
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